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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/07/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 16 luglio 2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6291/2019 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra
in qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale De Monte, Pt_3
- Ricorrente -
contro
in persona del Comandante p.t., difesa da Controparte_1 propri funzionari.
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 20.06.2019, ritualmente notificato, Parte_1
, in qualità di legale rappresentante p.t. della . proponeva
[...] Parte_2 Pt_3 opposizione avverso le ordinanze ingiunzione di pagamento nn. 72 e 72/2019 emesse dalla di in data 29.04.2019 e notificate in data 28.05.2019. Controparte_1 CP_1
Con l'ordinanza n. 72/2019, la di ingiungeva al ricorrente il Controparte_1 CP_1
pagamento della somma di € 1.513,30, a seguito di processo verbale di illecito amministrativo emesso dalla medesima Amministrazione in data 12.12.2018, n. 23/2018 Serie 7892/A e pedissequo verbale di sequestro amministrativo di merce deperibile con cui i militari
1 verbalizzanti accertavano che il , in pari data, si sarebbe reso responsabile della Pt_1
violazione dell'art. 10, comma 1, lett. z del D.Lgs 04/2012, modificato dalla L. 154/2016 e art. 58 Reg. CE n. 1224/2009, punita dagli artt. 11 comma 4 e 12 comma 1 del D. Lvo 4/2012, modificato dalla L. 154/2016, poiché “deteneva all'interno dei locali del predetto esercizio commerciale, per la successiva vendita, i seguenti prodotti ittici: 3,4 kg di calamari decongelati senza che fossero tracciabili, senza che fosse possibile individuarne la provenienza, in quanto: 1) assenza della prescritta obbligatoria documentazione inerente la rintracciabilità delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 2) non riconducibilità del prodotto ittico detenuto alla obbligatoria documentazione, inerente la rintracciabilità delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, esibita all'atto dell'accertamento; atteso che i prodotti della pesca devono essere sempre rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio”.
Con l'ordinanza ingiunzione n. 74/2019, la di ingiungeva al Controparte_1 CP_1
il pagamento della somma di € 1.520,10, a seguito del processo verbale di accertamento Pt_1
di illecito amministrativo emesso dalla predetta Amministrazione in data 17.01.2019, n.
04/2019, Serie 8316/A e pedissequo verbale di sequestro amministrativo di merce deperibile con cui i militari verbalizzanti accertavano che il , in pari data, si sarebbe reso Pt_1 responsabile della violazione dell'art. 10, comma 1, lett. z del D.Lgs 04/2012, modificato dalla L. 154/2016 e art. 58 Reg. CE n. 1224/2009, punita dagli artt. 11 comma 4 e 12 comma
1 del D. Lvo 4/2012, modificato dalla L. 154/2016, poiché “deteneva all'interno dei locali del predetto esercizio commerciale, per la successiva vendita, i seguenti prodotti ittici:
4,3 kg, Polpo 2,350 kg, 5,6 kg, 1,750 kg, CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
8,350 kg, 2,250 kg, senza che fosse possibile individuarne la provenienza, in
[...] CP_6
quanto: 1) assenza della prescritta obbligatoria documentazione inerente la rintracciabilità delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 2) non riconducibilità del prodotto ittico detenuto alla obbligatoria documentazione, inerente la rintracciabilità delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, esibita all'atto dell'accertamento; atteso che i prodotti della pesca devono essere sempre rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.“.
Il ricorrente adduceva il seguente motivo di opposizione: “Violazione e falsa applicazione di legge – in particolare, violazione art. 24 Cost. – insussistenza della fattispecie
2 contestata.”. Concludeva, quindi, chiedendo, in via principale, dichiararsi la illegittimità dei provvedimenti impugnati e, in subordine, ridursi al minimo edittale le sanzioni irrogate, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Con provvedimento del 8.07.2019 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione oggetto di impugnazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.01.2020 si costituiva la di al fine di impugnare e contestare l'atto introduttivo del Controparte_1 CP_1
giudizio e ribadire la legittimità del provvedimento impugnato.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale e la prova testimoniale;
quindi, all'odierna udienza, previa discussione orale, si perveniva alla definizione del giudizio.
§§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da , nella sua qualità in atti, merita rigetto Parte_1 per i seguenti motivi.
L'ordinanza ingiunzione n. 72/2019 trae origine da un controllo effettuato dai militari della Capitaneria di Porto di in data 12.12.2018, alle ore 13.00 circa, a carico CP_1 dell'odierno ricorrente, in qualità di proprietario e legale rappresentante p.t., della pescheria
Fish Market di . sita in Nardò, alla via Madonna di Costantinopoli, n. 62. Pt_2 Pt_3
In quella circostanza veniva elevato a carico del processo verbale di accertamento Pt_1
e contestazione, n. 23/2018 Serie 7892/A, in quanto ritenuto responsabile dell'infrazione di cui all'art. 10 comma 1 lett. z) del D. L.vo n. 04 del 9.01.2012 così come modificato dalla L.
154/2016 e art. 58 Reg. (CE) n. 1224/2009 , punita dall'art. 11 comma 4 e art. 12 comma 1
D. L.vo n. 04 del 9.01.2012 come modificato dalla L. 154/2016 del 28.07.2016, poiché deteneva all'interno dei locali del predetto esercizio commerciale, per la successiva vendita,
i seguenti prodotti ittici: 3,4 kg di calamari decongelati senza che fossero tracciabili, senza che fosse possibile individuarne la provenienza. Contestualmente, veniva disposto il sequestro amministrativo del suddetto prodotto ittico.
L'ordinanza ingiunzione n. 74/2019 trae origine da un successivo controllo effettuato sempre dai militari della Capitaneria di Porto di a carico del , in data CP_1 Pt_1
17.01.2019; in quella circostanza venivano rinvenuti all'interno della pescheria Parte_2 per la successiva vendita, i seguenti prodotti ittici: Gambero SO 4,3 kg, Polpo 2,350 kg,
5,6 kg, 1,750 kg, 8,350 kg, 2,250 kg, senza CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
3 che fosse possibile individuarne la provenienza. Anche in questo caso, veniva contestualmente disposto il sequestro amministrativo della predetta merce.
Successivamente, la di emetteva le ordinanze ingiunzione Controparte_1 CP_1
oggi impugnate, disponendo, al contempo, la confisca e distruzione dei prodotti ittici sequestrati.
In particolare, in questa sede, il ha negato la sussistenza della violazione Pt_1 contestatagli, producendo una serie di fatture e documenti di trasporto intestati alla
[...]
Pt_2
Orbene, condividendo quanto sostenuto dall' resistente, i documenti prodotti in CP_7 questa sede dal ricorrente, non possono essere associati in maniera inequivocabile ai prodotti ittici oggetto di accertamento e contestazione.
Ai sensi dell'art. 58 (Tracciabilità) del Reg. (CE) n. 1224/2009: “
1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002, tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.
2. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato nella Comunità o che probabilmente lo saranno, sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita. … 5. L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono: a) numero di identificazione di ogni partita;
b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura;
c) codice
FAO alfa 3 di ogni specie;
d) data delle catture o data di produzione;
e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
f) nome e indirizzo dei fornitori;
g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 8 del regolamento
(CE) n. 2065/2001: denominazione commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione;
h) se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati.”.
L'art. 10, comma 1, lett. z) del D.Lgs. n. 4/2012, come modificato dalla L. n. 154/2016, prevede che: “
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di: z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a
4 tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.”.
Infine, l'art. 67, par. 5 del Reg. di esec. (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8.04.2011, Reg. (CE) n. 1224/2009, prevede che: “5. Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura.
Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento. … 7. Quando le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo
5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione.”.
Orbene, come si evince soprattutto dalla documentazione fotografica realizzata dagli agenti accertatori in data 17.01.2019, tutti i prodotti ittici contestati risultavano confezionati senza la minima traccia di un numero/informazione utile a ricondurli a qualsivoglia documentazione che ne dimostrasse la tracciabilità o, addirittura in alcuni casi, riportavano etichette con indicazioni palesemente difformi rispetto al reale contenuto della cassetta (cfr. doc. in atti).
Si osserva, altresì, che, in ogni caso, in questa sede, il ricorrente non ha fornito documentazione inequivocabilmente riconducibile ai prodotti ittici oggetto di entrambi gli accertamenti;
in particolare, il avrebbe dovuto apporre sulla partita almeno il numero Pt_1
di identificazione degli stessi documenti commerciali. In ambedue i casi i prodotti sequestrati, risultavano invece sprovvisti di documento idoneo a darne tracciabilità e di qualsivoglia indicazione utile in tal senso.
È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui “I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si
5 estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi
e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio.” (cfr. Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36573).
Infine, tenuto conto della condotta effettivamente riscontrata a carico dell'odierno ricorrente, appare giusta la somma ingiunta, essendo la stessa commisurata a quella prevista per il pagamento in misura ridotta.
Orbene, alla luce di tutto quanto innanzi, la scrivente rigetta integralmente l'opposizione proposta da , confermando integralmente le ordinanze ingiunzione Parte_1 impugnate, previa revoca del provvedimento di sospensione emesso in data 8.07.2019.
In considerazione della non eccessiva complessità del giudizio appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente le ordinanze ingiunzione impugnate, previa revoca del provvedimento di sospensione emesso in data 8.07.2019;
2. compensa le spese di lite fra le parti;
3. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 16 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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