Sentenza 7 novembre 2023
Massime • 1
In tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2023, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
4 In caso di diffusione del 2 presente provvedimento - omettere le generalità e 4 gli ahri dati identificativi. a norma dell'art. 52 4 d.lgs. 196/03 in quanto: 1 disposto d'ufficio 1 ☐ a richiesta di parte REPUBBLICA ITALIANA 0 imposto dalla legge In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: ROSA PEZZULLO - Presidente Sent. n. sez. 2954/2023 UP 07/11/2023- TIZIANO MASINI -Relatore R.G.N. 26630/2023 ALFREDO GUARDIANO MARIA TERESA ON TA SESSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D.E. nato a [...] il [...] nato a [...] il [...] A.M. nato a [...] il [...] M.P. avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore Ritenuto in fatto D.E. M.P. e A.M. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18 gennaio 2023, che ha confermato la sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Nola, in sede di rito abbreviato, che, per quanto di G.A. interesse in questa sede, li aveva ritenuti responsabili, in concorso con N.L. F.G. F.A. C.A. e M.G. del delitto di cui agli artt.110, 112 n. 1, 582, 585, 61 n. 2 cod. pen. per avere, con violenza finalizzata ad cagionato lesioni eseguire il reato di tentata violenza privata ascritto al solo G.A. le aste delle bandiere della squadra di calcio del personali, con l'uso di armi improprie omissis a L.P. e N.E. Sono stati articolati sette motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Il primo motivo ha denunciato la nullità della sentenza impugnata a causa della intervenuta condanna alle spese in favore delle parti civili, i cui legali non avevano mai presenziato al processo di secondo grado, neppure in sede di discussione orale e si erano limitati a depositare conclusioni e nota spese per iscritto.
2. Il secondo motivo si è a lungo soffermato deducendo il vizio di inosservanza della legge - penale e di mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla non configurabilità della - circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., dovendosi ritenere illogico che il gruppo di tifosi "ultrà" avessero cagionato lesioni alle persone offese per consentire al "capo", G.A. di impedire al N.E. di pubblicare sui social network il video della "curva" dei sostenitori, come da lui precedentemente ed infruttuosamente ingiunto al secondo;
la sentenza impugnata, inoltre, contraddicendo quella del primo giudice che, peraltro, avrebbe di già "ampliato" la finalità dell'azione in modo improprio - avrebbe ravvisato una finalità diversa, quella di punire le vittime per lo "sgarro" costituito dalla diffusione delle immagini;
in realtà, il G.A. si sarebbe adirato e in quest'ottica dovrebbero essere intesi i - messaggi telefonici da lui inviati a L.P. solo perché quest'ultimo non gli rispondeva e perché indispettito da taluni commenti, comparsi sui "media", riguardanti il comportamento dei tifosi estremi;
G.A. insomma, non avrebbe organizzato né diretto alcuna "spedizione punitiva" e le immagini delle telecamere poste nei luoghi di riferimento lo dimostrerebbero.
3.Il terzo motivo D.E.concentrato sulla posizione processuale del ha dedotto i vizi di - - motivazione a riguardo violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della dell'affermazione di reità di costui per il reato di lesioni personali aggravate. La disamina delle immagini video delle installate telecamere ne escluderebbero il ruolo concorsuale.
4.Il quarto motivo ha focalizzato l'attenzione sui vizi di inosservanza della legge penale e di carenza della motivazione con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., non ravvisabile alla luce di una compiuta analisi dei filmati delle citate postazioni, che smentirebbe le dichiarazioni delle persone offese. 1 5.Il quinto motivo e di conseguenza il sesto ha invocato una declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela ha denunciato erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in rapporto all'intervenuto riconoscimento della circostanza aggravante dei futili motivi, da escludersi anche attraverso la speculare concessione, agli imputati, dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., tanto evincendosi dalle dichiarazioni degli imputati, che avrebbero riferito di ingiurie addebitabili alle parti civili, e dalla prova documentale dei videofilmati.
6. Il settimo motivo riguardante i soli M.P. e A.M. si è doluto della mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, richiesta per A.M. con i motivi di appello senza ottenere risposta dalla Corte territoriale;
e doverosa, per |A.M. avuto riguardo alle insignificanti dimensioni dei mezzi utilizzati alcune "bandierine" - alla - modesta entità delle lesioni provocate alle persone offese e al contesto delle provocazioni realizzate da costoro al cospetto degli imputati. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Francesca Ceroni, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 27 ottobre 2023 il difensore degli imputati ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui ha insistito nei motivi di ricorso. In data 2 novembre 2023 il difensore delle parti civili ha fatto pervenire breve memoria di replica alle conclusioni delle altre parti. Considerato in diritto Il ricorso, nel complesso inammissibile, può essere accolto solo a riguardo della doglianza che ha investito l'intervenuta condanna alla rifusione, nel grado, delle spese di parte civile.
1.Il primo motivo è dunque fondato. Il collegio è consapevole dell'esistenza di un duplice orientamento nella giurisprudenza di legittimità - l'uno, proteso a valorizzare l'essenza dell'oralità del processo, delineatosi in modo più netto in epoca successiva all'introduzione della regola ordinaria del rito non partecipato nel giudizio di secondo grado, alla quale fa eccezione il caso dell'avvenuta presentazione di istanza di trattazione orale, formulata da una delle parti secondo il quale "in tema di condanna al 2 pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza" (sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta, Rv.284725; conf. sez. 2, n. 6965 del 18/10/2019, Di Bartolo, Rv. 275524); l'altro, più risalente, secondo il quale, ai fini del riconoscimento del diritto alla liquidazione delle spese, il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, che produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo, deve prevalere sul dato contingente della scelta della difesa della parte civile se partecipare, o meno, alla fase della discussione del giudizio di appello (sez.5, n. 39471 del 04/06/2013, De Iuliis e altro, Rv.257199). Ritiene tuttavia il collegio, ponderato il duplice indirizzo ermeneutico, che ai fini del riconoscimento del diritto della parte civile alla rifusione delle spese processuali meriti di essere esaltato un profilo sostanziale, collegato alla valutazione in concreto della qualità della partecipazione della parte civile al processo d'appello. Già la pronuncia della Sezioni Unite n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, RV.226716, aveva sottolineato che la difesa di parte civile, nell'ambito del confronto tra i confliggenti interessi del procedimento penale, deve adoperarsi per salvaguardarne le pretese ed ha quindi l'onere di coltivarle attraverso un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, che in quanto tale legittima un ristoro che ad esso sia adeguatamente commisurato;
tale impegno "non può esaurirsi nella pura e semplice presentazione delle richieste finali e della nota spese, ma deve consistere nella prospettazione, a sostegno delle medesime, degli argomenti ritenuti idonei scopo di contrastare l'iniziativa dell'imputato, in guisa che risulti evidente la allo "partecipazione" non meramente formale, ma effettiva e feconda dell'interessato" allo scambio delle argomentazioni di ciascuno degli antagonisti del processo. Tale orientamento interpretativo, che il collegio ritiene di condividere, ha dunque inteso rimarcare la rilevanza e centralità del ruolo della parte civile, in linea con quanto già sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 443 del 1990) a riguardo dell'irragionevole pretermissione del diritto della parte civile alla liquidazione delle spese processuali nel caso di patteggiamento sulla pena concordato dal pubblico ministero e dalla difesa dell'imputato, che in quanto avente per suo presupposto un'ammissione di responsabilità - non potrebbe giustificare un pregiudizio "sino al paradosso di lasciare a carico della parte civile, impegnatasi dal principio alla fine, anche le spese incontrate per iniziative o attività rivelatesi decisive nell'indurre l'imputato a richiedere o consentire il rito speciale". 3 Il principio così espresso è stato recentemente ribadito dal massimo consesso nomofilattico nella sentenza delle Sez. U n. 877 del 14/07/2022, CH (non massimata sul punto) che, sia pure come del resto il precedente citato - con precipuo riferimento al tema del diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di legittimità, hanno contribuito a delineare un criterio delibativo di portata generale, estensibile al giudizio di merito, in virtù del quale l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non prevede cause di inammissibilità o di nullità per l'inosservanza del dovere della parte civile di presentare la nota spese "al più tardi" al momento della formulazione delle conclusioni, ma neppure vieta di selezionare i casi in cui, a causa della mancata comparizione della medesima all'udienza di discussione o più in generale della sua inerzia partecipativa al confronto processuale, sia possibile valutarne la non meritevolezza alla liquidazione delle spese. Del resto, anche le coordinate interpretative tracciate dalle Sezioni Unite, a riguardo del novum introdotto con la previsione di nuovo conio del comma 1 bis dell'art. 573 cod. proc. pen. (Sez.U n. 38481 del 25/05/2023, D., in motivazione), depongono per una sempre maggiore responsabilizzazione della veste della parte civile nel processo penale, da cui si esige un approccio professionale orientato ad osteggiare le pretese dell'imputato, a tutela degli interessi collegati alla responsabilità aquiliana sin dalla formalizzazione dell'atto di costituzione. Ed invero, e per quanto di strettamente pertinente alle presenti riflessioni, detta sentenza ha messo in rilievo la modifica dell'art. 78 lett. d) cod. proc. pen, ad opera dell'art. 5 comma 1, lett. b) n. 1) del Decr. Lgs. n. 150 del 2022, che ha aggiunto al requisito formale, previsto tra gli altri a pena d'inammissibilità, della "esposizione delle ragioni che giustificano la domanda" le parole "agli effetti civili", che non possono essere ridotte ad un semplice orpello lessicale, ma devono essere inserite nel contesto dell'innovazione legislativa volta a richiedere la strutturazione della costituzione di parte civile "in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile", anche nella prospettiva dello sviluppo delle impugnazioni nel processo penale;
sicchè "non sarà più sufficiente fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato, bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa", con intuibile refluenza sul rafforzamento del contributo esigibile dal patrocinio di parte civile nell'evoluzione del giudizio penale, con particolare riguardoo alla partecipazione alla raccolta delle prove e all'adozione delle strategie di contrasto all'impostazione avversaria in ogni grado di giudizio. -Orbene, nella vicenda processuale in esame consultato l'incarto del fascicolo per effetto della questione posta le parti civili, oltre alla mancata partecipazione alla discussione finale, non - hanno svolto alcuna attività difensiva e si sono limitate a depositare mere e formali conclusioni scritte fuori udienza, inoltrate alla Corte d'appello per via telematica. Pertanto, a prescindere dalla formale connotazione dell'epilogo del rito cartolare 0 partecipato reputa il collegio che l'assenza, in concreto, di ogni utile apporto delle parti civili all'interlocuzione di lite, prodromica alla decisione della Corte di merito, non possa giustificare la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sopportate nel grado dalle medesime.
2.Il secondo motivo di ricorso, che si è lungamente profuso sull'assunto dell'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. e sulla presunta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, non è consentito dalla legge, è generico - perché non si confronta puntualmente con l'articolata struttura delle sentenze del duplice grado di giudizio, in un contesto di doppia conforme e si rivela in ogni caso manifestamente infondato. occorre immediatamenteQuanto all'impugnazione in proposito promossa dal M.P. premettere che si versa in un caso di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello - dunque ab origine inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. Nel complesso, peraltro, con riferimento ai rilievi "agitati" nel comune interesse di tutti i ricorrenti, è dirimente osservare che non è possibile cogliere alcun profilo di intrinseca illogicità e men che meno di contraddittorietà delle pronunce di merito, perché la sentenza di primo grado ha fornito ampia e persuasiva contezza delle ragioni della ricorrenza dell'aggravante ("pag.20 "...per aver agito gli imputati [...] per eseguire il reato di cui al capo a), ovvero per costringere il N.E. La cancellare il video registrato e comunque per evitarne la diffusione attraverso la tempestiva rimozione"), che riposano in primo luogo sulle convergenti dichiarazioni delle persone offese, che si riscontrano reciprocamente (pagg. 7-9) e perciò solo potrebbero essere poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità degli imputati (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) e sugli altri indicatori di convalida esterna, tra cui spicca il contenuto del "messaggio" inviato dal G.A. al L.P. pag. 10 sentenza di primo grado, pag. 3 sent. di secondo grado che depone, in uno con - l'inequivoca rivendicazione del pestaggio, per una "intimazione" del "capo ultras" a non fare o dire "qualcosa contro gli ultras" e, di conseguenza, a non disattenderne gli ordini e le volontà, con ragionevole riferimento (anche) alla imposizione di non divulgare le immagini registrate, non gradite a costoro ed in particolare al loro leader, degno appunto di "generale - obbedienza". -Sulla medesima direttrice si è mossa la sentenza di secondo grado, che ben lungi dal confliggere con le conclusioni rassegnate in prima istanza ha rigettato il motivo di gravame rilevando che "le lesioni sub B) [...] sono la premeditata punizione/prosecuzione dell'episodio sub A)", ove con "prosecuzione" ha da intendersi, evidentemente, la conseguenza dell'alterco innescato dal G.A. per indurre il N.E. a cancellare il video poco prima memorizzato. Gli appunti esaltati dai ricorrenti (trascrizione di presunti sms inviati da G.A. a L.P. desunzioni da taluni frame delle immagini delle videocamere, esame dei tabulati del cellulare del G.A. sono vaghi, costituiti da meri ed isolati frammenti probatori di portata non conducente e dunque di inefficacia destrutturante e tendono, in ogni caso, a sollecitare il Collegio ad una rivisitazione del costrutto probatorio, di competenza esclusiva dello scrutinio di 5 merito ed inammissibile in sede di legittimità (sez. 5 n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774; sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il motivo è, del resto, pure manifestamente infondato, dal momento che la sussistenza della circostanza aggravante c.d. teleologica dell aver commesso il reato per eseguirne un altro" ovvero "per conseguire il prodotto o il profitto di un altro reato" non esige che la finalità perseguita sia esclusiva, ben potendo lo scopo precipuo coesistere con altro obbiettivi, eventualmente scaturiti occasionalmente, tra i quali non può essere escluso, a riguardo della vicenda di interesse, quello di portare comunque a compimento, in caso di mancato raggiungimento del fine primario, una spedizione punitiva. -3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso l'uno, che si lagna dell'erronea applicazione degli artt. 582 e 585 cod. pen. con riferimento alla condotta dell'imputato D.E. , l'altro, che si -possonosofferma sulla pretesa insussistenza dell'aggravante dell'art. 112 r. 1 cod. pen. essere trattati congiuntamente, dal momento che indulgono nell'elencazione di elementi di prova traibili dall'esame dei filmati delle telecamere collocate in Saviano, sul luogo dell'aggressione. Essi che nella sostanza deducono un vizio di travisamento della prova esulano dal novero delle doglianze formulabili in sede di legittimità, sono aspecifici e risultano comunque manifestamente infondati. Il vizio di "travisamento della prova" (o di contraddittorietà processuale) pone in rilievo, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero, il vizio di "contraddittorietà processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato deve assumere portata decisiva e grava sul ricorrente l'onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere e in giurisprudenza è precisato che il ricorrente, che intenda opporre la sussistenza 6 dell'incompatibilità tra gli "atti del processo" e la solidità della struttura della motivazione della sentenza, non può limitarsi ad addurre l'esistenza di elementi di prova che il giudice non avrebbe preso in considerazione o non avrebbe correttamente interpretato, ma deve identificare, con l'atto processuale di riferimento, l'elemento fattuale o il dato dimostrativo che siano in grado di disarticolare l'intero ragionamento del provvedimento impugnato;
deve procedere comunque all'inequivoca individuazione e alla specifica rappresentazione - dell'atto processuale che intende far valere (non semplicemente richiamandolo ma) attraverso le forme di volta in volta più adeguate alla natura dell'atto stesso, come l'integrale esposizione e riproduzione nel ricorso, l'allegazione in copia, la precisa indicazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice e purchè tali modalità non costringano la Corte a compulsare integralmente il suo contenuto (ex multis, Cass. sez. 5, n. 25248 del 12/05/2022, Rossi, non massimata;
sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.283370). Ebbene, le argomentazioni del ricorso enumerano, fornendone una personale interpretazione, talune immagini estratte dalle telecamere senza allegarne i riscontri documentali, senza dar conto della rispettiva collocazione negli atti processuali e senza illustrarne la portata demolitiva ai fini della ricostruzione delle prove contenuta nelle sentenze di merito, i cui passaggi espositivi sono invece piani, razionali e condivisibili. La pronuncia del primo giudice ha vagliato, nel dettaglio, la condotta partecipativa del D.E. graniticamente dimostrata dalle versioni delle persone offese e dall'esame dei filmati delle videocamere (pagg. 18,19 e 20) e la sintonica sentenza di secondo grado (pagg.6 e 7) ingloba l'imputato nel gruppo degli otto aggressori che hanno inseguito e malmenato le vittime, evidenziando i riscontri esterni al narrato di queste ultime. Declinazione analoga merita la valutazione di piena integrazione della circostanza aggravante del numero delle persone, che non esige affatto ovviamente che le condotte dei - compartecipi presentino connotati di sovrapponibilità ed assoluta omogeneità, ma richiede soltanto la realizzazione di un consapevole contributo causale alla consumazione del reato, che può assumere le caratteristiche più diverse, anche nelle forme dell'istigazione, dell'agevolazione e in generale del rafforzamento psichico, certamente riscontrabili nell'agire del prevenuto.
4.Il quinto motivo, che prospetta un errore nell'applicazione della legge penale sostanziale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dei futili motivi e a mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, non è consentito dalla legge, è generico e manifestamente infondato. Muovendo, nuovamente, dal richiamo dei filmati, interpretati autonomamente dalla difesa e non allegati, i ricorrenti assumono che le violenze arrecate alle vittime rappresenterebbero una reazione a un contegno provocatorio da essi assunto, di cui non è traccia nelle sentenze di merito che, anzi, propendono per una rielaborazione degli accadimenti esattamente opposta(a pag. 8 la sentenza impugnata ha rimarcato l'evidente squilibrio tra la massiccia e reiterata 7 aggressione, con l'uso di armi improprie, rispetto all'insignificante antecedente delle innocue riprese fatte allo stadio dal con la quale il motivo d'impugnazione non si misura, N.E. offrendo una chiave di lettura alternativa, insuscettibile di trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
5.L'inaccoglibilità dei motivi di ricorso così ripercorsi ridonda, evidentemente, sulla manifesta infondatezza del sesto motivo, poiché il reato di lesioni, in presenza delle plurime circostanze aggravanti tra cui quella, non contestata dai ricorrenti, dell'utilizzo di armi improprie - è perseguibile d'ufficio.
6.I settimo motivo di ricorso -che invoca l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è, per un verso, irricevibile e, per altro verso, generico e manifestamente infondato. L'imputato M.P. non ne ha richiesto il riconoscimento con i motivi di gravame e, pertanto, la violazione di legge non può essere fatta valere per la prima volta con il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. Quanto all A.M. costituisce indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, alla quale il collegio ritiene di dare continuità, secondo cui "è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge" (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.259066). E ancora, "in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado" (Cass. sez.5, n. 15658 del 14/12/2018, D., Rv. 275635; sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv.283420). Pertanto, mentre il motivo di ricorso non ha effettuato lo specifico riepilogo dei motivi di appello e si è limitato a lamentare che la relativa istanza non sarebbe stata esaminata dal - giudice di secondo grado -deve essere aggiunto che gli argomenti ivi riassunti sono stati nel complesso comunque affrontati ed implicitamente respinti dalla sentenza impugnata che ha: sottolineato i connotati premeditati della spedizione punitiva (pag.6); rimarcato che la protrazione dell'inseguimento delle vittime ha condotto "ad esacerbare gli [animi] nonché a favorire l'azione fisicamente aggressiva di coloro che hanno materialmente picchiato lepp.oo." (pag.7); ribadito la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi a causa dell'abnorme sproporzione tra il comportamento tenuto dal N.E. - a cui non è attribuibile alcuna iniziale "provocazione" - e la reazione brutale degli imputati (pag.8); puntualizzato la riprovevolezza del pestaggio, avvenuto "su pubblica via", con evidenze di "intensità di dolo e di assenza di scrupoli", espressive di capacità a delinquere (pag.8). Tali argomentazioni sono in linea con l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite Tushaj (n. 13681 del 25/02/2016), le quali hanno chiarito che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 cod.pen. primo comma, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le particolarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle attinenti alla entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, e tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò i confini. L'art. 131-bis cod.pen., infatti, fa riferimento testuale alle modalità della condotta, da tanto potendosi inferire continuano le Sezioni Unite che tale disposizione non si interessa tanto - - della condotta tipica, bensì ha riguardo alle modalità di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. In altre parole, i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego (sez. 5, n. 16537 del 11/01/2023, dep. il 18/04/2023, Leveque, non massimata), nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (ed invero, secondo il tenore letterale dell'art. 131-bis cod.pen. nella parte del primo comma, qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità (Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7, Ord.n. 10481 de/ 19/01/2022, Rv. 283044).
7.In ragione della peculiarità della materia, è d'obbligo disporre ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
P.Q.M.
9 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio sostenute in appello dalle parti civili, che elimina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 7/11/2023 ан Ronelle Il Presidente Il consigliere estensore Un Rosa Pezzullo Tiziano Masini к с CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 GEN 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 10