Art. 7.
Per l'esercizio di case da gioco autorizzate in applicazione dei regi decreti-legge 22 dicembre 1927, n. 2448 ; 2 marzo 1933, n. 201 e 16 luglio 1936, n. 1404 , convertiti rispettivamente nelle leggi 27 dicembre 1928, numero 3125; 8 maggio 1933, n. 505 e 14 gennaio 1937, n. 62 , e' dovuta annualmente, entro il mese di gennaio, dal Comune, in caso di gestione diretta, o dal concessionario la tassa di concessione governativa di L. 10 milioni.
Per l'esercizio di case da gioco autorizzate in applicazione dei regi decreti-legge 22 dicembre 1927, n. 2448 ; 2 marzo 1933, n. 201 e 16 luglio 1936, n. 1404 , convertiti rispettivamente nelle leggi 27 dicembre 1928, numero 3125; 8 maggio 1933, n. 505 e 14 gennaio 1937, n. 62 , e' dovuta annualmente, entro il mese di gennaio, dal Comune, in caso di gestione diretta, o dal concessionario la tassa di concessione governativa di L. 10 milioni.