CA
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 12/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Sezione Lavoro Composta dai sigg. Magistrati: Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel. Dott. Marco Sabella – Consigliere Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 98 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
Elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Malta n. 10, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitello, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio A P P E L L A N T E
E
di CALTANISSETTA Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Caltanissetta, via Libertà n. 174 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta lo rappresenta e difende ex lege A P P E L L A T O
OGGETTO: appello a sentenza del Tribunale di Caltanissetta
CONCLUSIONI Per l'appellante: v. atto di appello e note di trattazione scritta Per l'Ente appellato: v. comparsa di costituzione in appello
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'8 luglio 2021, iscritto a ruolo il 13 luglio 2021, Pt_1
titolare di omonima impresa individuale, adiva il Tribunale di Caltanissetta,
[...] in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione ex art. 22 L. n. 689 del 1981 avverso le seguenti ordinanze ingiunzione emesse dal convenuto
[...]
di Caltanissetta: Controparte_1
1. N. 21/0110, Prot. N.5269 del 25 maggio 2021 per violazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 12 per avere impiegato il lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di Parte_2 instaurazione del rapporto di lavoro;
2. N. 21/0111, Prot. N.5271 del 25 maggio 2021 afferente ad identica violazione, relativa al lavoratore . Parte_3
Le ordinanze erano state emesse in seguito all'accesso ispettivo eseguito da funzionari dell' convenuto in data 28 agosto 2020 presso la sede operativa di CP_2
Riesi in via contrada Mariano – SS190, dell'impresa del Pt_1
Deduceva l'opponente che le ordinanze nascevano dal travisamento dei fatti, che non erano stati oggetto di adeguata istruttoria, con conseguente errata valutazione dei presupposti e motivazione insufficiente e contraddittoria. Negava, in sostanza, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i due succitati, presenti sul posto di lavoro solo al fine di consegnare al la documentazione necessaria Pt_1 alla loro regolare assunzione quali manovali, effettivamente intervenuta nei giorni successivi. Lamentava, inoltre l'erronea e sproporzionata, rispetto alla modesta gravità dei fatti contestati, entità della sanzione amministrativa, determinata in violazione dell'art. 11, L. 689/1981 e della circolare ministero del lavoro n. 121/1988. Si costituiva l'Ente convenuto che, riassunte le vicende ante causam, rivendicava la piena legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto dell'opposizione, peraltro non senza eccepirne previamente l'inammissibilità perché tardivamente proposta. Con sentenza n. 206/2024 del 22 aprile 2024, il Tribunale adito statuiva come segue: Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma le ordinanze ingiunzione nn. 21/0110 prot. n. 5269 del 25.05.2021 e 21/0111 prot. n. 5271, del 25/05/2021. Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute Parte_1 dall' che vengono liquidate nella Controparte_3 complessiva somma di € 1.864,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge. Il soccombente ha proposto appello, chiedendo la riforma della menzionata sentenza e l'annullamento delle ordinanze oggetto di opposizione. Si è costituito l'Ente appellato, che ha chiesto il rigetto del gravame.
**********
Pag. 2 di 6 Il Tribunale, respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall' , ha ricordato che il giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione CP_1 non aveva natura di impugnazione dell'atto, ma investiva direttamente il merito della pretesa sanzionatoria della P.A. e quindi l'effettiva sussistenza o meno dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza, con conseguente infondatezza delle eccezioni dell'opponente sull'illegittimità dei provvedimenti opposti. Nel merito, il Tribunale ha ricordato l'onere della P.A. di provare l'illecito ed osservato che, nella specie, la prova era rinvenibile in quanto direttamente constatato dagli ispettori al momento dell'accesso, con l'efficacia probatoria privilegiata a ciò connessa, con il supporto, peraltro, delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi lavoratori e . Il tutto contrastava con l'assunto dell'appellante di Pt_2 Parte_3 una presenza casuale dei predetti nel cantiere di lavoro. Il primo giudice ha poi respinto anche il secondo motivo di opposizione, rilevando che l' con l'ordinanza n. 21/0110, aveva irrogato una sanzione pari al doppio CP_1 del minimo edittale, mentre per l'ordinanza n. 21/0111 aveva considerato la maggiorazione di sanzione, pari al 20%, prevista per il caso specifico di lavoratore percettore di reddito di cittadinanza qual era risultato il , Parte_3 provvedendo poi ad irrogare, anche qui, il doppio del minimo edittale. Di qui il sopra trascritto dispositivo. Con il primo motivo di appello, lamenta l'errata valutazione degli Parte_1 elementi di prova effettuata dal Tribunale per effetto della violazione degli artt. 115, 116 e 421 c.p.c. nonché dell'inosservanza dell'art. 2697 cod. civ. sulla distribuzione dell'onere probatorio. Ribadito che i due lavoratori per i quali era stata irrogata la sanzione si trovavano sul posto di lavoro proprio al fine di consegnare la documentazione necessaria ad una successiva e regolare assunzione, l'appellante sostiene che la diversa conclusione raggiunta dai funzionari ispettivi non rispondeva al vero ed era frutto di una loro valutazione soggettiva (anche se, nell'atto di appello, si legge “oggettiva”), erroneamente fatta propria dal giudice sulla base, insignificante, della successiva regolarizzazione del contratto di lavoro coi due interessati con decorrenza dallo stesso 28 agosto 2020. Lo stesso verbale non conteneva alcun elemento indicante che il ed il , al momento dell'accesso, stessero svolgendo attività Pt_2 Parte_3 lavorativa subordinata, con esercizio dei poteri organizzativi e direttivi da parte del o con l'inserimento stabile dei lavoratori nell'organizzazione aziendale. Pt_1
Prosegue l'appellante con ampie citazioni giurisprudenziali sui limiti dell'efficacia probatoria privilegiata dei verbali ispettivi e, in genere, degli atti dei pubblici ufficiali nonché delle dichiarazioni di terzi assunte dagli ispettori. Sostiene che dagli elementi
Pag. 3 di 6 raccolti non era possibile affermare che l' avesse assolto il proprio onere CP_1 della prova ed insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie volte a dimostrare la vera e lecita finalità della presenza in cantiere dei predetti e . Pt_2 Parte_3
Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'asserita esattezza della determinazione della sanzione, rilevando che l'art. 3 comma 3 del D.L. nr. 12/2002, conv. in L. nr. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del D. lgs n. 151/2015, prevede un ordine crescente di soglia di gravità dell'illecito e, di conseguenza, delle relative sanzioni e che la maggiorazione del 20% afferisce a fattispecie diverse (lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, minorenni in età non ancora lavorativa) da quella relativa al caso presente (percettore di reddito di cittadinanza).
********** Il primo motivo di appello non è fondato. Nel verbale di primo accesso ispettivo del 28 agosto 2020, redatto ai sensi dell'art. 33 L. n. 183 del 2010, viene dato conto dell'attività direttamente svolta dai funzionari e di quanto da essi personalmente constatato, vale a dire, in primis, l'esistenza di un
“cantiere edile sito in Riesi nella C.da Mariano – SS 190” in cui, al momento stesso dell'accesso ispettivo, “erano in corso lavori di ristrutturazione di una villetta ad uso civile abitazione (Traversato e rinzaffo del piano terra).”. Venivano rinvenuti n. 3 lavoratori. L'allegato 1 al verbale specifica che due dei tre lavoratori rinvenuti, quelli cioè per i quali vennero poi emesse le ordinanze – ingiunzioni opposte, erano Parte_3
, rinvenuto “con abiti da lavoro all'interno del cantiere edile davanti ad una
[...] betoniera” e , il quale “con abiti da lavoro all'interno del cantiere Parte_2 edile stava rifacendo la pensilina del balcone”. Posto che, come accennato, queste risultanze scaturiscono da un accertamento diretto e personale dei funzionari ispettivi e pubblici ufficiali, ad esse deve senz'altro riconoscersi l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 cod. civ.. E' dunque perciò provato con totale certezza che stesse prestando Parte_2 attività lavorativa, dal momento che era impegnato nell'attività di rifacimento della pensilina del balcone. Ma altrettanto è possibile dire dello , in Parte_3 quanto non si comprende perché egli indossasse abiti da lavoro (in edilizia facilmente riconoscibili come tali in quanto comodi ed informali per garantire la massima libertà di movimento all'operaio e perché immancabilmente macchiati di vernice, calce, polveri, grasso e quant'altro può essere utilizzato in un cantiere edile) e perché dovesse sostare presso una betoniera se non per sovrintendere al funzionamento della stessa e prenderne il materiale risultante dalla miscelatura dei materiali immessi nella betoniera stessa.
Pag. 4 di 6 L'assunto alternativo – rispetto alla prestazione di attività lavorativa – dell'appellante non solo è inconciliabile con quanto direttamente constatato dai verbalizzanti, ma deve ritenersi privo di qualsiasi credibilità, anche perché i due lavoratori vennero sentiti (cfr. relativi verbali) e nessuno dei due fece presente di trovarsi sul posto per la finalità indicata dall'opponente, per recapitare cioè al datore di lavoro la documentazione necessaria all'assunzione e della quale gli ispettori, del resto, non rinvennero traccia. Senza dire, ancora, che non si capisce perché questa documentazione dovesse essere presentata in un cantiere aperto dalla e non presso la sua sede amministrativa. L'adibizione di lavoratori ad un cantiere edile aperto, organizzato e gestito dalla ditta avente indiscussa natura imprenditoriale, e l'effettuazione da parte loro di Pt_1 attività oggettivamente lavorative e di natura manuale è coerente unicamente con un contratto di lavoro subordinato, perciò da ritenersi provato. In tale chiaro ed univoco assetto probatorio è palese l'irrilevanza delle prove richieste dall'opponente. Il secondo motivo, si palesa in parte inammissibile, perché il ricorso in appello, come già il ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale, neppure si preoccupa di precisare quale sia l'importo della sanzione irrogata nelle due ordinanze (verificati, gli importi sono di € 3.600,00 per la n. 21/0110, € 4.320,00 per la n. 21/0111) né di indicare quale sarebbe il diverso e minore importo derivante da una corretta applicazione dei parametri normativi. Non si capisce, dunque, quale sarebbe l'errore o l'ingiustizia in cui sarebbero incorsi l' nel determinare le sanzioni ed il Tribunale nel CP_1 riconoscerle di corretta quantificazione. Ergo, la censura manca totalmente della chiarezza e della specificità richieste a pena di inammissibilità dall'art. 434 c.p.c. nella formulazione vigente al momento della presentazione dell'appello. Quanto alla contestazione, autonomamente considerabile, perché di per sé chiara e specifica, dell'aumento del 20% nell'ordinanza – ingiunzione n. 21/0111 per essere il percettore del reddito di cittadinanza, la medesima sembra varcare i limiti Parte_3 della temerarietà, dal momento che l'art. 3 co. 3quater del D.L. n. 12 del 2002 (conv. in L. n. 73 del 2002), nel testo introdotto dall'art. 7 co. 15bis del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 conv. in L. 28 marzo 2019 n. 26 e vigente alla data di commissione dell'illecito (28 agosto 2020), recitava testualmente come segue: Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 giugno 1998, n. 286, o di minori in eta' non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (grassetto dell'estensore).
Pag. 5 di 6 Pertanto, non essendo neppure in contestazione che percepisse il Parte_3 sopra indicato beneficio, l'aumento di sanzione risulta corretto ed anzi doveroso. Consegue la conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente il valore della causa come determinato dall'importo complessivo delle sanzioni irrogate (quasi ottomila euro) e perciò applicando i compensi previsti per il relativo scaglione dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti. Liquidazione prossima ai minimi, stante la sostanziale assenza di questioni di diritto. Non viene liquidata la fase di trattazione/istruzione della causa, non tenuta per effetto della decisione immediata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A La sentenza n. 206/2024 del 22 aprile 2024 del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro
C O N D A N N A a rifondere all' di Caltanissetta le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre oneri assistenziali e previdenziali di legge.
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012
Caltanissetta, 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
Pag. 6 di 6
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA Sezione Lavoro Composta dai sigg. Magistrati: Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni – Presidente Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel. Dott. Marco Sabella – Consigliere Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 98 del ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
Elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Malta n. 10, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Vitello, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio A P P E L L A N T E
E
di CALTANISSETTA Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Caltanissetta, via Libertà n. 174 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta lo rappresenta e difende ex lege A P P E L L A T O
OGGETTO: appello a sentenza del Tribunale di Caltanissetta
CONCLUSIONI Per l'appellante: v. atto di appello e note di trattazione scritta Per l'Ente appellato: v. comparsa di costituzione in appello
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato l'8 luglio 2021, iscritto a ruolo il 13 luglio 2021, Pt_1
titolare di omonima impresa individuale, adiva il Tribunale di Caltanissetta,
[...] in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione ex art. 22 L. n. 689 del 1981 avverso le seguenti ordinanze ingiunzione emesse dal convenuto
[...]
di Caltanissetta: Controparte_1
1. N. 21/0110, Prot. N.5269 del 25 maggio 2021 per violazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 12 per avere impiegato il lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di Parte_2 instaurazione del rapporto di lavoro;
2. N. 21/0111, Prot. N.5271 del 25 maggio 2021 afferente ad identica violazione, relativa al lavoratore . Parte_3
Le ordinanze erano state emesse in seguito all'accesso ispettivo eseguito da funzionari dell' convenuto in data 28 agosto 2020 presso la sede operativa di CP_2
Riesi in via contrada Mariano – SS190, dell'impresa del Pt_1
Deduceva l'opponente che le ordinanze nascevano dal travisamento dei fatti, che non erano stati oggetto di adeguata istruttoria, con conseguente errata valutazione dei presupposti e motivazione insufficiente e contraddittoria. Negava, in sostanza, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i due succitati, presenti sul posto di lavoro solo al fine di consegnare al la documentazione necessaria Pt_1 alla loro regolare assunzione quali manovali, effettivamente intervenuta nei giorni successivi. Lamentava, inoltre l'erronea e sproporzionata, rispetto alla modesta gravità dei fatti contestati, entità della sanzione amministrativa, determinata in violazione dell'art. 11, L. 689/1981 e della circolare ministero del lavoro n. 121/1988. Si costituiva l'Ente convenuto che, riassunte le vicende ante causam, rivendicava la piena legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto dell'opposizione, peraltro non senza eccepirne previamente l'inammissibilità perché tardivamente proposta. Con sentenza n. 206/2024 del 22 aprile 2024, il Tribunale adito statuiva come segue: Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma le ordinanze ingiunzione nn. 21/0110 prot. n. 5269 del 25.05.2021 e 21/0111 prot. n. 5271, del 25/05/2021. Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute Parte_1 dall' che vengono liquidate nella Controparte_3 complessiva somma di € 1.864,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge. Il soccombente ha proposto appello, chiedendo la riforma della menzionata sentenza e l'annullamento delle ordinanze oggetto di opposizione. Si è costituito l'Ente appellato, che ha chiesto il rigetto del gravame.
**********
Pag. 2 di 6 Il Tribunale, respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall' , ha ricordato che il giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione CP_1 non aveva natura di impugnazione dell'atto, ma investiva direttamente il merito della pretesa sanzionatoria della P.A. e quindi l'effettiva sussistenza o meno dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza, con conseguente infondatezza delle eccezioni dell'opponente sull'illegittimità dei provvedimenti opposti. Nel merito, il Tribunale ha ricordato l'onere della P.A. di provare l'illecito ed osservato che, nella specie, la prova era rinvenibile in quanto direttamente constatato dagli ispettori al momento dell'accesso, con l'efficacia probatoria privilegiata a ciò connessa, con il supporto, peraltro, delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi lavoratori e . Il tutto contrastava con l'assunto dell'appellante di Pt_2 Parte_3 una presenza casuale dei predetti nel cantiere di lavoro. Il primo giudice ha poi respinto anche il secondo motivo di opposizione, rilevando che l' con l'ordinanza n. 21/0110, aveva irrogato una sanzione pari al doppio CP_1 del minimo edittale, mentre per l'ordinanza n. 21/0111 aveva considerato la maggiorazione di sanzione, pari al 20%, prevista per il caso specifico di lavoratore percettore di reddito di cittadinanza qual era risultato il , Parte_3 provvedendo poi ad irrogare, anche qui, il doppio del minimo edittale. Di qui il sopra trascritto dispositivo. Con il primo motivo di appello, lamenta l'errata valutazione degli Parte_1 elementi di prova effettuata dal Tribunale per effetto della violazione degli artt. 115, 116 e 421 c.p.c. nonché dell'inosservanza dell'art. 2697 cod. civ. sulla distribuzione dell'onere probatorio. Ribadito che i due lavoratori per i quali era stata irrogata la sanzione si trovavano sul posto di lavoro proprio al fine di consegnare la documentazione necessaria ad una successiva e regolare assunzione, l'appellante sostiene che la diversa conclusione raggiunta dai funzionari ispettivi non rispondeva al vero ed era frutto di una loro valutazione soggettiva (anche se, nell'atto di appello, si legge “oggettiva”), erroneamente fatta propria dal giudice sulla base, insignificante, della successiva regolarizzazione del contratto di lavoro coi due interessati con decorrenza dallo stesso 28 agosto 2020. Lo stesso verbale non conteneva alcun elemento indicante che il ed il , al momento dell'accesso, stessero svolgendo attività Pt_2 Parte_3 lavorativa subordinata, con esercizio dei poteri organizzativi e direttivi da parte del o con l'inserimento stabile dei lavoratori nell'organizzazione aziendale. Pt_1
Prosegue l'appellante con ampie citazioni giurisprudenziali sui limiti dell'efficacia probatoria privilegiata dei verbali ispettivi e, in genere, degli atti dei pubblici ufficiali nonché delle dichiarazioni di terzi assunte dagli ispettori. Sostiene che dagli elementi
Pag. 3 di 6 raccolti non era possibile affermare che l' avesse assolto il proprio onere CP_1 della prova ed insiste per l'ammissione delle richieste istruttorie volte a dimostrare la vera e lecita finalità della presenza in cantiere dei predetti e . Pt_2 Parte_3
Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'asserita esattezza della determinazione della sanzione, rilevando che l'art. 3 comma 3 del D.L. nr. 12/2002, conv. in L. nr. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del D. lgs n. 151/2015, prevede un ordine crescente di soglia di gravità dell'illecito e, di conseguenza, delle relative sanzioni e che la maggiorazione del 20% afferisce a fattispecie diverse (lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, minorenni in età non ancora lavorativa) da quella relativa al caso presente (percettore di reddito di cittadinanza).
********** Il primo motivo di appello non è fondato. Nel verbale di primo accesso ispettivo del 28 agosto 2020, redatto ai sensi dell'art. 33 L. n. 183 del 2010, viene dato conto dell'attività direttamente svolta dai funzionari e di quanto da essi personalmente constatato, vale a dire, in primis, l'esistenza di un
“cantiere edile sito in Riesi nella C.da Mariano – SS 190” in cui, al momento stesso dell'accesso ispettivo, “erano in corso lavori di ristrutturazione di una villetta ad uso civile abitazione (Traversato e rinzaffo del piano terra).”. Venivano rinvenuti n. 3 lavoratori. L'allegato 1 al verbale specifica che due dei tre lavoratori rinvenuti, quelli cioè per i quali vennero poi emesse le ordinanze – ingiunzioni opposte, erano Parte_3
, rinvenuto “con abiti da lavoro all'interno del cantiere edile davanti ad una
[...] betoniera” e , il quale “con abiti da lavoro all'interno del cantiere Parte_2 edile stava rifacendo la pensilina del balcone”. Posto che, come accennato, queste risultanze scaturiscono da un accertamento diretto e personale dei funzionari ispettivi e pubblici ufficiali, ad esse deve senz'altro riconoscersi l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 cod. civ.. E' dunque perciò provato con totale certezza che stesse prestando Parte_2 attività lavorativa, dal momento che era impegnato nell'attività di rifacimento della pensilina del balcone. Ma altrettanto è possibile dire dello , in Parte_3 quanto non si comprende perché egli indossasse abiti da lavoro (in edilizia facilmente riconoscibili come tali in quanto comodi ed informali per garantire la massima libertà di movimento all'operaio e perché immancabilmente macchiati di vernice, calce, polveri, grasso e quant'altro può essere utilizzato in un cantiere edile) e perché dovesse sostare presso una betoniera se non per sovrintendere al funzionamento della stessa e prenderne il materiale risultante dalla miscelatura dei materiali immessi nella betoniera stessa.
Pag. 4 di 6 L'assunto alternativo – rispetto alla prestazione di attività lavorativa – dell'appellante non solo è inconciliabile con quanto direttamente constatato dai verbalizzanti, ma deve ritenersi privo di qualsiasi credibilità, anche perché i due lavoratori vennero sentiti (cfr. relativi verbali) e nessuno dei due fece presente di trovarsi sul posto per la finalità indicata dall'opponente, per recapitare cioè al datore di lavoro la documentazione necessaria all'assunzione e della quale gli ispettori, del resto, non rinvennero traccia. Senza dire, ancora, che non si capisce perché questa documentazione dovesse essere presentata in un cantiere aperto dalla e non presso la sua sede amministrativa. L'adibizione di lavoratori ad un cantiere edile aperto, organizzato e gestito dalla ditta avente indiscussa natura imprenditoriale, e l'effettuazione da parte loro di Pt_1 attività oggettivamente lavorative e di natura manuale è coerente unicamente con un contratto di lavoro subordinato, perciò da ritenersi provato. In tale chiaro ed univoco assetto probatorio è palese l'irrilevanza delle prove richieste dall'opponente. Il secondo motivo, si palesa in parte inammissibile, perché il ricorso in appello, come già il ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale, neppure si preoccupa di precisare quale sia l'importo della sanzione irrogata nelle due ordinanze (verificati, gli importi sono di € 3.600,00 per la n. 21/0110, € 4.320,00 per la n. 21/0111) né di indicare quale sarebbe il diverso e minore importo derivante da una corretta applicazione dei parametri normativi. Non si capisce, dunque, quale sarebbe l'errore o l'ingiustizia in cui sarebbero incorsi l' nel determinare le sanzioni ed il Tribunale nel CP_1 riconoscerle di corretta quantificazione. Ergo, la censura manca totalmente della chiarezza e della specificità richieste a pena di inammissibilità dall'art. 434 c.p.c. nella formulazione vigente al momento della presentazione dell'appello. Quanto alla contestazione, autonomamente considerabile, perché di per sé chiara e specifica, dell'aumento del 20% nell'ordinanza – ingiunzione n. 21/0111 per essere il percettore del reddito di cittadinanza, la medesima sembra varcare i limiti Parte_3 della temerarietà, dal momento che l'art. 3 co. 3quater del D.L. n. 12 del 2002 (conv. in L. n. 73 del 2002), nel testo introdotto dall'art. 7 co. 15bis del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 conv. in L. 28 marzo 2019 n. 26 e vigente alla data di commissione dell'illecito (28 agosto 2020), recitava testualmente come segue: Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 giugno 1998, n. 286, o di minori in eta' non lavorativa o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (grassetto dell'estensore).
Pag. 5 di 6 Pertanto, non essendo neppure in contestazione che percepisse il Parte_3 sopra indicato beneficio, l'aumento di sanzione risulta corretto ed anzi doveroso. Consegue la conferma integrale della sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente il valore della causa come determinato dall'importo complessivo delle sanzioni irrogate (quasi ottomila euro) e perciò applicando i compensi previsti per il relativo scaglione dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti. Liquidazione prossima ai minimi, stante la sostanziale assenza di questioni di diritto. Non viene liquidata la fase di trattazione/istruzione della causa, non tenuta per effetto della decisione immediata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A La sentenza n. 206/2024 del 22 aprile 2024 del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro
C O N D A N N A a rifondere all' di Caltanissetta le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre oneri assistenziali e previdenziali di legge.
D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012
Caltanissetta, 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Rezzonico Giuseppe Melisenda Giambertoni
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