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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 238 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021 pendente
TRA
(P.IVA: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Mario Coppola;
-RECLAMANTE-
CONTRO
(C.F. ), e per essa quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
la quale ha nominato, a propria volta, quale procuratrice,
[...] [...]
, rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_3 Controparte_4
Luciana Cipolla
-RECLAMATA-
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Lecce
1 avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 33 emessa dal Tribunale di Lecce in data
14.10.2020
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 24.06.2021, avendo le parti ed il
P.G. rassegnato le rispettive conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
[...]
quale cessionaria del credito della ha proposto Controparte_1 Controparte_5
istanza per la dichiarazione di fallimento della società sul presupposto Parte_1
di essere creditrice della somma di euro 78.271,75 quale saldo debitore alla data 13.01.2017 relativo al conto corrente n.. 7760. Acceso in data 14.03.2006, presso la filiale 9708 di Controparte_5
oltre interessi al tasso convenzionale maturati e maturandi dal 14.01.2017 al saldo.
[...]
La società resistente non si è costituita.”
Con sentenza n. 33/2020, ritenuti sussistenti i requisiti richiesti dalla legge, il Tribunale di
Lecce ha dichiarato il fallimento della resistente.
In data 22.04.2021, a depositato atto di reclamo avverso la Parte_1
sentenza dichiarativa di fallimento e ha chiesto – per i motivi di cui appresso – la revoca della sentenza di fallimento n. 33/2020 e, conseguentemente, del fallimento stesso, con condanna di non in proprio ma in qualità di procuratrice di CP_2 [...]
al risarcimento danni per aver chiesto la dichiarazione del fallimento con colpa CP_1
ovvero per aver proseguito il procedimento per dichiarazione di fallimento, delle spese della procedura fallimentare e del compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarre in favore del deducente procuratore antistatario.
In data 22.04.2024, il P.G. ha emesso parere negativo all'accoglimento del reclamo.
Con comparsa del 14.05.2021, si è costituita la quale ha chiesto il Controparte_1
rigetto delle domande svolte dalla in quanto infondate in fatto e Parte_1
2 diritto, oltreché sprovviste di qualsivoglia sostegno probatorio, con conseguente conferma della sentenza reclamata.
Avendo le parti ed il P.G. rassegnato le rispettive conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 24.06.2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va innanzitutto esaminata l'eccezione di tardività del reclamo proposta dalla resistente sul presupposto che lo stesso sarebbe stato presentato oltre il termine di 30 CP_2
giorni dalla notifica della sentenza (n. 33/2020 del 14.10.2020) previsto dall'art. 18 l.f.
Osserva la resistente che, a prescindere dalla data di notificazione della sentenza di fallimento ad opera della cancelleria del Tribunale di Lecce e poiché la reclamante riferisce di essere venuta a conoscenza della sentenza in data 20.11.2020, l'instaurazione del presente procedimento a seguito di deposito del reclamo in data 9 aprile 2020 – risultante dallo storico del fascicolo presente sul portale telematico della Corte d'appello di Lecce- conclamerebbe la tardività del deposito del reclamo introduttivo del presente procedimento.
La reclamante ha replicato richiamando la produzione documentale effettuata con la
“Nota accompagnatoria” depositata in data 8.4.2021 che attesterebbe “…come, in realtà, il reclamo fosse già stato depositato telematicamente e tempestivamente presso codesta corte d'appello in data
4.12.2020, ossia nel termine previsto dalla legge, tenuto conto della data in cui la è Parte_1
venuta a conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento, ossia il 30.11.2020”
1.1. L'eccezione è infondata.
Si rileva, innanzitutto, che la reclamante, con la richiamata “Nota accompagnatoria” depositata in data 8.04.2021, ha fornito il riscontro del deposito telematico, in data
4.12.2020 (alle h. 11.06) del reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento
[...]
con ricevuta di avvenuta consegna proveniente da "avv. Parte_2
t" ed indirizzato a: "ca . Il reclamo Email_1 Email_2 Email_3
risulta, pertanto, essere stato inoltrato al registro degli affari contenziosi in data 4.12.2020.
Dalle risultanze del SICID emerge che in data 7.12.2020 ore 7,45 la Cancelleria ha rifiutato il deposito con la motivazione: “inoltrare nel registro degli affari di volontaria giurisdizione”
3 generando, così, il sistema, automaticamente, la quarta ricevuta della sequenza del deposito telematico di atti, nei termini anzidetti. In data 9.04.2024 la reclamante ha provveduto al deposito del reclamo nel registro degli affari di volontaria giurisdizione, conseguendone l'iscrizione a ruolo del presente procedimento.
Ora, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte, non si configura nessuna nullità, ma una mera irregolarità, tutte le volte in cui il deposito in via telematica di un atto venga eseguito utilizzando un registro diverso da quello di corretta destinazione, in mancanza di una norma di legge che commini espressamente al riguardo una nullità processuale e, comunque, in ragione del raggiungimento dello scopo, una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia ( Cass. 28545/2023; Cass. 31371/2022).
1.2. Assumendosi come data di inoltro del reclamo – per quanto fin qui detto – quella del
4.12.2020, si pone il problema di verificarne la tempestività ex artt. 17 e 18 L.F.
1.2.1. Va innanzitutto considerato che la resistente, nel proporre l'eccezione di tardività del reclamo, ha ritenuto di poter prescindere dalla precisa individuazione del termine a quo
(notifica della sentenza di fallimento), osservando che anche a voler considerare la data di effettiva conoscenza della sentenza da parte della reclamante indicata da quest'ultima (che, secondo, la resistente sarebbe il 20.11.2020) il reclamo sarebbe, comunque, tardivo.
La reclamante, dal canto suo, ha controdedotto precisando che la data del 20.11.2020 è quella del ritiro presso la casa Comunale di DI, sia del ricorso per dichiarazione di fallimento che del decreto di fissazione dell'udienza dell'11.6.2020, mentre la conoscenza effettiva della sentenza dichiarativa del proprio fallimento – in circostanze non meglio precisate - risalirebbe al 30.11.2020 (v. note di trattazione scritta per l'udienza del 27 maggio 2021).
Ebbene, dalla consultazione del registro SICID emerge che in data 14.10.2020 alle h. 9,14 la Cancelleria ha dato seguito alle operazioni di notifica dell'estratto della sentenza dichiarativa del fallimento n. 33/2020 del 14.10.2020; senonchè, laddove per la creditrice procedente, la notifica dell'estratto della sentenza risulta essere stata effettuata telematicamente, presso l'indirizzo pec dei due procuratori costituiti, invece, nei confronti
4 della fallita non essendo andato a buon fine l'invio all'indirizzo pec Parte_1
della società, la notifica risulta effettuata con modalità “ritiro in cancelleria” senza che sia desumibile dagli atti la data del perfezionamento della notifica della sentenza dichiarativa di fallimento in forma integrale.
Sicchè deve ritenersi che il termine da considerare ai fini della verifica della tempestività del reclamo sia il termine lungo ex art. 327 c.p.c.
Il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Con il primo motivo di reclamo, chiede la revoca della declaratoria Parte_1
di fallimento deducendo in primo luogo di non aver avuto contezza del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza di ascolto, per mancato perfezionamento ex art. 15 L.F. della relativa notifica. Non potrebbe, infatti, essere considerata perfezionata e valida la notifica eseguita in data 05.06.2020 con il deposito degli anzidetti atti presso la Casa Comunale di DI (LE), nonostante la Parte_1
già da qualche anno, non avesse più la disponibilità della sede legale sita nel Comune
[...]
di DI, tant'è che quel sito, al momento del tentativo di notifica, ossia in data 05.06.2020, risultava nella disponibilità di altra società, ossia la come attesta l'allegato Parte_3
contratto di locazione del 15.09.2014, registrato presso l'Agenzia del-le Entrate di Lecce -
Ufficio Territoriale di Maglie - in data 18.09.2014 al n. 913.
2.1. Il motivo è infondato.
Come risulta dalla visura camerale aggiornata al 12.02.2020 presente in atti (doc. 9 fascicolo di primo grado), l'indirizzo della sede legale risultante dal Registro delle Imprese al momento della comunicazione – che è quello presso il quale doveva essere effettuata la notifica, essendo irrilevante la produzione documentale della reclamante - era quello di
DI (“DISO (LE) VIA CASTRO 80 cap 73030”). Tale circostanza risulta per tabulas e non è mai stata oggetto di contestazione da parte della Parte_1
Dagli atti di causa si evince, altresì, che, visto l'esito negativo del tentativo di comunicazione all'indirizzo pec anch'esso risultante dal registro delle imprese,
[...]
ha provveduto a notificare i suddetti atti per il tramite dell'ufficio UNEP della CP_1
Corte di Appello di Lecce, così come disposto dall'art. 15 l.f.. In data 4 e 5 giugno 2020,
5 infatti, sono stati eseguiti due tentativi di notifica presso la sede legale della Parte_1
per come risultante dalla citata visura camerale.
[...]
Verificato l'esito negativo anche di tali notifiche, si è provveduto, dunque, sempre in ossequio all'art. 15, terzo comma, l.f., a depositare in data 5 giugno 2020 il ricorso e il decreto di fissazione udienza nella casa comunale della sede risultante dal registro delle imprese.
Ebbene, è evidente che sia il Tribunale di Lecce sia la procedente hanno dato CP_5
seguito al procedimento di notifica nel pieno rispetto della normativa disciplinante la materia in esame, e lo hanno fatto facendo riferimento all'indirizzo risultante dal Registro dell'Imprese. Peraltro, non appare superfluo sottolineare che era onere della Pt_1
provvedere ad aggiornare l'indirizzo risultante da detto registro al fine di ricevere
[...]
le comunicazioni e le notificazioni del caso. La mancata conoscenza degli atti oggetto di notifica non può, dunque, imputarsi ad un errore procedurale della società istante, dovendo esso attribuirsi interamente all'inerzia dell'odierna reclamante, la quale non può, pertanto, in questa sede dolersi del mancato perfezionamento giuridico della notifica.
Il motivo è, dunque, infondato e deve essere rigettato.
3. Con il secondo motivo, la reclamante deduce il vizio della procedura fallimentare e, conseguentemente, della sentenza dichiarativa di fallimento, derivante dal mancato rispetto, da parte di , del termine dilatorio di quindici giorni previsto dall'art. 15 CP_1
comma 3 l.f.. Segnatamente, la Società ricorrente avrebbe notificato il ricorso, unitamente al decreto e al provvedimento che aveva rinviato d'ufficio l'iniziale udienza del 14.05.2020
a quella dell'11.06.2020, solo in data 05.06.2020, conseguendone l'inosservanza del termine a difesa di quindici giorni antecedenti l'udienza dell'11.06.2020, previsto dall'art. 15 L.F.. Il mancato rispetto di tale termine costituirebbe – ad opinione della società reclamante - causa di nullità integrante violazione del diritto di difesa della debitrice fallenda.
2.1. Anche tale motivo è infondato.
Va infatti considerato che tra la data di notifica (5.6.2020) del ricorso e del decreto di fissazione dell'originaria prima udienza di comparizione (originariamente fissata per il
14.5.2020) e la data dell'udienza effettivamente tenutasi per la prima comparizione del
6 ricorrente e del debitore (8.10.2020), a seguito del secondo rinvio disposto dal Tribunale in attuazione delle “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria” di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, è intercorso un periodo superiore ai 4 mesi, ben superiore al termine di quindici giorni previsto dalla disposizione di legge di cui si lamenta la violazione. Sicché deve escludersi che, in difetto di costituzione della società debitrice all'udienza dell'8.10.2020, il Tribunale avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione a quest'ultima del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e dei successivi provvedimenti di rinvio dell'udienza, non essendosi concretizzata una lesione dei diritti di difesa della fallenda.
Peraltro, non appare superfluo sottolineare che il mancato esercizio dei diritti di difesa di nella fase prefallimentare va imputato, a monte, proprio alla sua Parte_1
negligente inerzia, ravvisabile nell'omesso aggiornamento del registro delle imprese quanto all'indirizzo della sede legale indicata nel registro delle imprese e nell'omessa attivazione per l'adempimento degli obblighi inerenti il domicilio digitale delle imprese.
In base alla normativa vigente, infatti, tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l'iscrizione nel
Registro delle imprese.
La PEC deve inoltre essere attiva, non deve, cioè, essere scaduta, né revocata;
in caso contrario l'impresa ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC.
Pertanto, se la casella PEC comunicata al Registro imprese risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabile (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio), è stata revocata dal gestore o è stata cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente, l'impresa ha l'obbligo di comunicare al
Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia
Digitale.
In virtù di quanto fin qui detto, va disatteso anche il secondo motivo di reclamo.
7 4. Con il terzo ed il quarto motivo di reclamo formula rilievi afferenti, Parte_1
quanto a quello sub 3), l' “Infondatezza meritoria della richiesta di fallimento – Natura usuraria della pretesa creditoria” e, quanto a quella sub 4) l' “Illegittimità della cessione del credito”.
In considerazione di profili di priorità logico-giuridica, va preliminarmente esaminato il motivo sub 4), con cui la reclamante fa valere una pretesa illegittimità della cessione del credito a causa della mancata comunicazione della stessa al debitore ex art. 1264 c.c.
Con lo stesso motivo la reclamante eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell'asserita cessionaria, in mancanza di prova della effettiva acquisizione da parte di quest'ultima della titolarità del credito, considerato che il credito ceduto, posto a fondamento del ricorso per dichiarazione di fallimento, non sarebbe esattamente individuabile nell'ambito dell'operazione di cessione.
4.1. Il motivo è infondato in ogni sua articolazione.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata comunicazione ex art. 1264 c.c. della cessione del credito alla società debitrice, va, innanzitutto, osservato che, nel caso di specie, è intervenuta una cessione di crediti in blocco, con riguardo alla quale si rileva che la pubblicazione dell'atto di cessione secondo detta modalità sulla Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., sostituisce a pieno diritto la notificazione della cessione o l'accettazione del debitore ceduto, posto che mentre la disciplina ordinaria codicistica richiede la prova della notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale della cartolarizzazione richiede al cessionario la sola dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. (ex multis, Cass. civ. n. 13954/06, Cass. civ. n.
4277/23).
Al riguardo, si rileva, infatti, che l'art. 58 T.U.B. deroga alle norme ordinarie previste in tema di efficacia e opponibilità dei contratti di cessione, prevedendo che l'efficacia delle cessioni in blocco attuate dalle Banche si produca mediante la comunicazione dell'avvenuta cessione con l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo altre eventuali forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia.
8 Ora, nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della comunicazione di cui all'art. 58 TUB è stata considerata dalla giurisprudenza prevalente come una peculiare forma di pubblicità di tipo notificativo, idonea ad assicurare in capo al debitore o a terzi la conoscenza legale della cessione, parificandone gli effetti alla notificazione di cui all'art. 1264 c.c. e così rendendo superflua l'accettazione e/o la notifica singolarmente al debitore ceduto, assicurando parimenti l'efficacia liberatoria del pagamento (cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 10200 del 16.04.2021
Ebbene, di tale pubblicazione ha dato immediato riscontro probatorio tramite CP_1
il deposito del relativo estratto della G.U. n. 151 del 20.12.2017 in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado (doc. n. 3), da ciò discendendo l'infondatezza della prima articolazione del quarto motivo di reclamo.
4.2. La reclamante con il motivo in esame ha eccepito altresì il difetto di legittimazione attiva dell'asserita cessionaria in mancanza di prova del fatto che la stessa sia effettivamente divenuta titolare del credito posto a fondamento del ricorso per la dichiarazione di fallimento di in quanto quest'ultimo non sarebbe Parte_1
esattamente individuabile nell'ambito dell'operazione di cessione.
Anche tale ulteriore articolazione del quarto motivo di reclamo è infondata.
La Corte non ignora che la questione della necessità o meno della indicazione precisa di ogni e ciascun credito ceduto nella cessione in blocco ai fini della legittimazione del creditore cessionario ad intraprendere le necessarie azioni a tutela del credito è stata affrontata in giurisprudenza con andamento contraddittorio e che, con pronuncia fra le più recenti (n. 7866 del 22 marzo 2024), la Suprema Corte di Cassazione, richiamando, al fine di prestarvi adesione, le decisioni della Corte di Cassazione n. 17944 del 22.06.2023 e n. 9412 del 05.04.2023, ha specificato che “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione”. Aggiungendo che tale “…dimostrazione può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione
9 pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Ma ritiene (questa Corte) che, nel caso di specie, poiché è pacifico per stessa prospettazione di parte reclamante che il credito fatto valere nella presente sede e di cui era originariamente titolare è fondato su un contratto di Controparte_5
conto corrente bancario, deve ritenersi, tenuto conto del tenore testuale dell'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato dalla cessionaria sulla G.U. Controparte_1
parte seconda n. 151 del 23.12.2017 (laddove si legge che “…Siena Controparte_1
(l'"Acquirente") comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1 e
4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 (il "Contratto di
Cessione") da ("BMPS" o un "Originator"), un insieme Controparte_5
di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme”) non consenta di avanzare alcun ragionevole dubbio sulla intervenuta cessione del credito de quo da Controparte_5
a
[...] Controparte_1
Vale la pena evidenziare che, in base alle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca
d'Italia, per rapporti giuridici individuabili in blocco, si intendono i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo (ad es. dai settori economici di destinazione, dalla tipologia della controparte, dall'area territoriale e da qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti).
5. Ciò posto, va detto che con il terzo motivo di reclamo (rubricato: Parte_1
“Infondatezza meritoria della richiesta di fallimento. Natura usuraria della pretesa creditoria” e nella sottoarticolazione sub 3.1. “!Nullità del contratto bancario ex art. 1418 c.c. e art. 117-bis TUB”
10 deduce, nel merito, l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1 della L.F. per la dichiarazione di fallimento. La società reclamante eccepisce la nullità originaria del contratto di conto corrente bancario alla base del credito fatto valere in sede fallimentare da derivante dal carattere usurario del TAEG applicato da CP_2 Controparte_5
, relativamente al tasso debitore su scoperto ed inoltre, in sede di previsione pattizia
[...]
della commissione di massimo scoperto, il superamento del limite dello 0,5 per cento per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, in violazione del disposto dell'art. 117-bis TUB.
5.1. Anche tale motivo è infondato.
E' consolidato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la L. Fall., all'art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass. S.U. n. 1521 del 23/01/2013; in senso conforme Cass. n. 11421 del 22/5/2014; Cass. n. 576 del 15/1/2015; Cass. n.
30827/2018). In particolare, il richiamo della L. Fall., art. 6, al "creditore", senza alcuna specificazione ulteriore, deve intendersi riferito a colui che vanta un credito nei confronti dell'imprenditore (Cass. n. 3472/201), oggetto di delibazione incidentale del giudice fallimentare, senza che rilevi l'esatta quantificazione o la stessa esistenza dello stesso credito, il cui accertamento, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di fallimento, allegando di essere creditore, ha l'onere di partecipare per divenire creditore concorrente
(Cass.21144/2020).
Da quanto detto discende l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di reclamo esaminato.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
7. Si dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 quanto al versamento all'erario da parte della reclamante soccombente di una somma corrispondente all'importo del contributo unificato dovuto per la proposizione del presente reclamo (Cass. 15533/2024).
11
P.Q.M.
La Corte,
- rigetta il reclamo ex art. 18 L.F. proposto da nei Parte_1
confronti di quale procuratrice di con la CP_2 Controparte_1
partecipazione della Procura generale presso la Corte d'Appello di Lecce, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 33/2020 del 14.10.2020;
- condanna la società reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della reclamata che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario in misura del 15%.
- dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il versamento da parte del reclamante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta a norma del comma 1 bis del medesimo art.13.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 13.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Patrizia Evangelista Riccardo Mele
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