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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/05/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13845/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai sigg.ri dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela MASCHERINI presso il cui studio, sito in Casalfiumanese (BO), via Di Vittorio n. 2, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro (c.f. ), nato a [...] il 13 aprile CP_1 C.F._2
1980, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo PAVANELLO, presso il cui studio in Forlì, via Bolognesi n. 12, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
*** Oggetto: Ricorso per separazione giudiziale con addebito.
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato in data 7 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- dichiarare l'addebito della stessa al marito per grave violazione dei doveri coniugali quali il dovere di assistenza morale e collaborazione nei confronti della moglie, doveri cui era tenuto soprattutto in un momento così delicato come quello in cui la moglie era gravemente malata;
- affidare, in ragione della incapacità del padre di stabilire una qualsiasi forma di dialogo con la FI maggiore e dell'elevata conflittualità allo stato ancora esistente per sua volontà, le figlie minori Per_1
e alla madre con collocazione delle stesse presso di lei nell'abitazione Persona_2 Persona_3 coniugale di sua proprietà in Imola, via Linguerri n. 12;
- assegnare alla Sig.ra la casa coniugale;
Parte_1
pagina 1 di 15 - disporre, per il caso di ripresa dei rapporti di con il padre che il sig. veda la stessa Per_1 CP_1 liberamente sempre rispettando i desideri e le esigenze della FI e previo accordo con la madre;
- disporre che, in conformità a quanto previsto dal Giudice con ordinanza del 12 dicembre 2024, il Sig. possa tenere con sé la FI minore , a fine settimana alternati, dal venerdì CP_1 Persona_3 all'uscita dalla scuola, dove dovrà essere ritirata dal padre, alla domenica sera le ore 20.00 ed inoltre
- nelle settimane in cui non la terrà con sé nel week end, il martedì prelevandola da scuola e riportandola a casa entro le ore 20 e il venerdì prelevandola da scuola e riportandola a casa entro le ore 21 dopo cena,
- tutte le settimane il martedì mattina andandola a prendere dalla casa della madre e accompagnandola a scuola
- per due settimane non consecutive durante le vacanze estive in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
- per sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale che dovranno ricomprendere ad anni alterni il giorno di Natale e il primo dell'Anno,
- per tre giorni durante le vacanze di Pasqua che dovranno ricomprendere, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì' dell'Angelo;
- disporre, a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori CP_1 Per_
e mediante il versamento, in favore della madre, di un assegno mensile dell'importo di €. Per_1
500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e i criteri fissati dal protocollo sulle spese Straordinarie approvato dal Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017;
- disporre che l'Assegno Unico per le figlie continui ad essere percepito, come da precedenti accordi fra i coniugi, interamente dalla madre, sig.ra ; ovvero in subordine e relativamente alla Parte_1 determinazione del contributo nel mantenimento ordinario dovuto dal padre;
- per il caso di mancata adesione del alla attribuzione dell'Assegno Unico anche per il futuro, CP_1 nella misura del 100% alla madre, determinare il contributo mensile dovuto alla madre a titolo di mantenimento ordinario alla somma di €. 650,00 mensili. Il tutto con vittoria di spese e del compenso anche dei sub-procedimenti RG 13845/2023-1 e Rg 13845/2023-2 In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie ritualmente richieste e non ammesse e, si chiede, quindi
- disporre l'acquisizione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna della documentazione relativa alle indagini espletate nel proc. RGNR 14340/2023 P.M. Fedeli.
- l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1”Vero che durante il ricovero ospedaliero di sua FI, , si è occupata Lei delle sue nipoti Parte_1 Per_
e mentre il sig. era al lavoro?” Persona_4 CP_2 2”Vero che i conti correnti ed il dossier titoli venivano cointestati solo formalmente a sua FI Pt_1
”
[...] 3”Vero che, le risorse confluite nei conti correnti e nel dossier titoli cointestati a Parte_1
ed derivano dai soli apporti economici Suoi e di suo marito? Parte_2 Parte_3
4” Vero che a seguito dell'allontanamento di ha aiutato economicamente sua FI?” Si CP_1 indicano quali testi su tutti i capitoli sovraindicati”.
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 6 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: dichiarare la separazione personale tra i coniugi e che hanno contrato CP_1 Parte_1 matrimonio concordatario celebrato in Imola (BO), il giorno 8 Maggio 2004 (doc. n.1), sciogliendo il regime della comunione per cui hanno optato all'epoca del matrimonio, autorizzando i coniugi a vivere separatamente liberi di fissare la residenza nel luogo che riterranno più opportuno e consono, pur sempre nel reciproco e doveroso rispetto, alle condizioni di seguiti illustrate: pagina 2 di 15 A) accertare e dichiarare che i coniugi non debbano pagare alcunchè, l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento personale in quanto sono entrambi economicamente autonomi pur avendo dei redditi non paritetici essendo quello di più del doppio di quello di Pt_1 CP_1
B) assegnare alla Sig.ra la casa coniugale già di sua esclusiva proprietà; Parte_1
C) disporre che le figlie ed siano affidate in condiviso ad entrambi i Persona_3 Persona_2 genitori, e , che eserciteranno entrambi sulle stesse la responsabilità CP_1 Parte_1 genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre, ove attualmente entrambe le minori risiedono stabilmente;
D) viste le rispettive condizioni economiche delle parti ricorrente, si ritiene equo e congruo che il Sig. venga onerato del pagamento di un contributo al mantenimento ordinario delle figlie nella CP_1 misura di € 200,00 ciascuna e così, complessivamente, € 400,00 da rivalutare annualmente, a richiesta, secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e consumatori;
E) dichiarare che i Sig.ri e concorreranno nella misura del 50% ciascuno al CP_1 Parte_1 pagamento delle spese c.d. straordinarie documentate afferenti le figlie con la precisazione che si intenderanno come straordinarie tutte le spese indicate come tali nel protocollo del Tribunale di
Bologna datato 9 Agosto 2017. Le spese straordinarie relative ai figli sono e rimarranno a carico dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) soggiorni linguistici all'estero. La documentazione giustificativa delle spese straordinarie per i figli dovrà essere intestata ai medesimi onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno. I documenti fiscali afferenti a spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e di cui Parte_1 chieda il rimborso, nella misura del 50%, al padre, dovrà necessariamente essere CP_1 riportato il nominativo e il codice fiscale della minore cui la spesa effettuata si riferisce affinchè, in tal guisa, il ricorrente possa portare la spesa sostenuta in detrazione, pro quota, nella propria denuncia dei redditi annuale;
F) dichiarare che il padre potrà vedere e tenere presso di sè la FI Persona_3
- a fine settimana alterni dal venerdì sera alle ore 20,00 circa alla domenica sera indicativamente alle ore 20,00, allorquando, dopo aver cenato, la riporterà direttamente presso l'abitazione della madre, in Imola;
pagina 3 di 15 Per_
- nelle settimane in cui non terrà con sé nel week end, potrà prenderla e tenerla con sé dalle ore 17,00 del Martedì allorquando la accompagnerà a danza riportandola poi presso l'abitazione della madre alle ore 20,00 circa , dopo aver cenato e il venerdì pomeriggio riportandola presso la casa della madre alle ore 21,00 circa dopo aver cenato;
tutte le settimane il martedì mattina allorquando la preleverà presso l'abitazione materna per portarla a scuola.
G) il Sig.ri potrà trascorrere due settimane di vacanza, anche non consecutive, insieme alla CP_1 Per_ FI , nel periodo estivo, durante il quale le lezioni scolastiche sono sospese, previi accordi con la madre circa il periodo esatto di fruizione, accordi che dovranno intervenire inderogabilmente entro
e non oltre il 31 Maggio di ogni anno.
H) il Sig. compatibilmente con i propri impegni lavorativi e le ferie di cui potrà fruire anno CP_1 Per_ per anno, potrà trascorrere con sette giorni durante le vacanze di Natale, comprendenti il giorno della Natività mentre la Sig.ra trascorrerà con lei i successivi sette giorni, comprendenti il giorno Pt_1 di Capodanno, mentre l'anno successivo i periodi verranno invertiti, potendo trascorrere la madre il giorno di Natale con le figlie e il padre quello di Capodanno, e così via nel corso del tempo. La Sig.ra potrà trascorrere tre giorni con entrambe le figlie durante le vacanze pasquali, comprendendo il Pt_1 Per_ giorno di Pasqua, mentre il Sig. trascorrerà con i successivi tre giorni, comprendenti il CP_1 Lunedì dell'Angelo, mentre l'anno successivo i periodi verranno invertiti, potendo trascorrere con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo, e così via nel corso del tempo;
Per_ I) in ogni caso come, i genitori di e si impegnano a collaborare e consultarsi Per_1 vicendevolmente e ad assumere così concordemente tutte le decisioni riguardanti la formazione,
l'istruzione e l'indirizzo da imprimere all'educazione delle stesse, con riferimento a ogni aspetto del loro sviluppo psicofisico, nel rispetto della sensibilità e delle attitudini di ognuna. L) mantenendo attivo il monitoraggio dei Servizi Sociali di Imola all'uopo incaricandoli di agevolare la ripresa dei rapporti tra il padre e la FI che, se ripresi, potranno aver luogo liberamente Per_1 previo accordo con la madre. Con reiezione delle avverse domande di addebito della separazione al
Sig. in quanto infondate e non provate;
con reiezione della domanda di volta CP_1 Parte_1 ad ottenere l'affidamento esclusivo delle figlie in quanto contrario dal loro stesso interesse;
con reiezione della domanda di che chiedeva di onerare di un contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario delle figlie, nella misura di € 450,00 ciascuna;
con reiezione della domanda Per_ di che chiedeva l'espletamento del diritto di visita del padre a in forma protetta con Parte_1 la vigilanza dei Servizi e con le modalità ritenute opportune dal Tribunale, all'esito dell'accertamento delle sue condizioni psico-fisiche.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Il P.M. ha concluso: “Dichiara di intervenire e riserva le conclusioni”.
***
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e si sono uniti in matrimonio a Imola l'8 maggio Parte_1 CP_1
2004. Dall'unione sono nate (il 20 febbraio 2010) e (il 7 gennaio 2019). Per_1 Per_3
La famiglia si è stabilita in un'abitazione sita a Imola, via Linguerri n. 12, di proprietà della signora Pt_1
Nel luglio 2023 il marito ha lasciato la residenza coniugale, mentre la moglie vi è rimasta con le figlie.
pagina 4 di 15 Il resistente si è dapprima stabilito a Tredozio a casa della madre;
successivamente si è recato a vivere in una stanza di un convento a Imola e a breve si trasferirà in un appartamento in locazione.
2. Con ricorso depositato il 26 ottobre 2023 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico del marito;
- sia disposto l'affidamento esclusivo di e , con collocamento delle stesse Per_1 Per_3 presso di sè;
- per l'effetto le sia assegnata la casa coniugale;
- sia avviato un percorso terapeutico padre-FI che consenta la ripresa dei rapporti tra il signor d CP_1 Per_1
- le visite tra il resistente e siano regolate come ritenuto più opportuno dal Per_3
Tribunale;
- sia posto a carico del padre l'obbligo di versare l'importo mensile di 450,00 euro per il mantenimento ordinario delle figlie e di sostenere il 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio il quale: CP_1
- ha integralmente contestato le allegazioni di controparte;
- si è associato all'istanza di pronuncia della separazione tra i coniugi, chiedendo tuttavia il rigetto della richiesta di addebito formulata dalla ricorrente;
- ha per il resto domandato in via principale che:
• le figlie siano affidate in forma condivisa a entrambi i genitori;
• siano collocati presso la madre con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
• sia previsto che egli possa vedere una settimana dal sabato mattina alle Per_3
8,00 alla domenica sera alle 20,00 e quella successiva il martedì dalle 17,00 alla sera prima o dopo cena;
due settimane in estate, sette giorni nelle vacanze natalizie e tre in quelle pasquali;
• sia posto a suo carico l'obbligo di pagare alla moglie la somma mensile complessiva di € 300,00 per il mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza di comparizione, celebrata il 20 febbraio 2024, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e le parti hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. Con successiva ordinanza del 29 febbraio 2024 la Giudice delegata:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha affidato e in forma condivisa ai due genitori;
Per_1 Per_3
- le ha collocate presso la madre e conseguente assegnazione casa familiare;
- ha previsto che il padre possa incontrare tre fine settimana al mese da sabato Per_3 mattina a domenica sera, sette giorni nelle vacanze natalizie in cui siano compresi ad anni alterni Natale o Capodanno, tre giorni nelle festività pasquali in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, due settimane in estate;
pagina 5 di 15 - ha stabilito che il signor ebba pagare un contributo di 400,00 euro per il CP_1 mantenimento ordinario delle figlie (200,00 per ciascuna) e farsi carico del 50% delle spese straordinarie.
Ha inoltre deciso sulle richieste probatorie. Nell'udienza dell'8 maggio 2025 la causa -ritualmente istruita- è stata rimessa al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
3. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande avanzate dalle parti. 3A. Preliminarmente, deve essere senz'altro pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi di entrambe le parti (dai quali emerge una conflittualità insanabile) e dalle dichiarazioni sia della ricorrente sia del resistente. 3B. Deve essere ribadito il rigetto delle istanze istruttorie della ricorrente, atteso che sia i capitoli di prova testimoniale che l'acquisizione del fascicolo del P.M. sono irrilevanti per la decisione. Le prime, infatti, attengono a circostanze non significative per la soluzione delle questioni poste all'attenzione del Collegio e comunque ormai superate dalle acquisizioni processuali intervenute in corso di causa. La vicenda oggetto del procedimento penale, d'altra parte, si è verificata il 13 ottobre, 2024, ovvero dopo che l'unione era entrata definitivamente in crisi. 3C. Va rigettata la richiesta di addebito della separazione al marito avanzata dalla signora Pt_1
Quest'ultima ha fondato la richiesta su una duplice allegazione: il coniuge avrebbe abbandonato la casa familiare, avrebbe dimostrato un totale disinteresse, morale e materiale, verso le figlie e avrebbe tenuto una condotta svilente e offensiva verso di lei. Il signor a contestato sia la fondatezza delle allegazioni della controparte, CP_1 sia la sussistenza del rapporto di causalità tra le pretese (e a suo parere indimostrate) accuse della moglie e la crisi irreversibile dell'unione. Si deve premettere che secondo la costante giurisprudenza grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 3923/2018). Ebbene, la signora non ha in alcun modo dimostrato (né domandato di Pt_1 provare) la sussistenza delle allegate condotte violative dei doveri coniugali da parte del marito, che le ha argomentatamente contestate. Ne discende che la richiesta di addebito va respinta perché non provata.
pagina 6 di 15 3D. Si deve ora passare alla valutazione delle questioni relative all'affidamento e al collocamento di e , nonché alla regolamentazione del diritto di visita del Per_1 Per_3 genitore non collocatario.
3Da. Le minori debbono essere affidate ai genitori in forma condivisa. Non sono infatti emersi elementi di inadeguatezza delle parti, né circostanze che facciano ritenere che l'affido a uno solo dei genitori sia maggiormente rispondente agli interessi delle stesse. Nelle relazioni datate 9 febbraio 22024 e 3 luglio 2024 i servizi sociali hanno riferito di avere di avere organizzato un incontro avvenuto tra e il padre con modalità Per_1 protette con esiti sostanzialmente negativi, dovuti al fatto che -nonostante il signor si sia dimostrato disponibile a dare risposte, accogliente e desideroso di CP_1 recuperare il rapporto con la FI- quest' inizialmente era stata in grado di Parte_4 esprimere il suo dolore e la sua rabbia, ha assunto un atteggiamento insistente, provocatorio e non più disponibile all'ascolto. Hanno evidenziato che la ragazza, apparentemente sicura di sé, presenta invece profilo di “grandissima fragilità che la porta a evitare le situazioni per lei dolorose, come ad esempio gli incontri con il padre, piuttosto che affrontarle e cercare di trovare soluzioni”. Hanno inoltre dato conto di avere osservato “una difficoltà” da parte della signora a mettere filtri al suo Pt_1 eloquio, così portando “ ad uno stato di agitazione e rabbia nei confronti del Per_1 padre”. Hanno altresì evidenziato che entrambi i genitori “cercano di essere attenti alle esigenze delle figlie” e che il padre sta tentando di trovare una regolarità nei rapporti con le minori, dimostrandosi consapevole delle difficoltà di queste ultime e disponibile ad attendere i loro tempi.
La dott. Debora CANDINI ha redatto una C.T.U. depositata il 1° settembre 2024 dalla quale è emerso che:
- “ e hanno da sempre goduto della continuità e della vicinanza affettivo- Per_1 Per_3 relazionale dell'uno e dell'altro genitore e possiedono una buona rappresentazione interna di entrambi”. Tuttavia, “il periodo del ricovero e della successiva riabilitazione della signora ha drasticamente turbato gli equilibri famigliari costruiti fino ad Pt_1 allora ed ha segnato un passaggio critico che ha generato disorientamento e destabilizzazione sia nel signor he nelle minori. Ad oggi, sia che CP_1 Per_1 Per_3 appaiono in uno stato di coartazione emotiva e di disagio a causa delle tensioni intragenitoriali e necessitano entrambe di un percorso di sostegno”.
“è dotata di ottime risorse, sia ideative che emotive, ed ha spiccate doti Per_1 empatiche, riflessive, introspettive e di auto-osservazione; si descrive come una ragazzina soggetta a frequenti scatti di rabbia, manifestati unicamente nel contesto famigliare. I fatti accaduti da maggio 2022 ad oggi hanno rappresentato una serie di elementi traumatici che hanno determinato la prevalenza di sentimenti di rabbia e confusione”. Appare “necessario proseguire il sostegno psicologico intrapreso per consentire alla minore uno spazio di elaborazione di quanto accaduto e la necessità di arginare alcune intemperanze caratteriali (come, ad esempio, vietare al padre di fare colloqui con i professori o intervenire nel merito agli aspetti educativi tra il padre e la
pagina 7 di 15 sorella minore )”. Il suo attuale rifiuto ad incontrare il padre è motivato unicamente Per_3 dagli agiti messi in atto dallo stesso nei mesi immediatamente successivi alla separazione, mentre non è emerso dall'indagine nessun condizionamento materno in tal senso.
, valutata dall'ausiliaria dr.ssa , ha manifestato, soprattutto Per_3 Persona_5 durante le fasi ludiche, un'indole determinata e volitiva, apparsa “dissonante con l'atteggiamento riservato, a tratti evitante, che ha connotato le sequenze interlocutorie, tale da impedire l'approfondimento della funzionalità psichica della piccola. La bambina, infatti, pur avendo partecipato allo scambio interattivo in modo collaborativo, di fatto ha limitato il proprio intervento a risposte sommarie e poco articolate, pronunciate con un tono basso della voce, e in modo tale da imporre a volte maggiori sollecitazioni finalizzate ad ampliare l'argomento introdotto. Inoltre, di fronte a domande di approfondimento sia riguardanti argomenti neutri (scuola, hobby) che relative agli assetti famigliari, ha messo in atto risposte di evitamento (“non lo so, Per_3 non ricordo”) o ha spostato il focus attentivo sull'attività ludica, verbalizzando anche un deciso “basta” così da sancire la distanza dallo scambio interlocutorio. “La difficile esplorazione delle rappresentazioni interne della bambina, inaccessibili anche attraverso il canale grafico e ludico, rivela la presenza di uno stato di coartazione emotiva che rende poco incline, ad oggi, a manifestare i propri vissuti ed Per_3 esprimere le proprie risorse”. Rispetto agli assetti familiari l'inaccessibilità della minore non ha permesso di approfondire le rappresentazioni interne genitoriali né i legami con le figure di riferimento: si è limitata a precisare che “mamma e BB hanno Per_3 litigato”, specificando i giorni nei quali frequenta il padre ma, quando guidata nella descrizione dei genitori, si è mantenuta su un assetto difeso ed evitante, con risposte quali “non lo so” o “niente”. , inoltre, ha riportato che , la sorella maggiore, Per_3 Per_1 non vede il padre, senza tuttavia aggiungere altre specifiche in merito”. In conclusione,
“la tematica famigliare appare, quindi, suggestiva di uno stato di tensione e disagio ratificato anche dalla forte resistenza manifestata da a compire il disegno della Per_3 famiglia Inventata, alla cui richiesta la bambina ha risposto “non gliela faccio proprio””;
- “I genitori hanno costruito negli anni un clima consono e adeguato alle esigenze delle figlie e sono dotati di idonee ed adeguate capacità genitoriali”. Tuttavia, in seguito all'episodio del ricovero della signora nel 2022 e Pt_1 all'atteggiamento assunto dal signor ei mesi successivi alla separazione (la CP_1 chiusura della ditta con i suoceri, il rifiuto degli inviti di a parlare, la denuncia Per_1 penale nei confronti della moglie), la ricorrente “ha maturato un senso di sfiducia nelle capacità genitoriali paterne che hanno mobilitato meccanismi di rigidità e iper- controllo”. Dal canto suo per il signor “di indole timorosa e arrendevole”, il periodo di CP_1 ricovero della moglie ha richiesto “un grande dispendio di energie fisiche ed emotive”, poiché ha comportato che sia diventato il punto di riferimento principale per le minori e che si sia sentito sopraffatto da un carico di responsabilità superiore alle sue capacità,
pagina 8 di 15 ulteriormente aggravato dalla preoccupazione per lo stato di salute della moglie. Lo stato derivato dal carico assistenziale prestato in maniera prolungata e continuativa ha generato un forte stato di ansia e di depressione nel resistente, con sintomi che variati dall'insonnia, all'irritabilità e alla demotivazione. In questo contesto “ha affrontato i conflitti emotivi e le fonti di stress agendo senza riflettere sulle possibili conseguenze negative nelle dinamiche intra-famigliari, scaricando sentimenti ed impulsi anziché sopportarli e riflettere sui dolorosi avvenimenti che li hanno provocati”: Ha concluso suggerendo l'affido delle minori a entrambi i genitori, la loro collocazione presso l'abitazione materna e che il padre, qualora reperisca un alloggio e un lavoro a Imola, possa vedere liberamente le figlie, previo accordo con la madre. Ha sottolineato che quest'ultimo aspetto appare particolarmente importante anche alla luce delle problematiche di salute della signora e delle numerose incombenze legate Pt_1 alla gestione delle minori. Ha evidenziato anche l'opportunità di mantenere il monitoraggio del Servizio Sociale per un anno al fine di “continuare il percorso di riavvicinamento tra il padre e la FI e, stante l'elevata conflittualità genitoriale, Per_1 un percorso di mediazione genitoriale che consenta ai genitori di ripristinare un'efficace comunicazione nell'interesse delle figlie” Richiesta dalla Giudice designata di specificare un calendario di visita del padre alla secondogenita ha proposto che quest'ultima veda il signor settimane alterne CP_1 dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o dal martedì all'uscita da scuola al giovedì sera con accompagnamento a casa della madre dopo cena. Le valutazioni, le conclusioni e le risposte alle osservazioni dei legali delle parti (che non hanno nominato C.T.P.) fornite dalla dr.ssa CANDINI debbono essere condivise, essendo state adottate all'esito di operazioni condotte con metodologia corretta ed essendo congruamente e logicamente argomentate. Si deve pertanto concludere che i signori e nonostante i loro Pt_1 CP_1 contrasti e i profili di fragilità che entrambi hanno dimostrato e tuttora evidenziano, sono dotati di adeguata capacità genitoriale e che non vi siano ragioni per derogare alla regola generale dell'affido condiviso. In particolare, il signor on -che vede regolarmente senza problemi- CP_1 Per_3 non ha manifestato criticità. D'altra parte, con che sta rifiutando di incontrarlo perché delusa dal Per_1 comportamento assunto dallo stesso dopo la separazione, il resistente sta dimostrando un atteggiamento definito dai servizi sociali come accogliente, disponibile e pronto a rispettare i tempi della ragazza, oltre che desideroso di ricucire il rapporto. Anche nei confronti della primogenita, quindi, non si ravvisano profili di inadeguatezza paterna tali da indurre a escludere l'affido condiviso. 3Db. Data la persistente complessità della situazione del nucleo, è opportuno prevedere la vigilanza dei servizi per il periodo di un anno dalla pubblicazione della presente sentenza con il mandato previsto in dispositivo.
pagina 9 di 15 3Dc. Le figlie debbono essere collocate presso la madre, come chiesto da entrambi i litiganti. Invero, da quando è cessata la convivenza tra i genitori e hanno Per_1 Per_3 vissuto con la signora non sono emersi profili di criticità che inducano a ritenere Pt_1 che questa sistemazione non sia adeguata alle loro esigenze. 3Dd. Per quanto riguarda il diritto di visita paterno alla prole, occorre dettare due diverse regolamentazioni per e . Per_1 Per_3
La primogenita, infatti, attualmente rifiuta di vedere il padre. Appare pertanto opportuno prevedere che allo stato ella possa incontrare il signor liberamente, tenendo conto dei suoi desideri, della sua volontà e dei suoi CP_1 impegni scolastici ed extrascolastici. Tuttavia, è altresì necessario incaricare i servizi di curare che la minore prosegua il percorso di sostegno psicologico che ha intrapreso, in modo da aiutarla a riavvicinarsi alla figura genitoriale allo stato rifiutata e potere ricostruire un rapporto con la stessa. In relazione a , che vede regolarmente il padre, occorre tenere conto che Per_3 attualmente quest'ultimo non dispone a Imola di un alloggio in cui potere ospitare la bambina e che dunque, quando la tiene con sé la notte deve recarsi a casa della madre e Tredozio. Tuttavia, nell'udienza dell'8 maggio 2025 il signor a dichiarato di CP_1 avere reperito un appartamento a Imola e di essere in procinto di trasferirvisi. Pertanto, fino a quando il resistente non si stabilirà nella nuova abitazione va confermato il calendario di visita stabilito nell'udienza del 12 dicembre 2024, nell'ambito del sub-procedimento n.
2. In particolare, va previsto che egli possa tenere la FI -oltre che a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì all'ingresso a scuola- nei pomeriggi di martedì e venerdì, cenando con la stessa e riaccompagnandola a casa della madre per la notte, in modo da non interferire con la frequenza scolastica. Dal momento in cui disporrà di un alloggio a Imola in cui possa accogliere la FI potrà trovare pressochè integrale applicazione il calendario proposto dalla C.T.U.. Per le vacanze natalizie, pasquali ed estive deve essere confermata la regolamentazione in vigore, che non risulta avere dato luogo a criticità. 3E. Al collocamento della prole presso la madre consegue l'assegnazione alla medesima della casa coniugale. 3F. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del signor er il CP_1 mantenimento di e , si deve evidenziare che: Per_1 Per_3
- Parte_1
• abita con le figlie in un appartamento di sua proprietà sito nella via Linguerri n. 12 a Imola;
• lavora come farmacista in una Parafarmacia nel centro commerciale Leonardo;
• oltre che della casa di abitazione, è titolare di un appartamento sito nella via dei Mille 10 a Imola (attualmente locato) e di un garage nella via Linguerri n. 10 dello stesso centro;
è inoltre nuda proprietaria di un immobile sito in Imola, via Emilia n. 5, del quale la madre, , è usufruttuaria;
Parte_2
pagina 10 di 15 • per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annui rispettivamente di 19.710,00 euro (1.642,00 mensili), di 20.342,00 euro
(1.695,00 mensili) e di 20.527,00 (1.705,00 mensili), tutti comprensivi del reddito da lavoro dipendente e da fabbricati;
dalla CU per il 2024 emergono entrate annuali da lavoro dipendente di 20.465,00 euro (1.705,00 mensili), ai quali deve essere aggiunto il canone di locazione ammontante per gli anni precedenti a 3.900,00 euro lordi;
• è intestataria o cointestataria con i genitori di conti correnti accesi presso le banche “BCC Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese” e
“Mediolanum”, nonché di fondi Comuni negli istituti bancari “Mediolanum” e
“Morgan Stanley” per un valore di circa 35.000,00 euro, di una polizza assicurativa presso la “Zurich” con un controvalore di riscatto di circa 5.000,00 euro e di due polizze vita presso “Genertel” con un controvalore totale di circa 25.500,00 euro che la ricorrente ha dichiarato, ma non provato, che sono per le figlie;
• nell'udienza del 22 ottobre 2024 ha allegato, ma non dimostrato, che sta rifondendo un finanziamento contratto per l'acquisto di un'automobile in rate mensili di 314,13 euro;
• fino a ora ha percepito integralmente l'assegno unico, ammontante, secondo quanto dalla stessa dichiarato nell'udienza del 22 ottobre 2024, a 331,80 euro;
- dal canto suo: CP_1
dopo avere lasciato la casa coniugale ha inizialmente vissuto a Tredozio (FC)
a casa della madre;
successivamente si è trasferito a Imola in una stanza di un convento, versando una somma mensile di 200,00 euro;
nell'udienza dell'8 maggio 2025 ha riferito che a breve si stabilirà in un appartamento in locazione a Imola in via Andrea Costa 27;
• fino al 2023 è stato socio accomandatario, con una quota capitale del 5%, della società “Linea Legno s.n.c. di NEVI Andrea a C.”, percependo il 90% degli utili, che sono stati pari nel 2021 a 17.218,17 euro e nel 2022 a 14.377,29 euro;
• dopo avere ceduto la sua partecipazione sociale è stato assunto come operaio a tempo determinato dal 4 dicembre 2023 al 24 febbraio 2024 presso la
[...]
, con una busta paga netta risultante dal contratto di 1.300,00 euro;
Pt_5
• dal 19 giugno 2024 lavora a tempo pieno e indeterminato per la “Ferramenta Centrale” a Imola con una retribuzione netta da contratto di 1.600,00 euro, oltre a tredicesima e a quattordicesima;
• è proprietario della porzione di 1/6 di un appartamento di via Manzoni n. 15 a Tredozio e di parti di 1/6 e di 1/12 di terreni nello stesso centro;
• per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti rispettivamente di 6.907,00 euro, di 7.184,00 euro e di 8.704,00,00 euro;
pagina 11 di 15 • non avendo adempiuto all'obbligo di depositare le CU per il 2024 non è noto quanto abbia percepito in tale periodo di imposta;
tuttavia, alla luce di quanto sopra esposto le sue entrate sono oggi nettamente superiori rispetto a quelle degli anni precedenti.
- è un'adolescente con bisogni ed esigenze significative, mentre è ancora Per_1 Per_3 una bambina, con necessità modeste;
- il padre contribuisce in maniera significativa al mantenimento ordinario della secondogenita in forma diretta, mentre non vi collabora in alcun modo per la FI più grande. Alla luce delle sopra esposte considerazioni sulle capacità reddituale dei coniugi, appare equo e congruo determinare il contributo a carico del resistente per il mantenimento ordinario della prole in complessivi € 450,00 mensili (300,00 per e Per_1
150,00 per ). Per_3
Inoltre, data la discreta capacità reddituale delle parti, le spese straordinarie dovranno essere ripartite a metà tra i genitori e individuate come da protocollo per il Tribunale di Bologna. 3G. Stante l'affidamento condiviso della prole e non avendo una delle parti rinunciato alla sua quota, l'Assegno Unico Universale spetta a entrambi i genitori a metà per ciascuno, come per legge. 3H. Nulla va disposto a favore delle parti a titolo di assegno maritale, non essendo stata avanzata alcuna richiesta in tal senso.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il Parte_1
28 febbraio 1978, e nato a [...], il [...], unitisi in CP_1 matrimonio a Imola l'8 maggio 22004, atto trascritto nei Registri di Matrimonio del predetto Comune al numero 22, parte II, Serie A, anno 2004;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3) affida le figlie delle parti, e , a entrambi i genitori in forma condivisa;
Per_1 Per_3 questi ultimi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui le avrà con sé;
4) sancisce la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di un anno dalla pubblicazione della presente sentenza, con il mandato di:
- vigilare sulla situazione delle minori;
pagina 12 di 15 - verificare che prosegua il un percorso psicologico che ha intrapreso e curare Per_1 che a sua volta ne cominci uno con la massima possibile celerità; Per_3
- facilitare le relazioni e il dialogo tra i coniugi, al fine di supportarli nel loro compito educativo nei confronti delle figlie;
5) colloca le figlie presso la madre e per l'effetto assegna a quest'ultima la casa coniugale sita a Imola in via Linguerri n. 12;
6) dispone che il padre possa vedere e tenere con sè liberamente, tenendo conto Per_1 della volontà, dei desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
7) prevede che il signor ossa vedere e tenere con sé : CP_1 Per_3
- fino a quando non disporrà di un appartamento a Imola idoneo a ospitare la bambina:
• a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola, dove andrà a prenderla, alla domenica sera alle 20,00 quando l'accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con lei;
• nelle settimane in cui non la terrà con sé nel weekend il martedì, riportandola a casa entro le 20,00 dopo cena, e il venerdì, riportandola a casa entro le 21,00 dopo cena;
• tutte le settimane il martedì mattina andandola a prendere a casa della madre e accompagnandola a scuola;
- quando disporrà di un alloggio a Imola in cui possa accogliere la FI
• a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola, dove andrà a prenderla, alla domenica sera alle 20,00 quando l'accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con lei;
• nelle settimane in cui non la terrà con sé nel weekend dal martedì all'uscita da scuola, dove andrà a prenderla, al giovedì mattina, quando la accompagnerà a scuola;
- nelle vacanze natalizie, al pari della madre, per sette giorni consecutivi in cui sia incluso ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nelle festività pasquali, al pari della madre, per tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, per due settimane anche consecutive da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
8) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 450,00 euro (300,00 per e Per_1
150,00 per ), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in Per_3 oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 9) con decorrenza dalla domanda, pone altresì a carico di e Parte_1 CP_1
l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie previamente pagina 13 di 15 concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 14 di 15 10) salvi diversi accordi tra le parti, respinge la richiesta della ricorrente di attribuirle per intero l'Assegno Unico Universale;
11) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
12) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 14 maggio 2025
La Giudice Est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai sigg.ri dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela MASCHERINI presso il cui studio, sito in Casalfiumanese (BO), via Di Vittorio n. 2, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro (c.f. ), nato a [...] il 13 aprile CP_1 C.F._2
1980, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo PAVANELLO, presso il cui studio in Forlì, via Bolognesi n. 12, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
*** Oggetto: Ricorso per separazione giudiziale con addebito.
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato in data 7 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattesa
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- dichiarare l'addebito della stessa al marito per grave violazione dei doveri coniugali quali il dovere di assistenza morale e collaborazione nei confronti della moglie, doveri cui era tenuto soprattutto in un momento così delicato come quello in cui la moglie era gravemente malata;
- affidare, in ragione della incapacità del padre di stabilire una qualsiasi forma di dialogo con la FI maggiore e dell'elevata conflittualità allo stato ancora esistente per sua volontà, le figlie minori Per_1
e alla madre con collocazione delle stesse presso di lei nell'abitazione Persona_2 Persona_3 coniugale di sua proprietà in Imola, via Linguerri n. 12;
- assegnare alla Sig.ra la casa coniugale;
Parte_1
pagina 1 di 15 - disporre, per il caso di ripresa dei rapporti di con il padre che il sig. veda la stessa Per_1 CP_1 liberamente sempre rispettando i desideri e le esigenze della FI e previo accordo con la madre;
- disporre che, in conformità a quanto previsto dal Giudice con ordinanza del 12 dicembre 2024, il Sig. possa tenere con sé la FI minore , a fine settimana alternati, dal venerdì CP_1 Persona_3 all'uscita dalla scuola, dove dovrà essere ritirata dal padre, alla domenica sera le ore 20.00 ed inoltre
- nelle settimane in cui non la terrà con sé nel week end, il martedì prelevandola da scuola e riportandola a casa entro le ore 20 e il venerdì prelevandola da scuola e riportandola a casa entro le ore 21 dopo cena,
- tutte le settimane il martedì mattina andandola a prendere dalla casa della madre e accompagnandola a scuola
- per due settimane non consecutive durante le vacanze estive in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
- per sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale che dovranno ricomprendere ad anni alterni il giorno di Natale e il primo dell'Anno,
- per tre giorni durante le vacanze di Pasqua che dovranno ricomprendere, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì' dell'Angelo;
- disporre, a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori CP_1 Per_
e mediante il versamento, in favore della madre, di un assegno mensile dell'importo di €. Per_1
500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e i criteri fissati dal protocollo sulle spese Straordinarie approvato dal Tribunale di Bologna in data 9 agosto 2017;
- disporre che l'Assegno Unico per le figlie continui ad essere percepito, come da precedenti accordi fra i coniugi, interamente dalla madre, sig.ra ; ovvero in subordine e relativamente alla Parte_1 determinazione del contributo nel mantenimento ordinario dovuto dal padre;
- per il caso di mancata adesione del alla attribuzione dell'Assegno Unico anche per il futuro, CP_1 nella misura del 100% alla madre, determinare il contributo mensile dovuto alla madre a titolo di mantenimento ordinario alla somma di €. 650,00 mensili. Il tutto con vittoria di spese e del compenso anche dei sub-procedimenti RG 13845/2023-1 e Rg 13845/2023-2 In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie ritualmente richieste e non ammesse e, si chiede, quindi
- disporre l'acquisizione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna della documentazione relativa alle indagini espletate nel proc. RGNR 14340/2023 P.M. Fedeli.
- l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1”Vero che durante il ricovero ospedaliero di sua FI, , si è occupata Lei delle sue nipoti Parte_1 Per_
e mentre il sig. era al lavoro?” Persona_4 CP_2 2”Vero che i conti correnti ed il dossier titoli venivano cointestati solo formalmente a sua FI Pt_1
”
[...] 3”Vero che, le risorse confluite nei conti correnti e nel dossier titoli cointestati a Parte_1
ed derivano dai soli apporti economici Suoi e di suo marito? Parte_2 Parte_3
4” Vero che a seguito dell'allontanamento di ha aiutato economicamente sua FI?” Si CP_1 indicano quali testi su tutti i capitoli sovraindicati”.
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 6 marzo 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: dichiarare la separazione personale tra i coniugi e che hanno contrato CP_1 Parte_1 matrimonio concordatario celebrato in Imola (BO), il giorno 8 Maggio 2004 (doc. n.1), sciogliendo il regime della comunione per cui hanno optato all'epoca del matrimonio, autorizzando i coniugi a vivere separatamente liberi di fissare la residenza nel luogo che riterranno più opportuno e consono, pur sempre nel reciproco e doveroso rispetto, alle condizioni di seguiti illustrate: pagina 2 di 15 A) accertare e dichiarare che i coniugi non debbano pagare alcunchè, l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento personale in quanto sono entrambi economicamente autonomi pur avendo dei redditi non paritetici essendo quello di più del doppio di quello di Pt_1 CP_1
B) assegnare alla Sig.ra la casa coniugale già di sua esclusiva proprietà; Parte_1
C) disporre che le figlie ed siano affidate in condiviso ad entrambi i Persona_3 Persona_2 genitori, e , che eserciteranno entrambi sulle stesse la responsabilità CP_1 Parte_1 genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre, ove attualmente entrambe le minori risiedono stabilmente;
D) viste le rispettive condizioni economiche delle parti ricorrente, si ritiene equo e congruo che il Sig. venga onerato del pagamento di un contributo al mantenimento ordinario delle figlie nella CP_1 misura di € 200,00 ciascuna e così, complessivamente, € 400,00 da rivalutare annualmente, a richiesta, secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e consumatori;
E) dichiarare che i Sig.ri e concorreranno nella misura del 50% ciascuno al CP_1 Parte_1 pagamento delle spese c.d. straordinarie documentate afferenti le figlie con la precisazione che si intenderanno come straordinarie tutte le spese indicate come tali nel protocollo del Tribunale di
Bologna datato 9 Agosto 2017. Le spese straordinarie relative ai figli sono e rimarranno a carico dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) soggiorni linguistici all'estero. La documentazione giustificativa delle spese straordinarie per i figli dovrà essere intestata ai medesimi onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno. I documenti fiscali afferenti a spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e di cui Parte_1 chieda il rimborso, nella misura del 50%, al padre, dovrà necessariamente essere CP_1 riportato il nominativo e il codice fiscale della minore cui la spesa effettuata si riferisce affinchè, in tal guisa, il ricorrente possa portare la spesa sostenuta in detrazione, pro quota, nella propria denuncia dei redditi annuale;
F) dichiarare che il padre potrà vedere e tenere presso di sè la FI Persona_3
- a fine settimana alterni dal venerdì sera alle ore 20,00 circa alla domenica sera indicativamente alle ore 20,00, allorquando, dopo aver cenato, la riporterà direttamente presso l'abitazione della madre, in Imola;
pagina 3 di 15 Per_
- nelle settimane in cui non terrà con sé nel week end, potrà prenderla e tenerla con sé dalle ore 17,00 del Martedì allorquando la accompagnerà a danza riportandola poi presso l'abitazione della madre alle ore 20,00 circa , dopo aver cenato e il venerdì pomeriggio riportandola presso la casa della madre alle ore 21,00 circa dopo aver cenato;
tutte le settimane il martedì mattina allorquando la preleverà presso l'abitazione materna per portarla a scuola.
G) il Sig.ri potrà trascorrere due settimane di vacanza, anche non consecutive, insieme alla CP_1 Per_ FI , nel periodo estivo, durante il quale le lezioni scolastiche sono sospese, previi accordi con la madre circa il periodo esatto di fruizione, accordi che dovranno intervenire inderogabilmente entro
e non oltre il 31 Maggio di ogni anno.
H) il Sig. compatibilmente con i propri impegni lavorativi e le ferie di cui potrà fruire anno CP_1 Per_ per anno, potrà trascorrere con sette giorni durante le vacanze di Natale, comprendenti il giorno della Natività mentre la Sig.ra trascorrerà con lei i successivi sette giorni, comprendenti il giorno Pt_1 di Capodanno, mentre l'anno successivo i periodi verranno invertiti, potendo trascorrere la madre il giorno di Natale con le figlie e il padre quello di Capodanno, e così via nel corso del tempo. La Sig.ra potrà trascorrere tre giorni con entrambe le figlie durante le vacanze pasquali, comprendendo il Pt_1 Per_ giorno di Pasqua, mentre il Sig. trascorrerà con i successivi tre giorni, comprendenti il CP_1 Lunedì dell'Angelo, mentre l'anno successivo i periodi verranno invertiti, potendo trascorrere con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo, e così via nel corso del tempo;
Per_ I) in ogni caso come, i genitori di e si impegnano a collaborare e consultarsi Per_1 vicendevolmente e ad assumere così concordemente tutte le decisioni riguardanti la formazione,
l'istruzione e l'indirizzo da imprimere all'educazione delle stesse, con riferimento a ogni aspetto del loro sviluppo psicofisico, nel rispetto della sensibilità e delle attitudini di ognuna. L) mantenendo attivo il monitoraggio dei Servizi Sociali di Imola all'uopo incaricandoli di agevolare la ripresa dei rapporti tra il padre e la FI che, se ripresi, potranno aver luogo liberamente Per_1 previo accordo con la madre. Con reiezione delle avverse domande di addebito della separazione al
Sig. in quanto infondate e non provate;
con reiezione della domanda di volta CP_1 Parte_1 ad ottenere l'affidamento esclusivo delle figlie in quanto contrario dal loro stesso interesse;
con reiezione della domanda di che chiedeva di onerare di un contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario delle figlie, nella misura di € 450,00 ciascuna;
con reiezione della domanda Per_ di che chiedeva l'espletamento del diritto di visita del padre a in forma protetta con Parte_1 la vigilanza dei Servizi e con le modalità ritenute opportune dal Tribunale, all'esito dell'accertamento delle sue condizioni psico-fisiche.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Il P.M. ha concluso: “Dichiara di intervenire e riserva le conclusioni”.
***
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e si sono uniti in matrimonio a Imola l'8 maggio Parte_1 CP_1
2004. Dall'unione sono nate (il 20 febbraio 2010) e (il 7 gennaio 2019). Per_1 Per_3
La famiglia si è stabilita in un'abitazione sita a Imola, via Linguerri n. 12, di proprietà della signora Pt_1
Nel luglio 2023 il marito ha lasciato la residenza coniugale, mentre la moglie vi è rimasta con le figlie.
pagina 4 di 15 Il resistente si è dapprima stabilito a Tredozio a casa della madre;
successivamente si è recato a vivere in una stanza di un convento a Imola e a breve si trasferirà in un appartamento in locazione.
2. Con ricorso depositato il 26 ottobre 2023 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito a carico del marito;
- sia disposto l'affidamento esclusivo di e , con collocamento delle stesse Per_1 Per_3 presso di sè;
- per l'effetto le sia assegnata la casa coniugale;
- sia avviato un percorso terapeutico padre-FI che consenta la ripresa dei rapporti tra il signor d CP_1 Per_1
- le visite tra il resistente e siano regolate come ritenuto più opportuno dal Per_3
Tribunale;
- sia posto a carico del padre l'obbligo di versare l'importo mensile di 450,00 euro per il mantenimento ordinario delle figlie e di sostenere il 50% delle spese straordinarie. Si è costituito in giudizio il quale: CP_1
- ha integralmente contestato le allegazioni di controparte;
- si è associato all'istanza di pronuncia della separazione tra i coniugi, chiedendo tuttavia il rigetto della richiesta di addebito formulata dalla ricorrente;
- ha per il resto domandato in via principale che:
• le figlie siano affidate in forma condivisa a entrambi i genitori;
• siano collocati presso la madre con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
• sia previsto che egli possa vedere una settimana dal sabato mattina alle Per_3
8,00 alla domenica sera alle 20,00 e quella successiva il martedì dalle 17,00 alla sera prima o dopo cena;
due settimane in estate, sette giorni nelle vacanze natalizie e tre in quelle pasquali;
• sia posto a suo carico l'obbligo di pagare alla moglie la somma mensile complessiva di € 300,00 per il mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza di comparizione, celebrata il 20 febbraio 2024, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e le parti hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. Con successiva ordinanza del 29 febbraio 2024 la Giudice delegata:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- ha affidato e in forma condivisa ai due genitori;
Per_1 Per_3
- le ha collocate presso la madre e conseguente assegnazione casa familiare;
- ha previsto che il padre possa incontrare tre fine settimana al mese da sabato Per_3 mattina a domenica sera, sette giorni nelle vacanze natalizie in cui siano compresi ad anni alterni Natale o Capodanno, tre giorni nelle festività pasquali in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, due settimane in estate;
pagina 5 di 15 - ha stabilito che il signor ebba pagare un contributo di 400,00 euro per il CP_1 mantenimento ordinario delle figlie (200,00 per ciascuna) e farsi carico del 50% delle spese straordinarie.
Ha inoltre deciso sulle richieste probatorie. Nell'udienza dell'8 maggio 2025 la causa -ritualmente istruita- è stata rimessa al collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
3. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande avanzate dalle parti. 3A. Preliminarmente, deve essere senz'altro pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi di entrambe le parti (dai quali emerge una conflittualità insanabile) e dalle dichiarazioni sia della ricorrente sia del resistente. 3B. Deve essere ribadito il rigetto delle istanze istruttorie della ricorrente, atteso che sia i capitoli di prova testimoniale che l'acquisizione del fascicolo del P.M. sono irrilevanti per la decisione. Le prime, infatti, attengono a circostanze non significative per la soluzione delle questioni poste all'attenzione del Collegio e comunque ormai superate dalle acquisizioni processuali intervenute in corso di causa. La vicenda oggetto del procedimento penale, d'altra parte, si è verificata il 13 ottobre, 2024, ovvero dopo che l'unione era entrata definitivamente in crisi. 3C. Va rigettata la richiesta di addebito della separazione al marito avanzata dalla signora Pt_1
Quest'ultima ha fondato la richiesta su una duplice allegazione: il coniuge avrebbe abbandonato la casa familiare, avrebbe dimostrato un totale disinteresse, morale e materiale, verso le figlie e avrebbe tenuto una condotta svilente e offensiva verso di lei. Il signor a contestato sia la fondatezza delle allegazioni della controparte, CP_1 sia la sussistenza del rapporto di causalità tra le pretese (e a suo parere indimostrate) accuse della moglie e la crisi irreversibile dell'unione. Si deve premettere che secondo la costante giurisprudenza grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare la condotta contraria agli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dimostrare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. n. 3923/2018). Ebbene, la signora non ha in alcun modo dimostrato (né domandato di Pt_1 provare) la sussistenza delle allegate condotte violative dei doveri coniugali da parte del marito, che le ha argomentatamente contestate. Ne discende che la richiesta di addebito va respinta perché non provata.
pagina 6 di 15 3D. Si deve ora passare alla valutazione delle questioni relative all'affidamento e al collocamento di e , nonché alla regolamentazione del diritto di visita del Per_1 Per_3 genitore non collocatario.
3Da. Le minori debbono essere affidate ai genitori in forma condivisa. Non sono infatti emersi elementi di inadeguatezza delle parti, né circostanze che facciano ritenere che l'affido a uno solo dei genitori sia maggiormente rispondente agli interessi delle stesse. Nelle relazioni datate 9 febbraio 22024 e 3 luglio 2024 i servizi sociali hanno riferito di avere di avere organizzato un incontro avvenuto tra e il padre con modalità Per_1 protette con esiti sostanzialmente negativi, dovuti al fatto che -nonostante il signor si sia dimostrato disponibile a dare risposte, accogliente e desideroso di CP_1 recuperare il rapporto con la FI- quest' inizialmente era stata in grado di Parte_4 esprimere il suo dolore e la sua rabbia, ha assunto un atteggiamento insistente, provocatorio e non più disponibile all'ascolto. Hanno evidenziato che la ragazza, apparentemente sicura di sé, presenta invece profilo di “grandissima fragilità che la porta a evitare le situazioni per lei dolorose, come ad esempio gli incontri con il padre, piuttosto che affrontarle e cercare di trovare soluzioni”. Hanno inoltre dato conto di avere osservato “una difficoltà” da parte della signora a mettere filtri al suo Pt_1 eloquio, così portando “ ad uno stato di agitazione e rabbia nei confronti del Per_1 padre”. Hanno altresì evidenziato che entrambi i genitori “cercano di essere attenti alle esigenze delle figlie” e che il padre sta tentando di trovare una regolarità nei rapporti con le minori, dimostrandosi consapevole delle difficoltà di queste ultime e disponibile ad attendere i loro tempi.
La dott. Debora CANDINI ha redatto una C.T.U. depositata il 1° settembre 2024 dalla quale è emerso che:
- “ e hanno da sempre goduto della continuità e della vicinanza affettivo- Per_1 Per_3 relazionale dell'uno e dell'altro genitore e possiedono una buona rappresentazione interna di entrambi”. Tuttavia, “il periodo del ricovero e della successiva riabilitazione della signora ha drasticamente turbato gli equilibri famigliari costruiti fino ad Pt_1 allora ed ha segnato un passaggio critico che ha generato disorientamento e destabilizzazione sia nel signor he nelle minori. Ad oggi, sia che CP_1 Per_1 Per_3 appaiono in uno stato di coartazione emotiva e di disagio a causa delle tensioni intragenitoriali e necessitano entrambe di un percorso di sostegno”.
“è dotata di ottime risorse, sia ideative che emotive, ed ha spiccate doti Per_1 empatiche, riflessive, introspettive e di auto-osservazione; si descrive come una ragazzina soggetta a frequenti scatti di rabbia, manifestati unicamente nel contesto famigliare. I fatti accaduti da maggio 2022 ad oggi hanno rappresentato una serie di elementi traumatici che hanno determinato la prevalenza di sentimenti di rabbia e confusione”. Appare “necessario proseguire il sostegno psicologico intrapreso per consentire alla minore uno spazio di elaborazione di quanto accaduto e la necessità di arginare alcune intemperanze caratteriali (come, ad esempio, vietare al padre di fare colloqui con i professori o intervenire nel merito agli aspetti educativi tra il padre e la
pagina 7 di 15 sorella minore )”. Il suo attuale rifiuto ad incontrare il padre è motivato unicamente Per_3 dagli agiti messi in atto dallo stesso nei mesi immediatamente successivi alla separazione, mentre non è emerso dall'indagine nessun condizionamento materno in tal senso.
, valutata dall'ausiliaria dr.ssa , ha manifestato, soprattutto Per_3 Persona_5 durante le fasi ludiche, un'indole determinata e volitiva, apparsa “dissonante con l'atteggiamento riservato, a tratti evitante, che ha connotato le sequenze interlocutorie, tale da impedire l'approfondimento della funzionalità psichica della piccola. La bambina, infatti, pur avendo partecipato allo scambio interattivo in modo collaborativo, di fatto ha limitato il proprio intervento a risposte sommarie e poco articolate, pronunciate con un tono basso della voce, e in modo tale da imporre a volte maggiori sollecitazioni finalizzate ad ampliare l'argomento introdotto. Inoltre, di fronte a domande di approfondimento sia riguardanti argomenti neutri (scuola, hobby) che relative agli assetti famigliari, ha messo in atto risposte di evitamento (“non lo so, Per_3 non ricordo”) o ha spostato il focus attentivo sull'attività ludica, verbalizzando anche un deciso “basta” così da sancire la distanza dallo scambio interlocutorio. “La difficile esplorazione delle rappresentazioni interne della bambina, inaccessibili anche attraverso il canale grafico e ludico, rivela la presenza di uno stato di coartazione emotiva che rende poco incline, ad oggi, a manifestare i propri vissuti ed Per_3 esprimere le proprie risorse”. Rispetto agli assetti familiari l'inaccessibilità della minore non ha permesso di approfondire le rappresentazioni interne genitoriali né i legami con le figure di riferimento: si è limitata a precisare che “mamma e BB hanno Per_3 litigato”, specificando i giorni nei quali frequenta il padre ma, quando guidata nella descrizione dei genitori, si è mantenuta su un assetto difeso ed evitante, con risposte quali “non lo so” o “niente”. , inoltre, ha riportato che , la sorella maggiore, Per_3 Per_1 non vede il padre, senza tuttavia aggiungere altre specifiche in merito”. In conclusione,
“la tematica famigliare appare, quindi, suggestiva di uno stato di tensione e disagio ratificato anche dalla forte resistenza manifestata da a compire il disegno della Per_3 famiglia Inventata, alla cui richiesta la bambina ha risposto “non gliela faccio proprio””;
- “I genitori hanno costruito negli anni un clima consono e adeguato alle esigenze delle figlie e sono dotati di idonee ed adeguate capacità genitoriali”. Tuttavia, in seguito all'episodio del ricovero della signora nel 2022 e Pt_1 all'atteggiamento assunto dal signor ei mesi successivi alla separazione (la CP_1 chiusura della ditta con i suoceri, il rifiuto degli inviti di a parlare, la denuncia Per_1 penale nei confronti della moglie), la ricorrente “ha maturato un senso di sfiducia nelle capacità genitoriali paterne che hanno mobilitato meccanismi di rigidità e iper- controllo”. Dal canto suo per il signor “di indole timorosa e arrendevole”, il periodo di CP_1 ricovero della moglie ha richiesto “un grande dispendio di energie fisiche ed emotive”, poiché ha comportato che sia diventato il punto di riferimento principale per le minori e che si sia sentito sopraffatto da un carico di responsabilità superiore alle sue capacità,
pagina 8 di 15 ulteriormente aggravato dalla preoccupazione per lo stato di salute della moglie. Lo stato derivato dal carico assistenziale prestato in maniera prolungata e continuativa ha generato un forte stato di ansia e di depressione nel resistente, con sintomi che variati dall'insonnia, all'irritabilità e alla demotivazione. In questo contesto “ha affrontato i conflitti emotivi e le fonti di stress agendo senza riflettere sulle possibili conseguenze negative nelle dinamiche intra-famigliari, scaricando sentimenti ed impulsi anziché sopportarli e riflettere sui dolorosi avvenimenti che li hanno provocati”: Ha concluso suggerendo l'affido delle minori a entrambi i genitori, la loro collocazione presso l'abitazione materna e che il padre, qualora reperisca un alloggio e un lavoro a Imola, possa vedere liberamente le figlie, previo accordo con la madre. Ha sottolineato che quest'ultimo aspetto appare particolarmente importante anche alla luce delle problematiche di salute della signora e delle numerose incombenze legate Pt_1 alla gestione delle minori. Ha evidenziato anche l'opportunità di mantenere il monitoraggio del Servizio Sociale per un anno al fine di “continuare il percorso di riavvicinamento tra il padre e la FI e, stante l'elevata conflittualità genitoriale, Per_1 un percorso di mediazione genitoriale che consenta ai genitori di ripristinare un'efficace comunicazione nell'interesse delle figlie” Richiesta dalla Giudice designata di specificare un calendario di visita del padre alla secondogenita ha proposto che quest'ultima veda il signor settimane alterne CP_1 dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o dal martedì all'uscita da scuola al giovedì sera con accompagnamento a casa della madre dopo cena. Le valutazioni, le conclusioni e le risposte alle osservazioni dei legali delle parti (che non hanno nominato C.T.P.) fornite dalla dr.ssa CANDINI debbono essere condivise, essendo state adottate all'esito di operazioni condotte con metodologia corretta ed essendo congruamente e logicamente argomentate. Si deve pertanto concludere che i signori e nonostante i loro Pt_1 CP_1 contrasti e i profili di fragilità che entrambi hanno dimostrato e tuttora evidenziano, sono dotati di adeguata capacità genitoriale e che non vi siano ragioni per derogare alla regola generale dell'affido condiviso. In particolare, il signor on -che vede regolarmente senza problemi- CP_1 Per_3 non ha manifestato criticità. D'altra parte, con che sta rifiutando di incontrarlo perché delusa dal Per_1 comportamento assunto dallo stesso dopo la separazione, il resistente sta dimostrando un atteggiamento definito dai servizi sociali come accogliente, disponibile e pronto a rispettare i tempi della ragazza, oltre che desideroso di ricucire il rapporto. Anche nei confronti della primogenita, quindi, non si ravvisano profili di inadeguatezza paterna tali da indurre a escludere l'affido condiviso. 3Db. Data la persistente complessità della situazione del nucleo, è opportuno prevedere la vigilanza dei servizi per il periodo di un anno dalla pubblicazione della presente sentenza con il mandato previsto in dispositivo.
pagina 9 di 15 3Dc. Le figlie debbono essere collocate presso la madre, come chiesto da entrambi i litiganti. Invero, da quando è cessata la convivenza tra i genitori e hanno Per_1 Per_3 vissuto con la signora non sono emersi profili di criticità che inducano a ritenere Pt_1 che questa sistemazione non sia adeguata alle loro esigenze. 3Dd. Per quanto riguarda il diritto di visita paterno alla prole, occorre dettare due diverse regolamentazioni per e . Per_1 Per_3
La primogenita, infatti, attualmente rifiuta di vedere il padre. Appare pertanto opportuno prevedere che allo stato ella possa incontrare il signor liberamente, tenendo conto dei suoi desideri, della sua volontà e dei suoi CP_1 impegni scolastici ed extrascolastici. Tuttavia, è altresì necessario incaricare i servizi di curare che la minore prosegua il percorso di sostegno psicologico che ha intrapreso, in modo da aiutarla a riavvicinarsi alla figura genitoriale allo stato rifiutata e potere ricostruire un rapporto con la stessa. In relazione a , che vede regolarmente il padre, occorre tenere conto che Per_3 attualmente quest'ultimo non dispone a Imola di un alloggio in cui potere ospitare la bambina e che dunque, quando la tiene con sé la notte deve recarsi a casa della madre e Tredozio. Tuttavia, nell'udienza dell'8 maggio 2025 il signor a dichiarato di CP_1 avere reperito un appartamento a Imola e di essere in procinto di trasferirvisi. Pertanto, fino a quando il resistente non si stabilirà nella nuova abitazione va confermato il calendario di visita stabilito nell'udienza del 12 dicembre 2024, nell'ambito del sub-procedimento n.
2. In particolare, va previsto che egli possa tenere la FI -oltre che a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì all'ingresso a scuola- nei pomeriggi di martedì e venerdì, cenando con la stessa e riaccompagnandola a casa della madre per la notte, in modo da non interferire con la frequenza scolastica. Dal momento in cui disporrà di un alloggio a Imola in cui possa accogliere la FI potrà trovare pressochè integrale applicazione il calendario proposto dalla C.T.U.. Per le vacanze natalizie, pasquali ed estive deve essere confermata la regolamentazione in vigore, che non risulta avere dato luogo a criticità. 3E. Al collocamento della prole presso la madre consegue l'assegnazione alla medesima della casa coniugale. 3F. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del signor er il CP_1 mantenimento di e , si deve evidenziare che: Per_1 Per_3
- Parte_1
• abita con le figlie in un appartamento di sua proprietà sito nella via Linguerri n. 12 a Imola;
• lavora come farmacista in una Parafarmacia nel centro commerciale Leonardo;
• oltre che della casa di abitazione, è titolare di un appartamento sito nella via dei Mille 10 a Imola (attualmente locato) e di un garage nella via Linguerri n. 10 dello stesso centro;
è inoltre nuda proprietaria di un immobile sito in Imola, via Emilia n. 5, del quale la madre, , è usufruttuaria;
Parte_2
pagina 10 di 15 • per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annui rispettivamente di 19.710,00 euro (1.642,00 mensili), di 20.342,00 euro
(1.695,00 mensili) e di 20.527,00 (1.705,00 mensili), tutti comprensivi del reddito da lavoro dipendente e da fabbricati;
dalla CU per il 2024 emergono entrate annuali da lavoro dipendente di 20.465,00 euro (1.705,00 mensili), ai quali deve essere aggiunto il canone di locazione ammontante per gli anni precedenti a 3.900,00 euro lordi;
• è intestataria o cointestataria con i genitori di conti correnti accesi presso le banche “BCC Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese” e
“Mediolanum”, nonché di fondi Comuni negli istituti bancari “Mediolanum” e
“Morgan Stanley” per un valore di circa 35.000,00 euro, di una polizza assicurativa presso la “Zurich” con un controvalore di riscatto di circa 5.000,00 euro e di due polizze vita presso “Genertel” con un controvalore totale di circa 25.500,00 euro che la ricorrente ha dichiarato, ma non provato, che sono per le figlie;
• nell'udienza del 22 ottobre 2024 ha allegato, ma non dimostrato, che sta rifondendo un finanziamento contratto per l'acquisto di un'automobile in rate mensili di 314,13 euro;
• fino a ora ha percepito integralmente l'assegno unico, ammontante, secondo quanto dalla stessa dichiarato nell'udienza del 22 ottobre 2024, a 331,80 euro;
- dal canto suo: CP_1
dopo avere lasciato la casa coniugale ha inizialmente vissuto a Tredozio (FC)
a casa della madre;
successivamente si è trasferito a Imola in una stanza di un convento, versando una somma mensile di 200,00 euro;
nell'udienza dell'8 maggio 2025 ha riferito che a breve si stabilirà in un appartamento in locazione a Imola in via Andrea Costa 27;
• fino al 2023 è stato socio accomandatario, con una quota capitale del 5%, della società “Linea Legno s.n.c. di NEVI Andrea a C.”, percependo il 90% degli utili, che sono stati pari nel 2021 a 17.218,17 euro e nel 2022 a 14.377,29 euro;
• dopo avere ceduto la sua partecipazione sociale è stato assunto come operaio a tempo determinato dal 4 dicembre 2023 al 24 febbraio 2024 presso la
[...]
, con una busta paga netta risultante dal contratto di 1.300,00 euro;
Pt_5
• dal 19 giugno 2024 lavora a tempo pieno e indeterminato per la “Ferramenta Centrale” a Imola con una retribuzione netta da contratto di 1.600,00 euro, oltre a tredicesima e a quattordicesima;
• è proprietario della porzione di 1/6 di un appartamento di via Manzoni n. 15 a Tredozio e di parti di 1/6 e di 1/12 di terreni nello stesso centro;
• per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti rispettivamente di 6.907,00 euro, di 7.184,00 euro e di 8.704,00,00 euro;
pagina 11 di 15 • non avendo adempiuto all'obbligo di depositare le CU per il 2024 non è noto quanto abbia percepito in tale periodo di imposta;
tuttavia, alla luce di quanto sopra esposto le sue entrate sono oggi nettamente superiori rispetto a quelle degli anni precedenti.
- è un'adolescente con bisogni ed esigenze significative, mentre è ancora Per_1 Per_3 una bambina, con necessità modeste;
- il padre contribuisce in maniera significativa al mantenimento ordinario della secondogenita in forma diretta, mentre non vi collabora in alcun modo per la FI più grande. Alla luce delle sopra esposte considerazioni sulle capacità reddituale dei coniugi, appare equo e congruo determinare il contributo a carico del resistente per il mantenimento ordinario della prole in complessivi € 450,00 mensili (300,00 per e Per_1
150,00 per ). Per_3
Inoltre, data la discreta capacità reddituale delle parti, le spese straordinarie dovranno essere ripartite a metà tra i genitori e individuate come da protocollo per il Tribunale di Bologna. 3G. Stante l'affidamento condiviso della prole e non avendo una delle parti rinunciato alla sua quota, l'Assegno Unico Universale spetta a entrambi i genitori a metà per ciascuno, come per legge. 3H. Nulla va disposto a favore delle parti a titolo di assegno maritale, non essendo stata avanzata alcuna richiesta in tal senso.
4. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, data la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il Parte_1
28 febbraio 1978, e nato a [...], il [...], unitisi in CP_1 matrimonio a Imola l'8 maggio 22004, atto trascritto nei Registri di Matrimonio del predetto Comune al numero 22, parte II, Serie A, anno 2004;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3) affida le figlie delle parti, e , a entrambi i genitori in forma condivisa;
Per_1 Per_3 questi ultimi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui le avrà con sé;
4) sancisce la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di un anno dalla pubblicazione della presente sentenza, con il mandato di:
- vigilare sulla situazione delle minori;
pagina 12 di 15 - verificare che prosegua il un percorso psicologico che ha intrapreso e curare Per_1 che a sua volta ne cominci uno con la massima possibile celerità; Per_3
- facilitare le relazioni e il dialogo tra i coniugi, al fine di supportarli nel loro compito educativo nei confronti delle figlie;
5) colloca le figlie presso la madre e per l'effetto assegna a quest'ultima la casa coniugale sita a Imola in via Linguerri n. 12;
6) dispone che il padre possa vedere e tenere con sè liberamente, tenendo conto Per_1 della volontà, dei desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa;
7) prevede che il signor ossa vedere e tenere con sé : CP_1 Per_3
- fino a quando non disporrà di un appartamento a Imola idoneo a ospitare la bambina:
• a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola, dove andrà a prenderla, alla domenica sera alle 20,00 quando l'accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con lei;
• nelle settimane in cui non la terrà con sé nel weekend il martedì, riportandola a casa entro le 20,00 dopo cena, e il venerdì, riportandola a casa entro le 21,00 dopo cena;
• tutte le settimane il martedì mattina andandola a prendere a casa della madre e accompagnandola a scuola;
- quando disporrà di un alloggio a Imola in cui possa accogliere la FI
• a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola, dove andrà a prenderla, alla domenica sera alle 20,00 quando l'accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con lei;
• nelle settimane in cui non la terrà con sé nel weekend dal martedì all'uscita da scuola, dove andrà a prenderla, al giovedì mattina, quando la accompagnerà a scuola;
- nelle vacanze natalizie, al pari della madre, per sette giorni consecutivi in cui sia incluso ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nelle festività pasquali, al pari della madre, per tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate, al pari della madre, per due settimane anche consecutive da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
8) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 450,00 euro (300,00 per e Per_1
150,00 per ), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in Per_3 oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 9) con decorrenza dalla domanda, pone altresì a carico di e Parte_1 CP_1
l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie previamente pagina 13 di 15 concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle figlie: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 14 di 15 10) salvi diversi accordi tra le parti, respinge la richiesta della ricorrente di attribuirle per intero l'Assegno Unico Universale;
11) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, avvertendo che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
12) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 14 maggio 2025
La Giudice Est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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