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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/10/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4833/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. UR GA........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri….…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 473 bis. 12 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
EL OR
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] con Parte_2 C.F._2
l'Avv. Rosa Taccogna
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 01.08.2025 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano
CONCLUSIONI
A. La figlia minore , sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, RSona_1 con collocamento paritetico come da calendario sotto riportato;
sarà accompagnata a scuola dal genitore presso cui si trova secondo il calendario sottostante, Per_2 salvo diversi accordi e comunque favorendo i due genitori.
sarà prelevata da scuola dal genitore presso il quale si trova secondo il calendario sottostante Per_3 o, nell'impossibilità di detto genitore, dall'altro genitore o, in mancanza, da altra persona delegata dal singolo genitore impossibilitato, il quale provvederà al pagamento del proprio delegato di sua competenza senza nulla richiedere all'altro genitore. RS E. trascorrerà il proprio tempo a settimane alterne con il padre e la madre secondo il calendario sottostante. Si pattuisce che, salvo diverse esigenze ed accordi che possano emergere di volta in volta, RS RS il passaggio di da un genitore ad un altro avverrà il sabato alle ore 12.00, per permettere a di dormire sino a tardi il sabato mattina come da sua abitudine;
F. Per le festività vale il seguente calendario: Giorni Anni pari Anni dispari 1 Novembre Padre Madre
8 Dicembre Padre Madre
24 Dicembre Madre Padre
25 Dicembre Madre Padre
26 Dicembre Madre Padre
27 Dicembre Madre Padre
28 Dicembre Madre Padre
29 Dicembre Madre Padre
30 Dicembre Madre Padre
31 Dicembre Padre Madre
1 Gennaio Madre Padre
(dal pomeriggio)
2 Gennaio Madre Padre
3 Gennaio Madre Padre
4 Gennaio Madre Padre
5 Gennaio Madre Padre
6 Gennaio Madre Padre
Pasqua Padre Madre
Pasquetta Madre Padre
25 Aprile Padre Madre
1 Maggio Madre Padre
2 Giugno Padre Madre
Compleanno Madre Madre Madre
Compleanno Padre Padre Padre
Compleanno Mia Madre e Padre Madre e Padre
La minore trascorrerà due settimane con ogni genitore anche non consecutive, da concordare tra le parti entro 30 aprile di ogni anno, anche in base alle esigenze di lavoro di ciascun genitore. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori. RS Per l'estate 2025 trascorrerà le vacanze dal 25.06.2025 al 06.07.2025 con la madre, il 07.07.2025 col padre e con la madre dal 08.07.2025 al 13.07.2025; Dal 15.07.2025 la sig.ra inizierà a lavorare a Roma;
Parte_2 RS Dal 15.07.2025 al 29.07.2025 sarà con il padre che la accompagnerà a Roma;
RS Dal 30.7.2025 al 30.08.2025 (e sino a che inizia la scuola a settembre) frequenterà un centro ricreativo estivo di Roma che sarà individuato di comune accordo tra i genitori e pagato dal Signor e trascorrerà una settimana di agosto con il padre che la comunicherà entro il 31/07/2025. Per_1 RS Se il padre potrà organizzarsi avrà facoltà di stare con in vacanza in agosto anche due settimane. Dall'estate 2026 la minore trascorrerà, salvo diversi accordi in aumento, due settimane con ogni genitore anche non consecutive, da concordare tra le parti entro 30 aprile di ogni anno, anche in considerazione delle esigenze di lavoro di ciascun genitore. ISTRUZIONE
RS Attualmente frequenta l'Istituto: Junior College Monza, Classe: II Elementare, Orario scolastico: RS 9:00 -16:00, da settembre frequenterà a Roma altro istituto privato dello stesso tipo di quello attualmente frequentato a Monza, il cui costo di iscrizione, di circa euro 7.000,00 annui, resterà a carico totale del padre come è avvenuto sino ad ora. RS Le parti esprimono consenso reciproco circa questa condizione e sono concordi nell'iscrivere presso Istituto Santa Maria Viale Manzoni 5 Roma subito al fine di garantire l'inizio scolastico a settembre 2025. ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE Mia nell'anno 2024/2025 ha svolto le seguenti attività, il cui costo era sostenuto al 100% dalla madre
Orari Luogo Parte_3
Martedi 17:30-20:00 Forti e Liberi Parte_4
Nuoto Mercoledi 16:30-17:30 NEI
Artistica Giovedi 17:30-20:00 Forti e Liberi Parte_4
Artistica Sabato (Optional) 09:45-12:00 Forti e Liberi Parte_4 RS Da settembre 2025 sarà iscritta alle suddette attività o altre a Roma consensualmente individuate dai genitori, il cui costo sarà sostenuto al 100% dal padre. Gli orari saranno da definire. RS Comunque sarà accompagnata e prelevata dalle diverse attività dalla madre o dal padre o da un loro delegato in caso di loro indisponibilità.
CP_1 per decisione congiunta dei due genitori è stata sottoposta a terapia odontotecnica ed
[...] odontoiatrica. Professionista di riferimento Dott.ssa (Monza): i due genitori RSona_4 RS concordano che a Roma prosegua la terapia il cui costo resta a carico nella misura del 100% al padre I genitori sceglieranno di comune accordo un odontoiatra su Roma su indicazione dell'attuale odontoiatra. ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI GENITORI A. Attività lavorativa genitore (Padre) Professione: Impiegato Luogo: Google Cloud Italy Srl, via F. Confalonieri 4 Milano Orari: Flessibili Ferie: Flessibili B. Attività lavorativa genitore (Madre) Professione:impiegata Luogo: ROMA Orari: flessibili Ferie: da concordare con il datore di lavoro Residenza delle parti RS Attualmente risiede unitamente alla madre a Monza, Via Ghilini 7, mentre il padre ha domicilio a Monza, Corso Milano 23 Entrambi i genitori si trasferiranno a Roma quanto più vicino possibile alla scuola sopra indicata per facilitare l'incontro tra figlia e genitori e la gestione della stessa. Nel caso in cui la sig.ra decidesse, per qualsiasi ragione, ivi compresa l'eventuale Parte_2 interruzione del rapporto di lavoro, di lasciare Roma nei due anni successivi al presente accordo, i genitori riconoscono che è interesse della minore far rientro a Monza affinché possa riprendere il proprio percorso scolastico nell'istituto che frequentava e possa riprendere le proprie relazioni amicali ed interpersonali, oltre alle attività ludiche e ricreative in cui era già inserita. Essi si impegnano pertanto di comune accordo, per l'eventualità in parola, a far rientro a Monza salvo esigenze particolari che saranno valutate dai genitori. VENDITA DELL'IMMOBILE La Sig.ra riconosce che il sig. Sig. ha sostenuto la somma di euro 117.000,00 sia Parte_2 Per_1 per l'acquisto dell'immobile di sua proprietà sito in Monza, via Ghilini n. 7 sia per aver eseguito il pagamento delle rate di mutuo. Viene pertanto concordato che solo al momento della Vendita 117.000 euro saranno corrisposti al Signor a titolo di restituzione di quanto da lui versato Per_1 anche a titolo di rate di mutuo e spese. L'eventuale eccedenza sarà trattenuta dalla . Parte_2
ULTERIORI ACCORDI I genitori terranno conto delle esigenze della figlia, ed eventuali richieste della minore di poter dormire o trascorrere del tempo con l'altro genitore (anche se nel periodo di sua competenza) saranno ascoltate, valutate e se opportune soddisfatte per quanto possibile. RS Stante la differenza reddituale, al fine di garantire alla figlia lo stesso tenore di vita, il sig. verserà alla sig.ra E. 250,00 al mese a titolo di mantenimento della figlia entro Per_1 Parte_2 il 5 di ogni mese con aggiornamento ISTAT a decorrere dal giugno 2026.. Le spese straordinarie, disciplinate ed intese come da linea guida del Tribunale di Monza, il cui elenco analitico si riporta qui di seguito, che si riportano in calce al presente accordo, saranno ripartite al 50%, mentre restano a carico del Sig. nella misura del 100% quelle indicate nei punti precedenti;
Per_1
PROTOCOLLO SPESE A. SPESE ORDINARIE Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a. Vitto b. Farmaci da banco c. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, Tributi) d. Baby sitter B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese Mediche e. ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
f. acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
g. accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); h. spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione (come sopra) i. iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
j. libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore;
che la modifica indicata è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 08.07.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti.
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.09.2025
Il Presidente est.
UR GA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. UR GA........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri….…………..Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 473 bis. 12 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. Parte_1 C.F._1
EL OR
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] con Parte_2 C.F._2
l'Avv. Rosa Taccogna
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 01.08.2025 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano
CONCLUSIONI
A. La figlia minore , sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, RSona_1 con collocamento paritetico come da calendario sotto riportato;
sarà accompagnata a scuola dal genitore presso cui si trova secondo il calendario sottostante, Per_2 salvo diversi accordi e comunque favorendo i due genitori.
sarà prelevata da scuola dal genitore presso il quale si trova secondo il calendario sottostante Per_3 o, nell'impossibilità di detto genitore, dall'altro genitore o, in mancanza, da altra persona delegata dal singolo genitore impossibilitato, il quale provvederà al pagamento del proprio delegato di sua competenza senza nulla richiedere all'altro genitore. RS E. trascorrerà il proprio tempo a settimane alterne con il padre e la madre secondo il calendario sottostante. Si pattuisce che, salvo diverse esigenze ed accordi che possano emergere di volta in volta, RS RS il passaggio di da un genitore ad un altro avverrà il sabato alle ore 12.00, per permettere a di dormire sino a tardi il sabato mattina come da sua abitudine;
F. Per le festività vale il seguente calendario: Giorni Anni pari Anni dispari 1 Novembre Padre Madre
8 Dicembre Padre Madre
24 Dicembre Madre Padre
25 Dicembre Madre Padre
26 Dicembre Madre Padre
27 Dicembre Madre Padre
28 Dicembre Madre Padre
29 Dicembre Madre Padre
30 Dicembre Madre Padre
31 Dicembre Padre Madre
1 Gennaio Madre Padre
(dal pomeriggio)
2 Gennaio Madre Padre
3 Gennaio Madre Padre
4 Gennaio Madre Padre
5 Gennaio Madre Padre
6 Gennaio Madre Padre
Pasqua Padre Madre
Pasquetta Madre Padre
25 Aprile Padre Madre
1 Maggio Madre Padre
2 Giugno Padre Madre
Compleanno Madre Madre Madre
Compleanno Padre Padre Padre
Compleanno Mia Madre e Padre Madre e Padre
La minore trascorrerà due settimane con ogni genitore anche non consecutive, da concordare tra le parti entro 30 aprile di ogni anno, anche in base alle esigenze di lavoro di ciascun genitore. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori. RS Per l'estate 2025 trascorrerà le vacanze dal 25.06.2025 al 06.07.2025 con la madre, il 07.07.2025 col padre e con la madre dal 08.07.2025 al 13.07.2025; Dal 15.07.2025 la sig.ra inizierà a lavorare a Roma;
Parte_2 RS Dal 15.07.2025 al 29.07.2025 sarà con il padre che la accompagnerà a Roma;
RS Dal 30.7.2025 al 30.08.2025 (e sino a che inizia la scuola a settembre) frequenterà un centro ricreativo estivo di Roma che sarà individuato di comune accordo tra i genitori e pagato dal Signor e trascorrerà una settimana di agosto con il padre che la comunicherà entro il 31/07/2025. Per_1 RS Se il padre potrà organizzarsi avrà facoltà di stare con in vacanza in agosto anche due settimane. Dall'estate 2026 la minore trascorrerà, salvo diversi accordi in aumento, due settimane con ogni genitore anche non consecutive, da concordare tra le parti entro 30 aprile di ogni anno, anche in considerazione delle esigenze di lavoro di ciascun genitore. ISTRUZIONE
RS Attualmente frequenta l'Istituto: Junior College Monza, Classe: II Elementare, Orario scolastico: RS 9:00 -16:00, da settembre frequenterà a Roma altro istituto privato dello stesso tipo di quello attualmente frequentato a Monza, il cui costo di iscrizione, di circa euro 7.000,00 annui, resterà a carico totale del padre come è avvenuto sino ad ora. RS Le parti esprimono consenso reciproco circa questa condizione e sono concordi nell'iscrivere presso Istituto Santa Maria Viale Manzoni 5 Roma subito al fine di garantire l'inizio scolastico a settembre 2025. ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE Mia nell'anno 2024/2025 ha svolto le seguenti attività, il cui costo era sostenuto al 100% dalla madre
Orari Luogo Parte_3
Martedi 17:30-20:00 Forti e Liberi Parte_4
Nuoto Mercoledi 16:30-17:30 NEI
Artistica Giovedi 17:30-20:00 Forti e Liberi Parte_4
Artistica Sabato (Optional) 09:45-12:00 Forti e Liberi Parte_4 RS Da settembre 2025 sarà iscritta alle suddette attività o altre a Roma consensualmente individuate dai genitori, il cui costo sarà sostenuto al 100% dal padre. Gli orari saranno da definire. RS Comunque sarà accompagnata e prelevata dalle diverse attività dalla madre o dal padre o da un loro delegato in caso di loro indisponibilità.
CP_1 per decisione congiunta dei due genitori è stata sottoposta a terapia odontotecnica ed
[...] odontoiatrica. Professionista di riferimento Dott.ssa (Monza): i due genitori RSona_4 RS concordano che a Roma prosegua la terapia il cui costo resta a carico nella misura del 100% al padre I genitori sceglieranno di comune accordo un odontoiatra su Roma su indicazione dell'attuale odontoiatra. ATTIVITÀ LAVORATIVA DEI GENITORI A. Attività lavorativa genitore (Padre) Professione: Impiegato Luogo: Google Cloud Italy Srl, via F. Confalonieri 4 Milano Orari: Flessibili Ferie: Flessibili B. Attività lavorativa genitore (Madre) Professione:impiegata Luogo: ROMA Orari: flessibili Ferie: da concordare con il datore di lavoro Residenza delle parti RS Attualmente risiede unitamente alla madre a Monza, Via Ghilini 7, mentre il padre ha domicilio a Monza, Corso Milano 23 Entrambi i genitori si trasferiranno a Roma quanto più vicino possibile alla scuola sopra indicata per facilitare l'incontro tra figlia e genitori e la gestione della stessa. Nel caso in cui la sig.ra decidesse, per qualsiasi ragione, ivi compresa l'eventuale Parte_2 interruzione del rapporto di lavoro, di lasciare Roma nei due anni successivi al presente accordo, i genitori riconoscono che è interesse della minore far rientro a Monza affinché possa riprendere il proprio percorso scolastico nell'istituto che frequentava e possa riprendere le proprie relazioni amicali ed interpersonali, oltre alle attività ludiche e ricreative in cui era già inserita. Essi si impegnano pertanto di comune accordo, per l'eventualità in parola, a far rientro a Monza salvo esigenze particolari che saranno valutate dai genitori. VENDITA DELL'IMMOBILE La Sig.ra riconosce che il sig. Sig. ha sostenuto la somma di euro 117.000,00 sia Parte_2 Per_1 per l'acquisto dell'immobile di sua proprietà sito in Monza, via Ghilini n. 7 sia per aver eseguito il pagamento delle rate di mutuo. Viene pertanto concordato che solo al momento della Vendita 117.000 euro saranno corrisposti al Signor a titolo di restituzione di quanto da lui versato Per_1 anche a titolo di rate di mutuo e spese. L'eventuale eccedenza sarà trattenuta dalla . Parte_2
ULTERIORI ACCORDI I genitori terranno conto delle esigenze della figlia, ed eventuali richieste della minore di poter dormire o trascorrere del tempo con l'altro genitore (anche se nel periodo di sua competenza) saranno ascoltate, valutate e se opportune soddisfatte per quanto possibile. RS Stante la differenza reddituale, al fine di garantire alla figlia lo stesso tenore di vita, il sig. verserà alla sig.ra E. 250,00 al mese a titolo di mantenimento della figlia entro Per_1 Parte_2 il 5 di ogni mese con aggiornamento ISTAT a decorrere dal giugno 2026.. Le spese straordinarie, disciplinate ed intese come da linea guida del Tribunale di Monza, il cui elenco analitico si riporta qui di seguito, che si riportano in calce al presente accordo, saranno ripartite al 50%, mentre restano a carico del Sig. nella misura del 100% quelle indicate nei punti precedenti;
Per_1
PROTOCOLLO SPESE A. SPESE ORDINARIE Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum. Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario: a. Vitto b. Farmaci da banco c. Contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, Tributi) d. Baby sitter B. SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese Mediche e. ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
f. acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
g. accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); h. spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione (come sopra) i. iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
j. libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore;
che la modifica indicata è conforme alla legge e all'interesse della prole;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 08.07.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti.
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 25.09.2025
Il Presidente est.
UR GA