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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2487/2017
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, composto dai signori magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Chiara Salamone Giudice relatore-estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2487/2017 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
FORTINI ALEKSANDER, C.F. ed elettivamente domiciliato in viale Ionio C.F._2
n. 105, Catania;
attore contro
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. GITTO GIUSEPPE, C.F.
ed elettivamente domiciliata in viale Regina Margherita n. 4, Catania;
C.F._3
convenuto avente ad oggetto: società cooperativa edilizia – obblighi del socio – adempimento – opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte convenuta, unica comparsa, ha precisato le conclusioni dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 13.01.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione per essere riferito al Collegio, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da , socio della società Parte_1
cooperativa edilizia , nei confronti del decreto ingiuntivo n. 5558/2016 emesso dal Tribunale CP_1
di Catania, con cui il medesimo è stato condannato a corrispondere alla società euro 11.876,13, oltre interessi e spese. Alla base del ricorso monitorio, la società cooperativa ha posto la delibera dell'assemblea dei soci del 14.09.2012, con cui è stata approvata la spesa di euro 72.000, oltre IVA, al fine definire le controversie pendenti e, contestualmente, far fronte alle spese generali e di amministrazione, somma ripartita tra i soci in parti uguali, per l'importo di euro 5.538,46 ciascuno;
inoltre, in sede monitoria la società ha fatto valere la mancata corresponsione dell'IVA dovuta sull'assegnazione dell'unità abitativa, per l'importo di euro 2.330,67, nonché il credito maturato in ragione del pagamento, da parte della società, della rata di mutuo scaduta in data 31.12.2012 in luogo del socio, per l'importo di euro 3.090,00, e il credito per spese per lavori, per euro 1.917,00
(crediti a fronte dei quali l'odierno opponente ha adempiuto solo parzialmente, per l'importo di euro
1.000, con determinazione del credito residuo nel suddetto importo di euro 11.876,13).
ha proposto opposizione contestando la sussistenza del credito e formulando le Parte_1
suddette conclusioni:
“In via preliminare
1) Ritenere e dichiarare la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo rilasciato dal Tribunale di
Catania, n. 5558/2016, del 02/12/2016, per non avere il creditore messo in mora il debitore ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1219 c.c., prima di richiedere il decreto ingiuntivo;
In via subordinata
2) Ritenere e dichiarare la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo rilasciato dal Tribunale di
Catania, n. 5558/2016, del 02/12/2016, per non avere il creditore fornito prova della regolarità amministrativa e fiscale della fattura di assegnazione dell'alloggio ammontante ad € 2.330,67, egli non ha fornito la prova scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.633 cpc;
3) Ritenere e dichiarare la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo rilasciato dal Tribunale di
Catania, n. 5558/2016, del 02/12/2016, per non avere il ricorrente fornito prova scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 cpc, del presunto pagato importo di € 3.090,00;
4) Ritenere e dichiarare la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo rilasciato dal Tribunale di
Catania, n. 5558/2016, del 02/12/2016, per avere il ricorrente chiesto una somma superiore a quella dovuta”.
L'opponente ha dunque contestato la mancata messa in mora, la mancanza di prova della regolarità amministrativa e fiscale della fattura relativa al corrispettivo per l'assegnazione dell'alloggio, la carenza di prova in ordine all'avvenuto pagamento della rata di mutuo da parte
2 della cooperativa e il carattere erroneo dell'importo ingiunto, alla luce dei pagamenti già eseguiti e dell'inclusione di spese per prestazioni non eseguite o esborsi non sostenuti.
La società cooperativa si è costituita in giudizio chiedendo rigettarsi l'opposizione Controparte_1
e confermarsi l'ingiunzione, previa concessione della provvisoria esecuzione.
La società convenuta ha in particolare dedotto quanto segue in ordine alla sussistenza del credito: carattere non essenziale della messa in mora;
regolare emissione di fattura per l'importo dovuto in relazione all'assegnazione dell'alloggio; avvenuta approvazione della delibera assembleare che prevede l'obbligazione di pagamento;
avvenuto pagamento della rata di mutuo in scadenza nel mese di dicembre da parte della cooperativa al posto del socio moroso, provata documentalmente;
approvazione espressa, da parte del socio, del bilancio che contiene le voci contestate;
esistenza di dichiarazione sottoscritta del 08.10.2012, con cui il socio si “obbligava a sostenere pro quota tutte le spese e gli oneri derivanti dal programma costruttivo CO7 fino alla conclusione di tutte le vertenze in atto o che potessero ancora nascere”.
Con ordinanza del 06.12.2017 il Giudice relatore precedente titolare del procedimento ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 19.06.2018 è stata disposta c.t.u. contabile “al fine di accertare – con esclusivo riferimento alle voci di credito indicate nel decreto ingiuntivo opposto e sulla base della documentazione in atti – i rapporti di dare avere tra le parti e l'ammontare dell'eventuale credito vantato dalla cooperativa opposta”.
Con ulteriore ordinanza del 19.11.2018 è stato dato corso al giudizio nonostante in data
31.07.2018 la cooperativa edilizia opposta fosse stata cancellata dall'Albo Nazionale delle Società
Cooperative Edilizie di Abitazione e loro Consorzi per carenza dei requisiti di legge, “ritenuto che la detta cancellazione non influisce sulla esistenza della cooperativa, né sul giudizio in corso”
(soluzione che sin da ora si confermam, in quanto non si è prodotta alcuna cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2495 c.c., potenzialmente rilevante quale evento interruttivo).
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
Va innanzitutto chiarito che la competenza è attribuita alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 3 co. II lett. b d.lgs. 168/2003. Sul tema, nella recente giurisprudenza di legittimità può richiamarsi Cass. civ., Sez. I, 08.07.2024, n.18536, secondo cui “Il socio di una cooperativa edilizia, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti che, sebbene collegati, hanno causa giuridica autonoma: quello sociale, di carattere associativo (che discende direttamente dall'adesione al
3 contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio) e quello bilaterale di scambio tra l'assegnazione dell'alloggio e il pagamento degli oneri per la sua realizzazione, di natura sinallagmatica. Deriva da quanto precede, pertanto, che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto (…). Nelle cooperative edilizie, inoltre, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio sorge invece, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, prestazioni queste ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita” (analogamente Corte appello Milano, Sez. I, 18.01.2022, n. 169). Tale impostazione – che radica la suddetta competenza della Sezione specializzata in relazione agli obblighi contributivi derivanti dalla qualità di socio dell'odierno opponente – risulta costantemente seguita nella giurisprudenza di codesto Ufficio (ex multis, sentenze nn. 2573/2025 e 4308/2016).
Tanto chiarito, deve innanzitutto rigettarsi il motivo di opposizione fondato sulla mancata previa diffida, in quanto, per un verso, l'art. 2466 c.c. invocato dall'opponente è inapplicabile al caso in esame (riguardando la mancata esecuzione dei conferimenti e costituendo presupposto per l'avvio del procedimento di vendita in danno del socio moroso); per altro verso, la preventiva messa in mora non è necessaria ai fini della proposizione di ricorso monitorio, secondo quanto costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 14.09.2017, n. 21313 e
16.04.2013, n. 9181), trattandosi peraltro di ipotesi di mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c.
(potendo semmai rilevare tale profilo solo ai fini del decorso degli effetti della mora per le obbligazioni, diversa da quella pecunaria in esame, ex persona; sul tema Tribunale Cosenza, Sez. I,
04.05.2019, n. 902).
Passando alla questione della quantificazione del credito e alle singole doglianze svolte dall'opponente, si osserva che il complessivo importo ingiunto (euro 11.876,13) deriva dalla somma delle seguente voci (detratto l'importo di euro 1.000 riconosciuto quale pagato):
1. euro 5.538,46 per riparto della spesa di euro 72.000 oltre IVA deliberata al fine definire le controversie pendenti e, contestualmente, far fronte alle spese generali e di amministrazione,
2. euro 2.330,67 a causa della mancata corresponsione dell'IVA dovuta sull'assegnazione dell'unità abitativa;
3. euro 3.090 derivante dal pagamento, da parte della società, della rata di mutuo scaduta in
4 data 31.12.2012 in luogo del socio;
4. euro 1.917,00 per spese per lavori.
A fondamento di tali importi è stata posta la delibera dell'assemblea dei soci della cooperativa del 14.09.2012, con cui sono stati deliberati gli esborsi di euro 72.000 oltre IVA suddetto e i corrispettivi, oltre IVA, da versarsi prima della stipula di ciascun atto pubblico di trasferimento.
Con riferimento ai suddetti esborsi, l'opponente ha eccepito, secondo quanto sopra esposto: la mancanza di prova della regolarità amministrativa e fiscale della fattura relativa al corrispettivo per l'assegnazione dell'alloggio; la carenza di prova in ordine all'avvenuto pagamento della rata di mutuo da parte della cooperativa;
il carattere erroneo dell'importo ingiunto, alla luce dei pagamenti già eseguiti e dell'inclusione di spese per prestazioni non eseguite o esborsi non sostenuti.
Quanto, innanzitutto, alla somma dovuta pro quota in ragione del riparto della complessiva somma di euro 72.000,00, si osserva innanzitutto che il socio odierno opponente era presente ed ha votato a favore, circostanza che ha precluso l'impugnativa, con la conseguenza che gli effetti della delibera devono ritenersi consolidati e deve, dunque, ritenersi provato il credito per euro 5.538,46
(importo che si ricava suddividendo il totale per 13 quote, corrispondenti ai soci assegnatari). Nella delibera, peraltro, sono specificate le spese che hanno dato luogo a tale esborso: euro 15.000,00 spese per consulente, revisore e quote associative;
euro 3.000,00 per la sistemazione di aree verdi;
euro 30.000,00 per l'acquisto di un terreno adiacente;
euro 12.000,00 per il saldo di una fattura di un tecnico;
euro 10.000,00 per spese legali;
euro 2.000,00 per altre spese varie.
La medesima conclusione deve adottarsi per l'importo di euro 1.917,00 per spese varie, somma che non è stata specificamente contestata dall'opponente (circostanza rilevante ai sensi dell'art., 115
c.p.c.) e che, in ogni caso, appare dovuta in virtù della richiamata delibera del 16.09.2011 (che non risulta impugnata), a titolo di riparto di spese generali.
Quanto all'IVA richiesta, la mancata emissione di regolare fattura – circostanza su cui il motivo di opposizione è stato fondato – è smentita documentalmente dai docc.
4-a e 4.b allegati alla comparsa di costituzione della cooperativa , che comprovano l'emissione di fattura e CP_1
l'annotazione nel registro IVA;
di conseguenza, deve ritenersi comprovato il credito vantato per tale voce, per l'importo di euro 2.330,67 (rinviandosi per il conteggio a quanto esposto dal c.t.u. a p. 5 s. della relazione).
Non può invece riconoscersi il credito vantato dalla cooperativa in ragione dell'affermato pagamento della rata di mutuo in scadenza a dicembre 2012 e gravante su . Infatti, Parte_1
la documentazione prodotta (all. 5 alla comparsa di costitizione), espressamente disconosciuta dall'attore nella sua conformità all'originale, è di difficile leggibilità e, in ogni caso, non consente di
5 considerare provati esborsi sostenuti per conto del socio e rispetto ai quali la abbia CP_1
diritto al ristoro.
Infatti, i prospetti e l'estratto conto in atti (tutti contenuti nell'all. 5 alla comparsa) non consentono di affermare con ragionevole certezza la riconducibilità dell'esborso a ratei del mutuo frazionato gravante su , in quanto trattasi di documenti difficilmente intellegibili e Parte_1 prodotti in copia informe (rilievo da confermarsi anche all'esito dell'integrazione operata in sede di operazioni di consulenza), in cui, a monte, l'accoppiamento finanziamento-immobile-socio è incerto. Inoltre, anche se si riscontra una corrispondenza tra le matricole delle tre frazioni di finanziamento operate e le causali di versamento degli importi delle quietanze, gli importi non si presentano neanche, in maniera indiziaria, corrispondenti a quelli dovuti nel mese di dicembre 2012 proprio da e neanche a quelli pretesi. Infatti, il primo dei tre pagamenti eseguiti Parte_1 risale al mese di luglio 2012 (con valuta 30.06.2012) ed è dell'importo di euro 200,00, mentre il secondo ed il terzo, datati 28.12.2012, rispettivamente degli importi di euro 347,96 e 2.342,22, comprovano un pagamento complessivo di euro 2.890,18, minore dunque di quanto richiesto in decreto ingiuntivo e comunque difforme dall'importo della rata in esame. Milita nello stesso senso anche l'ordine cronologico degli eventi, in quanto il primo dei tre pagamenti in esame è avvenuto prima della stipula dell'atto pubblico e pertanto può considerarsi saldato e quietanzato al rogito.
Di conseguenza, con riferimento al suddetto importo, il credito non può ritenersi provato.
Tali conclusioni sono confermate dalla relazione di consulenza, i cui esiti meritano condivisione, in quanto svolta sulla base del mandato conferito e della documentazione in atti, con chiara enunciazione dell'iter logico seguito.
Il c.t.u. ha infatti conteggiato le seguenti voci di credito (escludendo, per i motivi suddetti,
l'importo di euro 2.890,18), che schematicamente si espongono:
a. spese generali e amministrative: euro 5.538,46;
b. IVA su fattura n. 2 datata 08.10.2012: euro 2.330,67;
c. spese varie: euro 1.917,00.
Dalla sommatoria di tali voci va detratto l'importo complessivo dei bonifici eseguiti che, a differenza di quanto prospettato dalla Cooperativa opposta, ammontano all'importo di euro
2.500,00, corrisposto mediante i bonifici di cui al doc. 4 allegato all'atto di opposizione e riscontrato dal c.t.u. (“Il sig. ha effettuato pagamenti per complessivi € 2.500, come di Pt_1 seguito: 5/8/2014 € 500; 5/2/2015 € 500; 4/4/2015 € 500; 22/11/2016 € 1000”).
Quanto all'imputazione dei suddetti pagamenti, si osserva che il fatto che la causale del bonifico di euro 1.000,00 faccia riferimento a “pagamento avv. Gitto per revocatoria atto ” Parte_1
6 non può essere presa in considerazione, in quanto trattasi di deduzione inammissibile, giacchè tardivamente svolta dal c.t.p. solo in sede di operazioni di consulenza (e, in ogni caso, infondata, in quanto indimostrata).
Alla luce dei suddetti conteggi, considerando i crediti e gli adempimenti parziali intervenuti, il credito residuo deve individuarsi in euro 7.286,13.
Si osserva, altresì, che non assume rilievo rispetto alla prova dell'importo del credito l'impegno assunto da con la dichiarazione sottoscritta del 08.10.2012 e prodotta in atti, con Parte_1 cui il socio si “obbligava a sostenere pro quota tutte le spese e gli oneri derivanti dal programma costruttivo CO7 fino alla conclusione di tutte le vertenze in atto o che potessero ancora nascere”; trattasi, infatti, di impegno generico ed indeterminato, che nulla aggiunge rispetto agli obblighi già gravanti sull'odierno attore in quanto socio.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo, concesso per un importo più elevato di quello accertato con l'odierna sentenza, deve essere revocato e deve essere condannato a Parte_1
corrispondere il minore importo sopra ritenuto di euro 7.286,13, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data di deposito del ricorso monitorio (24.10.2016).
In ordine al regolamento delle spese di lite, va osservato che secondo consolidata giurisprudenza, anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento, seppure non integrale, della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute della parte soccombente. Il parziale accoglimento dell'opposizione è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art. 92 co. II c.p.c.), in una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (ex plurimis, Cass. civ., nn. 17854/2020 e 16431/2019 e, mutatis mutandis, Cass. civ., n. 9587/2015, nonché, nella recente giurisprudenza di merito, Corte appello Napoli, Sez. VIII, 28.06.2024, n.
2977; Tribunale Catanzaro, Sez. II, 23.01.2024, n. 170; Tribunale Frosinone, Sez. lav., 19.01.2023,
n. 78; Tribunale Foggia, Sez. lav., 13.10.2022, n. 3392).
Infatti, la struttura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, fa sì che il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali (Cass. civ., nn. 17854/2020 e
7 18125/2017; più in generale, con riferimento alla regolazione delle spese in presenza di accoglimento parziale della domanda, Cass. civ., nn. 26918/2018 e 1572/ 2018).
Sulla base dei suddetti principi, la società cooperativa opposta risulta vittoriosa sulla somma accertata quale dovuta dall'opponente; di conseguenza, la liquidazione delle spese di lite viene parametrata su tale importo e viene operata nel dispositivo in applicazione di parametri mediani tra i medi e i minimi per tutte le fasi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale svolta, delle questioni giuridiche esaminate e del valore del procedimento rispetto all'intervallo di riferimento.
Le spese di c.t.u. (già liquidate con decreto del 27.11.2019) vengono infine definitivamente compensate tra le parti, con ripartizione tra le stesse nella misura della metà ciascuna, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018, tenuto conto del fatto che la consulenza è stata funzionale all'accertamento di un credito ridotto, in misura prossima alla metà, rispetto a quello fatto valere in sede monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2487/2017, così decide:
- accogliendo parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5558/2016 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere a società cooperativa euro 7.286,13, Parte_1 CP_2
oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 24.10.2016;
- condanna a corrispondere a società euro 5.712,50 Parte_1 Controparte_3
per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 27.11.2019, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Catania in data 22.05.2025, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa.
Il Presidente
dott. Mariano Sciacca
8
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, composto dai signori magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Chiara Salamone Giudice relatore-estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2487/2017 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
FORTINI ALEKSANDER, C.F. ed elettivamente domiciliato in viale Ionio C.F._2
n. 105, Catania;
attore contro
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. GITTO GIUSEPPE, C.F.
ed elettivamente domiciliata in viale Regina Margherita n. 4, Catania;
C.F._3
convenuto avente ad oggetto: società cooperativa edilizia – obblighi del socio – adempimento – opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte convenuta, unica comparsa, ha precisato le conclusioni dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 13.01.2025, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione per essere riferito al Collegio, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da , socio della società Parte_1
cooperativa edilizia , nei confronti del decreto ingiuntivo n. 5558/2016 emesso dal Tribunale CP_1
di Catania, con cui il medesimo è stato condannato a corrispondere alla società euro 11.876,13, oltre interessi e spese. Alla base del ricorso monitorio, la società cooperativa ha posto la delibera dell'assemblea dei soci del 14.09.2012, con cui è stata approvata la spesa di euro 72.000, oltre IVA, al fine definire le controversie pendenti e, contestualmente, far fronte alle spese generali e di amministrazione, somma ripartita tra i soci in parti uguali, per l'importo di euro 5.538,46 ciascuno;
inoltre, in sede monitoria la società ha fatto valere la mancata corresponsione dell'IVA dovuta sull'assegnazione dell'unità abitativa, per l'importo di euro 2.330,67, nonché il credito maturato in ragione del pagamento, da parte della società, della rata di mutuo scaduta in data 31.12.2012 in luogo del socio, per l'importo di euro 3.090,00, e il credito per spese per lavori, per euro 1.917,00
(crediti a fronte dei quali l'odierno opponente ha adempiuto solo parzialmente, per l'importo di euro
1.000, con determinazione del credito residuo nel suddetto importo di euro 11.876,13).
ha proposto opposizione contestando la sussistenza del credito e formulando le Parte_1
suddette conclusioni:
“In via preliminare
1) Ritenere e dichiarare la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo rilasciato dal Tribunale di
Catania, n. 5558/2016, del 02/12/2016, per non avere il creditore messo in mora il debitore ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1219 c.c., prima di richiedere il decreto ingiuntivo;
In via subordinata
2) Ritenere e dichiarare la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo rilasciato dal Tribunale di
Catania, n. 5558/2016, del 02/12/2016, per non avere il creditore fornito prova della regolarità amministrativa e fiscale della fattura di assegnazione dell'alloggio ammontante ad € 2.330,67, egli non ha fornito la prova scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.633 cpc;
3) Ritenere e dichiarare la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo rilasciato dal Tribunale di
Catania, n. 5558/2016, del 02/12/2016, per non avere il ricorrente fornito prova scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 633 cpc, del presunto pagato importo di € 3.090,00;
4) Ritenere e dichiarare la nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo rilasciato dal Tribunale di
Catania, n. 5558/2016, del 02/12/2016, per avere il ricorrente chiesto una somma superiore a quella dovuta”.
L'opponente ha dunque contestato la mancata messa in mora, la mancanza di prova della regolarità amministrativa e fiscale della fattura relativa al corrispettivo per l'assegnazione dell'alloggio, la carenza di prova in ordine all'avvenuto pagamento della rata di mutuo da parte
2 della cooperativa e il carattere erroneo dell'importo ingiunto, alla luce dei pagamenti già eseguiti e dell'inclusione di spese per prestazioni non eseguite o esborsi non sostenuti.
La società cooperativa si è costituita in giudizio chiedendo rigettarsi l'opposizione Controparte_1
e confermarsi l'ingiunzione, previa concessione della provvisoria esecuzione.
La società convenuta ha in particolare dedotto quanto segue in ordine alla sussistenza del credito: carattere non essenziale della messa in mora;
regolare emissione di fattura per l'importo dovuto in relazione all'assegnazione dell'alloggio; avvenuta approvazione della delibera assembleare che prevede l'obbligazione di pagamento;
avvenuto pagamento della rata di mutuo in scadenza nel mese di dicembre da parte della cooperativa al posto del socio moroso, provata documentalmente;
approvazione espressa, da parte del socio, del bilancio che contiene le voci contestate;
esistenza di dichiarazione sottoscritta del 08.10.2012, con cui il socio si “obbligava a sostenere pro quota tutte le spese e gli oneri derivanti dal programma costruttivo CO7 fino alla conclusione di tutte le vertenze in atto o che potessero ancora nascere”.
Con ordinanza del 06.12.2017 il Giudice relatore precedente titolare del procedimento ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 19.06.2018 è stata disposta c.t.u. contabile “al fine di accertare – con esclusivo riferimento alle voci di credito indicate nel decreto ingiuntivo opposto e sulla base della documentazione in atti – i rapporti di dare avere tra le parti e l'ammontare dell'eventuale credito vantato dalla cooperativa opposta”.
Con ulteriore ordinanza del 19.11.2018 è stato dato corso al giudizio nonostante in data
31.07.2018 la cooperativa edilizia opposta fosse stata cancellata dall'Albo Nazionale delle Società
Cooperative Edilizie di Abitazione e loro Consorzi per carenza dei requisiti di legge, “ritenuto che la detta cancellazione non influisce sulla esistenza della cooperativa, né sul giudizio in corso”
(soluzione che sin da ora si confermam, in quanto non si è prodotta alcuna cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2495 c.c., potenzialmente rilevante quale evento interruttivo).
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
Va innanzitutto chiarito che la competenza è attribuita alla competenza della Sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 3 co. II lett. b d.lgs. 168/2003. Sul tema, nella recente giurisprudenza di legittimità può richiamarsi Cass. civ., Sez. I, 08.07.2024, n.18536, secondo cui “Il socio di una cooperativa edilizia, beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due distinti rapporti che, sebbene collegati, hanno causa giuridica autonoma: quello sociale, di carattere associativo (che discende direttamente dall'adesione al
3 contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio) e quello bilaterale di scambio tra l'assegnazione dell'alloggio e il pagamento degli oneri per la sua realizzazione, di natura sinallagmatica. Deriva da quanto precede, pertanto, che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto (…). Nelle cooperative edilizie, inoltre, mentre dal rapporto associativo discende l'obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dal rapporto di scambio sorge invece, a carico del socio, l'obbligo di provvedere alle anticipazioni e agli esborsi di carattere straordinario necessari per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi, prestazioni queste ultime che non rappresentano un rimborso delle spese sopportate dalla cooperativa nell'interesse dei soci, ma il corrispettivo del trasferimento della proprietà, la cui causa dunque risulta del tutto omogenea a quella della compravendita” (analogamente Corte appello Milano, Sez. I, 18.01.2022, n. 169). Tale impostazione – che radica la suddetta competenza della Sezione specializzata in relazione agli obblighi contributivi derivanti dalla qualità di socio dell'odierno opponente – risulta costantemente seguita nella giurisprudenza di codesto Ufficio (ex multis, sentenze nn. 2573/2025 e 4308/2016).
Tanto chiarito, deve innanzitutto rigettarsi il motivo di opposizione fondato sulla mancata previa diffida, in quanto, per un verso, l'art. 2466 c.c. invocato dall'opponente è inapplicabile al caso in esame (riguardando la mancata esecuzione dei conferimenti e costituendo presupposto per l'avvio del procedimento di vendita in danno del socio moroso); per altro verso, la preventiva messa in mora non è necessaria ai fini della proposizione di ricorso monitorio, secondo quanto costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., Sez. II, 14.09.2017, n. 21313 e
16.04.2013, n. 9181), trattandosi peraltro di ipotesi di mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c.
(potendo semmai rilevare tale profilo solo ai fini del decorso degli effetti della mora per le obbligazioni, diversa da quella pecunaria in esame, ex persona; sul tema Tribunale Cosenza, Sez. I,
04.05.2019, n. 902).
Passando alla questione della quantificazione del credito e alle singole doglianze svolte dall'opponente, si osserva che il complessivo importo ingiunto (euro 11.876,13) deriva dalla somma delle seguente voci (detratto l'importo di euro 1.000 riconosciuto quale pagato):
1. euro 5.538,46 per riparto della spesa di euro 72.000 oltre IVA deliberata al fine definire le controversie pendenti e, contestualmente, far fronte alle spese generali e di amministrazione,
2. euro 2.330,67 a causa della mancata corresponsione dell'IVA dovuta sull'assegnazione dell'unità abitativa;
3. euro 3.090 derivante dal pagamento, da parte della società, della rata di mutuo scaduta in
4 data 31.12.2012 in luogo del socio;
4. euro 1.917,00 per spese per lavori.
A fondamento di tali importi è stata posta la delibera dell'assemblea dei soci della cooperativa del 14.09.2012, con cui sono stati deliberati gli esborsi di euro 72.000 oltre IVA suddetto e i corrispettivi, oltre IVA, da versarsi prima della stipula di ciascun atto pubblico di trasferimento.
Con riferimento ai suddetti esborsi, l'opponente ha eccepito, secondo quanto sopra esposto: la mancanza di prova della regolarità amministrativa e fiscale della fattura relativa al corrispettivo per l'assegnazione dell'alloggio; la carenza di prova in ordine all'avvenuto pagamento della rata di mutuo da parte della cooperativa;
il carattere erroneo dell'importo ingiunto, alla luce dei pagamenti già eseguiti e dell'inclusione di spese per prestazioni non eseguite o esborsi non sostenuti.
Quanto, innanzitutto, alla somma dovuta pro quota in ragione del riparto della complessiva somma di euro 72.000,00, si osserva innanzitutto che il socio odierno opponente era presente ed ha votato a favore, circostanza che ha precluso l'impugnativa, con la conseguenza che gli effetti della delibera devono ritenersi consolidati e deve, dunque, ritenersi provato il credito per euro 5.538,46
(importo che si ricava suddividendo il totale per 13 quote, corrispondenti ai soci assegnatari). Nella delibera, peraltro, sono specificate le spese che hanno dato luogo a tale esborso: euro 15.000,00 spese per consulente, revisore e quote associative;
euro 3.000,00 per la sistemazione di aree verdi;
euro 30.000,00 per l'acquisto di un terreno adiacente;
euro 12.000,00 per il saldo di una fattura di un tecnico;
euro 10.000,00 per spese legali;
euro 2.000,00 per altre spese varie.
La medesima conclusione deve adottarsi per l'importo di euro 1.917,00 per spese varie, somma che non è stata specificamente contestata dall'opponente (circostanza rilevante ai sensi dell'art., 115
c.p.c.) e che, in ogni caso, appare dovuta in virtù della richiamata delibera del 16.09.2011 (che non risulta impugnata), a titolo di riparto di spese generali.
Quanto all'IVA richiesta, la mancata emissione di regolare fattura – circostanza su cui il motivo di opposizione è stato fondato – è smentita documentalmente dai docc.
4-a e 4.b allegati alla comparsa di costituzione della cooperativa , che comprovano l'emissione di fattura e CP_1
l'annotazione nel registro IVA;
di conseguenza, deve ritenersi comprovato il credito vantato per tale voce, per l'importo di euro 2.330,67 (rinviandosi per il conteggio a quanto esposto dal c.t.u. a p. 5 s. della relazione).
Non può invece riconoscersi il credito vantato dalla cooperativa in ragione dell'affermato pagamento della rata di mutuo in scadenza a dicembre 2012 e gravante su . Infatti, Parte_1
la documentazione prodotta (all. 5 alla comparsa di costitizione), espressamente disconosciuta dall'attore nella sua conformità all'originale, è di difficile leggibilità e, in ogni caso, non consente di
5 considerare provati esborsi sostenuti per conto del socio e rispetto ai quali la abbia CP_1
diritto al ristoro.
Infatti, i prospetti e l'estratto conto in atti (tutti contenuti nell'all. 5 alla comparsa) non consentono di affermare con ragionevole certezza la riconducibilità dell'esborso a ratei del mutuo frazionato gravante su , in quanto trattasi di documenti difficilmente intellegibili e Parte_1 prodotti in copia informe (rilievo da confermarsi anche all'esito dell'integrazione operata in sede di operazioni di consulenza), in cui, a monte, l'accoppiamento finanziamento-immobile-socio è incerto. Inoltre, anche se si riscontra una corrispondenza tra le matricole delle tre frazioni di finanziamento operate e le causali di versamento degli importi delle quietanze, gli importi non si presentano neanche, in maniera indiziaria, corrispondenti a quelli dovuti nel mese di dicembre 2012 proprio da e neanche a quelli pretesi. Infatti, il primo dei tre pagamenti eseguiti Parte_1 risale al mese di luglio 2012 (con valuta 30.06.2012) ed è dell'importo di euro 200,00, mentre il secondo ed il terzo, datati 28.12.2012, rispettivamente degli importi di euro 347,96 e 2.342,22, comprovano un pagamento complessivo di euro 2.890,18, minore dunque di quanto richiesto in decreto ingiuntivo e comunque difforme dall'importo della rata in esame. Milita nello stesso senso anche l'ordine cronologico degli eventi, in quanto il primo dei tre pagamenti in esame è avvenuto prima della stipula dell'atto pubblico e pertanto può considerarsi saldato e quietanzato al rogito.
Di conseguenza, con riferimento al suddetto importo, il credito non può ritenersi provato.
Tali conclusioni sono confermate dalla relazione di consulenza, i cui esiti meritano condivisione, in quanto svolta sulla base del mandato conferito e della documentazione in atti, con chiara enunciazione dell'iter logico seguito.
Il c.t.u. ha infatti conteggiato le seguenti voci di credito (escludendo, per i motivi suddetti,
l'importo di euro 2.890,18), che schematicamente si espongono:
a. spese generali e amministrative: euro 5.538,46;
b. IVA su fattura n. 2 datata 08.10.2012: euro 2.330,67;
c. spese varie: euro 1.917,00.
Dalla sommatoria di tali voci va detratto l'importo complessivo dei bonifici eseguiti che, a differenza di quanto prospettato dalla Cooperativa opposta, ammontano all'importo di euro
2.500,00, corrisposto mediante i bonifici di cui al doc. 4 allegato all'atto di opposizione e riscontrato dal c.t.u. (“Il sig. ha effettuato pagamenti per complessivi € 2.500, come di Pt_1 seguito: 5/8/2014 € 500; 5/2/2015 € 500; 4/4/2015 € 500; 22/11/2016 € 1000”).
Quanto all'imputazione dei suddetti pagamenti, si osserva che il fatto che la causale del bonifico di euro 1.000,00 faccia riferimento a “pagamento avv. Gitto per revocatoria atto ” Parte_1
6 non può essere presa in considerazione, in quanto trattasi di deduzione inammissibile, giacchè tardivamente svolta dal c.t.p. solo in sede di operazioni di consulenza (e, in ogni caso, infondata, in quanto indimostrata).
Alla luce dei suddetti conteggi, considerando i crediti e gli adempimenti parziali intervenuti, il credito residuo deve individuarsi in euro 7.286,13.
Si osserva, altresì, che non assume rilievo rispetto alla prova dell'importo del credito l'impegno assunto da con la dichiarazione sottoscritta del 08.10.2012 e prodotta in atti, con Parte_1 cui il socio si “obbligava a sostenere pro quota tutte le spese e gli oneri derivanti dal programma costruttivo CO7 fino alla conclusione di tutte le vertenze in atto o che potessero ancora nascere”; trattasi, infatti, di impegno generico ed indeterminato, che nulla aggiunge rispetto agli obblighi già gravanti sull'odierno attore in quanto socio.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo, concesso per un importo più elevato di quello accertato con l'odierna sentenza, deve essere revocato e deve essere condannato a Parte_1
corrispondere il minore importo sopra ritenuto di euro 7.286,13, oltre interessi al tasso legale a decorrere dalla data di deposito del ricorso monitorio (24.10.2016).
In ordine al regolamento delle spese di lite, va osservato che secondo consolidata giurisprudenza, anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento, seppure non integrale, della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute della parte soccombente. Il parziale accoglimento dell'opposizione è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art. 92 co. II c.p.c.), in una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (ex plurimis, Cass. civ., nn. 17854/2020 e 16431/2019 e, mutatis mutandis, Cass. civ., n. 9587/2015, nonché, nella recente giurisprudenza di merito, Corte appello Napoli, Sez. VIII, 28.06.2024, n.
2977; Tribunale Catanzaro, Sez. II, 23.01.2024, n. 170; Tribunale Frosinone, Sez. lav., 19.01.2023,
n. 78; Tribunale Foggia, Sez. lav., 13.10.2022, n. 3392).
Infatti, la struttura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, fa sì che il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali (Cass. civ., nn. 17854/2020 e
7 18125/2017; più in generale, con riferimento alla regolazione delle spese in presenza di accoglimento parziale della domanda, Cass. civ., nn. 26918/2018 e 1572/ 2018).
Sulla base dei suddetti principi, la società cooperativa opposta risulta vittoriosa sulla somma accertata quale dovuta dall'opponente; di conseguenza, la liquidazione delle spese di lite viene parametrata su tale importo e viene operata nel dispositivo in applicazione di parametri mediani tra i medi e i minimi per tutte le fasi ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale svolta, delle questioni giuridiche esaminate e del valore del procedimento rispetto all'intervallo di riferimento.
Le spese di c.t.u. (già liquidate con decreto del 27.11.2019) vengono infine definitivamente compensate tra le parti, con ripartizione tra le stesse nella misura della metà ciascuna, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018, tenuto conto del fatto che la consulenza è stata funzionale all'accertamento di un credito ridotto, in misura prossima alla metà, rispetto a quello fatto valere in sede monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2487/2017, così decide:
- accogliendo parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5558/2016 emesso dal Tribunale di Catania;
- condanna a corrispondere a società cooperativa euro 7.286,13, Parte_1 CP_2
oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 24.10.2016;
- condanna a corrispondere a società euro 5.712,50 Parte_1 Controparte_3
per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;
- pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 27.11.2019, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Catania in data 22.05.2025, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa.
Il Presidente
dott. Mariano Sciacca
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