Sentenza 5 luglio 2013
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La Corte di Cassazione deve rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronunzia della sentenza impugnata, anche nel caso in cui la manifesta infondatezza del ricorso risulti esclusa con riferimento ad altro reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2013, n. 31034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31034 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 05/07/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1817
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 50164/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA SA, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 27.3.2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Fabrizio Di Marzio;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Enrico Delehaye, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Siracusa nei confronti di SA SA per i delitti di insolvenza fraudolenta e tentata estorsione.
2. Avverso la pronunzia della Corte di Appello propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione:
- per non avere la Corte di appello dichiarato la maturata prescrizione del delitto di insolvenza fraudolenta, invero già prescritto alla data della decisione di secondo grado;
- per avere la Corte di appello ritenuto la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata estorsione pur non sussistendo agli atti il necessario quadro probatorio e pur avendo il teste oculare Liggeri riferito che l'imputato non ebbe a chiedere denari per la restituzione del computer acquistato ma non pagato, in quanto fu il personale del negozio ad offrire all'imputato una somma di denaro a tal fine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, essendo maturata prescrizione per i reati contestati. Il delitto di insolvenza fraudolenta, contestato come avvenuto in data 25.10.2003, si sarebbe prescritto in data 25.4.2011; senonché devono computarsi i periodi di sospensione dal 23.5.2008 al 17.10.2008 e dal 17.1.2012 al 27.3.2012 per legittimo impedimento difensore (e dunque per complessivi giorni 120); e inoltre dal 23.3.2007 al 24.4.2007; dal 17.10.2008 al 13.2.2009, con termine finale di prescrizione al 27.1.2012. Invece, il delitto di tentata estorsione, contestato per il giorno 1.11.2003, si sarebbe prescritto in data 28.11.2012, ossia in data successiva a quella della pronuncia impugnata. Tuttavia, la fondatezza della doglianza sulla intervenuta l prescrizione del reato di insolvenza fraudolenta, escludendo la manifesta infondatezza del ricorso e dunque la insussistenza del - rapporto processuale in questa sede di legittimità, rapporto invece legalmente instauratosi, impone la dichiarazione di prescrizione anche per il diverso delitto di tentata estorsione.
2. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinti i reati per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2013