Sentenza 7 marzo 2006
Massime • 1
Anche se l'art. 2103 cod. civ. non consente di ritenere che, al fine di escludere il diritto del dipendente alla qualifica superiore per effetto dei contenuti professionali delle mansioni svolte per il periodo di tempo minimo previsto dalla norma, sia sufficiente che il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere organizzativo, conferisca ad altri dipendenti la titolarità formale delle mansioni stesse, ovvero degli elementi più qualificanti delle stesse, qualora, a seguito di valutazione delle circostanze di fatto riservata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata sotto il profilo logico, rimanga accertato che le mansioni superiori, la cui titolarità sia stata conferita ad altro dipendente, siano da questo esercitate, ancorché non continuativamente ma conservandosi il potere direttivo generale ad esse riconducibile, non può conseguire il riconoscimento in capo ad altro dipendente del diritto alla qualifica superiore relativa a tali mansioni per la sola circostanza dell'attribuzione, unitamente ad altri dipendenti, del potere di firma riconducibile al livello superiore, continuando, per il resto, ad esercitare le mansioni corrispondenti al profilo professionale proprio del livello effettivamente rivestito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di un dipendente di una filiale S.I.A.E., rivestente il IV livello in base alla classificazione professionale contenuta nel regolamento della società e rivendicante il riconoscimento del diritto alla qualifica immediatamente superiore di responsabile della filiale medesima, essendo risultato in fatto che la responsabilità era stata realmente affidata ad altro dipendente, il quale, sebbene vi si recasse personalmente soltanto per un giorno alla settimana e avesse delegato il potere di firma al ricorrente, ma anche ad altri dipendenti, esercitava poteri di direttiva, di istruzione e di controllo non compatibili con il conferimento al ricorrente medesimo della responsabilità della filiale, non rilevando in contrario il solo profilo attinente al potere c.d. di supercontrollo, ovvero di verifica dell'attività di controllo svolta da altri dipendenti).
Commentari • 2
- 1. Corte di Cassazione: Sentenza n.11402 del 6 luglio 2012https://www.antonellapedone.com/articoli · 6 luglio 2012
Svolgimento del processo R.G.G. impugnò il licenziamento irrogatogli dalla Zucchetti Centro Sistemi srl (ora Zucchetti Centro Sistemi spa) per giustificato motivo oggettivo determinato dalla "necessità di contenere i costi a fronte della crisi del settore con forte decremento del fatturato aziendale e per la esigenza di sopprimere i posti di lavoro dei lavoratori che svolgono attività commerciale diretta". Nel corso del giudizio di primo grado venne integrato il contraddittorio nei confronti della Immobiliare La Torre srl, cui era stato ceduto il patrimonio immobiliare della Società convenuta. Il primo Giudice respinse la domanda e la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 10 - …
Leggi di più… - 2. Danno non patrimoniale, danno esistenziale, risarcibilità, tabelle MilanoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 luglio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2006, n. 4842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4842 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RO ND, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ovidio, n. 32, presso l'avv. Cantillo Oreste, che, unitamente all'avv. Luigi D'Alessio, lo difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E. -, in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Viale della Letteratura, n. 30, presso l'avv. Vullo Luisa, che, unitamente all'avv. Maurizio Mandel, la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- resistente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1329 in data 29 settembre 2003 (R.G. 780/1997);
sentiti, nella pubblica udienza del 18.1.2006: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
gli avv. Cantillo e Vullo;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Salerno ha accolto l'appello della S.I.A.E. e, in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta da ND EL CC, dipendente della Società, per l'accertamento del diritto all'inquadramento del 5^ livello a decorrere dal 15.6.1994 e la condanna al pagamento delle consequenziali differenze retributive.
2. Hanno ritenuto i giudici dell'appello che, nell'ambito della filiale di Salerno, unità organizzativa non complessa cui era preposto altro dipendente, il EL CC si occupava prevalentemente dell'attività di accertamento, assoggettato alle direttive e alla vigilanza del preposto alla filiale e, pertanto, svolgeva mansioni corrispondenti ai profili professionali propri del livello rivestito (il 4^), in base alla classificazione professionale contenuta nel regolamento della S.I.A.E.
3. La cassazione della sentenza è domandata da EL CC ND con ricorso per tre motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., al quale resiste con controricorso la Società Italiana degli Autori ed Editori. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso denuncia violazione dell'art. 2103 c.c. e dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nonché vizi della motivazione, in ordine all'accertamento della sentenza impugnata secondo cui la filiale di Salerno non era un'unità organizzativa complessa.
Si sostiene che il Tribunale non ha considerato le disposizioni regolamentari che, delineando l'organizzazione dell'ente, attribuivano a tutte le filiali la natura di unità organizzativa complessa, cui non poteva che essere preposto un funzionario di 5^ livello;
sulla stessa questione, la sentenza aveva affermato, senza giustificarlo con idonea motivazione, che le caratteristiche del territorio non consentivano di configurare elementi di complessità, in contrasto con la realtà caratterizzata da vocazione turistica e numero di pubblici esercizi, nonché che il numero degli addetti era di poche unità, senza considerare quello di altre filiali e il controllo e coordinamento dei mandatali, illogicamente, inoltre, dando atto che il volume degli incassi era in linea con quello di altri filiali, rette da funzionali del 5^ livello o da dirigenti.
2. Il secondo motivo denuncia violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2103 c.c., in una con vizi della motivazione, quanto all'accertamento che il EL CC non aveva svolto mansioni proprie di preposto alla filiale di Salerno.
Si sostiene che, senza una valida motivazione, il Tribunale aveva privilegiato le sole deposizioni testimoniali di SC RR (direttore della sede di Napoli) e di SA CA (funzionario della stessa sede e "reggente" formalmente la filiale di Salerno), senza dar rilievo ad altri testimoni che avevano riferito cose diverse;
che, sebbene fosse pacifico che il CA si recava a Salerno soltanto il venerdì di ogni settimana, era stato ritenuto effettivo preposto alla filiale, svalutando il potere di firma conferito al ricorrente (la firma sarebbe stata delegata anche ad altri, nondimeno non individuati, fatta eccezione per la dipendente LL, la cui attività non era stata precisata), e l'autonomia del ricorrente (soprattutto nel disporre i controlli e affidandoli al personale sottordinato, nonché decidendo i cd. "supercontrolli"), valorizzando, invece, le direttive del tutto generiche impartite dal CA, ovvero istruzioni occasionali e il controllo solo successivo. Si riportano, infine, i contenuti delle deposizioni rese da altri testimoni, assumendo che dalle stesse sarebbe emerso chiaramente l'espletamento, da parte del ricorrente, di tutti i compiti propri del preposto alla filiale, già di pertinenza del funzionario titolare in precedenza dell'incarico.
3. Il terzo motivo denuncia ancora violazione dell'art. 2103 c.c. e vizi della motivazione, per non avere il Tribunale di Salerno verificato che le mansioni in concreto svolte corrispondevano alla declaratoria del profilo professionale del funzionario di 5^ livello, anche con specifico riguardo al controllo sulle attività di accertamento (cd. supercontrollo), attività propria del preposto alla filiale e non delegabile.
4. La Corte, esaminati unitariamente i tre motivi per la loro connessione, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento siccome, malgrado la denuncia di violazione di norme giuridiche, si chiede in sostanza che si proceda ad una rivalutazione del fatto, richiesta esulante dai limiti del giudizio di legittimità.
5. Va preliminarmente osservato che la controversia è stata decisa dai Tribunale di Salerno sulla base di due, autonome, rationes decidendi: secondo la prima, responsabile della filiale di Salerno non era il EL CC, ma altro dipendente a questi sovraordinato effettivamente, non solo formalmente;
secondo l'altro ordine di argomentazioni, la filiale di Salerno non rientrava tra le unità organizzative complesse cui doveva essere preposto un funzionario di 5^ livello. La Corte ritiene prive di fondamento le censure mosse dal ricorrente con il secondo ed il terzo motivo, concernenti la prima della indicate rationes decidendi, restando, di conseguenza, assorbito il primo motivo, dovendosi escludere ogni interesse al suo esame.
6. Con riguardo alte censure formulate con il secondo e il terzo motivo, la Corte richiama il principio di diritto (pacifico nella sua giurisprudenza) secondo il quale la deduzione di vizi di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al Giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, bensì la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal Giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del Giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (vedi, tra le più recenti, Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).
7. Alla stregua del richiamato principio di diritto le censure risultano prive di fondamento.
Ed infatti, è logicamente plausibile l'affermazione che sugli effettivi ambiti di autonomia del EL CC fossero in grado di riferire soprattutto i dirigenti, non gli altri dipendenti che, in posizione sottordinata, si limitavano ad eseguire le disposizioni che materialmente venivano ad essi impartite;
ne' risultano indicate dal ricorrente circostanze che, contenute nelle deposizioni che si assumono trascurate dal Giudice di merito, sarebbero state decisive ai fini del segno della decisione.
8. In effetti, la tesi del ricorrente è che la filiale di Salerno, dopo la cessazione dal servizio del dipendente che vi era preposto, era stata solo formalmente affidata alla "reggenza" del CA, mentre, nella realtà, le mansioni di preposto gli erano state interamente attribuite.
La prospettiva è, sul piano astratto, giuridicamente condivisibile, atteso che l'art. 2103, c.c., non consente di ritenere che, al fine di escludere il diritto del dipendente alla superiore qualifica per effetto dei contenuti professionali delle mansioni svolte per il periodo di tempo minimo previsto dalla norma, sia sufficiente che il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere organizzativo, conferisca ad altri dipendenti la titolarità formale delle mansioni stesse, ovvero degli elementi più qualificanti delle stesse. Appare, infatti, incontestabile che, ai fini di una norma di tutela, diretta con evidenza a privilegiare l'effettività, l'affidamento formale della responsabilità non incide minimamente sulla realtà della situazione di fatto. In altri termini, secondo principi generali, soprattutto applicati nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, non rilevano le dichiarazioni esplicite di volontà se non coerenti con i comportamenti rivolti ad attuarle, i quali, se in contrasto, concretano essi manifestazione della reale volontà negoziale.
9. Ma la sentenza impugnata non si è discostata dalle regole sopra precisate, avendo accertato in fatto che la responsabilità della filiale era stata realmente affidata ad altro dipendente, il quale, sebbene vi si recasse personalmente soltanto per un giorno alla settimana e avesse delegato il potere di firma al ricorrente, ma anche ad altri (tra cui la dipendente LL), esercitava poteri di direttiva, di istruzione e di controllo non compatibili con l'affidamento al EL CC della responsabilità della filiale, non rilevando in contrario il solo profilo attinente al potere cd. di supercontrollo, cioè di verifica dell'attività di controllo svolta da altri dipendenti.
Questo accertamento, invero, è contestato dal EL CC, che però vi oppone una sua diversa valutazione che non può valere a censurarlo efficacemente, siccome sorretto da motivazione che considera tutte le circostanze di fatto decisive acquisite alla causa e risulta logicamente plausibile.
10. Il diverso segno delle decisioni di merito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 18 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2006