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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 874 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'esito dell'udienza del 13 novembre 2024, vertente
tra
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Michela Giannone, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] l'11 dicembre Controparte_1 C.F._2
1972;
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13 novembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la dichiarazione della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente , celebrato il 27 Controparte_1
ottobre 2013 a Fossacesia e trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo Comune
(atto n. 99, parte 2, serie A, anno 2013).
Il ricorso è stato presentato in seguito alla separazione consensuale omologata con decreto n. 3266/2019, che ha definito le condizioni relative all'affidamento del figlio minore , Per_1
alla sua collocazione prevalente presso la madre e alle modalità di frequentazione con il padre.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha premesso che, dalla data della separazione, la convivenza tra i coniugi non è stata ripresa, rendendo definitivo il venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti. In particolare, ha evidenziato che la gestione della genitorialità si è rivelata complessa a causa delle continue inadempienze del CP_1
rispetto agli obblighi economici e alle modalità di frequentazione stabilite in sede di separazione. Il padre avrebbe versato l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili previsto per il figlio solo in due occasioni dal 2019, accumulando un significativo arretrato che ha inciso negativamente sulla gestione economica della ricorrente, la quale ha dovuto far fronte da sola alle esigenze del minore.
Inoltre, la ha denunciato il comportamento disorganizzato e incoerente del Pt_1
nell'esercizio del diritto di visita, con frequenti cambiamenti di orari e giorni, CP_1
mancanza di preavviso e discontinuità nella presenza paterna, generando instabilità e disagi per il minore. La ricorrente ha sottolineato come tale comportamento abbia determinato una progressiva riduzione della qualità del rapporto tra il padre e il figlio, che si sarebbe manifestata con un crescente disagio emotivo del minore.
Un ulteriore punto di contestazione riguarda la clausola inserita nell'accordo di separazione che limita la possibilità per il minore di pernottare presso l'abitazione dei nonni materni. La ricorrente ha evidenziato come i nonni materni rappresentino una figura di riferimento affettivo fondamentale nella vita del figlio , fornendo un supporto costante Per_1
2 sia dal punto di vista emotivo che organizzativo. La restrizione imposta dalla clausola sarebbe,
a suo avviso, ingiustificata e lesiva del benessere del minore, oltre a rappresentare un'inutile limitazione della libertà organizzativa della madre nella gestione quotidiana della vita familiare.
La ricorrente ha inoltre segnalato episodi di presunta manipolazione emotiva del minore da parte del padre, finalizzati a condizionare il rapporto tra il bambino e la madre, soprattutto in relazione alle nuove relazioni sentimentali della stessa. Tali atteggiamenti avrebbero contribuito a creare tensioni e conflitti nella gestione delle dinamiche familiari, con ripercussioni sul benessere psicologico del minore.
Nonostante la descrizione di un quadro familiare significativamente mutato rispetto alla situazione esistente al momento della separazione, la ricorrente non ha modificato né integrato formalmente le domande originarie. Ha, infatti, limitato la propria richiesta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, mantenendo inalterate le condizioni patrimoniali e genitoriali già definite in sede di separazione, salvo alcune richieste specifiche volte a ottenere una regolamentazione più dettagliata delle modalità di visita del padre e una maggiore tutela delle esigenze del minore.
La ha concluso chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso del figlio, Pt_1 con collocamento prevalente presso di lei, il mantenimento dell'assegno di € 200,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, la suddivisione paritaria delle spese straordinarie e la rimozione della clausola che limita i pernottamenti del minore presso i nonni materni, al fine di garantire un ambiente familiare sereno e stabile per la crescita del figlio
. Per_1
Il resistente è rimasto contumace. Controparte_1
Tanto brevemente premesso in merito alle posizioni delle parti, la domanda di divorzio deve essere accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa, su ricorso congiunto,
depositato in data 10 aprile 2019. Ricorre, quindi, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3
n. 2 lett. b legge n. 898/70, dovendosi altresì ritenere, attese le risultanze degli atti di causa (la persistente volontà della ricorrente di addivenire ad una pronuncia di divorzio e la mancata costituzione del resistente), che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
3 Passando alle condizioni di divorzio, come detto sopra, la ricorrente ha chiesto Pt_1
la conferma delle condizioni di separazione, precisando però l'opportunità che sia eliminata la clausola, contenuta nel ricorso congiunto proposto in sede di separazione, che limiterebbe la frequentazione dei nonni materni. Sulla questione va osservato che la clausola in questione, invero, non va a limitare la frequentazione dei nonni materni ma, più semplicemente, stabilisce che, in assenza della madre, il minore, anziché rimanere coi nonni materni, trascorra la notte presso il padre. La frequentazione dei nonni non è pregiudicata ma rimane pur sempre un valido ausilio dei genitori, i quali devono restare i primi collocatari del minore.
Sulla base di quanto osservato sopra devono essere confermate le condizioni già stabilite in sede di separazione.
In considerazione del fatto che la ricorrente ha agito in giudizio mentre il resistente, rimanendo contumace, ha impedito la possibilità di un accordo in questa sede, ritiene il
Tribunale che sussistano i presupposti perché il resistente sia condannato alla refusione del
50% delle spese di lite (calcolate ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni di diritto trattate), in favore della ricorrente, in forza del principio della soccombenza, con compensazione del rimanente 50%.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] l'[...], celebrato il 27 C.F._2
ottobre 2013 a Fossacesia e trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo
Comune (atto n. 99, parte 2, serie A, anno 2013);
- dichiara che le condizioni del divorzio siano disciplinate secondo quanto già stabilito in sede di separazione;
4 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- condanna il resistente alla refusione del 50% delle spese legali, in favore della ricorrente, che si quantificano in complessivi € 1.453,00 per compensi (già calcolati al
50%), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50%.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Estensore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 874 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio all'esito dell'udienza del 13 novembre 2024, vertente
tra
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Michela Giannone, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), nato a [...] l'11 dicembre Controparte_1 C.F._2
1972;
resistente contumace;
nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13 novembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la dichiarazione della cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente , celebrato il 27 Controparte_1
ottobre 2013 a Fossacesia e trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo Comune
(atto n. 99, parte 2, serie A, anno 2013).
Il ricorso è stato presentato in seguito alla separazione consensuale omologata con decreto n. 3266/2019, che ha definito le condizioni relative all'affidamento del figlio minore , Per_1
alla sua collocazione prevalente presso la madre e alle modalità di frequentazione con il padre.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha premesso che, dalla data della separazione, la convivenza tra i coniugi non è stata ripresa, rendendo definitivo il venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti. In particolare, ha evidenziato che la gestione della genitorialità si è rivelata complessa a causa delle continue inadempienze del CP_1
rispetto agli obblighi economici e alle modalità di frequentazione stabilite in sede di separazione. Il padre avrebbe versato l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili previsto per il figlio solo in due occasioni dal 2019, accumulando un significativo arretrato che ha inciso negativamente sulla gestione economica della ricorrente, la quale ha dovuto far fronte da sola alle esigenze del minore.
Inoltre, la ha denunciato il comportamento disorganizzato e incoerente del Pt_1
nell'esercizio del diritto di visita, con frequenti cambiamenti di orari e giorni, CP_1
mancanza di preavviso e discontinuità nella presenza paterna, generando instabilità e disagi per il minore. La ricorrente ha sottolineato come tale comportamento abbia determinato una progressiva riduzione della qualità del rapporto tra il padre e il figlio, che si sarebbe manifestata con un crescente disagio emotivo del minore.
Un ulteriore punto di contestazione riguarda la clausola inserita nell'accordo di separazione che limita la possibilità per il minore di pernottare presso l'abitazione dei nonni materni. La ricorrente ha evidenziato come i nonni materni rappresentino una figura di riferimento affettivo fondamentale nella vita del figlio , fornendo un supporto costante Per_1
2 sia dal punto di vista emotivo che organizzativo. La restrizione imposta dalla clausola sarebbe,
a suo avviso, ingiustificata e lesiva del benessere del minore, oltre a rappresentare un'inutile limitazione della libertà organizzativa della madre nella gestione quotidiana della vita familiare.
La ricorrente ha inoltre segnalato episodi di presunta manipolazione emotiva del minore da parte del padre, finalizzati a condizionare il rapporto tra il bambino e la madre, soprattutto in relazione alle nuove relazioni sentimentali della stessa. Tali atteggiamenti avrebbero contribuito a creare tensioni e conflitti nella gestione delle dinamiche familiari, con ripercussioni sul benessere psicologico del minore.
Nonostante la descrizione di un quadro familiare significativamente mutato rispetto alla situazione esistente al momento della separazione, la ricorrente non ha modificato né integrato formalmente le domande originarie. Ha, infatti, limitato la propria richiesta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, mantenendo inalterate le condizioni patrimoniali e genitoriali già definite in sede di separazione, salvo alcune richieste specifiche volte a ottenere una regolamentazione più dettagliata delle modalità di visita del padre e una maggiore tutela delle esigenze del minore.
La ha concluso chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso del figlio, Pt_1 con collocamento prevalente presso di lei, il mantenimento dell'assegno di € 200,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, la suddivisione paritaria delle spese straordinarie e la rimozione della clausola che limita i pernottamenti del minore presso i nonni materni, al fine di garantire un ambiente familiare sereno e stabile per la crescita del figlio
. Per_1
Il resistente è rimasto contumace. Controparte_1
Tanto brevemente premesso in merito alle posizioni delle parti, la domanda di divorzio deve essere accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa, su ricorso congiunto,
depositato in data 10 aprile 2019. Ricorre, quindi, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3
n. 2 lett. b legge n. 898/70, dovendosi altresì ritenere, attese le risultanze degli atti di causa (la persistente volontà della ricorrente di addivenire ad una pronuncia di divorzio e la mancata costituzione del resistente), che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
3 Passando alle condizioni di divorzio, come detto sopra, la ricorrente ha chiesto Pt_1
la conferma delle condizioni di separazione, precisando però l'opportunità che sia eliminata la clausola, contenuta nel ricorso congiunto proposto in sede di separazione, che limiterebbe la frequentazione dei nonni materni. Sulla questione va osservato che la clausola in questione, invero, non va a limitare la frequentazione dei nonni materni ma, più semplicemente, stabilisce che, in assenza della madre, il minore, anziché rimanere coi nonni materni, trascorra la notte presso il padre. La frequentazione dei nonni non è pregiudicata ma rimane pur sempre un valido ausilio dei genitori, i quali devono restare i primi collocatari del minore.
Sulla base di quanto osservato sopra devono essere confermate le condizioni già stabilite in sede di separazione.
In considerazione del fatto che la ricorrente ha agito in giudizio mentre il resistente, rimanendo contumace, ha impedito la possibilità di un accordo in questa sede, ritiene il
Tribunale che sussistano i presupposti perché il resistente sia condannato alla refusione del
50% delle spese di lite (calcolate ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni di diritto trattate), in favore della ricorrente, in forza del principio della soccombenza, con compensazione del rimanente 50%.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] l'[...], celebrato il 27 C.F._2
ottobre 2013 a Fossacesia e trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo
Comune (atto n. 99, parte 2, serie A, anno 2013);
- dichiara che le condizioni del divorzio siano disciplinate secondo quanto già stabilito in sede di separazione;
4 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- condanna il resistente alla refusione del 50% delle spese legali, in favore della ricorrente, che si quantificano in complessivi € 1.453,00 per compensi (già calcolati al
50%), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con compensazione del rimanente 50%.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025.
Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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