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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Miro NG Presidente
Maria Eugenia Pupa Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 02.12.2024 al n. 4416 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. ) con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. Verusca De Franco,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Via F.lli Rosselli 2 scala A,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate dalla ricorrente all'udienza celebra- ta in data 22.05.2025 accettando la conferma dei provvedimenti ivi assunti in via provvi- soria e urgente.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 29.11.2024 la ricorrente ha allegato di avere in- trattenuto, nell'anno 2021, per qualche mese, una convivenza more uxorio con il resistente, che da detta unione è nato, in data 13.01.2022, , che il padre, cessata la Persona_1 convivenza, non ha contribuito (se non saltuariamente/occasionalmente) al manteni- mento del minore che frequenta altrettanto sporadicamente, che sostiene l'intera retta mensile dell'asilo nido del figlio pari a € 200,00, che dal 03.10.2024 lavora presso la socie- tà S.P.D. S.r.l., con contratto a tempo determinato, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.200,00, che convive con la madre, contribuendo al pagamento del canone di lo- cazione (pari a € 700.00,00 mensili) e delle utenze (luce, gas e acqua) e che “il sig. CP_1
svolga attività lavorativa come corriere percependo un importo mensile di € 2.500,00 […] Risulta,
[...]
altresì, che il resistente intrattenga da qualche mese una relazione piuttosto turbolenta con una donna già madre di tre figli” e ha chiesto, tra l'altro, “affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso la residenza materna”.
Alla prima udienza celebrata in data 22.05.2025 la ricorrente ha dichiarato che il resisten- te è domiciliato a Novara ma non le ha voluto comunicare l'indirizzo esatto, convive con compagni/amici, non frequenta regolarmente il figlio e non contribuisce regolarmente al suo mantenimento, di convivere con i propri genitori a Legnano, di lavorare su turni
(mattina e pomeriggio), di percepire dall'INPS il 100% dell'AU spettante per la prole che ammonta all'importo mensile di € 200,00 circa, di essere coadiuvata nella cura del minore dalla sorella e dai genitori, che il minore chiede del padre, lo sente al telefono e frequenta l'asilo nido a Legnano e che lo zio paterno è molto attento e presente nella Per_2
vita del nipote e ha chiesto che il padre possa incontrare il figlio alla presenza dello stes- so e con il suo supporto.
Il giudice istruttore, nella contumacia del resistente, ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1) dispone l'affido super esclusivo del figlio minorenne alla madre per le deci- sioni relative alla salute, istruzione ed educazione e rilascio e rinnovo del d. i. valido per l'espatrio e del passaporto e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Legnano, Via Palestro
9, condotto in locazione dalla nonna materna del minore;
2) dispone che il padre contribuisca al mante- nimento indiretto del minore versando alla madre l'importo mensile di € 350,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, di cui l'importo di € 50,00 da imputare al 50% del-le spese straordinarie da sostenere per il minore cui parteciperà come da protocollo vi-gente presso la C.d.A. di LA (incluso il costo della mensa scolastica), fatto salvo il di-ritto al conguaglio entro il 31.07 e il 31.01 di ogni anno;
3) riconosce alla ricorrente il diritto a chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
4) dispone che il padre si rivolga ai SS del
Comune di Legnano per un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato a comprendere
l'importanza della regolare presenza nella vita del minore, frequenti il minore due pomeriggi alla setti- mana con cena dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e il sabato o la domenica alternati dalle ore 10:00 alle ore
19:00 occupandosi del prelievo del minore presso la casa materna e del suo accompagnamento presso la medesima con il supporto del fratello e che i SS sostengano la relazione padre/figlio suggerendo i tempi della frequentazione;
5) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudi- ziali e alle indicazioni dei SS;
6) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse del minore, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura ma- terna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore;
7) propone alla ricorrente di definire la presente controversia con la conferma dei provvedimenti innanzi adottati”.
La ricorrente ha dichiarato di accettare.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Per quanto riguarda il regime di affidamento della prole, giova ricordare che detta scelta deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale di quest'ultima previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non sol- tanto dalla verifica dell'idoneità o inidoneità dei genitori ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli privilegiando il genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicura- re il migliore sviluppo della personalità dei minori. In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio che potrà/dovrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, avuto particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita, dell'ambiente che è in grado di offrire al minore e, infine, in assenza di ragioni ostative, della capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tu- tela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (cfr. di re- cente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023).
Nella fattispecie che qui ci occupa, la contumacia del resistente (resosi irreperibile presso la sua residenza anagrafica) è segno inequivocabile del suo scarso interesse, allo stato, alla regolamentazione della responsabilità genitoriale rispetto al figlio minorenne.
La ricorrente, per contro, ha saputo garantire al figlio minorenne un adeguato e stabile contesto abitativo, relazionale e sociale garantendogli anche la frequentazione dell'asilo nido che è occasione di socializzazione con i pari.
È necessario garantire al minore il celere soddisfacimento dei suoi molteplici bisogni che solo l'affido super esclusivo del (solo) genitore presente (allo stato la madre) può assicu- rare.
Da un punto di vista economico, tenuto conto degli oneri di cura e accudimento assolti dalla madre (con il supporto della famiglia d'origine), della condivisione degli oneri abita- tivi con i propri ascendenti, delle allegate capacità lavorative della ricorrente e dell'entità dell'AU percepito dall'INPS, appare congrua la misura del contributo paterno al mante- nimento ordinario e straordinario del minore stabilita dal giudice istruttore.
Il resistente deve essere invitato a rivolgersi ai SS del Comune di Legnano per avviare un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato a comprendere, in primis, l'importanza della sua regolare (e prevedibile) presenza nella vita del figlio minorenne per la crescita sana ed equilibrata di quest'ultimo e l'instaurazione di una solida relazione padre/figlio.
Medio tempore si atterrà alla regolamentazione proposta, fatti salvi i migliori accordi che la coppia genitoriale saprà siglare con l'ausilio dei SS territorialmente competenti (invitati a offrire al resistente il sostegno di cui necessita per acquisire e/o potenziare le proprie competenze genitoriali). Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D. M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente contumace (riconoscendo i va- lori minimi tabellari per le fasi n. 1, 2 e 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE in conformità ai provvedimenti provvisori e urgenti innanzi richiamati da n.
1 a n. 6;
DISPONE CHE i SS del Comune di Legnano offrano al resistente il sostegno alla geni- torialità di cui necessita (ove a tanto si dimostri interessato);
CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in com- plessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di Legnano per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 22/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Miro NG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
Miro NG Presidente
Maria Eugenia Pupa Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 02.12.2024 al n. 4416 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa da
(C.F. ) con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. Verusca De Franco,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Via F.lli Rosselli 2 scala A,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate dalla ricorrente all'udienza celebra- ta in data 22.05.2025 accettando la conferma dei provvedimenti ivi assunti in via provvi- soria e urgente.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 29.11.2024 la ricorrente ha allegato di avere in- trattenuto, nell'anno 2021, per qualche mese, una convivenza more uxorio con il resistente, che da detta unione è nato, in data 13.01.2022, , che il padre, cessata la Persona_1 convivenza, non ha contribuito (se non saltuariamente/occasionalmente) al manteni- mento del minore che frequenta altrettanto sporadicamente, che sostiene l'intera retta mensile dell'asilo nido del figlio pari a € 200,00, che dal 03.10.2024 lavora presso la socie- tà S.P.D. S.r.l., con contratto a tempo determinato, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.200,00, che convive con la madre, contribuendo al pagamento del canone di lo- cazione (pari a € 700.00,00 mensili) e delle utenze (luce, gas e acqua) e che “il sig. CP_1
svolga attività lavorativa come corriere percependo un importo mensile di € 2.500,00 […] Risulta,
[...]
altresì, che il resistente intrattenga da qualche mese una relazione piuttosto turbolenta con una donna già madre di tre figli” e ha chiesto, tra l'altro, “affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso la residenza materna”.
Alla prima udienza celebrata in data 22.05.2025 la ricorrente ha dichiarato che il resisten- te è domiciliato a Novara ma non le ha voluto comunicare l'indirizzo esatto, convive con compagni/amici, non frequenta regolarmente il figlio e non contribuisce regolarmente al suo mantenimento, di convivere con i propri genitori a Legnano, di lavorare su turni
(mattina e pomeriggio), di percepire dall'INPS il 100% dell'AU spettante per la prole che ammonta all'importo mensile di € 200,00 circa, di essere coadiuvata nella cura del minore dalla sorella e dai genitori, che il minore chiede del padre, lo sente al telefono e frequenta l'asilo nido a Legnano e che lo zio paterno è molto attento e presente nella Per_2
vita del nipote e ha chiesto che il padre possa incontrare il figlio alla presenza dello stes- so e con il suo supporto.
Il giudice istruttore, nella contumacia del resistente, ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1) dispone l'affido super esclusivo del figlio minorenne alla madre per le deci- sioni relative alla salute, istruzione ed educazione e rilascio e rinnovo del d. i. valido per l'espatrio e del passaporto e il suo collocamento prevalente presso la madre nell'immobile sito in Legnano, Via Palestro
9, condotto in locazione dalla nonna materna del minore;
2) dispone che il padre contribuisca al mante- nimento indiretto del minore versando alla madre l'importo mensile di € 350,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, di cui l'importo di € 50,00 da imputare al 50% del-le spese straordinarie da sostenere per il minore cui parteciperà come da protocollo vi-gente presso la C.d.A. di LA (incluso il costo della mensa scolastica), fatto salvo il di-ritto al conguaglio entro il 31.07 e il 31.01 di ogni anno;
3) riconosce alla ricorrente il diritto a chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
4) dispone che il padre si rivolga ai SS del
Comune di Legnano per un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato a comprendere
l'importanza della regolare presenza nella vita del minore, frequenti il minore due pomeriggi alla setti- mana con cena dalle ore 17:00 alle ore 20:00 e il sabato o la domenica alternati dalle ore 10:00 alle ore
19:00 occupandosi del prelievo del minore presso la casa materna e del suo accompagnamento presso la medesima con il supporto del fratello e che i SS sostengano la relazione padre/figlio suggerendo i tempi della frequentazione;
5) invita le parti ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudi- ziali e alle indicazioni dei SS;
6) prescrive ai genitori, nell'esclusivo interesse del minore, di mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e di impegnarsi a tutelare la figura ma- terna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del minore;
7) propone alla ricorrente di definire la presente controversia con la conferma dei provvedimenti innanzi adottati”.
La ricorrente ha dichiarato di accettare.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Per quanto riguarda il regime di affidamento della prole, giova ricordare che detta scelta deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse morale e materiale di quest'ultima previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non sol- tanto dalla verifica dell'idoneità o inidoneità dei genitori ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli privilegiando il genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicura- re il migliore sviluppo della personalità dei minori. In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio che potrà/dovrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, avuto particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita, dell'ambiente che è in grado di offrire al minore e, infine, in assenza di ragioni ostative, della capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tu- tela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (cfr. di re- cente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023).
Nella fattispecie che qui ci occupa, la contumacia del resistente (resosi irreperibile presso la sua residenza anagrafica) è segno inequivocabile del suo scarso interesse, allo stato, alla regolamentazione della responsabilità genitoriale rispetto al figlio minorenne.
La ricorrente, per contro, ha saputo garantire al figlio minorenne un adeguato e stabile contesto abitativo, relazionale e sociale garantendogli anche la frequentazione dell'asilo nido che è occasione di socializzazione con i pari.
È necessario garantire al minore il celere soddisfacimento dei suoi molteplici bisogni che solo l'affido super esclusivo del (solo) genitore presente (allo stato la madre) può assicu- rare.
Da un punto di vista economico, tenuto conto degli oneri di cura e accudimento assolti dalla madre (con il supporto della famiglia d'origine), della condivisione degli oneri abita- tivi con i propri ascendenti, delle allegate capacità lavorative della ricorrente e dell'entità dell'AU percepito dall'INPS, appare congrua la misura del contributo paterno al mante- nimento ordinario e straordinario del minore stabilita dal giudice istruttore.
Il resistente deve essere invitato a rivolgersi ai SS del Comune di Legnano per avviare un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato a comprendere, in primis, l'importanza della sua regolare (e prevedibile) presenza nella vita del figlio minorenne per la crescita sana ed equilibrata di quest'ultimo e l'instaurazione di una solida relazione padre/figlio.
Medio tempore si atterrà alla regolamentazione proposta, fatti salvi i migliori accordi che la coppia genitoriale saprà siglare con l'ausilio dei SS territorialmente competenti (invitati a offrire al resistente il sostegno di cui necessita per acquisire e/o potenziare le proprie competenze genitoriali). Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D. M.
147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e del mancato deposito di nota spese, sono poste a carico del resistente contumace (riconoscendo i va- lori minimi tabellari per le fasi n. 1, 2 e 4).
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
DISPONE in conformità ai provvedimenti provvisori e urgenti innanzi richiamati da n.
1 a n. 6;
DISPONE CHE i SS del Comune di Legnano offrano al resistente il sostegno alla geni- torialità di cui necessita (ove a tanto si dimostri interessato);
CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in com- plessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di Legnano per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, il 22/05/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Miro NG