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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1818/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1648/2020 resa dal Tribunale di Torre Annunziata – II sezione civile, pubblicata il 13.02.2017 e notificata in data 01.03.2017, vertente
TRA on sede legale in Roma alla via Alessandro Specchi n. 16 (C.F., P.IVA Parte_1
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma;
numero di iscrizione P.IVA_1 al Registro delle Imprese), iscritto all'albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1, in persona del legale rappresentante pro tempore, a cui si sono fuse per incorporazione Controparte_1
, , , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, e Controparte_5 Controparte_6 [...]
giusta atto di fusione per Notar Controparte_7 Per_1
di Torino del 19/10/2010 Rep. 19430/12674 e
[...] registrato in pari data a Torino 1, al n. 6755 serie IT, con effetto dall'1/11/2010, rappresentata e difesa dall'Avv. Paoloandrea Monticelli – C.F.: , in virtù di procura CodiceFiscale_1 in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato in Napoli alla via Crispi n.62
APPELLANTE
E
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_8 C.F._2
Castellammare di Stabia alla via Tavernola n. 107, elettivamente domiciliata in
Castellammare di Stabia alla via Tavernola n.133, presso lo studio degli avv.ti Stefania Lorini
(C.F. ) e Riccardo Lorini (C.F. ), che la C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado
APPELLATA
E
(C.F. ) nato a [...] il [...] ed CP_9 C.F._5
elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Tavernola, 133 presso lo studio degli avv.ti Stefania Lorini (C.F. ) e Riccardo Lorini (C.F. C.F._3
) che lo rappresentano e difendono, in virtù del mandato a margine C.F._4
della comparsa di costituzione depositata il 23.12.2013
APPELLATO
E
in persona del curatore fallimentare Controparte_10
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÈ con sede IN Milano alla via Soperga n. 9, (C.F. e numero di iscrizione nel CP_11
Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi , R.E.A. MI-253196) P.IVA_2 iscritta al n. 35495.1 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017, rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 11 gennaio 2019 in autentica del
Notaio Dott. , notaio in Milano, Rep. n. 42728, Racc. n. 13238, registrata in Persona_2
Milano 2 il 15 gennaio 2019 al n. 1583 serie 1T, iscritta al Registro delle Imprese competente il 21 febbraio 2020, da con sede legale in Milano, Via Soperga n. 9, Parte_2
avente codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano-Monza-
Brianza-Lodi 10130330961, R.E.A. MI-2507951, società intervenuta quale mandataria e per la gestione dei crediti della Società, iscritta al Registro delle Imprese di Parte_3
Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 20 dicembre 2022 al protocollo n. 714179 del 19 dicembre 2022, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, conferita dall'Amministratore Delegato con atto a rogito Notaio Dott. CP_12 [...]
di Milano in data 7 giugno 2023, n. 61116/21800 di Repertorio, registrata a Per_3
Milano – DP II il 9 giugno 2023 al n. 55374, serie 1T, dall'Avv. Giacinto Di Donato (C.F.
) C.F._6
E con sede in Milano alla via Soperga n. 9, (C.F. e numero di iscrizione Parte_4
nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 13554340961, R.E.A. MI- 2730219) iscritta al n. 48551.6 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 30 maggio 2024, rappresentata, giusta procura del 10 giugno 2024 a rogito Notaio Dott. Persona_4
, Notaio in Milano, Rep. 13210 Racc. 10439, da
[...] Parte_5
con sede legale in Bologna, Via Della Beverara n. 19, (C.F. e numero di iscrizione
[...] al registro delle Imprese di Bologna , R.E.A. BO – 344618), società intervenuta P.IVA_3
quale mandataria e per la gestione dei crediti della Società, rappresentata Parte_3
e difesa in virtù di procura speciale alle liti dall'Avv. Giacinto Di Donato
( ), con studio in Roma, Via Barberini n. 86 C.F._6
INTERVENTRICI EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le parti costituite concludevano riportandosi ai rispettivi atti e alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Giudizio di primo grado
I.
1. Con atto di citazione notificato il 22 aprile 2013 – in proprio e nella qualità CP_9 di rappresentante legale della società – conveniva in giudizio dinanzi al Parte_6
Tribunale di Torre Annunziata la chiedendo l'accertamento negativo del Parte_1
credito derivante dai rapporti di conto corrente intrattenuti con la Parte_1
A sostegno della domanda, l'attore deduceva che la società aveva CP_10
intrattenuto con la due rapporti di conto corrente: Parte_1
- rapporto n. 30065617, assistito da scoperto di conto corrente sino al limite massimo di euro 10.000,00, utilizzato per operazioni ordinarie, che alla data del 30.06.2012 presentava un saldo passivo di euro 25.641,49;
- rapporto n. 30065618, assistito da affidamento in conto corrente, con limite originariamente fissato in euro 125.000,00 poi elevato ad euro 400.000,00, utilizzato per operazioni di anticipi su fatture, avente alla data del 30.06.2012 un saldo passivo di euro 170.816,57.
Con riferimento ai suddetti rapporti, l'attore chiedeva l'accertamento dell'illegittimità dei c.d. giorni valuta applicati dalla Banca, degli interessi anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi convenzionali ultralegali in quanto diversi da quelli pattuiti e comunque superiori alle soglie anti-usura. Per tali ragioni, concludeva: “I- preliminarmente ordinarsi, in via d'urgenza, ad Parte_1 di revocare la segnalazione di sofferenza inoltrata alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con salvezza degli ulteriori danni;
II- dichiararsi che ha, sin dall'inizio dei Parte_1
rapporti di conto corrente di corrispondenza contrassegnati dai numeri 30065617 e
30065618 in essere con la società ha costantemente ed unilateralmente CP_10
antergato le operazioni di prelievo (ed altre operazioni assimilate), postergato le operazioni di versamento (ed assimilate), addebitato, con capitalizzazione trimestrale-anatocistica, interessi passivi a tassi ben oltre la soglia legale e commissioni di massimo scoperto e spese, applicando, quindi, condizioni mai concordate e/o accettate, con un gioco di valute non concordato e ad essa solo favorevole, e comunque in violazione del combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 2 comma ex lege 108/96 1283, 1284, 1325, 1418, 1815 c.c. e 116, 117
e 120 del TUB;
III- dichiararsi, sulla scorta dele richiamate norme, la nullità di qualsiasi clausola o patto di segno contrario;
IV- dichiararsi, conseguentemente, che i saldi passivi esposti da ala data del 30/06/2012 e comunque anche quelli successivi a tale Parte_1
data non sono dovuti e che le somme versate dalla società ricorrente nel corso dello svolgimento dei due rapporti di conto corrente sono superiori a quelle legalmente e legittimamente dovute;
V- condannarsi, conseguentemente, alla restituzione Parte_1 delle somme versate in eccedenza per effetto dell'accoglimento delle conclusioni sub I), con
i relativi interessi, calcolati secondo il meccanismo dettato dall'art. 117 TUB dai singoli saldi passivi;
VI- condannarsi al risarcimento dei danni subiti dalla Parte_1 CP_10
ivi compreso il costo intero della mediazione obbligatoria [Ente+assistenza legale], e da
in proprio, nella misura che verrà quantificata in corso di causa a seguito CP_9
della opportuna istruttoria;
VII- condannarsi alla rifusione delle spese Parte_1 processuali”.
I.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.12.2013, si costituiva la che, in via preliminare, chiedeva il differimento della prima udienza di Parte_1
comparizione al fine di chiamare in causa la garante;
proponeva domanda CP_8
riconvenzionale volta alla condanna della e dei garanti e CP_10 CP_9 CP_8
al pagamento in solido della somma complessiva di euro 237.401,39, quale
[...]
esposizione debitoria della debitrice principale, oltre interessi legali successivi al 10.09.2013 al tasso legale. Chiedeva “in via principale, voglia rigettare tutte le domande proposte da controparte inammissibili, improcedibili ed infondate nel merito sia per la ripetizione che il risarcimento del danno e condannare unitamente ai sigg. e CP_10 CP_9
al pagamento, con il vincolo di solidarietà, della somma di € 237.401,39, oltre CP_8 interessi successivi al 10 settembre 2013 al tasso legale, sino al soddisfo o, in via subordinata, anche a seguito di eventuali ripetizioni e compensazioni, al pagamento della diversa somma che questo Giudice riterrà accertato, il tutto con vittoria di spese e competenze”.
I.
3. A seguito di chiamata in causa si costituiva chiedendo: “preliminarmente, CP_8
dichiararsi la improcedibilità della chiamata per violazione della l. 98/2013 in tema di mediazione obbligatoria e quindi sospendersi il presente giudizio in attesa che la mediazione venga proposta;
rigettarsi, comunque e preliminarmente, la istanza di concessione della ordinanza esecutiva ex art. 186-ter.p.c. per carenza dei presupposti di cui alla norma;
dichiararsi la giuridica inesistenza e comunque la nullità del contratto di fideiussione per contrarietà alle norme imperative richiamate nell'atto di citazione della soc. e per CP_10
illiceità della causa, nella stessa misura in cui verrà dichiarata la giuridica inesistenza e comunque la nullità dei rapporti intercorsi tra e soc. rigettarsi, Parte_1 CP_10
conseguentemente, la domanda di adempimento formulata nei confronti della concludente, dichiarandosi che nulla la concludente deve ad in relazione al contratto (o Parte_1
contratti) azionato;
darsi atto che la comparente impugna e disconosce formalmente, per quanto possa occorrere, il documento prodotto da e riportato al n. 12 del foliario;
Parte_1 condannarsi la società chiamante alla rifusione delle spese processuali, con attribuzione”.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 29.10.2014 veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio nominando a tale scopo il dott. , al quale era conferito l'incarico di Persona_5
rispondere ai seguenti quesiti:
“1) letti gli atti di causa e i documenti acquisiti al giudizio ricostruisca il C.T.U. i rapporti intercorsi tra le parti, la data di inizio e l'eventuale termine degli stessi, descrivendo le operazioni bancarie e/o finanziarie poste in essere, individuando le condizioni applicate ai medesimi (tasso di interesse, commissioni, valute, capitalizzazione, spese, competenze ecc.), precisando se le stesse trovano fondamento in atti sottoscritti dalle parti ovvero in valide comunicazioni fatte dalla Banca ed indicando distintamente le varie voci, con i relativi importi, dei costi applicati dalla Banca durante il rapporto;
laddove le condizioni applicate dalla Banca non trovino fondamento in valide pattuizioni provveda a rideterminare io saldi senza tener conto di tali condizioni riportando in un'apposita tabella le differenze riscontrate tra gli addebiti applicati dalla Banca e quelli risultanti dalla corretta ricostruzione delle movimentazioni;
2) accerti il C.T.U. se siano state, nel periodo di riferimento, addebitate commissioni di massimo scoperto, non previste contrattualmente e, nell'affermativa, ne determini l'ammontare; 3) ove prevista ed applicata dalla banca convenuta la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, accerti il C.T.U. la somma dovuta a titolo di interessi passivi senza considerare alcuna capitalizzazione;
4) accerti il C.T.U. se i tassi
d'interesse indicati negli estratti conto depositati siano o meno conformi alle pattuizioni convenute tra le parti al momento dell'apertura di credito e/o conto corrente bancario e nel caso sia riscontrata l'applicazione di tassi di interessi in misura ultralegale, utilizzi le modalità di calcolo dei tassi massimi che la legge antiusura consenta per i vari tipi di finanziamento;
5) ricalcoli, quindi, le reciproche ragioni di dare-avere, determinando l'esatto saldo del rapporto risultante dagli intercorsi rapporti contrattuali;
6) riferisca, infine, il C.T.U. su quanto altro di utile ai fini della decisione della causa”.
Depositato l'elaborato peritale e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 13.01.2017, all'esito della quale il Tribunale di Torre
Annunziata – II sezione civile pronunciava la sentenza n. 186/2017 ai sensi dell'art.281- sexies c.p.c., così provvedendo: “- accoglie la domanda principale e per l'effetto dichiara che il debito della nei confronti di ammonta, alla data del 30.06.2012, Parte_6 Parte_1
alla minor somma di euro 1.941,00; - conseguentemente accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla e condanna la società attrice e in Parte_1 CP_9 proprio al pagamento della minor somma di € 1.941,00; - dichiara improcedibile la domanda nei confronti di quali fideiussore;
- condanna in persona del CP_8 Parte_1
legale rappresentante pro tempore al pagamento nei confronti della società attrice, di CP_9
delle spese ed onorari del giudizio che liquida nella somma complessiva di euro
[...]
8.700,00 di cui 700,00 per spese oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA con attribuzione agli avvocati antistatari;
- condanna l in persona del suo legale rapp.te al Parte_1
pagamento nei confronti di quale fideiussore, delle spese ed onorari del CP_8
giudizio che liquida in complessivi euro 3.300,00 di cui 100,00 per spese con attribuzione all'avv. Stefania Lorini dichiaratasi antistataria;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente
a carico della in persona del legale rappresentante pro tempore”. Parte_1
II. Giudizio di appello
II.
1. Con atto di appello notificato il 22.03.2017, impugnava la sentenza di Parte_1
primo grado articolando tre motivi di appello.
Con il primo motivo sosteneva che erroneamente era stata accertata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, in ragione del fatto che entrambi i contratti di conto corrente erano stati stipulati posteriormente all'entrata in vigore dell'art.125 TUB e, comunque, successivamente all'anno 2000. In ogni caso, la pattuizione negoziale prevedeva la pari periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi passivi che di quelli attivi, in linea con la normativa in materia di anatocismo bancario.
Con il secondo motivo censurava il capo di sentenza relativo all'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse sotto due profili angoli: erroneamente il C.T.U. considerava, ai fini della valutazione sull'usura, le commissioni, le spese di tenuta conto, i costi dei servizi di incasso;
erroneamente ometteva di considerare che in ogni caso trattavasi di usura sopravvenuta dei tassi, da cui discenderebbe non già la gratuità del rapporto bensì la necessità di ridurre gli interessi periodicamente addebitati entro il valore dei tassi-soglia.
Con il terzo motivo di appello contestava la dichiarazione di improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla Banca nei confronti di , in ragione del fatto che CP_8
la stessa è stata proposta prima (17.09.2013) della reintroduzione della mediazione obbligatoria (21 settembre 2013).
Chiedeva dunque “
1. Dichiarare legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in quanto è stata contrattualmente assicurata al cliente la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e degli interessi debitori, posto che i d.lgs. del 4 agosto
1999 n. 342 ha modificato l'art. 120 della legge bancaria n. 385 del 1993, il quale ha previsto
l'ammissibilità dell'anatocismo bancario applicato ai conti bancari stipulati dopo la pubblicazione del decreto legislativo purchè adeguato alle modalità ed ai criteri per la produzione degli interessi indicati con apposita delibera CICR e quindi previsione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi;
2. dichiarare l'assenza di usura originaria, l'erroneo computo della CMS e l'assenza di usura originaria e successiva
e l'inapplicabilità dell'art. 1815, 2 comma c.c. posto che il C.T.U. non accertato usura originaria;
3. dichiarare infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla e, per l'effetto, in via preliminare, condannare unitamente CP_8 CP_10
ai sigg.ri e al pagamento, con il vincolo di solidarietà, della CP_9 CP_8
somma di euro 237.401,00, di cui euro 66.493,00 per scoperto di c/c n. 30065617 ed euro
170.908,00 per scoperto del c/c n. 30065618, oltre interessi successivi al 10 settembre 2013 al tasso legale, sino al soddisfo;
in via subordinata, condannare unitamente ai CP_10
sigg.ri e , al pagamento, con il vincolo di solidarietà, della CP_9 CP_8 somma di € 41.524,00, oltre interessi, al tasso legale, successivi al 30.06.2012, come accertato in sede di C.T.U. espletata nel corso del giudizio di I grado, all'esito della rielaborazione contabile dei rapporti dare-avere, con applicazione tassi bot ex art. 117 TUB,
- c.m.s. ed oneri equipollenti – data contabile – capitalizzazione trimestrale – che ha CP_13
evidenziato un saldo a credit per la correntista di euro 9.232 per il c/c n. 30065617 ed un saldo a debito per la correntista di euro 50.756,00 per il c/c n. 30065618. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
II.
2. Con atto depositato telematicamente in data 30.10.2017, la società CP_10
comunicava di essere stata dichiarata fallita con sentenza n. 25 del 22.04.2016 del Tribunale di Nocera Inferiore.
All'udienza del 16.11.2017 la Corte d'Appello di Napoli dichiarava l'interruzione del giudizio, il quale veniva poi riassunto su iniziativa della con ricorso depositato in data Parte_1
26.01.2018, ritualmente notificato sia ad e che al Fallimento della CP_9 CP_8
società Parte_7
[.
.
3. Fissata la nuova udienza, con autonome comparse, entrambe depositate il 26.07.2018, si costituivano in giudizio e , i quali eccepivano CP_9 CP_8
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c., l'inammissibilità delle contestazioni alla consulenza tecnica di ufficio in quanto proposte tardivamente in spregio dell'art. 345
c.p.c., nonché l'infondatezza nel merito.
Chiedevano pertanto: “a) rigettarsi integralmente l'appello siccome nullo, improcedibile, inammissibile anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché infondato in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza impugnata in ogni sua parte;
b) condannarsi l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto legale antistatario”.
II.
4. In data 22 giugno 2023, interveniva nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
deducendo di aver acquistato il credito controverso in virtù dell'operazione di CP_11
cartolarizzazione realizzata con contratto intervenuto con la in data Parte_1
24.6.2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7.7.2022.
II.
5. Con comparsa depositata in data 2.8.2024, interveniva altresì ex art. 111 c.p.c.
[...]
– per il tramite della mandataria – deducendo di Parte_4 Parte_5
aver a propria volta acquistato i rapporti giuridici controversi con contratto stipulato con la pubblicato in data 08.06.2024 sulla Gazzetta Ufficiale. CP_11
II.
6. Precisate le conclusioni in epigrafe trascritte la causa era riservata in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
II.
7. Con comparsa conclusionale depositata il 20.1.2025, gli appellati eccepivano la carenza di legittimazione attiva della per due ordini di ragioni: a) la cessionaria non Parte_4 aveva dimostrato l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco;
b) in quanto non iscritta nell'apposito albo previsto dall'art.106 TUB, non poteva esercitare alcuna azione di recupero o riscossione del suddetto credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia del il quale, pur essendo Controparte_14
stato ritualmente convenuto in giudizio con atto notificato in data 13.03.2019, non si è costituito in giudizio.
1.1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati e ai sensi dell'art.342 c.p.c.. CP_9 CP_8
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl
83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. 03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Dalla lettura complessiva dell'atto di appello in esame è possibile desumere quali siano i capi di sentenza censurati e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
1.2. Parimenti, non coglie nel segno l'ulteriore rilievo preliminare secondo cui le contestazioni alla consulenza tecnica di ufficio sollevate dalla per la prima Parte_1 volta con l'atto di appello sarebbero inammissibili poiché costituenti eccezioni nuove mai proposte in primo grado dopo il deposito dell'elaborato peritale.
In primis, l'esame degli atti di causa smentisce immediatamente quanto eccepito dagli appellati, in ragione del fatto che tutto quanto eccepito con l'atto di appello dalla Parte_1
era già stato contestato con la prima memoria difensiva utile, successiva al deposito
[...] dell'elaborato tecnico. Con la comparsa conclusionale depositata per l'udienza del 29.04.2016, infatti, la Banca ha richiamato le osservazioni effettuate dal consulente di parte con riferimento all'esito dell'accertamento tecnico e, in particolare, riguardo alla rideterminazione del saldo contabile del conto corrente.
In ogni caso, l'eccezione di inammissibilità non tiene conto del principio di diritto più volte espresso da questa Corte di Appello in condivisione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art.
195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado” (Cass.ord.n.18657/2020; 14880/2018).
Pertanto, anche laddove la avesse contestato l'esito della consulenza la Parte_1 prima volta in appello, quest'ultimo non avrebbe potuto essere considerato inammissibile essendo esso rivolto a censurare la sentenza di primo grado che ha recepito l'esito della consulenza tecnica.
1.3. Ulteriore questione preliminare attiene alla legittimazione ad agire delle società CP_11
e intervenute nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
[...] Parte_4
deducendo di aver acquistato i crediti della derivanti dai rapporti di conto Parte_1
corrente oggetto del presente giudizio.
Come evidenziato nella ricostruzione dei fatti di causa, è intervenuta una prima cessione dei suddetti crediti nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione realizzata tra Parte_1
e che, con atto depositato il 22.06.2023, interveniva in giudizio
[...] CP_11 depositando l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la dichiarazione di avvenuta cessione inviata dalla cedente alla S.ELE.T. debitrice ceduta, Parte_1 nonché il contratto di cessione con l'elenco dei crediti inclusi nell'operazione di cessione in blocco.
In virtù della documentazione depositata in atti, va riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio della CP_11
Al contrario, invece, non può essere riconosciuta la legittimazione attiva della Parte_4
non per la mancata iscrizione nell'albo dei soggetti abilitati alla riscossione, quanto
[...] invece per non aver provato in maniera adeguata l'inclusione dei crediti controversi nell'operazione di cessione posta in essere con la CP_11
Con riferimento all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art.106 T.U.B., la S.C. di
Cassazione ha recentemente affermato che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto
l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”
(Cass. civ. ord. n. 7243/2024).
La mancata iscrizione nell'albo previsto dalla normativa di settore non si ripercuote sulla validità degli atti compiuti per la riscossione, assumendo al più rilevanza solo nei rapporti con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili di responsabilità di tipo penalistico.
Ciò che invece rileva nel caso di specie, è che non sia riuscita a dimostrare di Parte_4
aver effettivamente acquistato i crediti originariamente vantati dalla nei confronti Parte_1
della CP_10
Con la comparsa di intervento del 02.08.2024, infatti, ha depositato in atti solo Parte_4 ed esclusivamente l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il quale non consente di individuare con certezza l'inclusione dei crediti controversi nelle categorie di rapporti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che indichi i rapporti ceduti in blocco per categorie, può dirsi sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario solo qualora contenga tutti gli elementi necessari che consentano di individuare le categorie senza incertezze (ex multis, Cass. civ. sent. n. 4277/2023; conf. Cass. civ. sent. n. 31188/2017).
Dalla lettura dell'estratto della Gazzetta Ufficiale depositato in atti emerge che tra Bolina Parte
e Aporti sono intervenute più operazioni di cessione, denominate “operazione Vela 2”,
“Aporti 2” e “Aporti 3”, senza indicare dei parametri che consentano ai debitori ceduti di comprendere in maniera chiara ed univoca se il proprio rapporto sia inserito in una delle suddette operazioni ed eventualmente in quale di esse. Per queste ragioni, quindi, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della Bolina
[...]
Pt_4
2. Nel merito l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
2.1. Per ragioni di priorità logica, occorre esaminare innanzitutto il terzo motivo di appello, con il quale l'appellante ha contestato la pronuncia di improcedibilità della domanda proposta dalla Banca nei confronti di , per il mancato esperimento del CP_8
tentativo di mediazione rispetto alla domanda riconvenzionale proposta dalla Banca nei confronti della garante chiamata in causa.
Il motivo è fondato.
La questione è stata presa in esame dalle Sezioni Unite della Cassazione con la recentissima pronuncia n.3452/2024, con la quale è stata esclusa l'operatività della condizione di procedibilità prevista dall'art.5 del d.lgs. n. 28/2010 con riferimento alle domande riconvenzionali.
Nel dettaglio, la S.C. ha ritenuto di dover differenziare due tipologie di domande riconvenzionali, distinguendo le domande riconvenzionali non eccentriche – il cui oggetto è connesso con quello introdotto con la domanda principale – da quelle c.d. eccentriche, le quali comportano un allargamento dell'oggetto del giudizio.
Con riferimento alla prima tipologia, la S.C. ha valorizzato la ratio giustificativa dell'istituto della mediazione, la quale costituisce una condizione di procedibilità della domanda con finalità deflattiva, ponendo in evidenza che “l'istituto processuale in questione si inserisce in un contesto riformatore che esprime la ratio di costituire «una reale spinta deflattiva e contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie» (così la relazione illustrativa al d.lgs. n. 28 del 2010). Ciò, al fine di preservare la “risorsa” della giurisdizione, nella «consapevolezza, sempre più avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera» (Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77). Da ciò l'adozione degli istituti processuali diretti, in via preventiva, a favorire la composizione della lite in altro modo, quali le misure di Adr (Alternative dispute resolution), cui sono riconducibili le procedure di mediazione, la negoziazione assistita, il trasferimento della lite alla sede arbitrale;
nella stessa linea è la previsione generale del codice di rito civile, con gli artt.185 e 185 bis c.p.c., relativi al tentativo di conciliazione ed alla formulazione della proposta di conciliazione da parte del giudice”. Afferma ancora la S.C. che “La mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo, che ormai è pendente, onde, essendo la causa insorta, la funzione dell'istituto viene meno, non avendo avuto l'effetto di prevenzione per la instaurazione del processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva del processo”.
Considerando, quindi, la specifica funzione dello strumento nonché l'oggetto della domanda riconvenzionale non eccentrica, il quale risulta immediatamente collegato a quello della domanda principale, una nuova mediazione solo sulla riconvenzionale non realizzerebbe quella funzione di filtro propria della mediazione, dato che “il giudice è già investito della controversia introdotta dall'attore, di cui non verrebbe ormai spogliato, neppure se il tentativo sulla domanda del convenuto avesse esito positivo, dovendo il processo proseguire per la decisione sulla domanda principale e, dunque, al più, con una mera “riduzione” del suo oggetto”.
Con riferimento alle riconvenzionali “eccentriche”, secondo la S.C. concorrono ad escludere l'operatività della condizione di procedibilità sia la ratio normativa dell'istituto, sia i principi della certezza del diritto e della ragionevole durata del processo.
Sul punto, sostiene la S.C. che “se è vero che anche un ripetuto strumento conciliativo extragiudiziale potrebbe condurre, a volte, ad una soluzione favorevole della lite al secondo, al terzo o ulteriore tentativo, è pur vero che così si finirebbe per contraddire l'intento di rendere più rapida e meno onerosa per tutti la risoluzione della controversia, quando questa sia ormai comunque instaurata”.
In conclusione, quindi, è stato affermato che “la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” sull'efficienza della risposta di giustizia”.
Indipendentemente dalla qualificazione della domanda riconvenzionale come eccentrica o no rispetto all'oggetto principale della domanda, l'esperimento di un nuovo procedimento di mediazione avrebbe comportato un inutile allungamento dei tempi processuali senza garantire una risoluzione bonaria della controversia, soprattutto considerando il fatto che il primo tentativo di mediazione proposto dalla correntista e da nei confronti CP_9
della aveva già avuto esito negativo. Parte_1
In applicazione dei principi richiamati, quindi, non merita di essere condivisa la statuizione di improcedibilità della domanda di condanna al pagamento proposta dalla Parte_1
nei confronti della garante chiamata in causa . CP_8
2.2. Per il resto, invece, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Possono essere trattati congiuntamente gli altri due motivi di appello – il primo e il secondo
– in quanto con entrambi la ha inteso contestare l'esito della consulenza Parte_1
tecnica svolta in primo grado, sulle cui risultanze il Tribunale ha rideterminato il saldo dei conti correnti esaminati e ridimensionato il credito della Banca nei confronti della correntista e dei garanti.
A ben vedere, entrambi i motivi di gravame non hanno colto le reali motivazioni poste a fondamento della decisione, contenendo dei profili di contestazione che sembrano prescindere dalle ragioni che hanno condotto all'accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta.
Deve ritenersi corretta, infatti, la valutazione tecnica effettuata dal C.T.U. in primo grado, il quale ha correttamente rideterminato il saldo di entrambi i conti correnti espungendo le somme illegittimamente addebitate dalla Banca a titolo di interessi convenzionali ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto, spese e valute in mancanza di una specifica pattuizione, effettuando il ricalcolo “sostituendo agli originari addebiti di spesa effettuati dall'istituto bancario, gli addebiti calcolati applicando i tassi dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti le operazioni contabilizzate in considerazione dell'indeterminatezza delle condizioni all'interno dei contratti sottoscritti dalle parti” (pag. 26 della consulenza tecnica d'ufficio).
Dall'esame della documentazione, infatti, risultano depositati in atti i contratti di apertura dei conti correnti sottoscritti dalla società i quali, però, consistono in moduli CP_10 negoziali dal contenuto generico privi dell'indicazione delle specifiche condizioni economiche pattuite per regolamentare il rapporto.
Secondo quanto disciplinato espressamente dall'art.117 TUB, i contratti bancari, oltre a dover essere redatti per iscritto, devono contenere l'indicazione delle condizioni economiche, pena l'applicazione delle condizioni previste dal comma 7 in caso di nullità del contratto, ovvero: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
La norma richiamata si fonda sulla necessità di massimizzare la trasparenza del contratto in modo tale da porre il cliente nella condizione di conoscere con chiarezza quali siano i reali costi contrattuali.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Banca appellante, la mancata previsione delle condizioni economiche all'interno del contratto non può essere superata attraverso i c.d. documenti di sintesi depositati in atti i quali, pur contenendo l'indicazione delle condizioni economiche, non risultano essere stati effettivamente conosciuti dalla correntista. Essi, infatti, non possono essere considerati parte integrante del regolamento contrattuale sia perchè contenuti in documenti separati e autonomi rispetto al contratto, sia perché privi di una sottoscrizione specifica della correntista, senza la quale non può ritenersi provata la conoscenza di quest'ultima delle condizioni economiche applicate ai rapporti bancari.
Mancando la prova dell'esistenza di una adeguata documentazione contrattuale contenente le condizioni economiche applicabili ai rapporti di conto corrente, deve considerarsi corretta la rideterminazione del saldo di conto corrente elaborata secondo le indicazioni previste dal settimo comma dell'art.117 TUB.
Diversamente da quanto sostenuto dalla Banca con il primo motivo di appello, la rideterminazione del saldo non è stata assolutamente condizionata dalla valutazione sulla usurarietà dei tassi effettuata dal C.T.U.. Nonostante questi, esaminando gli estratti conto, abbia riscontrato l'applicazione da parte della Banca di interessi superiori ai tassi soglia per l'intero periodo considerato “fatta eccezione per quanto concerne il conto corrente n.
30065617 al primo trimestre dell'anno 2010, mentre per quanto concerne il conto corrente
n. 30065618 al secondo ed al terzo trimestre 2006, al terzo ed al quarto trimestre 2009 ed al primo trimestre 2010”, tale accertamento non ha avuto alcuna reale ripercussione sulla rideterminazione del saldo contabile, il quale è stato ricalcolato non ai sensi dell'art.1815
c.c., ma applicando i tassi sostitutivi BOT previsti dall'art.117 TUB, in ragione della mancanza di una valida pattuizione scritta.
La valutazione sull'esistenza o meno di un valido contratto tra le parti costituisce, infatti, una questione preliminare rispetto a tutte le altre questioni poste dalle parti dato che, in assenza di una specifica previsione contrattuale sulle condizioni economiche, manca il necessario parametro di riferimento per valutare la legittimità o meno delle condizioni pattuite. Accertata
l'usura sopravvenuta, il consulente avrebbe potuto sostituire i tassi applicati con i tassi soglia fissati periodicamente solo in presenza di una valida pattuizione tra le parti sulle condizioni economiche che, come detto in precedenza, manca nel caso di specie, giustificando quindi l'applicazione dei tassi BOT sostitutivi di cui al comma sette dell'art.117 TUB.
Parimenti, sempre in ragione dell'assenza di una valida pattuizione, va confermato l'accertamento dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Costituisce principio consolidato in materia quello secondo cui la capitalizzazione degli interessi può considerarsi valida solo in presenza di una specifica pattuizione tra le parti che, come già evidenziato, nel caso di specie manca.
In ogni caso, anche se si volesse considerare quanto previsto nei documenti di sintesi, la pattuizione sulla capitalizzazione andrebbe comunque considerata illegittima, poiché contraria all'art.6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, secondo cui “nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Confrontando il valore dei tassi indicati nel documento di sintesi, si evidenzia la mancanza di un indicatore che tenga effettivamente conto degli effetti della capitalizzazione sui tassi di interesse concretamente applicati, palesando quindi l'assenza di una reale ed effettiva pari periodicità tra la capitalizzazione dei tassi debitori e di quelli creditori.
Per tutti i motivi esposti, quindi, il primo e il secondo motivo di appello sono infondati e vanno rigettati.
3. In considerazione dell'accoglimento limitato al terzo motivo di gravame, la sentenza di primo grado va riformata nella sola parte in cui ha dichiarato la improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della chiamata in causa Parte_1
. CP_8
Pertanto, la statuizione di condanna al pagamento della somma di E.1.941,00 a favore della posta a carico della debitrice principale e del fideiussore , Parte_1 CP_9
deve estendersi anche a . CP_8
Per il resto la sentenza di primo grado va confermata, anche con riguardo alla liquidazione delle spese processuali e della consulenza tecnica di ufficio;
va altresì confermata la statuizione relativa alle spese relative al rapporto processuale tra e Parte_1 CP_8
, nonostante sul punto la sentenza sia stata riformata, atteso che la parziale riforma
[...] della decisione impugnata può dar luogo alla modifica del capo relativo alle spese del primo grado di giudizio che non sia stato contestato sempre che non si determini una reformatio in pejus per chi abbia impugnato.
4. Quanto alle spese del grado va considerato che l'accoglimento del terzo motivo di appello e la conseguente statuizione di procedibilità della domanda nei confronti di CP_8 non rileva sul piano sostanziale essendo l e la intervenuta nel corso Parte_1 CP_11
del processo di secondo grado quale cessionaria del credito, comunque soccombenti nel merito.
Pertanto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vanno condannate al pagamento delle spese del presente grado del giudizio sostenute da e . CP_9 CP_8
4.1. Le spese si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia
(scaglione da 52.001,00 a 260.000,00) in base a valori medi tariffari, tenuto conto delle attività effettivamente svolte e con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo in grado di appello.
4.2. Rilevata la carenza di legittimazione ad agire della si giustifica la Parte_4
compensazione integrale delle spese in ordine a tale rapporto processuale.
4.3. Infine, alcuna statuizione in ordine alle spese relativamente al rapporto processuale con il Controparte_10
.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , proseguito Parte_1 CP_15 CP_9 CP_8
nei confronti del e , avverso la Controparte_10 CP_9 CP_8 sentenza n.1648/2020 del Tribunale di Torre, e con l'intervento volontario di e CP_11
così provvede: Parte_4
a) dichiara la contumacia del Controparte_10
b) dichiara la carenza di legittimazione attiva di – e per essa della Parte_4 [...]
Parte_5
c) accoglie parzialmente l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la procedibilità della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla Parte_1 nei confronti della terza chiamata in causa ed estende a quest'ultima la CP_8
condanna al pagamento della somma di E.1.941,00, come da statuizione di cui al capo due del dispositivo della sentenza di primo grado;
d) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
e) condanna e in solido al pagamento delle spese del grado di Parte_1 CP_11
appello, in favore di e , che liquida in E.9.991,00 ciascuno, CP_9 CP_8
con attribuzione agli avvocati Riccardo Lorini e Stefania Lorini dichiaratisi antistatari;
f) alcuna statuizione in ordine alle spese relativamente al rapporto processuale con il
Controparte_10
g) dichiara compensate le spese relativamente al rapporto processuale con Parte_4
[...]
Così deciso in Napoli, addì 20.03.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio