Decreto cautelare 3 giugno 2021
Ordinanza cautelare 24 giugno 2021
Sentenza breve 14 dicembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 14/12/2021, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2021
N. 01516/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IN AM, AC NZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Acerboni, Eleonora Barichello, AC NZ, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fiesso D'Artico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Chinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mirano, Calle Ghirardi, 15;
Comune di Campagna Lupia, Ufficio Tecnico Unico Campagna Lupia-Fiesso D'Artico, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Commissione Edilizia Comunale, Maria Vittoria Vido, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del permesso di costruire n. C21/0002 rilasciato dall'Ufficio Tecnico Unico Campagna Lupia-Fiesso D'artico, pratica P20/0254, protocollo istanza n. 10767, relativo all'esecuzione di asseriti lavori di restauro conservativo consistente nel cambio d'utilizzo da magazzino ad abitazione, sull'immobile distinto catastalmente al foglio 4, mappale 1528, sub 6, provvedimento conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 14-29.4.2019;
di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AM IN il 29/9/2021:
- del primo parere istruttorio “scheda istruttoria n. 1 del 28.11.2020” in parte qua, anche laddove afferma che “la possibilità di utilizzare l'immobile come abitazione è stata consentita con la variante n. 1 al Piano degli Interventi” (doc. 23 avversario), nonché, per quanto di necessità, in parte qua della successiva comunicazione del 3.12.2020 dell'Ufficio tecnico unico Campagna Lupia – Fiesso d'Artico di “richiesta modifiche al progetto” (doc. 24 avversario);
- del secondo parere istruttorio “scheda istruttoria n. 2 del 28.01.2021” già impugnato anche nella parte in cui si limita affermare di dover valutare alcuni interventi anziché diniegarli (doc. 28 avversario), nonché della comunicazione del 4.02.2020 dell'Ufficio tecnico unico Campagna Lupia – Fiesso d'Artico di “comunicazione parere istruttorio e richiesta documentazione integrativa” (doc. 29 avversario), atti tutti conosciuti a seguito del loro deposito in giudizio in data 18.06.2021;
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fiesso d'Artico n. 19 del 14.07.2021, avente ad oggetto “decisioni in merito alle osservazioni pervenute ed approvazione della variante 2 al piano degli interventi” in particolare nella parte in cui approva l'osservazione n. 57 relativa all'edificio di cui è causa; nonché l'allegato A, nella parte riferita all'osservazione n. 57 relativa all'edificio di cui è causa, per quanto di necessità e nei limiti dell'interesse; della nota del Comune di Fiesso d'Artico del 15.06.2021 allo Studio TO & Associati avente ad oggetto “Variante n. 2 al Piano degli Interventi. Errori materiali da rettificare” (doc. 15 avversario), nonché del riscontro di pari data da parte dello studio TO & Associati;
- nonché della delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26.09.2019 di adoziane della Variante parziale n. 1 al Piano degli Interventi comunali e della delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2019, di approvazione definitiva della Variante parziale n. 1 al Piano degli Interventi comunale, nonché di tutti gli presupposti connessi e consequenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiesso D'Artico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti sono titolari, rispettivamente, del diritto di proprietà e del diritto d’uso di “Villa Manzoni”, un edificio sottoposto a tutela dal P.R.G. del Comune di Fiesso d’Artico. Nella sua originaria configurazione, il complesso immobiliare di cui è parte la suddetta villa comprendeva, oltre alla casa padronale in cui vivono i ricorrenti, una “SS” e un altro edificio, destinato a magazzino di pertinenza della villa, chiamato comunemente “IA”.
La “IA” è stata alienata dai ricorrenti agli odierni controinteressati, i quali hanno chiesto ed ottenuto dal Comune di Fiesso D’Artico un permesso di costruire (rilasciato il 25.2.2021) per l’esecuzione di lavori di restauro conservativo ed opere interne volte alla modifica di destinazione d’uso dell’edificio da magazzino a residenza, per la pavimentazione di parte dell’area scoperta al fine di realizzarvi dei posti auto e per l’installazione sullo scoperto di un manufatto di legno da destinare a ripostiglio.
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire ritenendo l’intervento sotto vari profili contrastante con la disciplina urbanistico-edilizia dell’area.
Si è costituito il Comune di Fiesso D’Artico che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il Comune ha evidenziato che per le caratteristiche dei luoghi, l’intervento non sarebbe idoneo a determinare alcun pregiudizio alle condizioni di vivibilità del contesto, né tantomeno un deprezzamento del valore dell’immobile di proprietà dei ricorrenti.
Ha controdedotto nel merito delle censure, evidenziando, con particolare riguardo al primo motivo di ricorso, che non sussiste alcun contrasto della destinazione residenziale impressa all’edificio con la strumentazione urbanistica vigente, atteso che con la variante parziale n. 1 (approvata con deliberazione di C.C. n. 33 del 26.09.2019) era già stata accolta la manifestazione d’interesse della controinteressata, volta ad ottenere la modifica in residenziale della destinazione urbanistica dell’edificio e che, per un mero errore materiale, tale destinazione non è stata riportata nella cartografia allegata alla delibera di adozione della successiva variante n. 2 (adottata con delibera di C.C. n. 35 del 08.10.2020), volta all’adeguamento della strumentazione urbanistica alla L.R. 14/2017. Ha evidenziato, altresì, che l’errore sarebbe stato emendato in sede di approvazione della variante stessa.
Con ordinanza n. 276 del 24 giugno 2021, la domanda cautelare proposta dai ricorrenti è stata accolta sospendendo il titolo edilizio gravato per novanta giorni al fine di consentire al Comune di concludere il procedimento di correzione avviato, “riservata al merito la delibazione sull’interesse a ricorrere (avuto particolare riguardo, per quanto attiene al pregiudizio relativo all’antropizzazione dei luoghi e alla perdita di pace e tranquillità del contesto, agli interventi realizzati sulla barchessa su istanza del ricorrente Sig. NZ –permesso di costruire C07/0042, relativo a 11 alloggi: cfr. doc. 31 della produzione del Comune)”.
Con deliberazione n. 19 del 14.07.2021, il Consiglio Comunale di Fiesso d’Artico ha approvato la variante n. 2 al piano degli interventi, correggendo l’errore cartografico relativo all’edificio per cui è causa.
Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato, in parte qua , anche la suddetta deliberazione. Hanno, inoltre, impugnato la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26.09.2019 di adoziane della Variante parziale n. 1 al Piano degli Interventi comunali e della delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 19.12.2019, di approvazione definitiva della Variante parziale n. 1 al Pian o degli Interventi comunale, nonché di tutti gli presupposti connessi e consequenziali. Hanno proposto nuova domanda cautelare.
Il Comune di Fiesso d’Artico ha depositato ulteriori scritti difensivi ribadendo la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso (ed estendendola al ricorso per motivi aggiunti) per difetto di interesse ad agire.
Scambiati gli ulteriori scritti difensivi, all’udienza camerale del 28 ottobre 2021, dato l’avviso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire.
E’ noto che la questione relativa ai presupposti della legittimazione all'impugnazione dei titoli edilizi, e più in generale degli atti di assenso alla realizzazione di impianti che incidano sul territorio è stata di recente rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dal Consiglio di Giustizia amministrativa, con l’ordinanza del 27 luglio 2021, n. 759 che ha passato in rassegna gli orientamenti formatisi in materia, enucleandone due.
Secondo un primo orientamento, ritenuto maggioritario, a soddisfare entrambe le condizioni dell’azione sarebbe sufficiente la TA del ricorrente all’area dell’intervento, non essendo necessaria anche l’allegazione e la prova di uno specifico pregiudizio derivante dall'attività intrapresa sul suolo limitrofo (fra le molte Cons. St., sez. IV, 8 giugno 2021 n. 4387, sez. VI, 28 aprile 2021 n. 3430, sez. II, 10 marzo 2021, n. 2056, sez. VI, 6 marzo 2018 n. 1448, 23 maggio 2019 n. 3386 e sez. IV 17 giungo 2014 n. 3094 V sez., n. 6082/2013 Sez. V, 10 luglio 1981, n. 360; Sez. V, 17 aprile 1973, n. 399).
Secondo altro orientamento, invece, occorrerebbe tenere distinti i due profili, essendo la TA idonea a radicare la legittimazione ad agire, ma non a fondare l’interesse a impugnare, dovendosi ulteriormente dimostrare che quanto contestato abbia la capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sulla proprietà del ricorrente (Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2021 n. 4650, sez. II, 1 giugno 2020 n. 3440, sez. IV, 13 marzo 2019 n. 1656, sez. IV, 22 giugno 2018 n. 3843, sez. IV, 15 dicembre 2017, n. 908, sez. VI, 18 ottobre 2017 n. 4830 e sez. IV 19 novembre 2015, n. 278). Il ricorrente sarebbe tenuto a fornire la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quali il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla salute ed all'ambiente.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa dà conto, inoltre, di una declinazione di tale secondo orientamento, fatta propria da una recente sentenza del Consiglio di Stato della V Sezione (la n. 3247 del 21/04/2021) che, nel riepilogare i contrapposti orientamenti, ha evidenziato come, negli esiti decisori, essi non conducano a soluzioni nettamente differenziate, poiché in svariate ipotesi, la relazione di prossimità con l’intervento è sufficiente anche ad evidenziare le ragioni di pregiudizio arrecato alla sfera giuridica del ricorrente ( “il concetto di TA, anche in termini logici, è infatti una sintesi verbale, una formula riassuntiva che sta a indicare una situazione nella quale, nella normalità dei casi, il pregiudizio proveniente dal titolo impugnato secondo il comune apprezzamento sussiste, senza bisogno di speciali dimostrazioni” ). Essa, infatti, costituisce una situazione che può comportare, nel concreto rispetto al tipo di impianto di cui si parla, “un pregiudizio almeno presumibile al vicino”... “una sorta di presunzione, che però non è assoluta, nel senso che ove vi sia una specifica contestazione della controparte, l’allegazione non basta, bisogna verificare che il pregiudizio esista davvero” . L’onere della relativa dimostrazione, secondo i principi, spetta poi alla parte interessata, ovvero al soggetto che agisce, e in mancanza il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse (Cons. St., sez. V, 21 aprile 2021 n. 3247 e sez. IV 14 giugno 2021 n. 4557).
Nel prendere posizione sulla questione rimessa all’Adunanza Plenaria, il C.G.A.R.S., pur ritenendo preferibile l’orientamento che ritiene sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse ad agire la sola TA , ha, tuttavia, ammesso che possano ricorrere “casi controversi rispetto ai quali la nozione di TA non sia idonea a evidenziare di per sé la sussistenza dell’interesse a ricorrere. Sono i casi in cui le eccezioni di parte e il rilievo d’ufficio ex art. 73 c.p.a. possono far risaltare la mancata evidenza dell’interesse a ricorrere sulla base della sola TA, così attualizzando l’onere del ricorrente di indicare la sussistenza dei presupposti dell’interesse a ricorrere, pena l’inammissibilità della domanda di tutela” e, in tali ipotesi, pertanto, sia pure con talune precisazioni, riconosce che l’interesse concreto alla decisione debba essere sufficientemente evidenziato dal ricorrente.
Questa Sezione aderisce al secondo degli orientamenti, ritenendolo maggiormente coerente con i principi generali sulle condizioni dell’azione e con la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, in quanto, se si volesse aderire a una diversa impostazione si giungerebbe ad “elevare un astratto interesse alla legalità a criterio di legittimazione, senza che sia necessario far valere un interesse giuridicamente protetto, per tale via coniando (senza autorizzazione legislativa) una sorta di azione popolare” (in termini: Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 4 maggio 2015, n. 1081; Tar Veneto, Sez. II, 15 febbraio 2018, n. 324, T.A.R. Veneto, sez. II, 4 settembre 2018, n. 873, T.A.R. Veneto, sez. II, 17 settembre 2019, n. 986, T.A.R. Veneto, sez. II, 22 gennaio 2020, n. 64).
Pertanto, perché possano ritenersi sussistenti la legittimazione e l’interesse ad agire, occorre che sia dato riscontro non soltanto dello stabile collegamento del ricorrente con il luogo dell’intervento, ma anche di un pregiudizio, quantomeno potenziale, alla sua sfera giuridica riconducibile all’intervento che s’intende contestare e che l'annullamento del provvedimento farebbe cessare (C.d.S., A.P., 25 febbraio 2014 n. 9). Tale riscontro è richiesto quantomeno in tutti i casi in cui la modifica del preesistente assetto edilizio non si dimostri ictu oculi, ovvero sulla scorta di sicure basi statistiche tratte dall'esperienza, pregiudizievole per la qualità (urbanistica, paesaggistica, ambientale) dell'area in cui insiste la proprietà del ricorrente, ovvero sia suscettibile di comportarne un deprezzamento commerciale.
La precisazione da ultimo riportata si pone in linea con l’orientamento del Consiglio di Stato, (espresso da ultimo nelle sentenze n. 3247 del 21 aprile 2021 e n. 4557 del 14 giugno 2021), alla stregua del quale, ove l’esistenza di un pregiudizio, anche solo potenziale (non rilevabile ictu oculi), derivante dall’intervento, sia oggetto di specifica contestazione, spetta al ricorrente l’onere di fornirne la dimostrazione, in mancanza dovendosi dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di interesse (Cons. St., sez. V, 21 aprile 2021 n. 3247 e sez. IV 14 giugno 2021 n. 4557).
Nel caso di specie, i ricorrenti lamentano che il cambio d’uso del bene, asseritamente incompatibile con la disciplina urbanistica di zona, verrà ad incidere sulla quotidiana vivibilità e godibilità del compendio immobiliare, compromettendone “la pace e la tranquillità” . Inoltre, “in termini di visuale viene demolito il muro di cinta per realizzare il passo carraio e pedonale” (…) “con detto abbattimento viene leso anche il loro diritto alla privacy” . I suddetti profili sarebbero suscettibili di incidere sull’appetibilità commerciale dell’immobile dei ricorrenti.
Il Comune ha contestato la sussistenza dei pregiudizi lamentati, producendo documentazione fotografica (v. doc. 3 del Comune) e planimetrica a supporto dell’eccezione di carenza di interesse.
Dalla documentazione in atti emerge la fondatezza dell’eccezione. La ex “ IA ” e la villa padronale risultano collocati sui lati opposti del parco, sono separate da uno spazio verde sul quale sorge una fitta vegetazione di alberi ad alto fusto. I due edifici sono collocati ad una distanza non breve e, comunque, ben maggiore di quella che separa la villa dalla “ SS ”, altro edificio in origine appartenente ai ricorrenti, che gli stessi, modificandone la destinazione d’uso originaria, hanno adibito a residenza, realizzando ben nove appartamenti.
Le difese svolte dal ricorrente - miranti a evidenziare una maggiore “ separatezza ” dal contesto della Villa del complesso residenziale situato nella “SS” rispetto alla “ IA ” - non appaiono convincenti. Non emerge dagli atti una sostanziale differenza di contesto che possa plausibilmente spiegare le ragioni per le quali l’uso residenziale della “ IA ” sia pregiudizievole, mentre non lo sarebbe quello della “ SS ”.
Nell’assetto derivante dal permesso impugnato, la “ IA ” – che è un edificio di 46 mq - potrebbe ospitare una sola famiglia, mentre la “ SS” , posta ad una distanza molto più ravvicinata alla Villa, ne può ospitare ben nove.
I ricorrenti affermano che la separatezza di contesto della “ SS ” deriverebbe dal fatto che essa ha un parcheggio separato, un accesso diretto su via Milano e che gode di un ampio spazio verde verso ovest.
Tuttavia, analoghe condizioni si rilevano per la “ IA” che, nell’assetto derivante dal permesso impugnato, parimenti godrebbe di un accesso separato su via Milano (mentre la villa lo conserva su via Riviera del Brenta) e un parcheggio autonomo. Anche la “ IA ”, inoltre, risulta separata dalla villa dal parco e dagli alberi che su di esso sorgono, oltre ad essere collocata, come si è detto, ad una distanza ben maggiore rispetto a quella che separa la villa dalla “ SS ”.
Non risulta, inoltre, provato (né emerge ictu oculi , tenuto conto della distanza dalla villa e della presenza di barriere naturali) il potenziale pregiudizio alla privacy, non essendo dimostrato che la “ IA ” rientri nei coni visuali della villa. Neppure è dato comprendere in che termini la lesione della riservatezza possa derivare dall’accesso carraio che il controinteressato intende aprire sul muro di cinta, trattandosi di ampliamento di un accesso già esistente, che è posto sul tratto di recinzione opposto a quello dove sorge la villa.
Infine un possibile pregiudizio al contesto tutelato non può derivare da opere interne, mentre quelle esterne (pavimentazione di una piccola parte del giardino e la realizzazione di un manufatto in legno privo di fondazioni) hanno una modesta portata e non emerge una evidente incidenza degli stessi sul pregio del contesto.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo dimostrato il pregiudizio che dall’intervento autorizzato deriverebbe alle ragioni dei ricorrenti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune che sono liquidate nella somma complessiva di € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO