Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2023, n. 1144
CASS
Sentenza 7 novembre 2023

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In tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2023, n. 1144
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1144
    Data del deposito : 7 novembre 2023

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