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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 06/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 762/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 762/2017 R.G. pendente
TRA
, in persona dell'amministratore p.t. (C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Adamo ed elettivamente domiciliato in
Napoli al Corso Umberto I n. 190;
PARTE OPPONENTE
E
, (C.F.: – P.I. ) in Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
persona dei commissari straordinari ex D. Lgs. n. 270/1999, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
d'Ecclesiis ed elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Crispi n. 33.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in 23.05.2017 e ritualmente notificato, la parte in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 151/2017 (R.G. n. 255/2017), emesso dal
Tribunale di Lagonegro e notificato in data 13.04.2017, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della somma complessiva di € 35.730,30, oltre interessi al tasso legale e spese della procedura.
pagina 1 di 7 A sostegno dell'opposizione, la parte opponente premetteva che l'ingiunzione traeva fondamento dall'asserito mancato pagamento delle seguenti fatture: Fattura del 30.09.2016 per € 6.910,00; Fattura del 30.06.2014 per € 13.570,00; Fattura del 31.10.2014 per € 14.030,00 e Fattura del 31.10.2014 per €
1.220,00.
Disconosceva “formalmente” le prestazioni di servizi come indicate in sede monitoria ed asseritamente provate dai contratti e dalle fatture ivi allegati, contestando lo svolgimento dell'attività contrattualmente prevista e nei periodi di riferimento e lamentando l'inadempimento dell'opposta per non aver svolto “in modo regolare” la propria prestazione.
Contestava altresì la idoneità del contratto e delle fatture a fornire la prova -incombente sul creditore- del credito azionato, deducendo quindi la insussistenza del titolo e la infondatezza del credito per la mancata prova della corretta esecuzione della prestazione e concludeva formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la inesistenza/infondatezza del credito esperito e l'infondatezza della domanda avversa, per non essere minimamente provato il credito su cui poggia la richiesta monitoria;
2) revocare, quindi, il decreto ingiuntivo opposto;
3) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA, RSF e CPA con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.12.2017, si costituiva in giudizio la società di vigilanza eccependo la infondatezza e pretestuosità dell'opposizione.
In particolare, parte opposta evidenziava la sussistenza di due contratti, con i quali il condominio aveva commissionato alla società di vigilanza il servizio di piantonamento fisso con Guardia Giurata armata ed in perfetta divisa, con controllo ed identificazione dei visitatori per i periodi 18 maggio-15 settembre
2013 e 17 maggio-14 settembre 2014; il rinforzo con altra Guardia Giurata, con lo stesso orario, nelle notti del 14 e 15 agosto e con altra Guardia Giurata durante il mese di agosto dalle 23.00 alla 01.00
(salvo i giorni 14 e 15); nonché il pattugliamento saltuario e notturno nel periodo extra contratto dal 16 al 30 settembre ed altri incombenti, a fronte di un importo contrattuale complessivo per le due annualità pari ad € 46.000,00 (23.000,00 x 2), oltre accessori.
Evidenziava che tutti i servizi erano stato regolarmente eseguiti e che l'opponente giammai aveva contestato l'inadempimento ed aveva anzi “rinnovato” il primo contratto stipulando il secondo e precisava, in ordine al quantum, che l'importo azionato in via monitoria, pari alla somma di €
35.730,00, corrispondeva alla differenza tra l'importo contrattuale (€ 46.000,00) e l'acconto pagato (€
10.270,00).
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di “concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, si chiede il rigetto dell'avversa opposizione infondata, temeraria e meramente dilatoria, con condanna dell'opponente alle spese di giudizio.”.
pagina 2 di 7 Con provvedimento del 04.04.2018 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. da tutte le parti ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, è stata trattenuta in decisione dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, previa concessione dei termini massimi (60+20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, l'opposizione si presenta infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, risulta inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione, sollevata da parte opponente in comparsa conclusionale, di improcedibilità della domanda attorea, per mancata instaurazione del procedimento di mediazione. Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere, infatti, eccepito dal convenuto a pena di decadenza o rilevato d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, laddove, come accennato, il ha per la prima volta articolato siffatta Parte_1
eccezione solo nei propri scritti conclusivi ed in particolare nella comparsa depositata il 14/04/2025.
Aggiungasi, inoltre, che la controversia oggetto del presente giudizio non risulta rientrare in nessuna delle materie per le quali il legislatore ha previsto la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, motivo per il quale la suddetta eccezione, oltre che inammissibile, risulta anche infondata nel merito.
Ciò posto, in punto di diritto, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume la posizione sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia.
Per effetto dell'opposizione non si verifica, invero, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, con la conseguenza che, in applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova concernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei pagina 3 di 7 fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 2421/2006;
Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n. 7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015,
n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo
2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione, in modo puntuale e specifico e non limitandosi ad una generica contestazione, sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516).
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie, il condominio opponente agisce per la revoca del decreto ingiuntivo n. 151/2017 (R.G. n. 255/2017), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data
23.03.2017 in favore della società opposta per la somma complessiva di € 35.730,30 (oltre interessi e spese della procedura) per il mancato pagamento di quattro fatture relative a presunte prestazioni di vigilanza, anche armata, e di piantonamento fisso, eccependo la mancata prova del credito e l'inadempimento dell'opposta e disconoscendo le fatture e i contratti da essa prodotti.
Orbene, applicando tutti i suesposti principi alla presente fattispecie, ritiene il Tribunale che la società opposta abbia adeguatamente fornito prova del fatto costitutivo del diritto di credito azionato ottemperando all'onere posto a suo carico attraverso l'intera produzione documentale versata in atti nel presente giudizio e nel giudizio monitorio;
di contro, la parte opponente non ha provato -e prima ancora allegato- alcun fatto estintivo, modificativo e/o impeditivo della pretesa creditoria.
Nel dettaglio, la società di vigilanza ha prodotto in giudizio i contratti di vigilanza stipulati con il odierno opponente in relazione ai periodi, rispettivamente, dal 18.05.2013 al 15.09.2013 Parte_1
(cfr. contratto vigilanza 2013) e dal 17.05.2014 al 14.09.2014 (cfr. contratto vigilanza 2014), aventi ad oggetto un servizio di piantonamento fisso notturno per tutto il periodo (cfr. art. 1), un servizio di piantonamento notturno aggiuntivo per il mese di agosto (cfr. art. 2) ed un servizio di vigilanza saltuaria notturna da parte di una pattuglia di pronto intervento (cfr. art. 3); con la previsione di un corrispettivo (per ciascun contratto) di € 23.000 (oltre iva), fatturato in due rate di euro 11.500,00 cadauna in data 31 luglio e 30 settembre di ciascun anno e con pagamento del 75% entro il 31 dicembre e del restante 25% entro il 30 aprile dell'anno successivo (cfr. art. 7).
Sempre nella produzione documentale di parte opposta si rinvengono le fatture, annotate nell'apposito registro prodotto in copia autentica, relative al servizio di piantonamento fisso per il 2013 e il 2014 (cfr. fatture nn. 5292 del 30.09.2013, 3474 del 30.06.2014 e 5160 del 30.09.2014 in atti) ed al servizio di pagina 4 di 7 vigilanza armata aggiuntiva per il mese di agosto del 2014 (cfr. fattura n. 5161 del 30.09.2014 in atti); nonché le stampe dei servizi effettuati per tutto il periodo di riferimento con indicazione degli orari di servizio e degli operatori addetti, la messa in mora con raccomandata del 14.07.2015, ricevuta in data
29.07.15, e lo scadenziario attivo (cfr. allegati alla memoria di costituzione del 14.12.2017).
La prestazione dei servizi di vigilanza oggetto delle richiamate fatture risulta poi confermata dalla espletata prova orale.
Invero, il teste escusso all'udienza dell'11.06.2019, ha reso le seguenti Testimone_1 dichiarazioni: “Confermo la circostanza di cui al capitolo di prova n. 1, ovvero il fatto di aver svolto, quale dipendente dell'istituto , servizio di piantonamento presso il condominio multiproprietà CP_1
negli anni 2013 e 2014. Confermo la circostanza di cui al capitolo di prova n. 2, in Parte_1
particolare di aver effettuato il predetto servizio di piantonamento nei giorni e con gli orari indicati nei documenti denominati “Servizi effettuati” allegati al fascicolo di parte opposta che mi vengono mostrati”.
Il teste , escusso alla medesima udienza, ha riferito quanto segue: “Sono stato dipendente Tes_2
Co dell'Istituto vigilanza fino a dicembre 2016, attualmente sono in pensione. Confermo la CP_1
circostanza articolata al capitolo di prova n. 1, ovvero di aver svolto servizio di piantonamento, quale dipendente dell'Istituto La Ronda, presso il condominio multiproprietà Pianeta Maratea negli anni
2013 e 2014. Confermo la circostanza di cui al capitolo di prova n. 2, ovvero di aver prestato il servizio di piantonamento nei giorni e con gli orari indicati nei documenti “Servizi effettuati” allegati al fascicolo di parte opposta che mi vengono mostrati”.
In particolare, deve osservarsi che le suddette dichiarazioni testimoniali hanno riguardato anche le prestazioni rese in esecuzione del contratto del 2013, il quale, a differenza di quello del 2014, risulta privo della sottoscrizione del condominio.
Inoltre, osserva il Tribunale che i rapporti contrattuali effettivamente intercorsi tra le parti non risultano oggetto di specifica contestazione da parte del opponente. Parte_1
Dall'esame della spiegata opposizione emerge, infatti, come l'opponente non abbia, in realtà, mai specificamente e analiticamente contestato i suddetti rapporti contrattuali e le prestazioni rese in proprio favore dall'opposta, così come indicate nella fatture e nelle stampe dei servizi effettuati di cui sopra, essendosi infatti limitato ad una formalistica e generica contestazione dell'astratto valore probatorio della fattura commerciale a fungere da adeguata prova del credito, nonché ad eccepire genericamente il “non regolare” svolgimento delle prestazioni di vigilanza e a disconoscere, altrettanto genericamente, il contratto e le fatture in atti.
pagina 5 di 7 Con particolare riguardo all'eccezione di inadempimento (rectius: inesatto adempimento) sollevata da parte opponente, occorra rammentare che rappresenta principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
tuttavia, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Tali principi valgono anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente per il creditore istante – o per il debitore che ha sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Sez. U, n. 13533/2001; n. 8615/2006, n. 15659/2011, n. 826/2015, n. 98/2019).
Se è vero, dunque, che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c..
Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova.
L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. È necessaria, dunque, quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (Cass. 16-1-2013 n. 890).
Nel caso di specie la società creditrice, come visto, ha allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre la debitrice opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea pagina 6 di 7 documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta (in questo senso Tribunale di Milano sentenza n. 739 del 12/1/2017).
Per tutto quanto sopra, alla luce del complessivo compendio probatorio, nonché in conseguenza della assoluta genericità delle contestazioni mosse dall'opponente con riferimento tanto ai contratti quanto alle fatture, anche in punto di quantum, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va pertanto dichiarato definitivamente esecutivo.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, in applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione compreso tra €
26.0001,00 e € 52.000,00, stante la non particolare complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 151/2017 (R.G. n.
255/2017), dichiarandone la definitiva esecutività;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 06/05/2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 762/2017 R.G. pendente
TRA
, in persona dell'amministratore p.t. (C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Adamo ed elettivamente domiciliato in
Napoli al Corso Umberto I n. 190;
PARTE OPPONENTE
E
, (C.F.: – P.I. ) in Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
persona dei commissari straordinari ex D. Lgs. n. 270/1999, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
d'Ecclesiis ed elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Crispi n. 33.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in 23.05.2017 e ritualmente notificato, la parte in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 151/2017 (R.G. n. 255/2017), emesso dal
Tribunale di Lagonegro e notificato in data 13.04.2017, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della somma complessiva di € 35.730,30, oltre interessi al tasso legale e spese della procedura.
pagina 1 di 7 A sostegno dell'opposizione, la parte opponente premetteva che l'ingiunzione traeva fondamento dall'asserito mancato pagamento delle seguenti fatture: Fattura del 30.09.2016 per € 6.910,00; Fattura del 30.06.2014 per € 13.570,00; Fattura del 31.10.2014 per € 14.030,00 e Fattura del 31.10.2014 per €
1.220,00.
Disconosceva “formalmente” le prestazioni di servizi come indicate in sede monitoria ed asseritamente provate dai contratti e dalle fatture ivi allegati, contestando lo svolgimento dell'attività contrattualmente prevista e nei periodi di riferimento e lamentando l'inadempimento dell'opposta per non aver svolto “in modo regolare” la propria prestazione.
Contestava altresì la idoneità del contratto e delle fatture a fornire la prova -incombente sul creditore- del credito azionato, deducendo quindi la insussistenza del titolo e la infondatezza del credito per la mancata prova della corretta esecuzione della prestazione e concludeva formulando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la inesistenza/infondatezza del credito esperito e l'infondatezza della domanda avversa, per non essere minimamente provato il credito su cui poggia la richiesta monitoria;
2) revocare, quindi, il decreto ingiuntivo opposto;
3) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA, RSF e CPA con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.12.2017, si costituiva in giudizio la società di vigilanza eccependo la infondatezza e pretestuosità dell'opposizione.
In particolare, parte opposta evidenziava la sussistenza di due contratti, con i quali il condominio aveva commissionato alla società di vigilanza il servizio di piantonamento fisso con Guardia Giurata armata ed in perfetta divisa, con controllo ed identificazione dei visitatori per i periodi 18 maggio-15 settembre
2013 e 17 maggio-14 settembre 2014; il rinforzo con altra Guardia Giurata, con lo stesso orario, nelle notti del 14 e 15 agosto e con altra Guardia Giurata durante il mese di agosto dalle 23.00 alla 01.00
(salvo i giorni 14 e 15); nonché il pattugliamento saltuario e notturno nel periodo extra contratto dal 16 al 30 settembre ed altri incombenti, a fronte di un importo contrattuale complessivo per le due annualità pari ad € 46.000,00 (23.000,00 x 2), oltre accessori.
Evidenziava che tutti i servizi erano stato regolarmente eseguiti e che l'opponente giammai aveva contestato l'inadempimento ed aveva anzi “rinnovato” il primo contratto stipulando il secondo e precisava, in ordine al quantum, che l'importo azionato in via monitoria, pari alla somma di €
35.730,00, corrispondeva alla differenza tra l'importo contrattuale (€ 46.000,00) e l'acconto pagato (€
10.270,00).
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di “concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, si chiede il rigetto dell'avversa opposizione infondata, temeraria e meramente dilatoria, con condanna dell'opponente alle spese di giudizio.”.
pagina 2 di 7 Con provvedimento del 04.04.2018 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183, comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. da tutte le parti ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, è stata trattenuta in decisione dallo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo, previa concessione dei termini massimi (60+20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, l'opposizione si presenta infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, risulta inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione, sollevata da parte opponente in comparsa conclusionale, di improcedibilità della domanda attorea, per mancata instaurazione del procedimento di mediazione. Il mancato esperimento della mediazione obbligatoria deve essere, infatti, eccepito dal convenuto a pena di decadenza o rilevato d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza, laddove, come accennato, il ha per la prima volta articolato siffatta Parte_1
eccezione solo nei propri scritti conclusivi ed in particolare nella comparsa depositata il 14/04/2025.
Aggiungasi, inoltre, che la controversia oggetto del presente giudizio non risulta rientrare in nessuna delle materie per le quali il legislatore ha previsto la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, motivo per il quale la suddetta eccezione, oltre che inammissibile, risulta anche infondata nel merito.
Ciò posto, in punto di diritto, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume la posizione sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia.
Per effetto dell'opposizione non si verifica, invero, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, con la conseguenza che, in applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova concernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei pagina 3 di 7 fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 2421/2006;
Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n. 7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015,
n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo
2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione, in modo puntuale e specifico e non limitandosi ad una generica contestazione, sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516).
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie, il condominio opponente agisce per la revoca del decreto ingiuntivo n. 151/2017 (R.G. n. 255/2017), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data
23.03.2017 in favore della società opposta per la somma complessiva di € 35.730,30 (oltre interessi e spese della procedura) per il mancato pagamento di quattro fatture relative a presunte prestazioni di vigilanza, anche armata, e di piantonamento fisso, eccependo la mancata prova del credito e l'inadempimento dell'opposta e disconoscendo le fatture e i contratti da essa prodotti.
Orbene, applicando tutti i suesposti principi alla presente fattispecie, ritiene il Tribunale che la società opposta abbia adeguatamente fornito prova del fatto costitutivo del diritto di credito azionato ottemperando all'onere posto a suo carico attraverso l'intera produzione documentale versata in atti nel presente giudizio e nel giudizio monitorio;
di contro, la parte opponente non ha provato -e prima ancora allegato- alcun fatto estintivo, modificativo e/o impeditivo della pretesa creditoria.
Nel dettaglio, la società di vigilanza ha prodotto in giudizio i contratti di vigilanza stipulati con il odierno opponente in relazione ai periodi, rispettivamente, dal 18.05.2013 al 15.09.2013 Parte_1
(cfr. contratto vigilanza 2013) e dal 17.05.2014 al 14.09.2014 (cfr. contratto vigilanza 2014), aventi ad oggetto un servizio di piantonamento fisso notturno per tutto il periodo (cfr. art. 1), un servizio di piantonamento notturno aggiuntivo per il mese di agosto (cfr. art. 2) ed un servizio di vigilanza saltuaria notturna da parte di una pattuglia di pronto intervento (cfr. art. 3); con la previsione di un corrispettivo (per ciascun contratto) di € 23.000 (oltre iva), fatturato in due rate di euro 11.500,00 cadauna in data 31 luglio e 30 settembre di ciascun anno e con pagamento del 75% entro il 31 dicembre e del restante 25% entro il 30 aprile dell'anno successivo (cfr. art. 7).
Sempre nella produzione documentale di parte opposta si rinvengono le fatture, annotate nell'apposito registro prodotto in copia autentica, relative al servizio di piantonamento fisso per il 2013 e il 2014 (cfr. fatture nn. 5292 del 30.09.2013, 3474 del 30.06.2014 e 5160 del 30.09.2014 in atti) ed al servizio di pagina 4 di 7 vigilanza armata aggiuntiva per il mese di agosto del 2014 (cfr. fattura n. 5161 del 30.09.2014 in atti); nonché le stampe dei servizi effettuati per tutto il periodo di riferimento con indicazione degli orari di servizio e degli operatori addetti, la messa in mora con raccomandata del 14.07.2015, ricevuta in data
29.07.15, e lo scadenziario attivo (cfr. allegati alla memoria di costituzione del 14.12.2017).
La prestazione dei servizi di vigilanza oggetto delle richiamate fatture risulta poi confermata dalla espletata prova orale.
Invero, il teste escusso all'udienza dell'11.06.2019, ha reso le seguenti Testimone_1 dichiarazioni: “Confermo la circostanza di cui al capitolo di prova n. 1, ovvero il fatto di aver svolto, quale dipendente dell'istituto , servizio di piantonamento presso il condominio multiproprietà CP_1
negli anni 2013 e 2014. Confermo la circostanza di cui al capitolo di prova n. 2, in Parte_1
particolare di aver effettuato il predetto servizio di piantonamento nei giorni e con gli orari indicati nei documenti denominati “Servizi effettuati” allegati al fascicolo di parte opposta che mi vengono mostrati”.
Il teste , escusso alla medesima udienza, ha riferito quanto segue: “Sono stato dipendente Tes_2
Co dell'Istituto vigilanza fino a dicembre 2016, attualmente sono in pensione. Confermo la CP_1
circostanza articolata al capitolo di prova n. 1, ovvero di aver svolto servizio di piantonamento, quale dipendente dell'Istituto La Ronda, presso il condominio multiproprietà Pianeta Maratea negli anni
2013 e 2014. Confermo la circostanza di cui al capitolo di prova n. 2, ovvero di aver prestato il servizio di piantonamento nei giorni e con gli orari indicati nei documenti “Servizi effettuati” allegati al fascicolo di parte opposta che mi vengono mostrati”.
In particolare, deve osservarsi che le suddette dichiarazioni testimoniali hanno riguardato anche le prestazioni rese in esecuzione del contratto del 2013, il quale, a differenza di quello del 2014, risulta privo della sottoscrizione del condominio.
Inoltre, osserva il Tribunale che i rapporti contrattuali effettivamente intercorsi tra le parti non risultano oggetto di specifica contestazione da parte del opponente. Parte_1
Dall'esame della spiegata opposizione emerge, infatti, come l'opponente non abbia, in realtà, mai specificamente e analiticamente contestato i suddetti rapporti contrattuali e le prestazioni rese in proprio favore dall'opposta, così come indicate nella fatture e nelle stampe dei servizi effettuati di cui sopra, essendosi infatti limitato ad una formalistica e generica contestazione dell'astratto valore probatorio della fattura commerciale a fungere da adeguata prova del credito, nonché ad eccepire genericamente il “non regolare” svolgimento delle prestazioni di vigilanza e a disconoscere, altrettanto genericamente, il contratto e le fatture in atti.
pagina 5 di 7 Con particolare riguardo all'eccezione di inadempimento (rectius: inesatto adempimento) sollevata da parte opponente, occorra rammentare che rappresenta principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
tuttavia, eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Tali principi valgono anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente per il creditore istante – o per il debitore che ha sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Sez. U, n. 13533/2001; n. 8615/2006, n. 15659/2011, n. 826/2015, n. 98/2019).
Se è vero, dunque, che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c..
Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova.
L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. È necessaria, dunque, quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (Cass. 16-1-2013 n. 890).
Nel caso di specie la società creditrice, come visto, ha allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre la debitrice opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea pagina 6 di 7 documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta (in questo senso Tribunale di Milano sentenza n. 739 del 12/1/2017).
Per tutto quanto sopra, alla luce del complessivo compendio probatorio, nonché in conseguenza della assoluta genericità delle contestazioni mosse dall'opponente con riferimento tanto ai contratti quanto alle fatture, anche in punto di quantum, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va pertanto dichiarato definitivamente esecutivo.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, in applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione compreso tra €
26.0001,00 e € 52.000,00, stante la non particolare complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 151/2017 (R.G. n.
255/2017), dichiarandone la definitiva esecutività;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 06/05/2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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