CASS
Ordinanza 28 marzo 2022
Ordinanza 28 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/03/2022, n. 9897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9897 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 28952-2020 proposto da: CASALNUOVO SVILUPPO INDUSTRIALE CSISC ARE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDASSARRE CASTIGLIONE 55, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO VOGLINO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO BENIN CASA;
- ricorrente -
Contro ANDREANA TRIBUTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO CARILE, ALBERTO TASSO;
- controricorrente Civile Ord. Sez. 6 Num. 9897 Anno 2022 Presidente: MOCCI MAURO Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO Data pubblicazione: 28/03/2022 avverso la sentenza n. 1319/19/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con il quale il comune di Casalnuovo di Napoli, tramite l'ente concessionario Andreana Tributi s.r.I., aveva richiesto il pagamento dell'IMU per un immobile sito nel suddetto Comune;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello della parte contribuente affermando che l'esenzione dal pagamento del tributo deve trovare applicazione solo per i fabbricati che già siano stati completati ed immessi sul mercato per la vendita e comunque soltanto per il tempo intercorrente tra il completamento ed il momento in cui vengano ad essere produttivi di reddito (da vendita o da locazione) ma tale presupposto non si è verificato nel caso di specie posto che i lavori relativi agli immobili sui quali la società contribuente avrebbe dovuto eseguire gli interventi di ristrutturazione non sono mai iniziati a causa della mancata stipula della convenzione con il comune di Casalnuovo di Napoli e non assume rilievo l'eventuale addebitabilità della mancata stipula della convenzione edilizia al comune di Casalnuovo di Napoli giacchè ai fini dell'esenzione dall'IMU rileva solo il fatto oggettivo della costruzione e destinazione alla vendita, non le ragioni per le quali tale risultato non sia stato conseguito e la norma di Ric. 2020 n. 28952 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- esenzione costituisce norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica;
neppure può applicarsi in via subordinata il più favorevole regime di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, diretta ad introdurre un regime fiscale di favore per il contribuente di carattere transitorio, inerente al solo periodo in cui il fabbricato è in corso di costruzione oppure di ristrutturazione e fino al momento della sua utilizzazione oppure del suo completamento, mentre nel caso di specie la società contribuente non ha eseguito alcuna demolizione degli immobili in funzione della loro ricostruzione, né ha intrapreso alcun intervento di recupero, né ancora ha avviato alcuna attività edilizia risanativa. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato a due motivi di impugnazione, mentre la Andreana Tributi s.r.l. si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, del D.L. n. 102 del 2013 come modificato dalla legge n. 124 del 2013 per avere la sentenza impugnata negato l'esenzione dal pagamento dell'IMU spettante agli immobili destinati alla vendita nonostante l'immobile fosse un complesso industriale dismesso che il consorzio aveva acquistato al solo fine di ristrutturarlo per poi cederlo alle imprese consorziate, intendimento che non è riuscito a compiere solo per il sopraggiungere di un diniego amministrativo imprevedibile ed inevitabile;
con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 in quanto il Consorzio non ha potuto Ric. 2020 n. 28952 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- procedere al recupero dell'area industriale solo per il sopraggiungere di un diniego amministrativo imprevedibile. I motivi di impugnazione, che possono essere affrontati congiuntamente perché entrambi lamentano il mancato riconoscimento di una esenzione o di una norma più favorevole in tema di IMU in ragione del compimento di una attività di ristruttuazione di un complesso industriale dismesso al fine della sua rivendita, attività che non è stata possibile svolgere solo per il sopraggiungere di un diniego amministrativo imprevedibile ed inevitabile, sono entrambi infondati. Secondo questa Corte, in genrale in tema di agevolazioni tributarie, infatti: in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 ("ratione ternporis" applicabile, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 191 del 2009) si applica al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della I. n. 689 del 1981, ma non al procedimento di opposizione all'esecuzione di sanzione amministrativa ex art. 615 c.p.c., atteso che le norme che introducono agevolazioni o esenzioni, in quanto eccezionali, sono soggette al criterio di stretta interpretazione (Cass. n. 23692 del 2020); in tema di ICI, le agevolazioni previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 si applicano unicamente agli imprenditori agricoli individuali e non anche alle società di persone aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale, non rientrando queste ultime nella definizione di "imprenditore agricolo a titolo principale", risultante dall'art. 12 della I. n. 153 del 1975, tenuto conto altresì dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, che ha richiesto la necessaria iscrizione delle persone fisiche negli appositi elenchi comunali, e considerato che l'art. 2 del d.lgs. n. Ric. 2020 n. 28952 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- 99 del 2004, prevedendo un'eccezione al regime fiscale ordinario, ha parificato il trattamento tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale esclusivamente con riferimento alle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e a quelle creditizie (Cass. n. 22484 del 2017); in tema di redditi diversi, l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 67, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 917 del 1986 è dovuta in caso di plusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di bene immobile acquistato o costruito da non più di cinque anni e non destinato ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, essendo all'uopo irrilevante l'impossibilità di destinare l'immobile alle suddette finalità per mancato suo rilascio da parte del cessato conduttore, non operando in tali casi l'esimente della forza maggiore - la quale postula la sussistenza di un'obbligazione riferita, direttamente o indirettamente, ad un'imposta rimasta inadempiuta per la presenza di circostanze anomali e imprevedibili, non imputabili all'operatore - non sussistendo alcun obbligo verso il Fisco di destinare l'immobile ad abitazione principale rispetto al quale la successiva rivendita entro il quinquennio sia stata coartata o indotta da un impedimento imprevedibile e inevitabile (Cass. n. 4757 del 2021); in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della I. n. 388 del 2000, nella formulazione vigente "ratione temporis", si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da Ric. 2020 n. 28952 sez. MT - ud. 09-03-2022 -5- configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto legittima la revoca del beneficio in un'ipotesi di mancata edificazione causata dalla mancata adozione, ad opera del Comune, dei provvedimenti conseguenti alla convenzione di lottizzazione: Cass., S.U., n. 8094 del 2020). La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'esenzione dal pagamento del tributo deve trovare applicazione solo per i fabbricati che già siano stati completati ed immessi sul mercato per la vendita e comunque soltanto per il tempo intercorrente tra il completamento ed il momento in cui vengano ad essere produttivi di reddito (da vendita o da locazione) ma tale presupposto non si è verificato nel caso di specie posto che I lavori relativi agli immobili sui quali la società contribuente avrebbe dovuto eseguire gli interventi di ristrutturazione non sono mai iniziati a causa della mancata stipula della convenzione con il comune di Casalnuovo di Napoli e non assume rilievo l'eventuale addebitabilità della mancata stipula della convenzione edilizia al comune di Casalnuovo di Napoli giacchè ai fini dell'esenzione dall'IMU rileva solo il fatto oggettivo della costruzione e destinazione alla vendita, non le ragioni per le quali tale risultato non sia stato conseguito e la norma di esenzione costituisce norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica;
neppure può applicarsi in via subordinata il più favorevole regime di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, diretta ad introdurre un regime fiscale di favore per il contribuente di carattere transitorio, inerente al solo periodo in cui il fabbricato è in corso di costruzione oppure di Ric. 2020 n. 28952 sez. MT - ud. 09-03-2022 -6- ristrutturazione e fino al momento della sua utilizzazione oppure del suo completamento, mentre nel caso di specie la società contribuente non ha eseguito alcuna demolizione degli immobili in funzione della loro ricostruzione, né ha intrapreso alcun intervento di recupero, né ancora ha avviato alcuna attività edilizia risanativa - per un verso ha considerato che, trattandosi di esenzioni o agevolazioni fiscali e trattandosi nella specie la costruzione e la destinazione alla vendita di un onere posto in capo alla parte contribuente perchè questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e per un altro verso non ha ritenuto provata la presenza di circostanze anomale e imprevedibili, non imputabili alla parte contribuente, tali da configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", in quanto solo tale prova rende inesigibile il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto (Cass. SU n. 8094 del 2020; Cass. n. 25072 del 2021). Dunque, i motivi di impugnazione sono entrambi infondati e conseguentemente il ricorso va respinto;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2020 n. 28952 sez. MT - ud. 09-03-2022 -7- versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 9 marze5 2022. Il Pré iliente Ma o occi
- ricorrente -
Contro ANDREANA TRIBUTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCO CARILE, ALBERTO TASSO;
- controricorrente Civile Ord. Sez. 6 Num. 9897 Anno 2022 Presidente: MOCCI MAURO Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO Data pubblicazione: 28/03/2022 avverso la sentenza n. 1319/19/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con il quale il comune di Casalnuovo di Napoli, tramite l'ente concessionario Andreana Tributi s.r.I., aveva richiesto il pagamento dell'IMU per un immobile sito nel suddetto Comune;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello della parte contribuente affermando che l'esenzione dal pagamento del tributo deve trovare applicazione solo per i fabbricati che già siano stati completati ed immessi sul mercato per la vendita e comunque soltanto per il tempo intercorrente tra il completamento ed il momento in cui vengano ad essere produttivi di reddito (da vendita o da locazione) ma tale presupposto non si è verificato nel caso di specie posto che i lavori relativi agli immobili sui quali la società contribuente avrebbe dovuto eseguire gli interventi di ristrutturazione non sono mai iniziati a causa della mancata stipula della convenzione con il comune di Casalnuovo di Napoli e non assume rilievo l'eventuale addebitabilità della mancata stipula della convenzione edilizia al comune di Casalnuovo di Napoli giacchè ai fini dell'esenzione dall'IMU rileva solo il fatto oggettivo della costruzione e destinazione alla vendita, non le ragioni per le quali tale risultato non sia stato conseguito e la norma di Ric. 2020 n. 28952 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- esenzione costituisce norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica;
neppure può applicarsi in via subordinata il più favorevole regime di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, diretta ad introdurre un regime fiscale di favore per il contribuente di carattere transitorio, inerente al solo periodo in cui il fabbricato è in corso di costruzione oppure di ristrutturazione e fino al momento della sua utilizzazione oppure del suo completamento, mentre nel caso di specie la società contribuente non ha eseguito alcuna demolizione degli immobili in funzione della loro ricostruzione, né ha intrapreso alcun intervento di recupero, né ancora ha avviato alcuna attività edilizia risanativa. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato a due motivi di impugnazione, mentre la Andreana Tributi s.r.l. si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, del D.L. n. 102 del 2013 come modificato dalla legge n. 124 del 2013 per avere la sentenza impugnata negato l'esenzione dal pagamento dell'IMU spettante agli immobili destinati alla vendita nonostante l'immobile fosse un complesso industriale dismesso che il consorzio aveva acquistato al solo fine di ristrutturarlo per poi cederlo alle imprese consorziate, intendimento che non è riuscito a compiere solo per il sopraggiungere di un diniego amministrativo imprevedibile ed inevitabile;
con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992 in quanto il Consorzio non ha potuto Ric. 2020 n. 28952 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- procedere al recupero dell'area industriale solo per il sopraggiungere di un diniego amministrativo imprevedibile. I motivi di impugnazione, che possono essere affrontati congiuntamente perché entrambi lamentano il mancato riconoscimento di una esenzione o di una norma più favorevole in tema di IMU in ragione del compimento di una attività di ristruttuazione di un complesso industriale dismesso al fine della sua rivendita, attività che non è stata possibile svolgere solo per il sopraggiungere di un diniego amministrativo imprevedibile ed inevitabile, sono entrambi infondati. Secondo questa Corte, in genrale in tema di agevolazioni tributarie, infatti: in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 ("ratione ternporis" applicabile, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla I. n. 191 del 2009) si applica al giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della I. n. 689 del 1981, ma non al procedimento di opposizione all'esecuzione di sanzione amministrativa ex art. 615 c.p.c., atteso che le norme che introducono agevolazioni o esenzioni, in quanto eccezionali, sono soggette al criterio di stretta interpretazione (Cass. n. 23692 del 2020); in tema di ICI, le agevolazioni previste dall'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 si applicano unicamente agli imprenditori agricoli individuali e non anche alle società di persone aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale, non rientrando queste ultime nella definizione di "imprenditore agricolo a titolo principale", risultante dall'art. 12 della I. n. 153 del 1975, tenuto conto altresì dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, che ha richiesto la necessaria iscrizione delle persone fisiche negli appositi elenchi comunali, e considerato che l'art. 2 del d.lgs. n. Ric. 2020 n. 28952 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- 99 del 2004, prevedendo un'eccezione al regime fiscale ordinario, ha parificato il trattamento tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale esclusivamente con riferimento alle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e a quelle creditizie (Cass. n. 22484 del 2017); in tema di redditi diversi, l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 67, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 917 del 1986 è dovuta in caso di plusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di bene immobile acquistato o costruito da non più di cinque anni e non destinato ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, essendo all'uopo irrilevante l'impossibilità di destinare l'immobile alle suddette finalità per mancato suo rilascio da parte del cessato conduttore, non operando in tali casi l'esimente della forza maggiore - la quale postula la sussistenza di un'obbligazione riferita, direttamente o indirettamente, ad un'imposta rimasta inadempiuta per la presenza di circostanze anomali e imprevedibili, non imputabili all'operatore - non sussistendo alcun obbligo verso il Fisco di destinare l'immobile ad abitazione principale rispetto al quale la successiva rivendita entro il quinquennio sia stata coartata o indotta da un impedimento imprevedibile e inevitabile (Cass. n. 4757 del 2021); in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della I. n. 388 del 2000, nella formulazione vigente "ratione temporis", si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da Ric. 2020 n. 28952 sez. MT - ud. 09-03-2022 -5- configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto legittima la revoca del beneficio in un'ipotesi di mancata edificazione causata dalla mancata adozione, ad opera del Comune, dei provvedimenti conseguenti alla convenzione di lottizzazione: Cass., S.U., n. 8094 del 2020). La sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che l'esenzione dal pagamento del tributo deve trovare applicazione solo per i fabbricati che già siano stati completati ed immessi sul mercato per la vendita e comunque soltanto per il tempo intercorrente tra il completamento ed il momento in cui vengano ad essere produttivi di reddito (da vendita o da locazione) ma tale presupposto non si è verificato nel caso di specie posto che I lavori relativi agli immobili sui quali la società contribuente avrebbe dovuto eseguire gli interventi di ristrutturazione non sono mai iniziati a causa della mancata stipula della convenzione con il comune di Casalnuovo di Napoli e non assume rilievo l'eventuale addebitabilità della mancata stipula della convenzione edilizia al comune di Casalnuovo di Napoli giacchè ai fini dell'esenzione dall'IMU rileva solo il fatto oggettivo della costruzione e destinazione alla vendita, non le ragioni per le quali tale risultato non sia stato conseguito e la norma di esenzione costituisce norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica;
neppure può applicarsi in via subordinata il più favorevole regime di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, diretta ad introdurre un regime fiscale di favore per il contribuente di carattere transitorio, inerente al solo periodo in cui il fabbricato è in corso di costruzione oppure di Ric. 2020 n. 28952 sez. MT - ud. 09-03-2022 -6- ristrutturazione e fino al momento della sua utilizzazione oppure del suo completamento, mentre nel caso di specie la società contribuente non ha eseguito alcuna demolizione degli immobili in funzione della loro ricostruzione, né ha intrapreso alcun intervento di recupero, né ancora ha avviato alcuna attività edilizia risanativa - per un verso ha considerato che, trattandosi di esenzioni o agevolazioni fiscali e trattandosi nella specie la costruzione e la destinazione alla vendita di un onere posto in capo alla parte contribuente perchè questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e per un altro verso non ha ritenuto provata la presenza di circostanze anomale e imprevedibili, non imputabili alla parte contribuente, tali da configurare la forza maggiore ovvero il "factum principis", in quanto solo tale prova rende inesigibile il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto (Cass. SU n. 8094 del 2020; Cass. n. 25072 del 2021). Dunque, i motivi di impugnazione sono entrambi infondati e conseguentemente il ricorso va respinto;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2020 n. 28952 sez. MT - ud. 09-03-2022 -7- versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 9 marze5 2022. Il Pré iliente Ma o occi