Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1052 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19.10.2022
TRA
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, (quale successore nella titolarità delle polizze assicurative già emesse da di Londra) Pt_1
elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Fiume n.59, presso lo studio dell'avv. Cosimo Murri e rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Irti e Paola Davì, come da mandato su foglio separato ed allegato all'atto di citazione in riassunzione;
ATTRICE IN
RIASSUNZIONE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Lecce, alla via F. Controparte_1 C.F._1
Casotti n. 4, presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Benedittis che lo rappresenta e difende, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in riassunzione;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
NONCHE'
(c.f. ) e (c.f. ), Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati in Lecce, alla via Imbriani n. 24, presso lo studio dall' avv. Riccardo Rodelli da cui sono rappresentati e difesi unitamente all'avv. Teresa Di Chio, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione;
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
e per litis denuntiatio e Parte_2 CP_4
1
n.21533/21 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Lecce n.422/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del giudizio è così riportato nella sentenza della Corte di Appello di Lecce n.422 del
2019: “Con atto di citazione del 26.11.2008, i sigg. e citavano in Controparte_2 CP_3 giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, i sigg. e e il sig. Parte_2 Controparte_5 CP_1
e premesso: che con rogito per notar , il 12.4.2007, avevano acquistato dai coniugi
[...] CP_1
– l'abitazione sita in Veglie, alla via Umberto Maddalena,86 p.t., in catasto al fg.28, Pt_2 CP_4
part.lla 442, cgt a/4 cl.1, per il prezzo di € 35.000,00; - che, per far fronte al pagamento del prezzo, avevano stipulato con la BNL, un contratto di mutuo ipotecario;
che nel rogito si dava atto che l'abitazione veniva venduta a corpo “…libera da privilegi, ipoteche ed altri gravami”; - che avevano deciso di rivendere l'immobile, ma il 3.1.2008, era stato loro comunicato che il geom. , CP_6 ausiliario incaricato dal Giudice dell'esecuzione avrebbe dato corso alle operazioni peritali di stima dell'immobile, sicché erano venuti a conoscenza che la procedura di espropriazione immobiliare n.215/03 non era stata estinta, per l'intervento spiegato da;
che, pertanto, avevano CP_7 revocato il mandato conferito all'agenzia immobiliare ed avevano subito gravi danni;
tanto premesso chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Instaurato il contraddittorio i venditori, e restavano contumaci. Pt_2 CP_4
Il notaio , costituitosi, contestava la fondatezza della domanda, deducendo che gli attori CP_1
erano a conoscenza della esistenza di una procedura esecutiva, sicché la responsabilità esclusiva o quanto meno prevalente era loro;
chiedeva ad ogni modo di essere autorizzato a chiamare in causa la AG dei Lloyd of London, con la quale aveva stipulato la polizza assicurativa per la r.c. professionale e dalla quale intendeva essere garantito.
La AG dei Lloyd of London, evocata in giudizio, eccepiva l'intempestività della denuncia di sinistro e l'inoperatività della polizza in caso di mancata effettuazione delle visure.
In esito alla espletata istruttoria, il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, con sentenza del 15-30/1/2014, n.483/14, rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti del notaio
, sul rilievo che il e la ER fossero a conoscenza dell'esistenza della procedura CP_1 CP_2
esecutiva; accoglieva invece, la domanda nei confronti dei venditori e, pertanto, condannava e al pagamento della somma di € 40.900,00 (prezzo + spese). Pt_2 CP_4
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , censurando come Controparte_2 CP_3
erronea la ricostruzione operata dal Tribunale, che aveva escluso la responsabilità del notaio
. CP_1
2 Resiste il , al pari degli Lloyds, reiterando le rispettive difese e CP_1 Parte_3
riproponendo, quanto ai Lloyds, le eccezioni di intempestività della denuncia di sinistro e di inoperatività della polizza in caso di mancata effettuazione delle visure, fatta salva, in ogni caso, la franchigia di € 5.000,00.
Gli appellati e , costituitisi tardivamente, con comparsa depositata Parte_2 Controparte_5 all'udienza del 5.12.2014, deducevano di avere già in fase di trattative precontrattuali informato gli odierni appellanti che sull'immobile gravava un'ipoteca; che, in effetti, avevano conferito mandato al geometra , che avrebbe dovuto provvedere alla cancellazione dei gravami CP_8 sussistenti sull'immobile e, per tale attività, egli aveva incassato, in data 02.05.2007, un assegno di
€ 5.900,00, comprensivo delle spettanze del notaio;
che essi venditori al pari degli CP_1 acquirenti, avevano fatto affidamento sulla dichiarazione, resa dal notaio nell'atto di CP_1 compravendita, “che .. quanto sopra viene venduto a corpo…libero da privilegi ipoteche ed altri gravami”; che la responsabilità del notaio scaturiva dalla violazione del dovere CP_1
professionale di procedere al preventivo accertamento della libertà del bene oggetto della compravendita. Chiedevano, pertanto, alla Corte, in via principale di affermare la “esclusiva responsabilità professionale del notaio dott. ”, respingendo le domande formulate nei loro CP_1 confronti e, in linea subordinata, di accertare e dichiarare “la responsabilità solidale del notaio
” riducendo “drasticamente …il quantum debeatur”. CP_1
Sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti, all'udienza del 7.11.2017, previa concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., la causa era introitata per la decisione”.
Con sentenza n.422 del 2019 la Corte di Appello di Lecce così provvedeva. “ 1) accoglie per quanto di ragione l'appello e la domanda e, per l'effetto, condanna il notaio , in solido con i CP_1
venditori, al risarcimento del danno in favore di e , CP_9 Pt_2 Controparte_2 CP_3 liquidato in € 40.900,00 oltre interessi dalla domanda;
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da e;
3) condanna il al pagamento delle CP_4 Parte_2 CP_1
spese processuali in favore degli appellanti, liquidate quanto al primo grado, in € 3.840,00 di cui
€ 3.500,00 per onorario oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p. e quanto, al presente giudizio, in complessivi € 3.977,00 di cui € 3.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p.; 4) dichiara tenuta la AG a manlevare il notaio , con la franchigia di € 5.000,00, Pt_1 CP_1
da ogni statuizione di condanna in favore degli appellanti;
5) dichiara compensate le spese tra il e la AG;
6) condanna e alla rifusione, nei CP_1 Pt_1 CP_4 Parte_4 confronti del della metà delle spese processuali, liquidate nell'intero in € 3.200,00, oltre CP_1
spese generali al 15%, i.v.a. e c.a.p., e dichiara compensate le spese quanto alla restante metà; 7) dichiara compensate le spese del presente giudizio tra le altre parti”.
3 Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso in cassazione la Parte_1
affidandolo a dieci motivi di appello.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 21533/2021, accoglieva il settimo motivo di ricorso, cassava in relazione al motivo accolto e rinviava, anche per le spese tra i ricorrenti e il alla Corte CP_1
di Appello di Lecce, in diversa composizione.
Con atto di citazione in riassunzione, notificato il 18 novembre 2021, gli assicuratori promuovevano il presente giudizio di rinvio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adìta, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione, così giudicare, adeguandosi alla sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 21533, decisa il 23 febbraio 2021, depositata il 27 luglio 2021 (nel giudizio con R.G. n. 20787/2019), ed in riforma delle precedenti statuizioni: in linea principale (a) rigettare la domanda di manleva avanzata dall'assicurato, dott.
, nei confronti degli Assicuratori per inoperatività del certificato n. 1598760, e per Controparte_1 la perdita del diritto all'indennità per inadempimento doloso del Notaio all'obbligo di avviso agli
Assicuratori ai sensi degli artt. 1913 e 1915 cod.civ., nonché 8 di polizza;
(b) condannare il dott.
a restituire agli Assicuratori l'importo di euro 50.328,82, oltre interessi dal dì del Controparte_1
pagamento; in via gradata, condannare i sig.ri e alla restituzione dei Controparte_2 CP_3 medesimi importi in favore degli Assicuratori;
(c) condannare il dott. a restituire Controparte_1 agli Assicuratori l'importo di euro 4.869,18, da essi versato a titolo di rimborso delle spese di lite del giudizio di legittimità il 20 settembre 2021, oltre interessi dal dì del pagamento;
in via gradata, condannare i sig.ri e alla restituzione dei medesimi importi in favore Controparte_2 CP_3
degli Assicuratori;
in linea subordinata (d) accertare e dichiarare la sussistenza del diritto di rivalsa degli ai sensi dell'art. 2, cap. II, della polizza-convenzione n. 1598760; (e) condannare Parte_3 il dott. a restituire agli Assicuratori euro 41.198,62, versati ai sig.ri Controparte_1 CP_2
e il 17 maggio 2019 a titolo di indennizzo in manleva dell'assicurato, oltre
[...] CP_3 interessi dal dì del pagamento;
in ogni caso (f) condannare il dott. a rimborsare Controparte_1
agli Assicuratori ex art. 91 cod. proc. civ. le spese del primo grado di giudizio, nella misura indicata dal D.M. 140/2012 ss. mm. (g) condannare il dott. a rimborsare agli Assicuratori Controparte_1
ex art. 91 cod. proc. civ. le spese del grado di appello, da liquidarsi nella misura indicata dal D.M.
55/2014 ss. mm.; (h) condannare il dott. a rimborsare agli Assicuratori ex art. 91 Controparte_1
cod. proc. civ. le spese del grado di legittimità, nella misura indicata dal D.M. 55/2014 ss. mm.; (i) condannare il dott. a rimborsare agli Assicuratori ex art. 91 cod. proc. civ. le spese Controparte_1
della fase di rinvio, nella misura indicata dal D.M. 55/2014 ss. mm.; con salvezza delle spese di lite di tutti i gradi secondo le diverse determinazioni di giustizia”.
4 Con comparsa di costituzione e risposta del 21 gennaio 2022, si costituivano in giudizio gli acquirenti, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Dichiarare inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto la richiesta della compagnia Assicurativa appellante di: “in Parte_1
via gradata di condannare i sig.ri e alla restituzione dei medesimi Controparte_2 CP_3
importi in favore degli Assicuratori.
2. Per l'effetto condannare la predetta compagnia al pagamento delle spese di giudizio secondo lo scaglione di riferimento in base al D.M. 55/2014 quantomeno al minimo edittale”.
In particolare, gli acquirenti segnalavano che divenuta definitiva la sentenza che ha accertato la responsabilità del notaio nei loro riguardi – non sussisterebbe il diritto alla ripetizione di indebito nei confronti dell'accipiens, quindi nei confronti dei danneggiati, in quanto all'assicurazione sarebbe stato riconosciuto il diritto di rivalersi, in base ad un rapporto giuridico contrattuale, disatteso dal professionista, nei confronti di quest'ultimo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23 febbraio 2022, si costituiva in giudizio il Notaio
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile, CP_1
gradatamente rigettare ogni domanda proposta da nei Parte_1 confronti del notaio con l'atto di riassunzione introduttivo del presente Controparte_1 procedimento;
subordinatamente contenerla entro termini di giustizia. Vinte le spese processuali”.
I sig.ri e evocati in mera litis denuntiatio, così come nel giudizio di legittimità, non Pt_2 CP_4
si costituivano.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 19 ottobre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' appena il caso di osservare che in questa sede è demandato alla Corte di Appello l'obbligo di attenersi alle statuizioni della Suprema Corte la quale nell'ordinanza emessa n.21533/2021 ha accolto il settimo motivo del ricorso principale proposto dagli di Londra, ha cassato Parte_5
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e disposto il rinvio alla Corte di Appello di
Lecce, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Il giudizio di rinvio si configura come un giudizio chiuso i cui limiti e oggetto sono fissati esclusivamente dal giudizio di cassazione ed in cui le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.
Nella fattispecie, l'ordinanza del supremo giudice di legittimità n.21533/2021, in accoglimento del settimo motivo di ricorso, affidava al giudice del rinvio il compito di riesaminare la questione della ricorrenza dell'inadempimento da parte del notaio dell'obbligo di avviso all'assicuratore.
5 L'ordinanza della Corte di Cassazione n.21533/2021 così espone il motivo accolto: “il settimo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1913, 1915 e 2697 c.c. e censura la Corte perché, “con ragionamento errato e lacunoso, non ha accertato la perdita del diritto all'indennizzo per dolo dell'assicurato”, reputando che nella condotta del notaio non fosse ravvisabile la volontà di ritardare deliberatamente la comunicazione, ancorché risultasse pacifico che il non CP_1
aveva mai provveduto ad avvisare gli Assicuratori del sinistro;
premesso che la disciplina convenzionale prevedeva termini più favorevoli per l'assicurato per denunciare il sinistro all'assicuratore (ossia dieci giorni o cinque, in caso di citazione, anziché i tre giorni stabiliti dall'art. 1913 c.c.), i ricorrenti evidenziano che “il notaio non ha adempiuto all'obbligo di dare avviso”, né rispetto alla diffida stragiudiziale del 9.1.2008 (non portata a conoscenza dell'assicuratore) né rispetto all'atto di citazione (atteso che l'atto di chiamata in causa era successivo di quattro mesi); concludono che “la inescusabile omissione e comunque tardività dell'avviso, integrata dalla
“consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la coscienza e volontà di non osservarla”, ha determinato, per ciò solo, la perdita del diritto all'indennizzo”
Il settimo motivo è stato ritenuto fondato dal supremo giudice di legittimità in quanto “la Corte di
Appello ha falsamente applicato le previsioni degli artt. 1913 e 1915 c.c.; invero, la Corte ha correttamente affermato che, “a configurare il carattere doloso dell'inadempimento [dell'obbligo di avviso] è sufficiente la consapevolezza in capo all'assicurato dell'obbligo e la sua cosciente volontà di non osservarlo”, con ciò ponendosi in linea con il consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui
“affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (Cass. n. 13355/2015, conforme a Cass. n. 3044/1997, Cass.n. 5435/2005, Cass. n.
17088/2014, Cass. n. 28625/2019); principio cui il Collegio intende dare continuità e che non risulta superato dall'isolato precedente contrario costituito da Cass. n. 24210/2019, basato su una lettura incompleta di Cass. n. 5435/2005; a fronte di tale corretta premessa ricognitiva, la Corte di merito ha tuttavia fondato l'esclusione della decadenza dall'indennità sull'assunto che fosse necessaria la prova che il notaio aveva “consapevolmente e deliberatamente” ritardato la comunicazione, in tal modo introducendo un elemento di intenzionalità (e non di mera cosciente volontà) che è estraneo al paradigma normativo, come interpretato dalla giurisprudenza sopra richiamata;
sotto altro profilo, ha assunto erroneamente che una “lettera di contestazione” (come è definita quella trasmessa dal legale degli acquirenti ) non possa valere come denuncia del sinistro per il solo fatto Parte_6 di non contenere una “specifica” richiesta risarcitoria (in un contesto, in cui, per quanto emerge dal
6 testo della lettera trascritto a pag. 23 del ricorso, gli acquirenti invitavano a «fare in modo di ottenere l'immediata estinzione della procedura esecutiva e, in ogni caso, a tenerli indenni da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, ivi comprese le spese per la imminente stima dell'immobile»); per di più, là dove, trattando del ritardo doloso, ha contestato alla assicuratrice di non aver indicato «in termini puntuali e rigorosi quali conseguenze pregiudizievoli sarebbero scaturite dall'asserito ritardo», la Corte ha mostrato di sovrapporre erroneamente i piani dell'omissione dolosa e di quella colposa (giacché soltanto per quest'ultima rilevano, ai fini della riduzione prevista dall'art. 1915, 2° co. c.c., i pregiudizi subiti); il motivo va pertanto accolto, con cassazione sul punto e rinvio alla Corte territoriale perché riesamini la questione della ricorrenza dell'inadempimento dell'obbligo di avviso all'assicuratore”.
La Corte di Cassazione quindi, rilevati i suddetti errori, affidava al giudice del rinvio il compito di riesaminare - sulla base dei principi da essa affermati - la questione della sussistenza dei presupposti dell'inadempimento all'obbligo di dare avviso del sinistro all'assicuratore da parte del notaio, al fine di valutare l'operatività della polizza n. 1598760.
Dall'ordinanza suddetta si evince che la lettera del 9 gennaio 2008 inviata dal difensore degli acquirenti va considerata quale denuncia di sinistro che il avrebbe dovuto Parte_7 CP_1 tramettere all'assicurazione nei termini fissati dall'art.8 della polizza assicurativa.
Come risulta dagli atti di causa il notaio non provvide a trasmettere all'assicurazione detta CP_1
lettera nei termini e modi di cui all'art.8 della polizza né il successivo atto di citazione.
Tale omissione va qualificata come dolosa nei termini precisati dalla suprema corte posto che il notaio
è un tecnico del diritto consapevole sia dell'obbligo di denuncia derivante dalla polizza assicurativa de qua sia della cosciente volontà di non osservarlo non avendo ritenuto di trasmettere la lettera del
9.1.2008 all'assicurazione.
Da quanto sopra discende la sussistenza, nella fattispecie, dell'inadempimento del notaio all'obbligo di avviso sullo stesso incombente e conseguentemente, l'inoperatività della polizza assicurativa di cui trattasi, con conseguente rigetto della domanda di manleva proposta dal nei confronti CP_1
della compagnia assicurativa in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 422/2019 cassata.
A questo punto va precisato che l'art 389 cod. proc. civ. attribuisce la competenza per le domande restitutorie al giudice di rinvio, in quanto alla Suprema Corte compete solo il giudizio rescindente, sicché l'istanza restitutoria, ove il pagamento sia avvenuto sulla base della sentenza annullata, va proposta al giudice di merito, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ.. Tale norma tende a ripristinare la situazione di fatto illegittimamente modificata in base ad un titolo rescindibile e la cui rescissione opera ex tunc, di modo che attribuisce alla parte, che ha subito una modificazione dello stato di fatto,
7 il diritto autonomo alla restituzione ed al ripristino. In altre parole, la restituzione avviene in base al venir meno del titolo del pagamento;
né si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute.
Secondo giurisprudenza costante, in caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di appello cassata non costituisce domanda nuova, in quanto la ripetizione è diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendolo indebito sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per effetto della sentenza rescindente (Cass. n. 21969 del 2018, n. 7978 del 2013).
Osserva la Corte che la restituzione delle somme pagate dall'assicurazione in esecuzione della sentenza di appello va disposta, come richiesto dalla compagnia di assicurazioni in via principale, direttamente nei confronti del notaio assicurato in quanto il pagamento è stato effettuato per suo conto e in sua sostituzione (Cass.n.3999/20).
I pagamenti effettuati dall'assicurazione, in favore di e , per conto ed Controparte_2 CP_3
in sostituzione del notaio ammontano ad € 50.328,82 corrisposti tramite bonifici Crawford &
Company Italy s.r.l. del 17.05.2019 (doc.
6. allegato all'atto di riassunzione) nonché l'ulteriore importo di € 4.869,18 (doc.7 allegato all'atto di riassunzione) versato a titolo di rimborso delle spese di lite per il giudizio di corte di appello.
La riforma della decisione impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere di ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite, regolamento che non può che ispirarsi al criterio della soccombenza.
Inoltre, a questa Corte d'Appello è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, come disposto dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.21533/2021.
Le spese di lite vengono liquidate in base al D.M.37/18 sul valore della causa dichiarato da
[...]
pari ad € 50.328.82. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Lecce, I^ sezione civile, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della corte di cassazione della sentenza di questa corte di appello n.422/19:
- rigetta la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1 Pt_1 Parte_1
[...]
- condanna alla restituzione in favore di in Controparte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore della somma di € 50.328,82 oltre interessi dal dì del
8 pagamento al soddisfo nonché della somma d € 4.869,18 oltre interessi dal dì del pagamento al soddisfo
- condanna e in solido tra loro al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Parte_1
spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio liquidate rispettivamente in € 4.000,00 per il primo giudizio di appello, € 4.500,00 per il giudizio di Cassazione ed € 4.000,00 per il presente grado di giudizio, oltre per tutti i gradi di giudizio al 15% spese generali ed Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.
Il Giudice onorario ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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