Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 1
La parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione per far valere la nullità dell'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame, in violazione del contraddittorio, ha annullato il provvedimento di sequestro conservativo disposto nel suo interesse.
Commentari • 2
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- 2. Alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione dellaJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui pubblicata, la seconda Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la problematica concernente la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia revocato in tutto o in parte un sequestro conservativo disposto nel suo interesse[1]. Nel caso di specie, il Tribunale di Messina, in veste di giudice del riesame, annullava nei confronti di un imputato un sequestro conservativo, disponendo l'immediata restituzione dei beni all'avente diritto. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione nell'interesse delle parti civili, chiedendosi l'annullamento del provvedimento impugnato per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2013, n. 28082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28082 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 05/04/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 640
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 5183/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALL. SOC. DKW SRL;
avverso l'ordinanza n. 56/2012 TRIB. LIBERTÀ di MONZA, del 07/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. GAETA P.: annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Santonto C..
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore munito di procura speciale, il fallimento DKW srl, parte civile nel procedimento penale, iscritto a carico di:
CO GI e SO RI, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed altro.
Con l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Monza, in funzione del giudice del riesame, il 7 gennaio 2013, è stato confermato il provvedimento di sequestro conservativo di due immobili siti in Padernò Dugnano, fino alla concorrenza della somma di Euro 700.000.
La stessa ordinanza ha invece annullato il sequestro relativamente ad altri beni mobili (quote e azioni societarie) sottoposti al vincolo cautelare, ordinandone la restituzione all'avente diritto SO RI.
Deduce difensore di parte civile la nullità dell'ordinanza per violazione del contraddittorio.
L'udienza, all'esito della quale era stato emesso il provvedimento impugnato, è stata celebrata senza che della relativa fissazione fosse stato dato avviso alla parte civile, e cioè alla parte che aveva richiesto il sequestro conservativo stesso.
Del provvedimento oggi impugnato, la parte civile aveva avuto contezza soltanto il 12 gennaio 2013.
Ed invece il diritto all'avviso è stato riconosciuto dalla costante giurisprudenza di legittimità (vedi, tra le molte, sentt. n. 25610 del 17 marzo 2008; n. 11887 del 9 marzo 2006; n. 4831 del 10 ottobre 2007, RV 237964; RV 227474). A tal fine l'impugnante sostiene la legittimazione della parte civile a ricorrere per cassazione, pur nel silenzio dell'articolo 324 e dell'art. 325 c.p.p., dovendosi considerare che la omissione rilevata integra una nullità a regime intermedio.
In ipotesi di interpretazione dell'art. 325 come mancante della previsione di tale legittimazione, si chiede sottoporsi la questione alla Corte costituzionale.
In data 28 marzo 2013 la difesa di SO ha proposto una memoria nella quale ha dedotto la carenza di legittimazione della persona offesa/parte civile a proporre ricorso nel caso di specie, in ragione della tassatività soggettiva dei mezzi di impugnazione. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come correttamente posto in evidenza dall'impugnante, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante nell'osservare che, in tema di sequestro conservativo disposto sui beni dell'imputato, la parte civile che ha richiesto ed ottenuto l'emissione del relativo provvedimento ha diritto di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione della richiesta di riesame davanti al Tribunale, a pena di nullità a regime intermedio, per violazione del principio del contraddittorio (Sez. 6, Sentenza n. 25610 del 17/03/2008 Cc. (dep. 23/06/2008 ) Rv. 240366; Conformi: N. 3968 del 1992 Rv. 192326, N. 2394 del 1995 Rv. 202020, N. 512 del 1996 Rv. 204763, N. 4695 del 1997 Rv. 208341, N. 2047 del 2004 Rv. 227474, N. 11887 del 2006 Rv. 233812, N. 40831 del 2007 Rv. 237964). Si è posto in evidenza, al riguardo, che la parte civile, a richiesta della quale sia stato adottato un provvedimento di sequestro conservativo sui beni dell'imputato, ai sensi dell'art. 316 c.p.p., comma 2, deve essere avvisata, quale persona "interessata",
ai sensi del combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 6, prima parte, e art. 127 c.p.p., comma 1, della udienza di discussione fissata a seguito della richiesta di riesame che, avverso detto provvedimento, sia stata avanzata dall'imputato, nulla rilevando in contrario che il citato art. 324 c.p.p., comma 6, seconda parte indichi come destinatari dell'avviso soltanto il pubblico ministero, il difensore e chi ha proposto la richiesta (di riesame). Si tratta, infatti, di indicazione da ritenere non esaustiva, in quanto chiaramente basata sul presupposto che il riesame si collochi ancora nella fase delle indagini preliminari, in cui non vi è possibilità di costituzione di parte civile (Sez. 1, Sentenza n. 4695 del 07/07/1997 Cc. (dep. 30/07/1997), cit.; conf.: ASN 199202981 RIV. 191046; 199203969 RIV. 192362; 199304173 RIV. 195575). L'accertata lesione del contraddittorio, nel caso di specie, ha dunque inficiato radicalmente la decisione impugnata, e il vizio, una volta riconosciuto come sussistente per le ragioni dette, non può che essere ritenuto deducibile con ricorso dall'interessato. Deve, peraltro, replicarsi alle cospicue osservazioni della difesa della imputato SO, che la legittimazione attiva della parte civile a proporre ricorso per cassazione per far valere la nullità della procedura del riesame dovuta alla violazione del contraddittorio, sussiste ed è ravvisabile nonostante le argomentazioni dalla stessa addotte a sostegno della soluzione contraria.
Di tale legittimazione non dubita minimamente la copiosa giurisprudenza sopra citata che, nel riaffermare il diritto (non derivante dalla lettera dell'art. 324 c.p.p., ma ricavabile dalla sua interpretazione sistematica in collegamento con l'art. 127 c.p.p.) della parte civile, all'avviso della fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di riesame proposta dall'imputato, ha non solo ritenuto ammissibile il ricorso della parte civile nel caso descritto, ma lo ha anche accolto, disponendo l'annullamento della ordinanza del riesame adottata. E ciò, senza neppure porsi il dubbio che un vizio della procedura incidentale, rientrante secondo più di una delle decisioni citate, nel novero dell'art. 178, lett. c), possa (o meno) essere dedotto, con ricorso per cassazione, dalla parte in danno della quale si è prodotta la nullità di ordine generale presidiata dalle norme di rito.
Altre pronunzie di questa Corte (v. rv 254645 del 2012; rv 254609 del 2012; rv 254552 del 2012) hanno, questa volta ex professo, affermato che sussiste la legittimazione della parte civile ad impugnare, con ricorso per cassazione, l'ordinanza del Tribunale del riesame in materia di sequestro conservativo. Esse fanno leva sull'argomento che dal combinato disposto dell'art. 325 c.p.p., comma 2, e art. 318 cod. proc. pen., che attribuisce la legittimazione a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro conservativo a chiunque vi abbia interesse, si desume che anche la parte civile può presentare direttamente ricorso per cassazione e, conseguentemente, che può pure proporre ricorso ex art. 325 c.p.p., comma 1. Invero, anche a tenere presente, come giustamente sottolineato dal difensore della SO, che il richiamo al potere di ricorso diretto di cui all'art. 325 c.p.p., non contenente limitazioni soggettive, in realtà si riferisce letteralmente ed oggettivamente solo ai provvedimenti emessi nella forma di "decreto" ( espressamente richiamati dalla norma) e non anche a quelli emessi nella forma della "ordinanza" (quale è il provvedimento di sequestro conservativo), resta comunque centrale, secondi questo Collegio, l'osservazione che sarebbe del tutto privo di ragionevolezza un sistema di impugnazioni - nel quale comunque il potere di ricorso diretto per cassazione, ad opera della parte civile in materia di decreti, non è discusso -, ricostruito nel senso di riconoscere la estensione del contraddittorio nella fase del riesame promossa dall'imputato, alla parte civile che aveva richiesto il sequestro conservativo, ma con la esclusione, in caso di violazione di tale diritto, tutelato con una delle sanzioni di maggior rigore, della conoscibilità ad opera del giudice della ulteriore impugnazione.
Non si tratta infatti di interpretare la legge in violazione del principio di tassatività soggettiva del diritto alla impugnazione, quanto piuttosto di non rinnegare che la integrazione del contraddittorio con il doveroso avviso alla parte civile interessata,fatta discendere dall'art. 127 richiamato dall'art. 324 c.p.p., comma 6 a sua volta richiamato dall'art. 318 c.p.p., è
deducibile, in caso di violazione, se non altro ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 7. In tale prospettiva non appare preclusiva neppure la sentenza della 6^ sez. in data 31 gennaio 2012, allegata al ricorso, che ha escluso la legittimazione al ricorso per cassazione, in capo alla parte civile, in un caso nel quale la questione della violazione del contraddittorio non veniva in esame.
Il provvedimento affetto da nullità deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Monza per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvia al Tribunale di Monza per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013