Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10710
CASS
Sentenza 22 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, deve escludersi - con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 5 R.D.L. n. 692 del 1923 e dall'art. 3 R.D.L. n. 2328 del 1923 (che prevedono per la prestazione di lavoro straordinario una maggiorazione pari al 10 per cento della retribuzione) - la illegittimità degli accordi aziendali 23 giugno 1983 e 28 luglio 1988, nella parte in cui prevedono la riduzione a 37 ore della durata della prestazione lavorativa settimanale, rimanendo fermo il riferimento all'orario previgente, determinato in 39 ore settimanali dal contratto nazionale, ai fini retributivi e, in particolare, ai fini della determinazione della quota oraria della retribuzione, rilevante anche per il computo del compenso per lavoro straordinario; ed infatti la difformità fra l'orario rilevante ai fini normativi e retributivi e la durata della prestazione effettivamente richiesta consegue non ad una costruzione arbitraria o solo fittizia, ma alla imposizione di determinati limiti, effettivamente voluti dalle parti, ad una pattuizione di maggior favore per i lavoratori (rispetto alle generali previsioni della contrattazione collettiva), consistente nella riduzione della prestazione lavorativa attuata mediante la semplice riduzione dell'orario di lavoro, in una situazione normativa che, peraltro, non avrebbe consentito un incremento retributivo, pur limitato alle prestazioni straordinarie, in virtù del divieto di deroghe migliorative stabilito per gli accordi aziendali dall'art. 5 - ter D.L. N. 702 del 1978, introdotto dalla legge di conversione n. 1 del 1979 e vigente all'epoca della stipula dei suddetti accordi.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10710
    Data del deposito : 22 luglio 2002

    Testo completo