Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 23/06/2025, n. 12258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12258 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12258/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05759/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5759 del 2022, proposto da RI ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Magi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Lo Sport, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport DPS-0001262-P del 07.02.2022 nonché del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport DPS 0013046 P-4 31 del 29.10.2021 (richiamato per relationem dal decreto DPS-0001262-P del 07.02.2022) relativo alle misure compensative (“PFC- T PROVA Formativa Comune Tecnica – ex Eurotet”) per “il riconoscimento” in Italia “del titolo di maestro di sci conseguito in Croazia” emesso in data 07.02.2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport comunicato via pec in data 07.02.2022, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato,
nonché, per la condanna a favore del ricorrente previa declaratoria del diritto del ricorrente ad esercitare l'attività professionale di maestro di sci in Italia alle stesse condizioni dei maestri di sci che hanno acquisito la loro qualifica in Italia, per la condanna della convenuta al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore del ricorrente che attualmente è quantificabile a titolo di lucro cessante derivante dalla mancato esercizio dell'attività professionale di maestro di sci in Italia per la stagione invernale 2021/ 2022 nella misura che ci si riserva di quantificare o, in via subordinata il danno per perdita di chance- stante il mancato esercizio della professione di maestro di sci in Italia per la stagione invernale 2021 /2022, nella misura che ci si riserva di quantificare, aggiunti annessi di legge dalla debenza al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 09.09.2020, l’associazione HZUTS, Ente riconosciuto per il rilascio della qualifica professionale di maestro di sci in Croazia, rilasciava al Sig. ER, odierno ricorrente, “certificate of competency” in ragione dell’ottenuta qualifica di “Učitelj Skijanja/Ski Instructor” e provvedeva altresì all’iscrizione dell’interessato alla piattaforma IMI.
In data 01.07.2021, il ricorrente inviava richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport di “ nulla osta - certificato per esercitare la professione di maestro di sci in Italia – ai sensi dell’art. 4, comma 2, 7, comma 3 e 8, comma 1 del Regolamento Delegato ”.
2. Con nota prot. DPS-0013046-P-4.31 del 29.10.2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava all’istante che il diploma rilasciato all’interessato “ riporta sì la qualifica indicata nell’allegato I ma risulta conseguito in data 16 luglio 2020 (16 Srpnja), pertanto non valido ai fini del riconoscimento dei diritti acquisiti in quanto rilasciato successivamente all’entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) 2019/907 del 14 marzo 2019 ”; inoltre, ritenuta la sussistenza di “ differenze sostanziali tra la formazione di cui il sig. ER RI ha prodotto documentazione e la formazione richiesta in Italia per l’esercizio della professione di maestro di sci ” e “ considerato che le riscontrate carenze formative, anche a tutela della sicurezza e incolumità dei destinatari del servizio, non possono essere compensate dalle esperienze professionali o dalle competenze acquisite attraverso l’apprendimento permanente, sulla base delle indicazioni ricevute dagli organi tecnici ”, l’Amministrazione subordinava il riconoscimento del titolo al “ superamento di una misura compensativa consistente nell’esecuzione delle seguenti prove: 1. PFC – T Prova Formativa Comune Tecnica (ex Eurotest) 2. PFC-S Prova Formativa Comune di Sicurezza (ex Eurosecuritè)” .
3. In data 01.11.2021, il Sig. ER inviava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport “istanza per l’attivazione del procedimento di autotutela”, chiedendo l’annullamento e/o la rettifica del provvedimento del 29.10.2021. In data 18.11.2021, ad integrazione della predetta istanza, il ricorrente trasmetteva alla stessa Amministrazione copia del certificato ex Eurosicuritè e la relativa traduzione asseverata.
Con nota prot. DPS-0001262-P del 07.02.2022, l’Amministrazione “ vista l’integrazione della documentazione inoltrata il 1° novembre 2021, con la quale è stato trasmesso il certificato attestante il superamento della Prova Formativa Comune di Sicurezza (ex Eurosecuritè), preso atto dell’istanza in essa contenuta, analizzati i motivi addotti ”, confermava “ il provvedimento di questo Dipartimento DPS 13045 del 29 ottobre 2021, con le motivazioni ivi espresse e, in considerazione del nuovo documento prodotto ” rideterminava la misura compensativa “ come di seguito indicato: -PFC – T Prova Formativa Comune Tecnica (ex Eurotest)” .
4. Il Sig. ER, ritenendo tale provvedimento illegittimo, proponeva quindi ricorso presso questo Tribunale deducendo:
- errata, falsa applicazione degli artt. 7 comma 3, 4 comma 2 e 8 comma 1 del Regolamento delegato EU 2019/907; eccesso di potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà e difetto di motivazione;
- errata falsa applicazione degli artt. 8 comma 1 del Regolamento delegato EU 2019/907, mancanza del diritto di uno Stato membro di verificare il rispetto dei requisiti per il rilascio del certificato di competenza rilasciato da altro stato membro, eccesso di potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà e difetto di motivazione;
- errata e falsa applicazione dell’art. 7 comma 3, del regolamento delegato EU 2019/907, eccesso di potere per violazione dell’autolimite, contraddittorietà e difetto di motivazione.
Parte ricorrente concludeva con una domanda di risarcimento per i danni subiti derivanti dal mancato riconoscimento del titolo di maestro di sci conseguito in Croazia.
5. L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio con memoria di mero stile.
6. All’udienza pubblica del 5 febbraio 2025 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7. Il Collegio non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in linea con l’indirizzo espresso da questa Sezione in relazione a controversie di analogo contenuto (sentenza n. 4870 del 6 marzo 2025).
Con i motivi di gravame, che possono essere oggetto di esame congiunto, il ricorrente, deducendo di essere in possesso di un certificato di competenza, dichiara di poter beneficiare dei diritti acquisiti di cui all’art. 7 comma 3 del Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 e dunque di poter esercitare la professione di maestro di sci in Italia alle stesse condizioni dei maestri di sci italiani (di cui all’art. 4 comma 2 cit.) ovvero richiedendo l’iscrizione all’albo professionale regionale “nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione”, ai sensi dell’art. 3 della Legge 81/1991, senza l’applicazione di alcuna prova compensativa, non potendo applicarsi il D.lgs. 206/ 2007 (ed in particolare l’art. 22) che ha carattere di residualità, stante la pretesa sussistenza dei presupposti per il riconoscimento automatico.
Ad avviso del Collegio invece, ai sensi della disciplina applicabile e in ragione degli atti di causa, non sussistono i presupposti per il riconoscimento automatico di cui al Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019 (“Regolamento”).
Occorre premettere che nel 2012 nove Stati membri (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Romania, Spagna e Regno Unito) avevano sottoscritto un memorandum di intesa (“memorandum”) per un progetto pilota di tessera professionale destinata ai maestri di sci nell’Unione Europea; la Slovenia e la Repubblica CE avevano successivamente firmato il memorandum nel 2014. Il memorandum, in particolare, stabiliva che gli esiti positivi delle prove eurotest e eurosicurezza costituivano prerequisito per il riconoscimento automatico delle qualifiche di maestro di sci tra tali Stati firmatari.
In ragione del suo ambito di applicazione limitato e del suo status di accordo al di fuori della normativa dell’Unione, il memorandum è stato sostituito dal Regolamento delegato (UE) della Commissione del 14.3.2019, al fine di garantire la piena conformità al diritto dell’Unione Europea.
Con tale Regolamento è stata istituita la prova di formazione comune (“PFC”), quale prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali.
Al fine di garantire la certezza del diritto si è ritenuto appropriato e ragionevole fare affidamento sull’eurotest e sulla prova eurosicurezza come base per il contenuto della prova di formazione comune, e tenere conto delle disposizioni concordate nel memorandum come base comune per il Regolamento. Riguardo alla sua organizzazione, la PFC riprende quindi gli aspetti tecnici prescritti dal memorandum e consiste di fatto in due prove, segnatamente una prova certificante l’abilità tecnica dei maestri di sci e una prova certificante le competenze relative alla sicurezza dei maestri di sci.
L’obiettivo principale perseguito con il Regolamento è quello di facilitare la mobilità dei professionisti in tutta l’Unione Europea attraverso l’introduzione del riconoscimento automatico per i professionisti che hanno superato la PFC, così da ridurre significativamente le barriere esistenti alla libera prestazione di servizi e allo stabilimento per i maestri di sci.
Infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Regolamento, ciascuno Stato membro deve riconoscere l’esito positivo della PFC e concedere all’interessato l’accesso alle attività professionali di maestro di sci alle stesse condizioni dei titolari di qualifiche professionali acquisite in tale Stato membro. Il successivo art. 5 aggiunge che hanno diritto di partecipare alla PFC tutti i cittadini dell’Unione che possiedono una qualifica o stanno ricevendo una formazione in vista dell’ottenimento di una qualifica elencata nell’allegato I del Regolamento.
Parallelamente, ai fini del riconoscimento automatico, sono stati riconosciuti i diritti acquisiti dei maestri di sci in possesso di una tessera professionale rilasciata ai sensi del memorandum prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento (art. 7, co. 1) nonché dei maestri di sci che hanno superato sia l’eurotest sia la prova eurosicurezza laddove siano in possesso anche di una qualifica elencata nell’allegato I (art. 7, co. 2)
Ciò posto, tenendo conto dell’impatto del memorandum d’intesa e dato che il suo ambito di applicazione era limitato a undici Stati membri, si è ritenuto necessario includere un’ulteriore possibilità di esenzione dal prendere parte e superare la PFC, o parti di essa, per i maestri di sci che hanno ottenuto la relativa qualifica in uno Stato membro non firmatario del memorandum, a precise condizioni (art. 7, co. 3).
Nello specifico, per il riconoscimento dei diritti acquisiti in uno Stato membro non firmatario del memorandum, l’art. 7 comma 3 del Regolamento richiede il rispetto delle seguenti condizioni:
- avere acquisito, al momento dell’entrata in vigore del Regolamento, una delle qualifiche indicate nell’allegato I del Regolamento;
- essere in grado di dimostrare un’esperienza professionale di almeno duecento giorni nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l’entrata in vigore del Regolamento.
Tanto premesso e venendo al caso di specie, il Collegio rileva che il ricorrente ha acquisito in Croazia, Stato membro non firmatario del memorandum, la qualifica professionale di “Učitelj skijanja”, rientrante tra i titoli individuati nell’allegato I del Regolamento, e dichiara di avere svolto prima dell’entrata in vigore del Regolamento oltre duecento giorni di insegnamento delle tecniche sciistiche (circostanza non contestata dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato).
Tuttavia, dagli atti di causa risulta che il Sig. ER ha acquisito detta qualifica nel luglio 2020 e, quindi, un anno dopo l’entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) 2019/907 del 14 marzo 2019. Ne consegue che, non risultando soddisfatte le condizioni di cui all’art. 7, comma 3 per il riconoscimento dei diritti acquisiti, non sussistono i presupposti per un riconoscimento automatico dell’abilitazione ottenuta in Croazia e l’applicazione della misura compensativa PFC – T Prova Formativa Comune Tecnica (ex Eurotest) non può ritenersi illegittima.
8. Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda caducatoria risulta infondata e va respinta.
9. In assenza di illegittimità nell’azione amministrativa, per come sopra accertata, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento danni.
10. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa e dell’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge la domanda caducatoria;
- respinge la domanda risarcitoria;
- compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Arcuri | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO