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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 1507/2021 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Vittoria Cuogo, non definitivamente pronunciando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1507/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 con l'avv.to RAFFAELE CINNELLA attore, contro
(c.f. Controparte_1 C.F._3 con l'avv.to ILARIA FOLETTO
convenuto,
in punto: divisione di beni caduti in successione
Conclusioni parte attrice:
“nel merito:
1. accertarsi e dichiararsi che il signor è sine titulo nel possesso e/o detenzione di denaro, Controparte_1 titoli ed immobili appartenuti al de cuius e che, comunque, almeno pro quota, sono di PE proprietà delle odierne attrici;
2. accertarsi e dichiararsi che il prezzo dell'immobile venduto al signor e pari a € Controparte_1 60.000.000 (o a quanto risulterà in corso di causa), non è mai stato incassato dal signor PE
, che la compravendita sia intervenuta tra padre e figlio, che il prezzo sia stato pagato oltre undici
[...] anni prima e sia stato corrisposto "ai sensi di legge prima del 4 luglio 2006" risolvendosi così l'operazione in una donazione a esclusivo favore di ed in danno delle altre eredi e Controparte_1 Parte_1 ; Parte_2
3. accertarsi e dichiararsi che la compravendita a rogito Notaio n. 125.257 di Rep. e n. Persona_2 43.433 di Racc. è simulata e, quindi, radicalmente nulla;
4. accertarsi e dichiararsi l'atto dissimulato dalla sopra citata compravendita, una donazione del signor
a favore del figlio , anch'esso nullo per assenza dei requisiti essenziali PE Controparte_1 di sostanza (atto pubblico e presenza di testimoni);
5. accertarsi e dichiararsi che rientrano nell'asse ereditario delle signore e Parte_1 Parte_2 il denaro ed i titoli versati, movimentati e prelevati nel conto corrente n. 0000/13976132 intrattenuto dal de cuius presso la Cassa di Risparmio del Veneto, Filiale di Vicenza - Viale Trieste n. 205 e nel rapporto titoli collegato sempre allo stesso c/c nonché in quello n. 1000/654 cointestato con il figlio intrattenuto CP_1 sempre presso la Cassa di Risparmio del Veneto, Agenzia di Vicenza - Anconetta e ciò nella consistenza che verrà determinata in corso di causa, rivalutata ed aumentata degli interessi;
6. determinato il valore di tutti i beni, immobili e mobili (compresi quelli che eventualmente venissero individuati in corso di causa) che risulteranno far parte dell'asse ereditario delle signore e Parte_1
anche a seguito della necessaria riunione e/o collazione delle donazioni – comprese quelle Parte_2 dissimulate - accertarsi e dichiararsi quale sia la quota di eredità spettante alle attrici e pronunciarsi, ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 713 e seguenti c.c., lo scioglimento della comunione ereditaria disponendo con ordinanza la conseguente divisione dei beni immobili e mobili costituenti l'asse ereditario, attribuendo alle attrici le loro quote di competenza (individuata in corso di causa anche a mezzo di espletanda C.T.U.), con condanna del convenuto che attualmente detiene detti beni al loro Controparte_1 immediato rilascio a favore di e , per la quota di relativa spettanza, con Parte_1 Parte_2 autorizzazione ad effettuare le relative trascrizioni nei RR.II. e con ogni ulteriore conseguenza di legge;
7. ordinarsi al convenuto, in relazione ai beni ereditari effettivamente posseduti, ai sensi dell'art. 723 c.c., di rendere il conto della gestione di detti beni e condannarsi lo stesso a corrispondere alle attrici, ciascuna per la rispettiva quota, la somma che risulterà in corso di causa a titolo di frutti, per la quota di spettanza delle signore e , maggiorata di interessi e danni ex art. 1224 c.c.; Parte_1 Parte_2 in via istruttoria si chiede:
8. che sia nominato a norma dell'art. 194 disp. att. c.p.c., un consulente tecnico per stimare il patrimonio ereditario nella sua reale consistenza a seguito della riunione e/o collazione delle donazioni citate in narrativa, determinare la comoda divisibilità o meno dello stesso, determinare l'eventuale assegno divisionale da attribuire alle attrici con eventuali conguagli o rimborsi, nonché l'importo dei frutti sino ad oggi maturati;
9. che sia predisposto un progetto di divisione a norma dell'art. 789 c.p.c. e siano convocate le parti per la sua approvazione;
10. in mancanza di approvazione del progetto stesso rimettere le parti al collegio per la decisione a norma dell'art. 187 c.p.c.
11. che il G.I. Voglia disporre eventualmente ex art.210 c.p.c., l'esibizione dei documenti originali di cui è causa;
12. sentenza esecutiva come per legge, con vittoria di spese ed onorari, comprese quelle conseguenti di registrazione, trascrizione, voltura, etc., espressamente riservata ogni più opportuna produzione e deduzione, anche istruttoria”;
Conclusioni parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Vicenza, respinta ogni diversa domanda ed eccezione ex adverso proposta,
1. dichiarare inammissibile l'atto di citazione notificato per assoluta genericità della determinazione, seppur generica, del presunto relictum e della quantificazione dell'eventuale quota di legittima;
2. in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate da controparte per i motivi di cui in narrativa;
3. con vittoria di spese e competenze di causa anche della fase di mediazione. In via istruttoria, come da costituzione e da memorie”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e – rispettivamente Parte_1 Parte_2 ex coniuge legalmente separato, la prima, e figlia, la seconda, di , deceduto in PE data 3.5.2018 in Vicenza, loro eredi ab intestato per la quota di 1/3 pro indiviso – convenivano in giudizio (anch'egli figlio del de cuius) chiedendo disporsi lo scioglimento della Controparte_1 comunione ereditaria tra loro instauratasi per effetto dell'apertura della successione di PE
, previa esatta individuazione e determinazione della massa relitta, oltrechè collazione del
[...] donatum, redazione di progetti divisionali di pari valore e condanna del convenuto alla restituzione dei beni ereditari detenuti oltre la quota di spettanza, con interessi e frutti civili.
In primo luogo, le attrici allegavano che con atto a rogito notaio di Vicenza n. rep. 125.257, Per_2
n. racc. 43.433 del 29.12.2017 il de cuius aveva venduto al figlio le unità immobiliari CP_1 destinate ad abitazione al piano terzo con cantina e box auto facenti parte del fabbricato sito in
Vicenza, Via G. Mazzini n. 139, censite al C.F. fg. 64, mapp. 1522 sub 98, 1522 sub 182, oltre parti comuni, al prezzo complessivo di euro 60.000,00, che il de cuius dichiarava di aver già ricevuto dall'acquirente ante 4.7.2006, contestualmente rilasciando quietanza di saldo, con rinuncia all'ipoteca legale. Le attrici ritenevano che tale negozio costituisse una vendita simulata, dissimulante donazione dal padre al figlio risalente a poco prima del decesso, nulla per difetto di forma – così rientrando il cespite nell'asse dividendo.
In secondo luogo, ritenevano che nel compendio ereditario relitto in morte del padre fosse ricompreso anche il denaro contante depositato nel conto corrente n. 0000/13976132 presso Cassa di risparmio del Veneto, filiale di Vicenza, con saldo al 31.3.2012 di euro 13.083,53, nonché il rapporto titoli appoggiato con saldo al 31.12.2011 pari a euro 80.658,27 – precisando che in tale conto corrente veniva accreditata la pensione di pari a euro 1.186,00 mensili. PE
Davano, poi, atto che in data 19.5.2015 il de cuius apriva presso la medesima banca il conto corrente n. 100/654 cointestandolo con il figlio , ivi essendovi confluiti euro Controparte_1
16.273,79, a seguito di estinzione (poco prima) del proprio conto corrente avente saldo -16.984,84.
In terzo luogo, ritenevano che il padre avesse donato somme di denaro al figlio, odierno convenuto, mediante svariate operazioni di giroconto, verso conto corrente intestato al solo , Controparte_1 nello specifico: euro 1.000,00 in data 3.5.2016; euro 2.500,00 in data 14.6.2016; euro 550,00 in data 16.5.2017; euro 10.000,00 in data 30.10.2017; euro 20.000,00 in data 7.2.2018; euro 13.000,00 in data 27.4.2018, per un totale di complessivi euro 47.050,00, che ritenevano di pertinenza della massa ereditaria.
e , dato atto che ogni tentativo di risoluzione bonaria della vertenza Parte_1 Parte_2 non aveva sortito esito positivo, concludevano chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra trascritte.
2. Con comparsa depositata in data 7.7.2021 si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_1 genericità della domanda attorea ed il mancato assolvimento dell'onere della prova, opponendosi alla richiesta di consulenza tecnica ufficio richiesta dalla controparte in quanto ritenuta esplorativa,
e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In fatto, allegava che sin dagli anni Ottanta la ex moglie e la figlia di , odierne PE attrici, si allontanavano dal padre disinteressandosi della malattia che lo aveva colpito, disertandone anche il funerale. Allegava di essersi preso cura del padre negli ultimi anni di vita, come pure nel periodo precedente condividendo l'abitazione con questi: in tal senso giustificava i passaggi di somme di denaro dal conto cointestato tra egli e il padre, verso il proprio conto personale, quali necessarie per far fronte a commissioni e gestione della casa, e/o parziali rimborsi di spese ordinarie e non da egli anticipate e/o in ogni caso per servizi resi. Sottolineava che, in ogni caso, i giroconti provenivano da conto corrente cointestato con il padre, dovendosi il denaro suddividersi pro quota.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree come da conclusioni sopra rassegnate.
3. Alla prima udienza del 13.7.2021 il G.I. assegnava alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa veniva rinviata per discussione sull'ammissione delle istanze di prova all'udienza del
16.12.2021. Indi il procedimento veniva istruito mediante prova testimoniale e CTU tecnico- estimativa, e quindi rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.11.2024, che si teneva con le modalità della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., onde statuire preliminarmente sulla composizione dell'asse dividendo. In tale udienza i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note autorizzate depositate e il G.I. tratteneva la causa in decisione.
4. Tanto premesso, l'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione va rigettata avendo parte attrice enucleato in modo sufficientemente chiaro le domande e le ragioni a sostegno delle medesime, finalizzate alla corretta determinazione ed individuazione del patrimonio relitto in morte del padre, laddove assumono che egli si fosse “spogliato” mediante dazioni a favore del figlio prima del decesso – di cui chiedono tener conto nella divisione. CP_1
Giova quindi procedere distintamente in relazione alle domande attoree.
4.1. Le attrici hanno documentato che con atto a rogito notaio (doc. 1) del 29.12.2017 Per_2
cedeva al figlio la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto PE Controparte_1 vitalizio, dell'immobile sito in Vicenza, Vale Mazzini n. 139, censito al C.F. al fg. 64, mapp. 1522 sub 98 e 1522 sub 182, al prezzo di euro 60.0000,00, che il de cuius dichiarava di “aver già ricevuto dall'acquirente, cui rilascia liberatoria quietanza di saldo, con rinuncia all'ipoteca legale” e con la precisazione che “detto prezzo è stato corrisposto ai sensi di legge prima del 4.7.2006”.
A fronte di tale quadro, parte convenuta, in sostanza, nulla eccepiva.
Tenuto conto del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza, ma non della veridicità di esse, sussistono plurimi elementi, gravi, precisi e concordanti per ritenere che il detto negozio costituisca una vendita simulata, dissimulante una donazione eseguita dal padre in favore del figlio . PE Controparte_1
Difatti, in primis non ha dato prova di aver versato il prezzo in favore del padre, il Controparte_1 che escludendo vi sia stato lo scambio di cosa contro prezzo che costituisce la causa del negozio di compravendita – onere cui indubbiamente era tenutovi in applicazione del principio della c.d. vicinanza della prova;
a ciò si aggiunga che il negozio è stato stipulato tra congiunti, padre e figlio,
e che il padre – cedendo la sola nuda proprietà dell'immobile al figlio riservandosi l'usufrutto vitalizio, nei fatti si garantiva per tutto l'arco della porpria esistenza la disponibilità dell'immobile, che da tale momento formalmente era intestato al figlio;
oltretutto, a fronte di stipula avvenuta in data 29.12.2017, dava atto non solo di aver già ricevuto il prezzo senza PE indicazione di alcun mezzo di pagamento, ma collocava tale pagamento in epoca di gran lunga antecedente, ossia ante 4.7.2006, ossia oltre dieci anni prima – clausola che si ritiene predisposta proprio al fine di rendere applicabile normativa che non imponeva l'indicazione analitica dei mezzi di pagamento nell'atto di trasferimento.
Non dirimente, da ultimo, la corrispondenza del valore di mercato dell'immobile al momento della vendita con quello dichiarato in sede di rogito (cfr. esiti CTU depositata): tale dato non supera né
l'omessa prova del versamento del corrispettivo, per quanto congruo, né le ulteriori considerazioni di cui sopra.
In definitiva, la vendita notarile di cui al doc. 1 attoreo deve ritenersi simulata, e dissimulare una donazione del de cuius a favore del figlio – essendo l'arricchimento connaturato Controparte_1 all'acquisto della proprietà dell'immobile senza versamento di corrispettivo alcuno, e l'animus desumibile dallo stretto legame di parentela tra i due, nonché affettivo, essendo incontestato che padre e figlio avevano vissuto per molto tempo insieme, condividendo proprio quello stesso immobile, essendo venuti meno i rapporti con le attrici. Tale donazione dissimulata è, peraltro, nulla per difetto di forma ex art. 782 c.c. in quanto il predetto atto notarile non ha visto la partecipazione di due testimoni, formalità richiesta ad substantiam ex artt. 47-48 l. not., ritenuta non equipollente
(art. da Cass. civ. n. 14799/2014).
Ne consegue che l'immobile censito al C.F. del Comune di Vicenza, fg. 64 (ex sezione H fg. 10), mapp. 1522 sub 98 Viale Giuseppe Mazzini snc, e mapp. 1522 sub 182, Via Dei Cappuccini snc deve ritenersi compreso nella massa dividenda relitta in morte di . PE
4.2. Parte attrice ha, poi, documentato che era titolare di conto corrente acceso PE presso Cassa di risparmio del Veneto, n. 000/13976132, che riportava saldo finale al 31.3.2012 pari a euro 13.283,53 (doc. 4), conto alimentato dalla pensione del defunto;
che detto conto veniva estinto in data 29.5.2015 con saldo negativo pari a euro – 16.984,84 (doc. 6); e che nello stesso periodo, precisamente poco prima in data 19.5.2015, veniva acceso presso medesimo istituto di credito un conto corrente cointestato tra e n. 1000/654, in PE Controparte_1 cui confluiva la somma di euro 16.273,79.
La sostanziale corrispondenza tra la somma (negativa) di cui al conto intestato al de cuius n.
000/13976132 alla data della chiusura, rispetto all'ammontare di quella confluita nel conto corrente n. 1000/654 cointestato tra padre e figlio, unitamente alla contiguità temporale delle operazioni predette di chiusura/apertura, e del fatto che anche il conto corrente cointestato risulta alimentato, in entrata, dai soli accrediti per pensione riferibile al de cuius, portano a concludere che la cointestazione fosse solo fittizia, dovendo ritenersi le somme ivi transitate e confluite come di spettanza del de cuius, e quindi facenti parte della massa relitta dividenda in morte di PE
.
[...]
Del resto, il convenuto non ha fornito alcun elemento probatorio di senso contrario, CP_2 tale da indurre a ritenere che il conto cointestato sia stato da egli alimentato con propria esclusiva provvista.
Ne consegue che sia il conto corrente acceso presso Cassa di risparmio del Veneto n. 000/13976132 intestato a , e deposito titoli ivi agganciato, sia il conto corrente acceso presso PE
Cassa di risparmio del Veneto n. 1000/654 cointestato tra e PE Controparte_1 devono ritenersi compresi nella massa relitta dividenda.
4.3. Da ultimo, dall'esame degli estratti conto sub doc. da 7 a 11 attorei, relativi al conto corrente cointestato n. 1000/654 risultano le seguenti operazioni:
-giroconto di euro 1.000,00 a favore di in data 3.5.2016; Controparte_1
-giroconto di euro 2.500,00 a favore di in data 14.6.2016; Controparte_1
-giroconto di euro 550,00 a favore di in data 16.5.2017; Controparte_1
-giroconto di euro 10.000,00 a favore di in data 30.10.2017; Controparte_1
-giroconto di euro 20.00,00 a favore di in data 7.2.2018; Controparte_1
-giroconto di euro 13.000,00 a favore di in data 27.4.2018. Controparte_1
Posto che il detto conto corrente deve ritenersi solo fittiziamente cointestato, conseguendone la spettanza delle somme ivi depositate in capo al de cuius, ne consegue che tali operazioni di giroconto vanno qualificate come donazioni di denaro dal padre al figlio, nulle per difetto di forma, con la conseguenza che la complessiva somma di euro 47.050,00 va ricompresa nel relictum in morte di in quanto mai validamente uscita dalla sfera giuridica del de cuius- PE donante (arg. da Cass. civ., S.U., 27.7.2017, n. 18725: “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato
a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore”). Né l'istruttoria orale svolta consente di mutare tale conclusione: in detta sede è sì emerso che e il figlio hanno convissuto presso l'immobile di Vicenza di cui sopra PE CP_1
(oggetto della vendita simulata) sin dall'età dell'adolescenza del convenuto, e pure che suddividevano le spese per sostentamento reciproco e manutenzione dell'immobile. Tuttavia, l'importo delle somme che è emerso che il convenuto metteva a disposizione era di importo contenuto – circa euro 300-400 mensili, e neppur continuativi stante il periodo di servizio militare e di disoccupazione successiva durato due anni–, cosicchè i predetti bonifici in giroconto a suo favore non possono essere considerati come restituzione di tali somme in quanto evidentemente del tutto sproporzionati nell'ammontare – come pure non giustificati quanto a periodicità.
Ne consegue che devono, per forza di cose, ritenersi elargizioni di somme di denaro eseguite dal padre al figlio nulle per difetto di forma e quindi rientranti nell'asse dividendo - dovendo escludersi la natura di donazioni di modico valore ex 783 c.c. in ragione degli importi dell'ordine di migliaia di euro le prime, e di decine di migliaia di euro le ultime, oggettivamente consistenti, e tali in ogni caso da incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante, tenuto conto del saldo del conto corrente al marzo del 2012 lui intestato in via esclusiva.
5. In definitiva, va accertato e dichiarato che il relictum in morte di è costituito PE dai seguenti beni:
i) immobile censito al C.F. del Comune di Vicenza, fg. 64 (ex sezione H fg. 10), mapp. 1522 sub 98
Viale Giuseppe Mazzini snc, e mapp. 1522 sub 182, Via Dei Cappuccini snc;
ii) saldo alla data della morte del de cuius del conto corrente n. n. 000/13976132 acceso presso
Cassa di Risparmio del Veneto e relativo rapporto titolo ivi appoggiato;
iii) saldo alla data della morte del de cuius del conto corrente n. 1000/654 acceso presso Cassa di
Risparmio del Veneto. iv) euro 47.050,00;
Da ultimo, sebbene parte convenuta abbia allegato di aver sostenuto esborsi per il pagamento di spese funerarie – tali da costituire astrattamente crediti verso la massa ereditaria del padre – di esso non vi è prova in atti.
Il giudizio prosegue, quindi, come da separata ordinanza.
La liquidazione delle spese è riservata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accerta e dichiara che il negozio a rogito notaio del 29.12.2017, rep. n. 125.257, racc. n. Per_2
43.433, concluso tra e costituisce vendita simulata, PE Controparte_1 dissimulante donazione di immobile, individuato e censito al C.F. del comune di Vicenza, al fg. 64, mapp. 1522 sub 98, e 1522 sub 182, nulla per difetto di forma;
2) accerta e dichiara che le operazioni di giroconto elencate al par.
4.3. in parte motiva, per la complessiva somma di euro 47.050,00, costituiscono donazioni dirette di denaro da PE
in favore di , nulle per difetto di forma;
[...] Controparte_1
3) accerta e dichiara che il relictum in morte di è composta dai seguenti beni: PE
i) immobile censito al C.F. del Comune di Vicenza, fg. 64 (ex sezione H fg. 10), mapp. 1522 sub 98
Viale Giuseppe Mazzini snc, e mapp. 1522 sub 182, Via Dei Cappuccini snc;
ii) saldo alla data della morte del de cuius del conto corrente n. 000/13976132 acceso presso Cassa di Risparmio del Veneto e rapporto titoli ivi appoggiato;
iii) saldo alla data della morte del de cuius del conto corrente n. 1000/654 acceso presso Cassa di
Risparmio del Veneto. iv) euro 47.050,00;
4) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
5) spese al definitivo.
Vicenza, 27.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo