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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5023 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Andrea Luce - Presidente
Dott. Francesco Rossini - Giudice rel.
Dott. Giulio Fortunato - Giudice
ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 10314/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 10.09.2025 e pendente
TRA
nato ad [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero C.F._1
NO e con questi elettivamente domiciliato in Salerno al Corso
Garibaldi 154, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
attore
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, al C.so Vittorio Emanuele, 58;
convenuta
NONCHE'
il Pubblico Ministero
parte necessaria
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 10
settembre 2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato premetteva Parte_1
di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 10020189012105300000, con la quale l' di Salerno richiedeva il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 2.055.155,83 per mancato pagamento di cartelle,
avvisi di addebito e avvisi di accertamento già asseritamente notificati
2. Riferiva che nei confronti della suindicata intimazione di pagamento aveva presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di
Salerno eccependo che gli avvisi di accertamento, prodromici all'impugnato atto di intimazione, non erano mai stati notificati.
3. Aggiungeva che dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dalla controparte, con specifico riferimento alle cartoline di ricevimento delle presunte notifiche degli avvisi di accertamento, posti alla base dell'intimazione impugnata, risultava immediatamente che le sottoscrizioni apposte non erano in alcun modo a lui riconducibili.
2 4. Disconosceva, pertanto, le sottoscrizioni apposte su tutte le cartoline di ricevimento, proponendo querela di falso avverso gli avvisi n.r: 1096,
8045/5, 8043/5, 8047/5, 8046/5 e 8044/5.
5. Con comparsa di risposta di costituiva l' Controparte_1
(cod. fisc. ) contestando l'avversa domanda per infondatezza. P.IVA_1
6. Evidenziava, in particolare, che sull'avviso di ricevimento n.1096,
relativo alla raccomandata di notifica dell'accertamento n. TF9011403327,
notificato in data 23/09/2014, risultava barrata la casella “Al servizio del
destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni” con la dicitura –
verosimile - “PADRE” nella parte compilata.
7. Con riguardo agli altri 5 avvisi di ricevimento la querela di falso doveva ritenersi inammissibile in quanto l'ufficio finanziario aveva provveduto
“direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione ordinaria a mezzo del servizio postale, senza dunque l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, con conseguente non applicazione delle disposizioni della L. n° 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta, tramite gli ufficiali giudiziari.
8. Non si costituiva il Pubblico Ministero – pure formalmente citato dall'attore – parte necessaria del processo.
9. La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti originali contestati e mediante lo svolgimento di una consulenza tecnica, all'udienza del 10
settembre 2025, sulle conclusioni delle parti conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, è stata trattenuta alla decisione del collegio, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 ***
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità della querela di falso, sollevata dall' , secondo cui le Controparte_1
notifiche, nella specie, sarebbero state effettuate dall'ente impositore utilizzando direttamente il servizio postale, con la conseguenza che l'agente postale sarebbe mero incaricato di pubblico servizio e l'avviso di ricevimento non costituirebbe atto pubblico.
1.1. Va premesso che l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale, per l'attività di identificazione del sottoscrittore in esso compiuta,
gode, in via generale, di forza certificatoria fino a querela di falso.
La convenuta – sulla quale gravava il relativo onere Controparte_1
per il principio di vicinanza della prova, in quanto soggetto promotore della notifica - non ha peraltro documentato che le notifiche in oggetto siano state effettuate dall'ente della riscossione avvalendosi direttamente del servizio postale ordinario.
1.2. Dalla disamina delle cartoline di ricevimento, acquisite in originale ed oggetto della verifica tecnica emerge, per contro, che la notifica è avvenuta tramite ufficiale giudiziario che si è avvalso del servizio postale.
In primo luogo, si evidenzia che le stesse sono tutte di colore “verde”. Come
è ben noto, la notifica degli atti tributari impositivi è normalmente eseguita dagli ufficiali giudiziari, messi comunali o messi speciali, autorizzati ex art.60 DPR 600/73, secondo le norme del codice di procedura civile. I
predetti, se non provvedono a notificare direttamente, utilizzano il servizio postale e l'atto viene spedito con l'uso della c.d. busta verde (utilizzata per la notifica degli atti giudiziari).
4 Differentemente, nell'ipotesi in cui l'Ufficio si fosse avvalso della facoltà
di notifica “diretta”, con applicazione del servizio postale ordinario,
l'avviso di ricevimento ed il plico sarebbero stati di colore “bianco”.
Inoltre, nelle note a margine delle cartoline oggetto di verifica, vi è espresso richiamo agli art. 7 e 8 della legge 890/1982 ed è noto che in forza della citata L. n. 890 del 1982 (art. 1) l'Ufficiale Giudiziario è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire.
2. Venendo al merito, afferma l'apocrifia di tutte le firme Parte_1
di sottoscrizione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, prodotte a fondamento dell'ingiunzione di pagamento notificata nell'interesse dell' di Salerno, al fine di confutare la piena efficacia Controparte_1
probatoria delle attestazioni dell'agente postale circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica dell'atto; circostanza che corrobora la legittimazione attiva dell'attore, peraltro non contestata.
3. Orbene, all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del
1982 è certamente necessario promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario, cioè la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale attinente alla consegna in sé
dell'atto al destinatario, ad un familiare, ad un convivente, ad un collaboratore, ad un addetto al ritiro o al portiere, ancorché non ne siano indicate le complete generalità.
4. Ciò posto, la querela di falso è fondata con riferimento agli avvisi di ricevimento n.r: 8045/5, 8043/5, 8047/5, 8046/5 e 8044/5.
5 Il nominato consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa - Persona_1
grafologa forense - ha dato atto che le sottoscrizioni in verifica sono state ripetutamente indagate con una macchina fotografica ad alta risoluzione,
uno scanner ad alta definizione ed un microscopio digitale, in modo da valutare minimi particolari non visibili ad una normale lente di ingrandimento e riconoscere in tal modo piccoli segni di indecisione motoria che sono tipici di un artificio imitativo, oppure del camuffamento della scrittura.
Ha quindi comparato la sottoscrizione in verifica con quelle risultanti da documenti ufficiali considerando i parametri costitutivi e qualitativi del grafismo, in particolare la dinamica scritturale nel suo complesso, l'assetto dinamico- scrittorio, l'erogazione pressoria esercitata, l'iter formativo delle lettere e del tratto, la modalità esecutive di singole specifiche lettere.
L'ausiliare ha quindi condivisibilmente rimarcato che ogni segno non deve essere considerato a sé stante ma va osservato in relazione dinamica con gli altri elementi grafici;
considerando l'esame grafologico delle firme oggetto di verifica e confrontandole con gli scritti in comparazione, ha quindi affermato che le sottoscrizioni oggetto di verifica divergono rispetto alle firme comparative, in quanto numerose e significative sono risultate le differenze relative ai profili grafologici individuati.
In definitiva, il consulente ha così concluso “Le firme rinvenute sugli avvisi
di ricevimento delle raccomandate n° 1096, 8043/5; 8044/5, 8045/5,
8046/5, 8047/5, con altissima probabilità prossima alla certezza NON sono
state vergate dalla mano del sig. “ . Parte_1
6 5. Questo Collegio non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del suo ausiliare, immuni da errori logici e procedurali e conformi alla scienza di settore, oltre che non contestate specificamente dalla parte convenute, e le condivide appieno, dovendosi concludere per l'apocrifia della firma in esame, non apposta dall'attore destinatario dell'atto.
6. La querela di falso è invece inammissibile e va rigettata con riferimento alla notifica della cartolina n. 1096 datata 23/09/2014, destinata sempre al sig. ma riportante con la firma di sottoscrizione, la Parte_1
specificazione ad opera dell'agente della consegna al “PADRE” del destinatario. Sul punto l'attore non contesta l'avvenuta notifica né la riconducibilità della sottoscrizione al proprio genitore ma precisa, nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., che l'agente postale avrebbe erroneamente barrato la casella dovuto barrare “Al servizio del destinatario
addetto alla ricezione delle notificazioni e non quella relativa al “familiare
convivente”.
Tale precisazione è irrilevante nella presente sede in quanto l'attore, come detto, non ha contestato né l'autenticità - riconducibilità al proprio genitore della sottoscrizione stessa né che suo padre abbia effettivamente ricevuto la notifica.
6. In conclusione, la domanda dell'attore va accolta in parte e va dichiarato che le sottoscrizioni apposte in calce alle cartoline di ricevimento 8043/5
del 25/11/2016, 8044/5 del 25/11/2016, 8045/5 del 25/11/2016 e 8046/5 del
25/11/2016, meglio riprodotte nella CTU in atti cui si rimanda, non sono di
. Parte_1
7 7. A norma del secondo comma dell'art. 226 c.p.c., vanno impartite le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p., sicché deve ordinarsi la cancellazione dei documenti, attraverso la dichiarazione, in calce o a margine dell'avviso di ricevimento, che le firme di sottoscrizione del destinatario non appartengono all'attore.
8. Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza, imputabile alla convenuta di Salerno, per la Controparte_1
fondatezza della querela.
Dette spese vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e durata del processo e della quantità e qualità dell'attività
difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile/bassa complessità).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Parimenti le spese di CTU, liquidate con separato decreto in corso di causa,
devono essere definitivamente poste a carico dell' di Controparte_1
Salerno, sempre in ossequio al richiamato principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che le sottoscrizioni apposte in calce alle cartoline di ricevimento 8043/5 del 25/11/2016, 8044/5 del 25/11/2016, 8045/5 del
8 25/11/2016 e 8046/5 del 25/11/2016, non sono di . Parte_1
2) ordina la cancellazione del documento, mediante annotazione, in calce o in margine dei predetti avvisi di ricevimento, che le firme di sottoscrizione del destinatario non appartengono a;
Parte_1
3) rigetta la querela di falso con riferimento alla cartolina 1096 datata
23/09/2014;
4) condanna l' di Salerno, cod. fisc. , Controparte_1 P.IVA_1
al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in €
545,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, direttamente attribuendole in favore dell'avv. Gianpiero NO antistatario.
Così deciso in Salerno il 9.12.2025
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dr. Francesco Rossini dr. Andrea Luce
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Andrea Luce - Presidente
Dott. Francesco Rossini - Giudice rel.
Dott. Giulio Fortunato - Giudice
ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile iscritto al n. 10314/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 10.09.2025 e pendente
TRA
nato ad [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero C.F._1
NO e con questi elettivamente domiciliato in Salerno al Corso
Garibaldi 154, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
attore
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, al C.so Vittorio Emanuele, 58;
convenuta
NONCHE'
il Pubblico Ministero
parte necessaria
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 10
settembre 2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato premetteva Parte_1
di aver ricevuto intimazione di pagamento n. 10020189012105300000, con la quale l' di Salerno richiedeva il pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 2.055.155,83 per mancato pagamento di cartelle,
avvisi di addebito e avvisi di accertamento già asseritamente notificati
2. Riferiva che nei confronti della suindicata intimazione di pagamento aveva presentato ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di
Salerno eccependo che gli avvisi di accertamento, prodromici all'impugnato atto di intimazione, non erano mai stati notificati.
3. Aggiungeva che dall'esame della documentazione prodotta in giudizio dalla controparte, con specifico riferimento alle cartoline di ricevimento delle presunte notifiche degli avvisi di accertamento, posti alla base dell'intimazione impugnata, risultava immediatamente che le sottoscrizioni apposte non erano in alcun modo a lui riconducibili.
2 4. Disconosceva, pertanto, le sottoscrizioni apposte su tutte le cartoline di ricevimento, proponendo querela di falso avverso gli avvisi n.r: 1096,
8045/5, 8043/5, 8047/5, 8046/5 e 8044/5.
5. Con comparsa di risposta di costituiva l' Controparte_1
(cod. fisc. ) contestando l'avversa domanda per infondatezza. P.IVA_1
6. Evidenziava, in particolare, che sull'avviso di ricevimento n.1096,
relativo alla raccomandata di notifica dell'accertamento n. TF9011403327,
notificato in data 23/09/2014, risultava barrata la casella “Al servizio del
destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni” con la dicitura –
verosimile - “PADRE” nella parte compilata.
7. Con riguardo agli altri 5 avvisi di ricevimento la querela di falso doveva ritenersi inammissibile in quanto l'ufficio finanziario aveva provveduto
“direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione ordinaria a mezzo del servizio postale, senza dunque l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, con conseguente non applicazione delle disposizioni della L. n° 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta, tramite gli ufficiali giudiziari.
8. Non si costituiva il Pubblico Ministero – pure formalmente citato dall'attore – parte necessaria del processo.
9. La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti originali contestati e mediante lo svolgimento di una consulenza tecnica, all'udienza del 10
settembre 2025, sulle conclusioni delle parti conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, è stata trattenuta alla decisione del collegio, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 ***
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità della querela di falso, sollevata dall' , secondo cui le Controparte_1
notifiche, nella specie, sarebbero state effettuate dall'ente impositore utilizzando direttamente il servizio postale, con la conseguenza che l'agente postale sarebbe mero incaricato di pubblico servizio e l'avviso di ricevimento non costituirebbe atto pubblico.
1.1. Va premesso che l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale, per l'attività di identificazione del sottoscrittore in esso compiuta,
gode, in via generale, di forza certificatoria fino a querela di falso.
La convenuta – sulla quale gravava il relativo onere Controparte_1
per il principio di vicinanza della prova, in quanto soggetto promotore della notifica - non ha peraltro documentato che le notifiche in oggetto siano state effettuate dall'ente della riscossione avvalendosi direttamente del servizio postale ordinario.
1.2. Dalla disamina delle cartoline di ricevimento, acquisite in originale ed oggetto della verifica tecnica emerge, per contro, che la notifica è avvenuta tramite ufficiale giudiziario che si è avvalso del servizio postale.
In primo luogo, si evidenzia che le stesse sono tutte di colore “verde”. Come
è ben noto, la notifica degli atti tributari impositivi è normalmente eseguita dagli ufficiali giudiziari, messi comunali o messi speciali, autorizzati ex art.60 DPR 600/73, secondo le norme del codice di procedura civile. I
predetti, se non provvedono a notificare direttamente, utilizzano il servizio postale e l'atto viene spedito con l'uso della c.d. busta verde (utilizzata per la notifica degli atti giudiziari).
4 Differentemente, nell'ipotesi in cui l'Ufficio si fosse avvalso della facoltà
di notifica “diretta”, con applicazione del servizio postale ordinario,
l'avviso di ricevimento ed il plico sarebbero stati di colore “bianco”.
Inoltre, nelle note a margine delle cartoline oggetto di verifica, vi è espresso richiamo agli art. 7 e 8 della legge 890/1982 ed è noto che in forza della citata L. n. 890 del 1982 (art. 1) l'Ufficiale Giudiziario è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire.
2. Venendo al merito, afferma l'apocrifia di tutte le firme Parte_1
di sottoscrizione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, prodotte a fondamento dell'ingiunzione di pagamento notificata nell'interesse dell' di Salerno, al fine di confutare la piena efficacia Controparte_1
probatoria delle attestazioni dell'agente postale circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica dell'atto; circostanza che corrobora la legittimazione attiva dell'attore, peraltro non contestata.
3. Orbene, all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del
1982 è certamente necessario promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario, cioè la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale attinente alla consegna in sé
dell'atto al destinatario, ad un familiare, ad un convivente, ad un collaboratore, ad un addetto al ritiro o al portiere, ancorché non ne siano indicate le complete generalità.
4. Ciò posto, la querela di falso è fondata con riferimento agli avvisi di ricevimento n.r: 8045/5, 8043/5, 8047/5, 8046/5 e 8044/5.
5 Il nominato consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa - Persona_1
grafologa forense - ha dato atto che le sottoscrizioni in verifica sono state ripetutamente indagate con una macchina fotografica ad alta risoluzione,
uno scanner ad alta definizione ed un microscopio digitale, in modo da valutare minimi particolari non visibili ad una normale lente di ingrandimento e riconoscere in tal modo piccoli segni di indecisione motoria che sono tipici di un artificio imitativo, oppure del camuffamento della scrittura.
Ha quindi comparato la sottoscrizione in verifica con quelle risultanti da documenti ufficiali considerando i parametri costitutivi e qualitativi del grafismo, in particolare la dinamica scritturale nel suo complesso, l'assetto dinamico- scrittorio, l'erogazione pressoria esercitata, l'iter formativo delle lettere e del tratto, la modalità esecutive di singole specifiche lettere.
L'ausiliare ha quindi condivisibilmente rimarcato che ogni segno non deve essere considerato a sé stante ma va osservato in relazione dinamica con gli altri elementi grafici;
considerando l'esame grafologico delle firme oggetto di verifica e confrontandole con gli scritti in comparazione, ha quindi affermato che le sottoscrizioni oggetto di verifica divergono rispetto alle firme comparative, in quanto numerose e significative sono risultate le differenze relative ai profili grafologici individuati.
In definitiva, il consulente ha così concluso “Le firme rinvenute sugli avvisi
di ricevimento delle raccomandate n° 1096, 8043/5; 8044/5, 8045/5,
8046/5, 8047/5, con altissima probabilità prossima alla certezza NON sono
state vergate dalla mano del sig. “ . Parte_1
6 5. Questo Collegio non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni del suo ausiliare, immuni da errori logici e procedurali e conformi alla scienza di settore, oltre che non contestate specificamente dalla parte convenute, e le condivide appieno, dovendosi concludere per l'apocrifia della firma in esame, non apposta dall'attore destinatario dell'atto.
6. La querela di falso è invece inammissibile e va rigettata con riferimento alla notifica della cartolina n. 1096 datata 23/09/2014, destinata sempre al sig. ma riportante con la firma di sottoscrizione, la Parte_1
specificazione ad opera dell'agente della consegna al “PADRE” del destinatario. Sul punto l'attore non contesta l'avvenuta notifica né la riconducibilità della sottoscrizione al proprio genitore ma precisa, nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., che l'agente postale avrebbe erroneamente barrato la casella dovuto barrare “Al servizio del destinatario
addetto alla ricezione delle notificazioni e non quella relativa al “familiare
convivente”.
Tale precisazione è irrilevante nella presente sede in quanto l'attore, come detto, non ha contestato né l'autenticità - riconducibilità al proprio genitore della sottoscrizione stessa né che suo padre abbia effettivamente ricevuto la notifica.
6. In conclusione, la domanda dell'attore va accolta in parte e va dichiarato che le sottoscrizioni apposte in calce alle cartoline di ricevimento 8043/5
del 25/11/2016, 8044/5 del 25/11/2016, 8045/5 del 25/11/2016 e 8046/5 del
25/11/2016, meglio riprodotte nella CTU in atti cui si rimanda, non sono di
. Parte_1
7 7. A norma del secondo comma dell'art. 226 c.p.c., vanno impartite le disposizioni di cui all'art. 537 c.p.p., sicché deve ordinarsi la cancellazione dei documenti, attraverso la dichiarazione, in calce o a margine dell'avviso di ricevimento, che le firme di sottoscrizione del destinatario non appartengono all'attore.
8. Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza, imputabile alla convenuta di Salerno, per la Controparte_1
fondatezza della querela.
Dette spese vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e durata del processo e della quantità e qualità dell'attività
difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (indeterminabile/bassa complessità).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Parimenti le spese di CTU, liquidate con separato decreto in corso di causa,
devono essere definitivamente poste a carico dell' di Controparte_1
Salerno, sempre in ossequio al richiamato principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che le sottoscrizioni apposte in calce alle cartoline di ricevimento 8043/5 del 25/11/2016, 8044/5 del 25/11/2016, 8045/5 del
8 25/11/2016 e 8046/5 del 25/11/2016, non sono di . Parte_1
2) ordina la cancellazione del documento, mediante annotazione, in calce o in margine dei predetti avvisi di ricevimento, che le firme di sottoscrizione del destinatario non appartengono a;
Parte_1
3) rigetta la querela di falso con riferimento alla cartolina 1096 datata
23/09/2014;
4) condanna l' di Salerno, cod. fisc. , Controparte_1 P.IVA_1
al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in €
545,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, direttamente attribuendole in favore dell'avv. Gianpiero NO antistatario.
Così deciso in Salerno il 9.12.2025
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dr. Francesco Rossini dr. Andrea Luce
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