Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2006, n. 4842
CASS
Sentenza 7 marzo 2006

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Anche se l'art. 2103 cod. civ. non consente di ritenere che, al fine di escludere il diritto del dipendente alla qualifica superiore per effetto dei contenuti professionali delle mansioni svolte per il periodo di tempo minimo previsto dalla norma, sia sufficiente che il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere organizzativo, conferisca ad altri dipendenti la titolarità formale delle mansioni stesse, ovvero degli elementi più qualificanti delle stesse, qualora, a seguito di valutazione delle circostanze di fatto riservata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata sotto il profilo logico, rimanga accertato che le mansioni superiori, la cui titolarità sia stata conferita ad altro dipendente, siano da questo esercitate, ancorché non continuativamente ma conservandosi il potere direttivo generale ad esse riconducibile, non può conseguire il riconoscimento in capo ad altro dipendente del diritto alla qualifica superiore relativa a tali mansioni per la sola circostanza dell'attribuzione, unitamente ad altri dipendenti, del potere di firma riconducibile al livello superiore, continuando, per il resto, ad esercitare le mansioni corrispondenti al profilo professionale proprio del livello effettivamente rivestito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di un dipendente di una filiale S.I.A.E., rivestente il IV livello in base alla classificazione professionale contenuta nel regolamento della società e rivendicante il riconoscimento del diritto alla qualifica immediatamente superiore di responsabile della filiale medesima, essendo risultato in fatto che la responsabilità era stata realmente affidata ad altro dipendente, il quale, sebbene vi si recasse personalmente soltanto per un giorno alla settimana e avesse delegato il potere di firma al ricorrente, ma anche ad altri dipendenti, esercitava poteri di direttiva, di istruzione e di controllo non compatibili con il conferimento al ricorrente medesimo della responsabilità della filiale, non rilevando in contrario il solo profilo attinente al potere c.d. di supercontrollo, ovvero di verifica dell'attività di controllo svolta da altri dipendenti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2006, n. 4842
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4842
Data del deposito : 7 marzo 2006

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