Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 03/04/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 951/2019, pendente tra in persona del sindaco pro-tempore, con sede in Oliveri (ME), Piazza Parte_1
Pirandello, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via J.F. Kennedy n. 352 presso lo studio dell'Avv. Pina Rita Bruno che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- opponente –
CONTRO
nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in Brolo, via CP_1
L.Da Vinci n. 5 presso lo studio dell'Avv. Francesco Pizzuto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- opposto–
Sono comparsi: l'avv. Bruno Pina Rita per parte opponente, il quale insiste nei propri atti e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa e l'avv. Francesco Balletta i sostituzione dell'avv. Pizzuto per parte opposta, il quale si riporta a tutto quanto chiesto ed in particolare alle note conclusive e chiede la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 677/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 677/2018 emesso da codesto Tribunale in data 19/12/2018 con il quale gli era stato intimato di pagare la somma di € 6.984,31 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria,
a favore di , dipendente comunale, a titolo di rimborso delle spese legali da CP_1 quest'ultimo sostenute per la propria difesa nel procedimento penale 1149/2010 R.G.N.R. del
Tribunale di Patti per il reato di cui all'art 328 c.p., conclusosi con l'assoluzione del dipendente con formula piena.
L'ente comunale eccepiva preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre i termini previsti dall'art. 644 c.p.c. e, nel merito, rilevava l'infondatezza della pretesa creditoria atteso che nel procedimento penale l'opposto non aveva nominato il proprio procuratore previo comune gradimento dell'opponente, come richiesto dall'art. 28 CCNL 14/09/2000 operante per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali.
Si costituiva l'opposto il quale contestava le eccezioni avverse deducendo che la tardività della notifica non impedirebbe il pronunciamento nel merito della pretesa vantata col decreto ingiuntivo, che comunque trarrebbe fondamento nelle disposizioni di legge previste e, pertanto, insisteva nella richiesta di rimborso delle spese legali sostenute.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa transitava sul ruolo di questo gop per essere decisa e, conseguentemente, veniva rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere la notifica dello stesso avvenuta oltre i termini previsti dall'art. 644 c.p.c.
Tale circostanza, infatti, non è contestata dall'opposto, il quale come anticipato ha precisato che l'inefficacia del decreto non impedisce l'analisi della domanda nel merito. Ed invero, come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine disposto dall'art. 644 c.p.c. comporta “l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. Cass. civ. n. 951/2013).
Dall'inefficacia del decreto ingiuntivo deriva, in ogni caso, la revoca dello stesso.
Venendo al merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata.
L'art. 28 del CCNL 14/9/2000 dispone che “L'ente anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale, nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.
In materia, è ormai pacifico che “la chiara formulazione del detto art. 28 rende palese la corrispondenza del senso letterale delle parole usate con la comune intenzione delle parti stipulanti, nel senso che il meccanismo che consente l'assunzione delle spese legali da parte dell'Ente datore di lavoro non è quello dell'autonoma gestione del contenzioso civile o penale da parte del dipendente e del successivo rimborso da parte dell'Amministrazione, ma quello dell'individuazione di un legale di comune gradimento cui affidare la difesa, previo riscontro dei necessari presupposti richiesti dalla norma” (cfr. Cass. Civ. n. 16252/ 2008)
Recentemente la Corte di Cassazione, giusta ordinanza n. 32258/2021, ha ricostruito l'istituto del patrocinio nei termini che seguono: “6. Questa Corte ha già evidenziato che nel nostro ordinamento manca un principio generale che consenta di affermare, indipendentemente dalla fonte normativa settoriale e a prescindere dai limiti in cui il diritto viene da essa conformato, l'esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente (Cass. 13.3.2009 n.
6227).
7. Ha altresì chiarito che la disposizione dell'articolo 28 CCNL 14 settembre 2000, sopra trascritta, è strutturata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento
(sempre che non sussista conflitto di interessi).
8. Si è dunque affermato che ancorché la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia — in coerenza con l'interpretazione espressa in riferimento a disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass.
4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946)
—, la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia;
parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente. Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente
(Cass. sez. lav. 31 ottobre 2017 nr. 25976; 11 luglio 2018 nr. 18256)”.
Più diffusamente, con riguardo alla corretta interpretazione dell'art. 28 CCNL del 14 settembre 2000, era già stato chiarito infatti “In materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi con l'espletamento del servizio e l'adempimento di obblighi di ufficio, escluso che, in ragione della specificità e della diversità delle normative del settore del lavoro pubblico, costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto del dipendente al rimborso, da parte dell'amministrazione pubblica, delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, l'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali va interpretato nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, ma non anche quello di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente” (v. Cass., sez. lav., sentenza del 31 ottobre 2017 n. 25976).
Il citato art. 28 CCNL 14/09/2000 è, del resto, mutuato dall'art 67 del DPR 268/1987 in relazione al quale il Consiglio di stato ha avuto modo di affermare che : “L'articolo 67 del DPR 268/1987, relativo all'accordo sindacale del personale degli enti locali, consente all'ente locale, nei casi di apertura, nei confronti del pubblico dipendente, di procedimento di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, di assumere a proprio carico ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, a condizione che non sussista conflitto di interessi.
Tale norma rimette alla valutazione discrezionale "ex ante" dell'ente locale, con specifico riferimento all'assenza di conflitto di interessi, la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, per cui non è in alcun modo riconducibile al contenuto precettivo della citata norma la pretesa di ottenere il rimborso delle spese del patrocinio legale a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale nella nomina del proprio difensore. Del resto, l'onere della scelta di un "legale di comune gradimento" appare del tutto coerente con le finalità della norma perché, se il dipendente vuole che l'amministrazione lo tenga indenne dalle spese legali sostenute per ragioni di servizio, appare logico che il legale chiamato a tutelare tali interessi, che non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche quelli dell'ente di appartenenza, debba essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti. Pertanto, ai fini del rimborso, è necessario che l'ente sia, fin dall'inizio, partecipe delle decisioni inerenti al patrocinio atteso che, in caso diverso, si priverebbe di significato la previsione normativa volta a tutelare diritti ed interessi che sono comuni ad entrambe le parti” (cfr.
Cons. Stato Sez. V, 12/02/2007, n. 552.).
Anche l'art. 20 D.P.R.04/08/1990, n. 335 invocato dall'opposto - il quale riproduce di fatto il contenuto dell'art. 28 CCNL 14/09/2000 – parla di assunzione a carico dell'ente della difesa del dipendente sin dall'apertura del procedimento e mediante la scelta di un legale di fiducia da individuarsi di concerto con l'amministrazione stessa.
In sintesi, la normativa applicabile al caso de quo presuppone un'assunzione diretta da parte dell'ente pubblico che deve, dunque, avvenire all'apertura del procedimento penale mediante l'affidamento dell'incarico ad un legale, scelto, previo accordo con il dipendente, direttamente da parte dell'Ente, il quale diventa così il contraente effettivo del contratto di prestazione d'opera professionale con il legale.
Ciò premesso, è pacifico, poichè riconosciuto dallo stesso opposto, che il professionista non risulta essere stato scelto dal di intesa con il dipendente ma, al contrario, è stato individuato e scelto Pt_1
esclusivamente dal dipendente stesso.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_1
Le spese legali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in base ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e delle non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 951/2019, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 677/2018 per essere stato notificato oltre i termini di legge e, per l'effetto, dispone la revoca dello stesso;
Nel merito, accoglie l'opposizione proposta dal Parte_1
Condanna al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 3.542,50 (di cui € 145,50 per esborsi) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, il 03/04/2025
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria