Sentenza 6 ottobre 2023
Massime • 2
In caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l'avvenuto spossessamento del debitore erariale per effetto dell'apertura della procedura concorsuale non osta al sequestro stesso attesa la obbligatorietà della misura cautelare. Infatti, il carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12-bis comma 1, del Decreto Legislativo n.74 del 2000, comporta che il sequestro preventivo ad essa funzionale, benché sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile ai creditori, non potendo in contrario invocarsi l'art. 168 Legge Fallimentare, il quale vieta l'inizio delle azioni cautelari in costanza di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita, non a tutela del suo credito, bensì nell'interesse alla repressione dei reati
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
In caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l'avvenuto spossessamento del debitore erariale per effetto dell'apertura della procedura concorsuale non osta al sequestro stesso attesa la obbligatorietà della misura cautelare. Infatti, il carattere obbligatorio e sanzionatorio della confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12-bis comma 1, del Decreto Legislativo n.74 del 2000, comporta che il sequestro preventivo ad essa funzionale, benché sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile ai creditori, non potendo in contrario invocarsi l'art. 168 Legge Fallimentare, il quale vieta l'inizio delle azioni cautelari in costanza di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita, non a tutela del suo credito, bensì nell'interesse alla repressione dei reati
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Sez. un. 22 giugno 2023 (dep. 6 ottobre 2023), n. 40797, Pres. Sarno, est. Scarcella, ric. Fall.to Lavanderia Giglio snc Con ordinanza n. 7633/2023 (commentata su questa Rivista con una scheda a firma di Davide Colombo), la III Sezione penale aveva rimesso alle Sezioni unite la seguente questione controversa: «Se, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l'avvenuto spossessamento del debitore erariale per effetto dell'apertura della procedura concorsuale osti al sequestro stesso, ovvero se, invece, il sequestro …
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Sez. un. 22 giugno 2023 (dep. 6 ottobre 2023), n. 40797, Pres. Sarno, est. Scarcella, ric. Fall.to Lavanderia Giglio snc Leggi la sentenza Con ordinanza n. 7633/2023 (commentata su questa Rivista con una scheda a firma di Davide Colombo), la III Sezione penale aveva rimesso alle Sezioni unite la seguente questione controversa: «Se, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l'avvenuto spossessamento del debitore erariale per effetto dell'apertura della procedura concorsuale osti al sequestro stesso, ovvero se, …
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Sez. un. 22 giugno 2023 (dep. 6 ottobre 2023), n. 40797, Pres. Sarno, est. Scarcella, ric. Fall.to Lavanderia Giglio snc Leggi la sentenza Con ordinanza n. 7633/2023 (commentata su questa Rivista con una scheda a firma di Davide Colombo), la III Sezione penale aveva rimesso alle Sezioni unite la seguente questione controversa: «Se, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l'avvenuto spossessamento del debitore erariale per effetto dell'apertura della procedura concorsuale osti al sequestro stesso, ovvero se, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/10/2023, n. 40797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40797 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza EL 21 luglio 2022, il Tribunale EL riesame di Pescara ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla TE EL IM (------) NC avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni rappresentati dalle quote EL capitale sociale ELla (------) SR e ELl'intera proprietà ELla porzione di un immobile sito in (------), meglio identificato in atti, intestato a M.M., oggetto di sequestro da parte EL G.i.p. in data 22 gennaio 2020 nell'ambito EL procedimento penale promosso nei confronti di W.W., M.M. ed C.C. per il ELitto di sottrazione fraudolenta al pagamento ELle imposte di cui all'art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
1.1. Nell'occasione il Tribunale ha premesso che l'impugnazione EL provvedimento di rigetto ELla istanza di dissequestro è stata argomentata da parte ELla ricorrente TE in funzione ELla sua ritenuta erroneità per non essere state considerate le vicende connesse all'avvenuta dichiarazione EL NT ELla (------) NC , intervenuta già con sentenza EL (------), per effetto ELla quale il A.A. sarebbe stato privato ELla amministrazione e ELla disponibilità dei beni sociali.
1.2. Dando poi atto che la questione involge la tematica dei rapporti fra il sequestro preventivo in materia di reati tributari ed il NT ELla impresa da essi coinvolta, richiamato il contenuto ELla ordinanza con la quale era stata rigettata la istanza di dissequestro, ha concluso affermando che, "in una fattispecie quale è quella ora in esame, "il sequestro preventivo (...) prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto di qualsiasi procedura concorsuale (...) attesa l'obbligatorietà ELla misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro, per cui il rapporto fra il vincolo imposto dall'apertura ELla procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro deve essere risolto a favore ELla seconda misura".
1.3. In motivazione il Tribunale di Pescara, che pure dà atto ELla esistenza sul punto di diversi indirizzi interpretativi, ha ricordato come l'orientamento da esso fatto proprio è stato di recente confermato anche dalla giurisprudenza ELla Corte di cassazione, la quale ha affermato la prevalenza EL sequestro preventivo sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto di qualsiasi procedura concorsuale anche qualora la dichiarazione di NT sia intervenuta prima EL sequestro (la sentenza espressamente richiamata dal Tribunale è quella di Sez. 3, n. 3575 EL 01/02/2022, Commisso, Rv. 283761 - 01).
1.4. Ha precisato, inoltre, che l'orientamento sopraindicato trova conforto anche nella disciplina fissata dagli artt. 317 ss. EL D.Lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14, nei quali è sancita la prevalenza ELle misure cautelar' reali rispetto alle procedure concorsuali, limitatamente alle sole ipotesi di sequestro preventivo strumentale alla confisca ai sensi ELl'art. 321, comma 2, c.p.p., rimanendo, invece, la stessa esclusa quanto al sequestro conservativo e ridotta solo a talune ipotesi nel caso di sequestro preventivo con finalità impeditive.
1.5. Ha escluso, infine, qualsiasi rilevanza, ai fini ELla prevalenza EL sequestro sulla procedura concorsuale, EL dato relativo alla disponibilità dei beni presso il fallito, posto che la natura e la funzione EL sequestro a fini di confisca prescindono da tale dato, nè in tale modo si determina alcuna violazione EL principio ELla par condicio creditorum.
2. Nel ricorso per cassazione la TE EL NT (------) NC , rappresentata da difensore munito di procura speciale, dopo avere premesso:
a) che, con sentenza resa in data (------) il Tribunale di Pescara, revocato il precedente decreto di ammissione al concordato ex art. 173 L. Fall., ha dichiarato il NT ELla (------) NC e dei suoi soci illimitatamente responsabili;
b) che con atto di citazione EL 19 aprile 2019 la TE EL IM (------) NC ha chiesto, per quanto ora interessa, la revocatoria degli atti con i quali è stato costituito e dotato il (------), onde fare dichiarare la inefficacia rispetto alla massa fallimentare ELla attribuzione ad esso ELla partecipazione societaria nella (------) SR dei soci ELla (------) NC (dichiarati falliti unitamente alla società) nonchè di una unità abitativa ubicata in Comune di (------), appartenente a M.M. (socio illimitatamente responsabile ELla società fallita);
c) che, con sentenza n. 543 EL 7 marzo 2021, il Tribunale di Pescara, in accoglimento ELl'azione revocatoria intentata dalla TE fallimentare, dichiarava l'inefficacia rispetto alla massa fallimentare ELl'atto pubblico EL 18 settembre 2015 con il quale era stato costituito il (------) e ne era stata disposta, nei termini dianzi indicati, la dotazione patrimoniale;
d) che, medio tempore, con provvedimento EL 22 gennaio 2020, il G.i.p. EL Tribunale di Pescara aveva disposto il sequestro di tutti i beni conferiti dai soci illimitatamente responsabili ELla (------) NC nel (------), avendo costoro "privato il loro patrimonio personale di risorse utili a garantire gli ingenti debiti tributari già accumulati dalla società (------) NC , di poi fallita, sottraendoli alla garanzia patrimoniale su di essi ricadente in quanto soci solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni di quest'ultima", articola un unico motivo di impugnazione, con il quale, in sintesi, lamenta il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 321 c.p.p. e 42 L. Fall.
2.1. In particolare, osserva che il Tribunale di Pescara avrebbe errato nell'interpretare, con riferimento al tenore testuale ELl'art. 12-bis EL D.Lgs. n. 74 EL 2000, l'espressione, in esso contenuta, limitativa EL potere di confisca "salvo che appartengano a persona estranea al reato". Aggiunge la parte ricorrente che essa è consapevole ELla esistenza di un contrasto giurisprudenziale al riguardo, il quale dovrebbe, a suo avviso, essere risolto proprio in base al concetto di "appartenenza EL bene da confiscare a soggetto estraneo". Rileva che, una volta dichiarato il NT, il soggetto attinto dalla procedura è spossessato dei propri beni, con perdita ELla disponibilità degli stessi, tanto che la sentenza dichiarativa EL NT è soggetta a trascrizione e la vendita dei beni fallimentari è realizzata attraverso un atto sottoscritto dal curatore, cui passa anche il possesso materiale e giuridico dei beni attratti alla massa fallimentare. Aggiunge, infine, la ricorrente che tanto più sarebbe dimostrata, quanto al caso in esame, la erroneità ELla apprensione dei beni già nella disponibilità dei soggetti falliti a seguito ELl'avvenuto sequestro preventivo di essi, laddove si rifletta sul fatto che il NT, cui aveva fatto seguito l'avvenuto spossessamento dei soggetti sottoposti alla procedura rispetto ai loro beni, era stato dichiarato anteriormente alla adozione ELla misura cautelare penale.
2.2. Cita al riguardo recente giurisprudenza di questa Corte (viene ricordata, fra le altre, la sentenza Sez. 3, n. 26275 EL 08/07/2002, non mass., a sua volta evocatrice di altri precedenti conformi), la quale, osserva la ricorrente, si sarebbe sviluppata prendendo le mosse dalla sentenza ELle Sezioni Unite penali con la quale è stata riconosciuta la legittimazione ELla curatela fallimentare ad impugnare i provvedimenti cautelari reali incidenti sulla dotazione ELla massa (cfr.: Sez. U, n. 45936 EL 13/11/2019, IM Mantova Petroli, Rv. 277257 01).
2.3. Eccepisce che sarebbe viziata l'ordinanza impugnata nella parte di essa in cui si afferma che "non può costituire dato significativo il fatto che i beni EL NT per soccombere rispetto alle esigenze ELla cautela debbano essere nella disponibilità EL fallito" (volendosi con ciò intendere che il sequestro sarebbe applicabile anche su beni non più nella disponibilità EL fallito), atteso che una tale affermazione si porrebbe in aperto contrasto con la stessa lettera ELl'art. 12-bis EL D.Lgs. n. 74 EL 2000.
Ritiene parimenti viziata, nell'ordinanza, la ritenuta assenza di violazione ELla par condicio creditorum;
sostiene, infatti, la ricorrente TE che la posizione EL Fisco - insinuatosi nel NT per un importo di poco inferiore a 600.000,00 Euro - sarebbe comparabile con quella degli altri creditori;
anzi, essa sarebbe recessiva rispetto a quella di molte categorie di creditori privilegiati, con la conseguenza che il mantenimento EL sequestro farebbe sì che l'Erario troverebbe un soddisfacimento preferenziale anche a discapito di quei creditori che, nell'ambito di un ordinario piano di riparto ELl'attivo fallimentare, sarebbero stati ad esso certamente preferiti. Nè l'argomento evocato potrebbe essere superato attraverso la valorizzazione ELla natura sanzionatoria ELla confisca, posto che l'ordinamento sanzionerebbe il reo con il sacrificio dei creditori fallimentari, quali soggetti EL tutto estranei al reato.
3. Con ordinanza EL 29 novembre 2022 la Terza Sezione penale ELla Corte di cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi ELl'art. 618 c.p.p., avendo la questione sottoposta al suo esame dato luogo, nella giurisprudenza di legittimità, ad un contrasto interpretativo.
4. Con decreto EL 2 marzo 2023 il Presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissandone la trattazione in camera di consiglio nelle forme e con le modalità di cui all'art. 127, c.p.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La questione di diritto per cui il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente:
"Se, in caso di dichiarazione di NT intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l'avvenuto spossessamento EL debitore erariale per effetto ELl'apertura ELla procedura concorsuale osti al sequestro stesso, ovvero se, invece, il sequestro debba comunque prevalere attesa la obbligatorietà ELla confisca cui la misura cautelare è diretta".
3. Il tema dei rapporti tra sequestro preventivo e procedura fallimentare (rectius, liquidazione giudiziale, a seguito ELla nuova denominazione assunta nel Codice ELla crisi d'impresa e ELl'insolvenza EL 2019), non è nuovo nella giurisprudenza, chiamata già in precedenza reiteratamente ad occuparsene. A tal proposito occorre, sia pure sinteticamente, ripercorrere cronologicamente l'evoluzione giurisprudenziale in materia di rapporti tra sequestro penale e procedura fallimentare quale ELineata dalla giurisprudenza ELle Sezioni Unite penali di questa Corte, evoluzione segnata da alcune tappe fondamentali.
3.1. La prima decisione di rilievo è rappresentata dalla sentenza Sez. U, n. 29951 EL 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228165, con cui le Sezioni Unite affermarono il principio di diritto per cui è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività illecita e appartenenti ad un'impresa dichiarata fallita, nei cui confronti sia instaurata la relativa procedura concorsuale, a condizione che il giudice, nell'esercizio EL suo potere discrezionale, dia motivatamente conto ELla prevalenza ELle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare.
Nell'occasione le Sezioni Unite ebbero tra l'altro a precisare che, nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca di beni appartenenti alla società fallita, la curatela fallimentare non è "terzo estraneo al reato", in quanto il concetto di appartenenza di cui all'art. 240, comma 3, c.p. ha una portata più ampia EL diritto di proprietà, sì che deve intendersi per terzo estraneo al reato soltanto colui che non partecipi in alcun modo alla commissione ELlo stesso o all'utilizzazione dei profitti derivati. La Corte, in tale occasione, ebbe altresì a specificare in motivazione che la sentenza che dichiara il NT priva la società fallita ELl'amministrazione e ELla disponibilità dei suoi beni esistenti a quella data, assoggettandoli alla procedura esecutiva concorsuale finalizzata al soddisfacimento dei creditori, ma che tale effetto di spossessamento non si traduce in una perdita ELla proprietà, in quanto la società resta titolare dei beni fino al momento ELla vendita fallimentare.
3.2. A distanza di circa un decennio, il tema - sebbene con riferimento alla disciplina peculiare dettata dal D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231 con riguardo alla responsabilità amministrativa da reato degli enti - venne incidentalmente affrontato anche dalla sentenza Sez. U, n. 11170 EL 25/09/2014, Uniland, Rv. 263685, la quale, nell'affermare il principio secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, il curatore fallimentare non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni ELla società fallita, ebbe a precisare in motivazione che lo stesso curatore, in quanto soggetto terzo rispetto al procedimento cautelare, non è titolare di diritti sui beni in sequestro nè può agire in rappresentanza dei creditori, non essendo anche questi ultimi, prima ELl'assegnazione dei beni e ELla conclusione ELla procedura concorsuale, titolari di alcun diritto sugli stessi.
3.3. Ultima pronuncia in ordine cronologico è la sentenza Sez. U, n. 45936 EL 26/09/2019, IM Mantova Petroli SR in liquidazione, Rv. 277257, che, discostandosi dal principio espresso dalla precedente sentenza "Uniland", ebbe a riconoscere, nel caso di sequestro preventivo disposto prima EL NT ai fini ELla confisca prevista dall'art. 12-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la legittimazione EL curatore fallimentare a chiedere la revoca EL sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale, precisando che la legittimazione EL curatore, discendente dalla titolarità EL diritto alla restituzione dei beni sequestrati, dev'essere riconosciuta anche in relazione ai beni caduti in sequestro prima ELla dichiarazione di NT, giacchè anch'essi facenti parte ELla massa attiva che entra nella disponibilità ELla curatela, con contestuale spossessamento EL fallito ai sensi ELl'art. 42, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
4. Gli interventi ELle Sezioni Unite si innestano in un quadro di perdurante ed ancora attuale contrasto che vede confrontarsi due opposti orientamenti: a) il primo, espressione ELla tesi ELla prevalenza funzionale ELla misura ablatoria penale;
b) il secondo, che risolve la coesistenza dei vincoli in ragione EL criterio ELla priorità temporale sul presupposto logico ELla recessività ELla misura rispetto alla procedura concorsuale.
5. Gli argomenti addotti a sostegno EL primo orientamento si fondano, anzitutto, sul rilievo per il quale i beni attratti alla massa fallimentare non possono considerarsi beni "appartenenti a persona estranea al reato", con la conseguenza che la dichiarazione di NT ELl'imputato non osta al provvedimento di confisca diretta o per equivalente, ai sensi ELl'art. 12-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 4, n. 864 EL 03/12/2021, dep. 2022, Donato, Rv. 282567 - 01; v. anche Sez. 3, n. 23907 EL 01/03/2016, Taurino, Rv. 266940 -01, con riferimento ad un caso di sequestro preventivo disposto in relazione al reato di cui all'art. 4 EL D.Lgs. n. 74 EL 2000), nonchè sul carattere obbligatorio ELla confisca e sulla sua finalità sanzionatoria (Sez. 3, n. 15779 EL 08/01/2020, IM TE SR , non mass.; Sez. 3, n. 15776 EL 08/01/2020, IM TE SR , non mass.; Sez. 3, n. 28077 EL 09/02/2017, Marcantonini ed altro, Rv. 270333 - 01, che ha ritenuto applicabile il principio anche in materia di concordato preventivo, aggiungendo che i diritti di credito dei terzi non appaiono ricompresi nell'ambito ristretto indicato dall'art. 12-bis, comma 1, cit.).
Il che giustificherebbe la prevalenza su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, a prescindere dal momento in cui intervenga la dichiarazione di NT, non potendo essere attribuiti alla procedura concorsuale, anche se intervenuta prima EL sequestro, effetti preclusivi rispetto all'operatività ELla cautela reale disposta nel rispetto dei requisiti di legge.
Si sostiene, in particolare, che la deprivazione che il fallito subisce ELl'amministrazione e ELla disponibilità dei suoi beni, vincolati dalla procedura concorsuale a garanzia ELl'equa soddisfazione di tutti i creditori mediante l'esecuzione forzata, non esclude che egli conservi, sino al momento ELla vendita fallimentare, la titolarità dei beni stessi (Sez. 5, n. 52060 EL 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753 - 01). Nello stesso senso Sez. 4, n. 7550 EL 05/12/2018, dep. 2019, Sansone, Rv. 275129 - 01, in relazione ad una fattispecie di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme di denaro appartenenti alla società fallita e assegnate ai creditori con piano di riparto dichiarato esecutivo ma non ancora eseguito, ha precisato che il provvedimento EL giudice ELegato si limita ad accertare giudizialmente la misura dei crediti aventi diritto al riparto e ad ordinarne al curatore il pagamento, ma l'effetto traslativo EL denaro appartenente alla società fallita si produce solo con la materiale "traditio" ELle somme, aggiungendo che le posizioni soggettive dei creditori insinuati al passivo e ammessi al riparto ELle somme conservano la connotazione di meri diritti di credito, non mutando la loro originaria natura giuridica per effetto ELla ammissione alla procedura concorsuale. Da ultimo, anche Sez. 3, n. 31921 EL 04/05/2022, IM TR SR , non mass., ha ribadito che fino alla materiale distribuzione da parte EL curatore le somme di denaro costituenti l'attivo EL NT non possono essere considerate come appartenenti ad un terzo estraneo alla commissione EL reato ma restano beni ELla società fallita, come tali suscettibili di sequestro nei confronti di quest'ultima.
Con specifico riguardo ai reati tributari Sez. 3, n. 5255 EL 03/11/2022, dep. 2023, Di Fant, Rv. 284068 - 01, ha infine affermato la possibilità di esecuzione EL sequestro preventivo finalizzato alla confisca EL profitto di un reato tributario di cui all'art. 12-bis D.Lgs. n. 74 EL 2000, ove il reato sia stato commesso nell'interesse di una società dichiarata fallita, avente ad oggetto beni societari compresi nell'attivo fallimentare, posto che la deprivazione ELl'amministrazione e ELla disponibilità dei beni, vincolati dalla procedura concorsuale a garanzia ELl'equa soddisfazione dei creditori mediante l'esecuzione forzata, non esclude che il fallito ne conservi la titolarità sino al momento ELla vendita, non assumendo rilevanza, ai fini ELla confisca diretta, il criterio ELla disponibilità dei beni, ma quello, più ampio, ELla non estraneità rispetto al reato.
5.1. Alcune più recenti pronunce hanno valorizzato, a sostegno ELl'orientamento in esame, anche le nuove disposizioni EL codice ELla crisi di impresa e di insolvenza (cosiddetto c.c.i.) di cui al D.Lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14, attribuendo rilevanza al nuovo assetto normativo, ancor prima ELla sua entrata in vigore, quantomeno sul piano ELl'interpretazione logico-sistematica (Sez. 3, n. 3575 EL 26/11/2021, dep. 2022, Commisso, Rv. 283761-01; Sez. 3, n. 5255 EL 03/11/2022, dep. 2023, Di Fant, Rv. 284068 - 01).
In particolare, Sez. 3, n. 3575 EL 26/11/2021, dep. 2022, Commisso, Rv. 283761-01, ha affermato che il principio di prevalenza EL sequestro preventivo trova conforto e giustificazione, oltre che nell'argomento principale ELla obbligatorietà ELla confisca cui è finalizzata la misura, nelle nuove disposizioni di cui agli artt. 317 ss. EL c.c.i., non escludendo la sua differita entrata in vigore (al 15 luglio 2022) che le norme definitorie in esso contenute, venute ad esistenza e a conoscenza con la promulgazione e la pubblicazione, siano utilizzabili nell'ambito di una interpretazione logico-sistematica di norme vigenti, contenute in altre leggi.
6. L'opposto orientamento secondo cui non può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni, ai sensi ELl'art. 12-bis EL D.Lgs. n. 74 EL 2000, anche per equivalente, in presenza di una dichiarazione di NT, si fonda, invece, anzitutto, sull'assunto che la dichiarazione di NT comporta il venir meno in capo al fallito EL potere di disporre EL proprio patrimonio e l'attribuzione al curatore, terzo estraneo al reato, EL compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento (Sez. 3, n. 47299 EL 16/11/2021, IM LE IN SR , Rv. 282618 - 01; Sez. 3, n. 45574 EL 29/05/2018, E., Rv. 273951 - 01).
Non avrebbero rilevanza, per tale orientamento, gli argomenti sostenuti dalla tesi contrapposta. Anzitutto, quello che fa leva sull'obbligatorietà ELla confisca in materia tributaria ex art. 12-bis EL D.Lgs. n. 74 EL 2000, troverebbe confutazione nello stesso dato normativo, laddove è prevista una deroga espressa, anche in caso di confisca per equivalente, in caso di beni appartenenti ad un soggetto estraneo al reato ovvero di beni non nella disponibilità EL reo (Sez. 3, n. 11068 EL 28/09/2021, dep. 2022, Rellecke Nasi, Rv. 283763 - 01).
Viene parimenti ritenuto superabile l'argomento che fa leva sulla finalità sanzionatoria ELla confisca, correlato alla sua obbligatorietà, che giustificherebbe la natura recessiva degli interessi ELla massa fallimentare, ove si valuti che affermare la assoluta prevalenza ELla misura ablatoria dei beni rispetto al vincolo derivante dalla loro attrazione alla massa fallimentare produrrebbe l'effetto perverso di far ricadere la sanzione sui creditori EL fallito, soggetti diversi rispetto all'autore ELl'illecito. In secondo luogo, con riferimento agli effetti ELla dichiarazione di NT sul patrimonio ELla persona fisica o giuridica che ne è destinataria, l'orientamento in esame evidenzia che, come previsto dall'art. 42, comma 1, L. Fall., la dichiarazione importa lo spossessamento e il venir meno EL potere EL fallito di disporre dei propri beni, automaticamente trasferiti agli organi ELla procedura fallimentare, conseguendone che, a partire da tale momento, il curatore subentra ope legis nell'amministrazione ELla massa attiva nella prospettiva ELla sua conservazione ai fini ELla tutela ELl'interesse dei creditori (Sez. 3, n. 12125 EL 05/02/2021, IM LF EM SR , non mass.; Sez. 3, n. 36746 EL 15/10/2020, Semprucci, non mass.; Sez. 3, n. 14766 EL 26/02/2020, Sangermano, Rv. 279382 - 01; Sez. 3, n. 45574 EL 29/05/2018, E., Rv. 273951-01).
Sarebbe dunque proprio la legittimazione EL curatore all'impugnativa dei provvedimenti in materia di cautelare reale a costituire la premessa sul piano logico, ancor prima che giuridico, ELl'esclusione di una posizione di subordinazione ELla procedura fallimentare rispetto al sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p.,e ciò in quanto se la disponibilità dei beni è quella che conferisce alla curatela fallimentare la legittimazione "non si vede come possa esserle negata, in relazione alla tutela invocata, la posizione di terzietà rispetto al soggetto indagato", con la conseguenza che il diritto alla restituzione dei beni sequestrati resterebbe, dunque, inscindibilmente connesso alla disponibilità dei beni attinti dalla misura cautelare, non potendo dunque non essere riconosciute alla curatela, nelle sue funzioni di rappresentanza EL NT e di amministrazione EL relativo patrimonio, una posizione giuridica autonoma rispetto al bene e la titolarità di un correlativo potere di fatto sulla res, tutelato dall'ordinamento, da cui deriva l'impossibilità di dare esecuzione al sequestro in caso di sentenza dichiarativa di NT sui beni ELla curatela cronologicamente antecedente al vincolo cautelare penale (Sez. 3, n. 17750 EL 17/12/2019, IM BO TR SR , non mass.); ciò anche sulla scorta ELla giurisprudenza civilistica che qualifica esplicitamente il curatore come "detentore dei beni EL NT", configurando in capo all'organo fallimentare una detenzione qualificata dal carattere pubblicistico ELla funzione svolta (Sez. 3, n. 23645 EL 08/07/2020, IM Bini Jeans Sas non mass.).
6.1. Per i reati tributari l'orientamento in questione focalizza, inoltre, il rischio di una possibile compromissione EL principio ELla par condicio creditorum (Sez. 3, n. 47299 EL 16/11/2021, IM LE IN SR , Rv. 282618 - 01) sull'assunto che la pretesa erariale tutelata dal sequestro finalizzato alla confisca, data la particolare natura EL profitto conseguito dal mancato adempimento ELla obbligazione tributaria, non è ontologicamente dissimile da quella dei creditori che si siano insinuati nel NT, ovvero lo abbiano promosso, i quali vantano una posizione creditoria insoddisfatta nei confronti EL fallito, giungendo a configurare una sorta di privilegium Fisci, con indebita attribuzione all'Erario di una posizione dominante rispetto a quella degli altri operatori economici.
6.2. Sottolinea infine la funzione pubblicistica EL NT anche nella nuova disciplina, rilevando che il nuovo assetto disegnato dal codice ELla crisi d'impresa contemplando la canalizzazione nella procedura fallimentare ELla composizione ELla crisi di impresa, così come la espulsione ELl'impresa dal mercato quando ne sia accertato lo stato di decozione, rendono evidente come l'interesse originario facente capo al singolo creditore resti, in ultima analisi, relegato in posizione di subalternità rispetto a quello pubblicistico che interviene al fine di tutela e regolamentazione EL mercato (Sez. 3, n. 26275 EL 26/05/2022, TE EL NT ME ME SR , non mass.).
7. Interessa a questo punto evidenziare che di recente il legislatore, come ricordato in alcune decisioni in precedenza citate, è intervenuto sulla questione giungendo ad introdurre, in attuazione ELl'art. 13 L. 19 ottobre 2017 n. 157, l'art. 317 EL già menzionato D.Lgs. n. 14 EL 2019 (Principio di prevalenza ELle misure cautelari reali e tutela dei terzi) che recita: "1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale ELle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'art. 142 sono regolate dalle disposizioni EL Libro I, titolo IV EL decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli artt. 318, 319 e 320. 2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri ELle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi ELl'art. 321, comma 2, EL codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'art. 104-bis ELle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie EL codice di procedura penale".
Deve ritenersi, pertanto, ora espressamente affermata, attraverso il richiamo alle disposizioni EL codice antimafia, la prevalenza ELla misura cautelare sul vincolo derivante dalla procedura fallimentare.
7.1. Il D.Lgs. n. 14 EL 2019 si inserisce nel solco di altri interventi normativi recenti: la L. 17 ottobre 2017, n. 161 e il D.Lgs. n. 1 marzo 2018, n. 21 avevano infatti allargato l'ambito applicativo ELle disposizioni in punto di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di tutela dei terzi ed esecuzione EL sequestro previste nel "Codice Antimafia" tant'è che la dottrina ha rilevato come "l'art. 317 assume portata precettiva globale, erigendo le regole di quest'ultimo a paradigma totalizzante".
L'art. 317 cit. "completa" in realtà l'intervento di riforma operato con la L. n. 161 EL 2017, immediatamente successiva alla L. n. 157 EL 2017, che, in attuazione dei medesimi intenti, aveva già sostituito il comma 4-bis ELl'art. 12- sexies D.L. n. 306 EL 1992, stabilendo che "le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonchè quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione EL sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2022 n. 159, si applicano anche ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter EL presente articolo, nonchè agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai ELitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, EL codice di procedura penale".
Per quanto concerne "la tutela dei terzi", il regime introdotto dal nuovo c.c.i. deve essere letto alla luce ELl'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p., che, nella sua attuale riformulazione, prevede l'applicazione ai sequestri e alle confische ELle disposizioni EL "Codice antimafia" riguardanti anche i rapporti con le procedure concorsuali.
Dunque, è possibile affermare che dalla data EL 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore ELla peculiare disciplina dettata dagli artt. 317 ss. EL c.c.i.), vige una unitaria disciplina di carattere generale che regola i rapporti tra sequestro preventivo a fini di confisca e dichiarazione di liquidazione giudiziale, ovvero quella contenuta negli artt. 63 ss. D.Lgs. n. 159 EL 2011, anch'essi opportunamente rimodulati, con inequivocabile prevalenza ELlo strumento penale.
La tutela dei crediti può assumere rilevanza, rispetto al sequestro penale, nei ristretti limiti indicati dall'art. 52 D.Lgs. n. 159 EL 2011, anch'essi rivisitati, in base al richiamo contenuto nell'art. 68.
L'art. 52, nella sua nuova declinazione, recepisce la valenza primaria ELl'interesse pubblico ad assicurare l'effettività ELla misura ablatoria anche nel caso EL NT escludendo che il sequestro penale o di prevenzione possa essere recessivo rispetto all'interesse degli altri creditori nel caso di prestazioni connesse all'attività illecita o a quella di reimpiego dei suoi proventi, di elusione degli effetti ELla confisca attraverso la precostituzione di posizioni creditorie di comodo, di simulazione ELla loro esistenza a posteriori e, in ogni caso, esclude che la persona attinta dal sequestro possa giovarsi dei proventi ELle attività illecite per liberare dai debiti il restante patrimonio personale, come già evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 94 EL 2015.
Sotto il profilo procedimentale, senza che rilevi la data di apertura ELla liquidazione giudiziale, chi intenderà trovare soddisfazione su beni investiti da una confisca quale che sia (o da un sequestro preordinato) dovrà farlo secondo i dettami di sede e di tempo che il "Codice Antimafia" enuclea.
I rapporti tra procedura concorsuale e confisca sono scanditi da una serie di regole precise e chiare: a) qualora il sequestro funzionale alla confisca preceda la liquidazione giudiziale, i beni attinti dal vincolo penale saranno esclusi dalla massa attiva concorsuale (art. 63, comma 4); b) qualora sia l'apertura ELla liquidazione a precorrere il sequestro, i beni che ne sono oggetto saranno separati dalla massa attiva liquidabile e consegnati all'amministratore giudiziario (art. 64, comma 1); c) ove il patrimonio ELla liquidazione racchiuda esclusivamente beni già in precedenza sequestrati ai fini ELla successiva confisca, il tribunale ELl'insolvenza, sentiti curatore e comitato dei creditori, chiuderà la procedura concorsuale (art. 63, comma 6); d) EL pari, ove sequestro o confisca intercettino, aperta la liquidazione, l'intera massa di questa, il tribunale dichiarerà chiusa la procedura concorsuale (art. 64, comma 7); e) qualora la misura penale antecedente alla liquidazione venga revocata, il curatore apprenderà i beni che ne sono stati oggetto, subentrando all'amministratore giudiziario nei rapporti processuali, sicchè il tribunale riaprirà la procedura concorsuale, ancorchè siano trascorsi cinque anni dalla chiusura (art. 63, comma 7); f) allo stesso modo, se la misura penale posteriore alla liquidazione dovesse essere revocata prima ELla chiusura di quest'ultima, i beni vincolati saranno ex novo inglobati nella massa attiva EL concorso e l'amministratore giudiziario li consegnerà al curatore (art. 64, comma 10).
Il primato ELlo strumento penalistico vale anche nelle ipotesi in cui il tribunale "fallimentare" dovesse emettere provvedimenti cautelari idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti ELla sentenza che segna l'avvio ELla liquidazione giudiziale (art. 54 c.c.i.); non è accidentale il riferimento alla "gestione concorsuale" contenuto nell'art. 317 c.c.i., più dilatato rispetto a quello ELl'apertura ELla liquidazione.
8. E' chiara, dunque, a questo punto, la linea scelta dal legislatore di allinearsi alla tesi ELla prevalenza ELla confisca sulle procedure concorsuali inaugurata con la sentenza Focarelli, anche se appare opinabile ricorrere alla nuova disciplina per inferirne criteri interpretativi con riferimento alle vicende insorte in precedenza.
Le decisioni che valorizzano l'assetto normativo attuale attribuendo rilevanza allo stesso sul piano ELl'interpretazione logico-sistematica (in particolare, la citata sentenza "Commisso"), muovono dalla possibilità di distinguere, all'interno EL concetto di operatività di una norma, tra valenza "interpretativa" di altre norme (che secondo la richiamata decisione prescinderebbe dalla sua entrata in vigore e, dunque, anche dai limiti ELla disposizione transitoria) e valenza "applicativa" ELle stesse.
Ritengono, tuttavia, le Sezioni Unite che una distinzione di tale tipo non sia, in linea generale, concepibile: sino a quando una norma non entri in vigore ne è precluso ogni effetto, anche solo di ordine interpretativo, ELl'assetto precedente. In materia opera, invero, il principio posto dall'art. 11 preleggi secondo cui (Sez. U civ., n. 2061 EL 28/01/2021, Rv. 660307 - 01) "ove non sia il legislatore stesso a disporre in via retroattiva - e ciò può avvenire espressamente (anche tramite norma di interpretazione autentica) ovvero implicitamente (la retroattività essendo anche desumibile, se inequivocabile, in via interpretativa dalla disposizione interessata) -, un tale potere non è esercitabile dal giudice, neppure per il tramite EL procedimento analogico, essendo l'efficacia temporale ELla fonte disponibile solo per il legislatore e pure per esso in termini tali da non poterne fare uso arbitrario".
Nella specie, attraverso la disposizione transitoria ELl'art. 390 EL D.Lgs. n. 14 EL 2019 vengono volutamente introdotte dal legislatore scansioni temporali diverse per le nuove norme non aggirabili sul piano interpretativo.
9. Va piuttosto rilevato che le obiezioni ELl'orientamento che milita a favore ELla prevalenza EL NT sulla confisca non sviluppano, in realtà, argomentazioni ulteriori rispetto a quelle già esaminate e decise nella sentenza "Focarelli" e che il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, EL profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12-bis, comma 1, EL D.Lgs. n. 74 EL 2000, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene, sia nel caso di liquidazione giudiziale che per effetto ELla ammissione al concordato preventivo, in ragione ELla natura obbligatoria ELla misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro.
9.1. Al riguardo va anzitutto ribadito in questa sede che, a seguito ELla dichiarazione di NT, la titolarità dei beni resta in capo al fallito sino al momento ELla vendita fallimentare per i beni o EL riparto ELl'attivo per il denaro. E, dunque, non si realizza quella condizione di "appartenenza a terzi" che inibisce, secondo la disposizione citata, l'adozione EL provvedimento ablatorio ELla confisca.
La dichiarazione di NT di una società priva la stessa di ogni potere in relazione al suo patrimonio (eccezion fatta per i beni sottratti all'esecuzione concorsuale per disposizione di legge e per i beni sopravvenuti che non siano acquisiti dalla massa), ma non comporta di per sè alcuna alterazione ELla compagine sociale, i cui organi restano in funzione, come evidenziato anche dalla giurisprudenza civile, sia pur con le limitazioni derivanti dall'intervenuta dichiarazione di NT (si richiama sul punto Sez. 1 civ., n. 24326 EL 03/11/2020, Rv. 659654 - 01).
Se il NT comporta lo spossessamento dei beni ma lascia inalterata la struttura ELl'ente fallito, logico corollario di tale affermazione è che la società continui ad esistere come soggetto giuridico, suscettibile di essere sanzionato -nei casi in cui sia prevista una responsabilità ELl'ente ai sensi EL D.Lgs. n. 231 EL 2001 - o di essere privato, ope legis, dei beni costituenti il profitto o il prezzo di un reato tributario.
La deprivazione ELl'amministrazione e ELla disponibilità dei beni, vincolati dalla procedura concorsuale a garanzia ELl'equa soddisfazione dei creditori mediante l'esecuzione forzata, non esclude, infatti, che il fallito ne conservi la titolarità sino al momento ELla vendita o ELl'assegnazione ai creditori.
9.2. I beni EL fallito, dunque, sebbene acquisiti alla procedura concorsuale, non possono qualificarsi, per quanto appena precisato, come "beni appartenenti a persona estranea al reato" sicchè il curatore fallimentare diviene mero gestore - detentore dei beni ELl'imprenditore. Analogamente, nemmeno le pretese vantate dai singoli creditori sul patrimonio EL soggetto insolvente possono sempre considerarsi d'ostacolo all'apposizione EL vincolo penale: i diritti acquisiti dal terzo in buona fede in grado di prevalere sulla confisca (e quindi anche sul sequestro preventivo) si identificano, infatti, solo nel diritto di proprietà e negli altri diritti reali che gravano sui beni e non anche nel semplice diritto di credito (Sez. U, n. 11170 EL 25/09/2014, dep. 2015, Uniland Spa Rv. 263681 - 01), sempre che manchi qualsiasi rapporto di strumentalità con il reato.
9.3. Del resto, nell'ambito degli "effetti EL NT per il fallito" (artt. 42-50, R.D. 16 marzo 1942, n. 267) si è soliti distinguere gli effetti di carattere "patrimoniale", che trovano disciplina negli artt. 42-47, dagli effetti di carattere "personale", regolati dagli artt. 48-50. Per designare l'insieme degli effetti che il NT produce nei riguardi EL fallito, e che perciò ne costituiscono la condizione giuridica, può parlarsi, secondo la dottrina (sia pure in una lata e impropria accezione), di status EL fallito. Circa la condizione giuridica EL fallito nei riguardi dei "beni" (art. 42 L. Fall.) o "rapporti di diritto patrimoniale compresi nel NT" (art. 43, comma 1, L. Fall.), e costituenti dunque il "patrimonio fallimentare" (art. 31, comma 1, L. Fall.), la Corte costituzionale ha chiarito che non si rinviene nell'ordinamento "una norma di carattere generale che privi il fallito ELla capacità di agire" (Corte Cost., sent. n. 549 EL 2000, richiamata dall'ord. n. 267 EL 2002), con ciò superando talune precedenti affermazioni, nel senso ELl'esistenza, a carico EL fallito, di "limitazioni alla capacità di agire in ordine alla amministrazione ed alla disponibilità dei beni" (Corte Cost., sent. n. 141 EL 1970) ovvero di "limitazioni alla capacità di agire rivenienti all'imprenditore dalla dichiarazione di NT" (Corte Cost., sent. n. 145 EL 1982).
Sul piano patrimoniale, alla sentenza dichiarativa EL NT consegue che il fallito è privato dalla data di essa "ELl'amministrazione e ELla disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di NT" (art. 42, comma 1, L. Fall.: cosiddetto "spossessamento EL fallito"). La natura giuridica di tale "spossessamento" è stata spiegata in dottrina richiamando gli effetti EL pignoramento nella espropriazione singolare, poichè degli stessi effetti, sebbene quantitativamente più imponenti, si tratterebbe. Per effetto ELla dichiarazione di NT (e a partire da essa), in virtù ELle richiamate norme degli artt. 42-45 L. Fall., dunque, il fallito non viene immediatamente "espropriato" (ossia privato ELla proprietà dei suoi beni e ELla titolarità dei suoi diritti), ma - con riguardo (e limitatamente) ai rapporti compresi nel NT - gli è inibito di compiere efficacemente atti giuridici (negoziali e non) di disposizione e di amministrazione dei suoi beni (ivi compreso il godimento e l'utilizzo materiale di essi), di esercizio dei suoi diritti, di adempimento ELle sue obbligazioni, e di assunzione di nuove obbligazioni (anche mediante atti illeciti o per altre "fonti" ex art. 1173 c.c.), la cui responsabilità (ex art. 2740 c.c.) può essere fatta valere sui beni compresi nel NT;
correlativamente, pertanto, i poteri di disposizione e amministrazione dei beni, l'esercizio dei diritti e facoltà, ecc. (ivi compreso il potere di impegnare il patrimonio EL fallito con l'assunzione di nuove obbligazioni: c.d. "obbligazioni di massa": art. 111, comma 1, n. 1, L. Fall.) passano agli organi fallimentari, verificandosi così una "sostituzione" di questi al fallito nel compimento di attività giuridiche incidenti sul "patrimonio fallimentare" (ossia il complesso dei rapporti giuridici sostanziali facenti capo al fallito assoggettati al particolare regime EL NT in funzione ELla realizzazione ELlo scopo ultimo di esso, ovvero il soddisfacimento tendenzialmente paritario dei creditori), pienamente efficaci nei confronti EL medesimo fallito e dei terzi, anche dopo la cessazione ELla procedura.
In tal senso, quindi, la giurisprudenza di questa Corte, anche in tempi meno recenti (Sez. 5, n. 1926 EL 30/03/2000, Vasaturo, Rv. 216540 - 01; Sez. 1, n. 5099 EL 09/11/1987, dep. 1988, Nicoletti, Rv. 178105 - 01), si è sempre espressa nel senso che la sentenza dichiarativa di NT priva il fallito ELla amministrazione e ELla disponibilità dei beni esistenti alla data di dichiarazione EL NT, ma non ne implica il trasferimento alla massa dei creditori, ma, semmai, alla curatela, nel senso, tuttavia, ELla gestione EL patrimonio ai fini di soddisfacimento dei creditori. Detta privazione (il cosiddetto "spossessamento" appunto) non si traduce allora in una perdita ELla proprietà in capo al fallito e si risolve, invece, nella destinazione ELla totalità dei beni a soddisfare i creditori, oltre che nell'assoluta insensibilità EL patrimonio all'attività svolta dall'imprenditore successivamente alla dichiarazione di NT (v. Sez. 2 civ., n. 16853 EL 11/08/2005, Rv. 585055 - 01, secondo cui la privazione ELl'amministrazione e ELla disponibilità dei beni prevista dall'art. 42 R.D. n. 267 EL 1942, anche se comunemente definita "spossessamento", comporta soltanto la presa in consegna dei beni medesimi da parte EL curatore, v. inoltre, Sez. 2 civ., n. 17605 EL 04/09/2015, Rv. 636403 - 01, secondo cui la redazione ELl'inventario da parte EL curatore fallimentare, attraverso il quale vengono individuati, elencati, descritti e valutati i beni ELla massa, non comporta la materiale apprensione ELle cose da parte EL curatore, il quale ne diviene mero detentore, senza alcuna sottrazione "ope legis" ELle stesse al fallito).
9.4. Il riconoscimento, in capo al curatore, ELla legittimazione all'impugnazione dei provvedimenti impositivi di cautele reali (di cui alla pronuncia ELle Sezioni Unite "Mantova Petroli"), non implica, peraltro, la prevalenza dei crediti concorsuali rispetto al sequestro, essendo detta legittimazione finalizzata, fondamentalmente, a consentire l'esercizio processuale ELle richieste attinenti alla misura.
La predetta legittimazione non vale cioè ad alterare l'assetto dei rapporti tra procedura fallimentare e sequestro penale, dovendosi ribadire che la misura ablatoria reale, in virtù EL suo carattere obbligatorio, da riconoscere sia alla confisca diretta che a quella per equivalente, è destinata a prevalere su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, a prescindere dal momento in cui intervenga la dichiarazione di NT, non potendosi attribuire alla procedura concorsuale che intervenga prima EL sequestro effetti preclusivi rispetto all'operatività ELla cautela reale disposta nel rispetto dei requisiti di legge, e ciò a maggior ragione nell'ottica ELla finalità evidentemente sanzionatoria perseguita dalla confisca espressamente prevista in tema di reati tributari, quale strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato (in tal senso, la già citata sentenza "IM TE SR ").
Se è così, dunque, è lo stesso dettato letterale ELl'art. 12-bis EL D.Lgs. n. 74 EL 2000 a dettare il criterio risolutivo: nel caso di confisca diretta o per equivalente il sequestro opera "sempre" (e dunque anche in caso di apertura ELle procedure concorsuali, anteriore o successiva che sia al sequestro), sicchè, in particolare, le criticità segnalate dall'orientamento opposto relativamente alla invocata irragionevolezza EL sacrificio ELle posizioni dei creditori non erariali restano recessive dinanzi al chiaro dettato normativo, non per questo, peraltro, suscettibile di attriti con principi costituzionali. Proprio la natura EL profitto in generale dei reati tributari - e, quindi, l'interesse ELl'Erario al recupero di quanto evaso - dà luogo ad un interesse sanzionato penalmente con riflessi obbligatori sulla confisca, che giustifica dunque anche il sacrificio dei creditori "privati". E questa perenne applicabilità ELla confisca, fatta salva la deroga EL "terzo estraneo" di cui al richiamato art. 12-bis, trova corrispondenza nell'argomento ELla necessità di evitare, sempre fatta salva tale deroga, la circolazione di beni provenienti da evasione.
9.5. Il curatore fallimentare, conclusivamente, non può disporre dei beni costituenti l'attivo ELla massa fallimentare per la semplice ragione che detti beni (rectius, il loro valore), costituendo il profitto EL reato, vanno sottratti alla liquidazione giudiziale ed all'amministratore pro-tempore EL patrimonio ELla società dichiarata fallita, ossia al curatore, per evitare anche la paradossale conseguenza di rendere disponibile (e commerciabile mediante la vendita fallimentare) un bene costituente profitto di un illecito penale, sottraendolo alla conseguenza sanzionatoria obbligatoriamente prevista dalla legge, ossia la definitiva confisca, purchè ovviamente ne sussistessero ab origine le condizioni legittimanti;
e alla sola verifica di tali condizioni è preordinata la legittimazione ad impugnare EL curatore, non precludendo quindi la stessa la sequestrabilità, non importa se antecedente o successiva alla procedura di apertura ELla liquidazione giudiziale, dei beni. Ai fini ELla confisca, non assume, dunque, rilevanza il criterio ELl'effettiva disponibilità dei beni, ma quello, più ampio, ELla non estraneità al reato tributario EL fallito, che conserva la titolarità dei beni attratti alla massa fallimentare sino alla conclusione ELla procedura.
9.6. A conferma di quanto sopra, EL resto, milita anche la stessa disciplina normativa di cui al combinato disposto degli artt. 42, ultimo comma e 104-ter, comma 8, L. Fall. (rispettivamente trasfusi nell'art. 142 e nell'art. 213, comma 2, c.c.i.) a proposito ELl'istituto ELla c.d. derelictio. Ed invero, proprio il fatto che, nel caso di abbandono EL bene per antieconomicità ELla sua conservazione al NT, lo stesso torni automaticamente nella piena disponibilità EL fallito - tant'è che l'art. 104 impone al curatore l'onere di avvisare di ciò i creditori evidentemente affinchè gli stessi intraprendano, se lo ritengano, in deroga all'art. 51 (oggi, art. 150, c.c.i.), azioni individuali verso il fallito con riguardo a detto bene - dimostra che, con l'apertura EL NT, non muta la titolarità EL bene, che resta sempre "EL fallito", laddove il curatore ne è il mero "detentore", come EL resto anche la stessa giurisprudenza amministrativa, in sede di adunanza plenaria, ha riconosciuto (Cons. Stato, n. 3 EL 26/01/2021, che, con riferimento all'obbligo di rimozione dei rifiuti, incombente al curatore, ha evidenziato che ciò che rileva è la "la sussistenza di un rapporto gestorio, inteso come "amministrazione EL patrimonio altrui", ciò che certamente caratterizza l'attività EL curatore fallimentare con riferimento ai beni oggetto ELla procedura").
9.7. Ne consegue, per quanto particolarmente rilevante con riguardo alla questione oggetto di esame, che alla curatela fallimentare, che ha un compito esclusivamente gestionale e mirato al soddisfacimento dei creditori, non si attaglia il concetto di appartenenza, preclusiva ELla confiscabilità ex art. 12-bis, D.Lgs. n. 74 EL 2000 (v., Sez. 3, n. 30605 EL 24/05/2022, IM M.G. OU SR , non mass. sul punto;
Sez. 5, n. 1926 EL 30/03/2000, Vasaturo, Rv. 216540 - 01) anche nella più ampia accezione, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 9 EL 18/05/1994, Comit Leasing Spa in proc. Longarini, Rv. 199174 - 01; Sez. 1, n. 3117 EL 08/07/1991, MenELla, Rv. 187903 - 01) come non circoscritta al diritto di proprietà e, invece, estesa ai diritti reali di godimento e di garanzia.
9.8. Conclusivamente, l'obbligatorietà ELla confisca EL profitto dei reati tributari comporta la prevalenza EL vincolo penalistico rispetto ai diritti incidenti, per effetto ELla pendenza di una procedura concorsuale, sul patrimonio EL soggetto sottoposto alla cautela reale, proprio perchè i beni restano nella titolarità EL fallito e non "passano" al curatore, essendo quindi necessario sottrarli al primo, non potendosi applicare la deroga EL "terzo estraneo" di cui all'art. 12-bis, D.Lgs. n. 74 EL 2000. La finalità EL legislatore di ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato non è, pertanto, vanificabile in alcun modo;
va aggiunto che, ove si ragionasse diversamente, si verrebbe ad annettere alla procedura concorsuale un effetto di "improcedibilità" e, nel caso di confisca per equivalente, di "estinzione" ELla sanzione EL tutto extravagante rispetto agli specifici casi contemplati dal sistema codicistico.
10. La soluzione indicata è EL resto comune a quella cui perviene anche la giurisprudenza tributaria di legittimità, secondo cui "il carattere obbligatorio e sanzionatorio ELla confisca diretta o per equivalente EL profitto dei reati tributari, prevista dall'art. 12-bis comma 1, EL D.Lgs. n. 74 EL 2000, comporta che il sequestro preventivo ad essa funzionale, benchè sopravvenuto rispetto alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, sia opponibile ai creditori, non potendo in contrario invocarsi l'art. 168 L. Fall., il quale vieta l'inizio ELle azioni cautelari in costanza di procedura, posto che una siffatta inibizione non sussiste per la potestà cautelare che lo Stato esercita, non a tutela EL suo credito, bensì nell'interesse alla repressione dei reati" (Sez. 1 civ., n. 24326 EL 03/11/2020, Rv. 659654 - 01). Anche in tal sede, infatti, si è evidenziato come i diritti di credito dei terzi non appaiono ricompresi nell'ambito ristretto indicato dall'art. 12-bis, cit., posto che l'unico limite alla confiscabilità è rappresentato dalla "appartenenza" EL bene a persona estranea al reato.
Si è poi condivisibilmente aggiunto che se, in materia di reati tributari, il profitto è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale ed il legislatore ha attribuito solo al pagamento EL tributo un effetto ostativo rispetto alla confisca ed al sequestro preventivo, valorizzando un'idea di confisca quale misura sussidiaria e post-riparatoria (cfr., art. 12-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74 EL 2000), la conseguenza che si deve trarre - anche per tal via - è quella ELla prevalenza assoluta ELle esigenze recuperatorie EL profitto stesso: non è, infatti, in questione il mero pagamento di un debito tributario (che segue le regole previste dalla legge fallimentare e dal codice ELla crisi d'impresa), ma l'assicurazione alla mano pubblica EL profitto EL reato (rispetto al quale detto debito costituisce solo il parametro di quantificazione), ciò che ne preclude l'assimilabilità ai beni suscettibili di distribuzione tra i creditori.
11. Alla luce ELle argomentazioni fin qui esposte, la questione oggetto di rimessione, perimetrata negli ambiti temporali già indicati, va quindi risolta enunciando il seguente principio di diritto:
"L'avvio ELla procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, se già disposto, EL provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari".
12. In applicazione ELla "regola iuris" innanzi ELineata, è possibile pertanto esaminare l'oggetto EL ricorso portato all'attenzione ELle Sezioni Unite.
13. La TE EL NT in oggetto non ha dedotto la sussistenza di condizioni ostative alla confiscabilità dei beni (ulteriori rispetto a quella oggetto ELla questione giuridica controversa e che, per le ragioni esposte, va disattesa) relative all'assenza EL fumus EL reato ipotizzato nell'imputazione cautelare, nè ha sollevato censure in ordine alla configurabilità EL periculum in mora secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, così da giustificare l'annullamento ELla impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Pescara perchè proceda alle necessarie verifiche.
Deve dunque ritenersi corretta la decisione EL Tribunale di Pescara che, in sede di appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla curatela fallimentare avverso il provvedimento di rigetto ELl'istanza di dissequestro ELle quote EL capitale sociale di altra società e ELla porzione di un immobile sito in Comune di (------), intestati al socio illimitatamente responsabile M.M., restando irrilevante che il sequestro sia intervenuto successivamente alla dichiarazione di NT, ed indifferente il vincolo cautelare alla dichiarazione di inefficacia, in conseguenza ELl'accoglimento ELl'azione revocatoria, ELl'atto pubblico di costituzione EL trust sulle quote societarie possedute.
14. Ne consegue l'infondatezza EL ricorso proposto dalla TE, con condanna di quest'ultima, a norma ELl'art. 616 c.p.p., al pagamento ELle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento ELle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2023.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2023