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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/01/2024, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 738 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
LEGALE IL GRANDE CP_1 CP_2
RESISTENTE
Oggi 9 gennaio 2024, innanzi al Giudice, dott. Massimo Valenza, sono comparsi per il ricorrente l'avv. GIOVANNA DI FILIPPO in sostituzione dell'avv. MANCUSI
SERGIO MASSIMO e per il resistente l'avv. BARONE CARMINE. L'avv.
BARONE rappresenta di aver depositato in data odierna il provvedimento di liquidazione della prestazione in data 10.11.2203. Chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite: L'avv. DI FILIPPO si associa alla richiesta di parte resistente. Con vittoria di spese di lite.
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Avezano 09/01/2024
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 738 2023 promossa da:
), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Indirizzo Telematico con l'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO
( , dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
RICORRENTE contro
), elettivamente Controparte_3 P.IVA_1
domiciliato in VIA SARAGAT N.58 C/O DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO
DELL' 67100 L' AQUILA con l'avv. BARONE Controparte_4
CARMINE ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: diritto all'assegno di invalidità L. 222/1984
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DRITTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' onde sentir accertare il suo di diritto all'assegno di invalidità L. 222/1984 con CP_1
condanna al pagamento dei relativi ratei.
- 2 - Radicato il giudizio si costituiva l rilevando di aver liquidato la prestazione con CP_1
provvedimento in data 10.11.2023 e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente all'odierna udienza aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
La causa veniva quindi decisa come segue,
Rilevato che l' ha liquidato la prestazione richiesta deve essere dichiarata la CP_1
cessazione della materia del contendere come richiesto da entrambe le parti in causa.
Atteso che il provvedimento dell' è stato emesso in data 10.11.2023 ed è quindi CP_1
successivo all'introduzione del presente giudizio le spese di lite devono essere poste a carico dell e sono liquidate come in dispositivo in considerazione dell'attività CP_1
svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale adito definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna L' al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte CP_1
ricorrente delle spese di lite che liquida in complessive €. 1.300,00 oltre rimborso spese forfettario, cassa previdenza ed IVA.
Avezzano 9.1.2024
Il GOT
Dott. Massimo Valenza
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