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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza di discussione del 14/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 23832/2024 R.G., cui è riunito l'ATP N. 1610/2024 R.G., promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
come da mandato in atti, dall'avv. Stabilito Nisticò Massimiliano (C. F.
) il quale dichiara di agire d'intesa con l'avv. Barbara C.F._2
Schiattarella (C.F. ) e presso lo stesso elettivamente C.F._3
dom.ta al Centro Direzionale Isola G1, che sin d'ora ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 c.p.c. si dichiara disponibile a ricevere eventuali comunicazioni al numero di telefono 081/5634126 e via e-mail all'indirizzo di posta certificata Email_1
Ricorrente
contro in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro CP_1
Elberti (C.F. ), giusta procura generale alle liti in atti C.F._4
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare la ricorrente invalida con riconoscimento al diritto alla pensione di inabilità e allo status di handicap con connotazione di gravità a decorrere dal 20.02.2023 (data della domanda amministrativa). Vinte le spese. 1 Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, la ricorrente ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG.N. 1610/2024 adiva il Tribunale di
Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto alla pensione di inabilità e in subordine all'assegno di invalidità, nonché per l'accertamento dello status di handicap con connotazione di gravità; che il
GL assegnava al CTU dott.ssa l'incarico di espletare la Persona_1
Consulenza Tecnica D'Ufficio richiesta;
che all'esito dell'espletata consulenza, nel termine fissato dal Giudice, parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU che aveva riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 81% e portatrice di handicap ex comma 1 art 3 L. 104/92 con decorrenza gennaio
2024 e revisione a gennaio 2025.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e lo status di handicap con connotazione di gravità a decorrere dal 20.02.2023 (data della domanda amministrativa).
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto CP_1
infondato.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
*****
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione
2 all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM
5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di
3 opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Nel caso di specie, la difesa della parte ricorrente, senza produrre ulteriore certificazione medica, si è limitata a riportare, nell'atto di opposizione, le patologie da cui è affetta la e a dedurre l'errata valutazione, compiuta Pt_1
dal ctu, di dette patologie e dell'incidenza delle stesse sul piano sociale, relazionale ed affettivo, senza contestare, in maniera specifica e dettagliata, la valutazione espressa dal CTU nella relazione peritale.
Appare evidente, dalla disamina del ricorso che le censure, peraltro generiche, mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, esprimendo bensì semplici difformità di valutazione circa l'incidenza e l'entità del dato patologico.
Di recente, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n.
1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico- legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276)”.
4 Nel caso in esame l'ausiliare nominato, dott.ssa all'esito Persona_1
dell'esame clinico, valutata la certificazione medica prodotta, ha accertato che la ricorrente è invalida nella misura del 81%, ed è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici, non determinano le condizioni per il riconoscimento dei benefici richiesti in questa sede (pensione di inabilità e handicap grave).
In particolare, l'ausiliare a seguito dell'esame clinico, nella sua relazione ha affermato: “CONSIDERAZIONI MEDICO – LEGALI: Sulla base dell'esame obiettivo e della documentazione medica si può affermare che la
SI.ra , di anni 55, è attualmente affetta da depressione Parte_1
maggiore ricorrente in soggetto con psicosi cronica epatopatia cronica HBV correlata BPCO stadio B Gold ipertensione arteriosa pregresso intervento di asportazione di polipo del colon. La paziente si presenta in apparenti discrete condizioni generali. Sulla scorta delle tabelle approvate con DM
5/2/92 la valutazione del grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa derivante dalle affezioni accertate, singolarmente considerate, è il seguente: - depressione maggiore ricorrente in soggetto con psicosi cronica: l' aspetto generale è poco curato, accede disponibile alla valutazione clinica, è lucida, orientata nei parametri temporo –spaziali; l' eloquio è fluido adeguato al livello socio – culturale e per contenuti informativi;
le funzioni cognitive sono conservate. La mimica e la gestualità sono congrue al tono timico che risulta essere deflesso con riduzione dell'iniziativa. Sono assenti, alla valutazione effettuata cosi come in documentazione, idee e/o propositi autolesivi, assenti fenomeni dispercettivi in atto. Si rilevano note ansiose. La paziente riferisce assunzione di terapia farmacologica da moti anni (antidepressivi non meglio specificati). Dalla documentazione in atti esordio di una sintomatologia ansioso - depressiva durante la 2^ gravidanza (circa nel 2004) associata ad una sintomatologia di tipo dispercettivo. Il primo accesso documentato, presso l' Unità di Salute
Mentale del distretto di appartenenza, è del gennaio 2008 effettuato per il ripresentarsi della fenomenologia depressiva;
dall' epoca rari accessi in quanto la perizianda è stata seguita privatamente dal Dott. Persona_2
5 presso Villa Camaldoli. Dalla documentazione risulta, inoltre, che la paziente è scarsamente compliante alla terapia a base di antipsicotici ed antidepressivi e, pertanto, è in precario equilibrio clinico. Assenti da tempo
i fenomeni dispercettivi. Il disturbo psichico è valutato con applicazione del codice 2209 (disturbo depressivo ricorrente o maggiore) ed attribuzione della percentuale massima ivi tabellata 50%. - epatopatia cronica correlata
a virus di tipo B: caratterizzata da steatosi epatica moderata in assenza di alterazioni degli enzimi epatici ed assenza di sintomatologia clinica, l' epatopatia è ascrivibile tra le forme persistenti e, pertanto, valutata per criterio analogico con applicazione del codice 6421 (epatite cronica attiva) ed attribuzione della percentuale del 35% - broncopneumpoatia cronica ostruttiva in stadio B Gold in soggetto forte fumatore: la BPCO è stata valutata come di grado moderato su base clinico / strumentale;
all' esame clinico non si osservano disturbi funzionali (dispnea, tosse, espettorazione); la patologia non ha un codice specifico e, pertanto, la valutazione è stata effettuata per criterio analogico con applicazione del codice 6013 ed attribuzione della percentuale massima ivi tabellata 20%. - ipertensione arteriosa: caratterizzata da valori pressori in buon controllo farmacologico, assenza di dispnea e palpitazioni, risulta in buon equilibrio farmacologico ed emodinamico. La patologia è valutata con applicazione del codice 6441 ed attribuzione della percentuale minima ivi tabellata21%. La ricorrente è stata sottoposta, nel gennaio 2016, ad intervento di asportazione di polipo – adenoma tubulo villoso con displasia di lieve grado - del colon. L' adenoma tubulare del colon è classificabile tra i tumori benigni;
la ricorrente non lamenta disturbi gastro intestinali e non documenta recidiva di malattia. Ciò giustifica, una valutazione al di sotto della soglia di invalidità (<10%).
CONCLUSIONI: In risposta ai quesiti posti dall'Ecc.mo Magistrato si può affermare che la SI. ra di anni 55, è affetta da depressione Parte_1
maggiore ricorrente in soggetto con psicosi cronica epatopatia cronica HBV correlata BPCO stadio B Gold ipertensione arteriosa pregresso intervento di asportazione di polipo del colon. Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, possiamo concludere che la ricorrente - non
6 presenta una totale riduzione della capacità lavorativa - presenta una riduzione della capacità lavorativa, valutata mediante calcolo riduzionistico, pari all' 81% - presenta minorazioni tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e pertanto, può essere riconosciuta portatore di handicap comma 1 art 3 L. 104/92).
Non tutte le infermità e/o minorazioni possono essere fatte risalire alla domanda di pensione;
nel corso del procedimento giudiziario è stata documentata l'insorgenza di una ulteriore infermità (BPCO – ipertensione arteriosa) incidenti sul complesso invalidante. La decorrenza della prestazione è, pertanto, fissata alla data della attuale osservazione clinica
(aprile 2024) e retrodatata ad epoca ragionevolmente antecedente (3 mesi).
Contrariamente alle proprie abitudini il CTU consiglia una rivalutazione ad
1 anno per verificare gli effetti di una terapia psicofarmacologica adeguata, eventualmente instaurata”.
Il consulente tecnico ha, in definitiva, concluso nel senso che le patologie riscontrate, tutte ampiamente e dettagliatamente valutate, sia a seguito dell'esame obiettivo che della disamina della documentazione prodotta agli atti, sono tali da escludere che la ricorrente possa essere ritenuta bisognevole della prestazione richiesta, in quanto il quadro morboso emerso non consente di ritenerla invalida nella misura del 100% e quindi con diritto alla pensione di inabilità.
Più in particolare, le argomentazioni poste a sostegno della proposta opposizione si appalesano infondate in quanto il cod. DM 1204 (71-80%) che la difesa della ricorrente ritiene più appropriato afferisce alla psicosi ossessiva, patologia diversa e ben più grave di quella documentata e riscontrata alla (disturbo depressivo ricorrente o maggiore) per cui Pt_1
appare congrua l'attribuzione del codice 2209 con relativa percentuale invalidante (50%). D'altronde il CTU ha acclarato che “sono assenti, alla valutazione effettuata cosi come in documentazione, idee e/o propositi autolesivi, assenti fenomeni dispercettivi in atto” che avrebbero potuto determinare una diversa valutazione della patologia psichica.
7 Per quanto riguarda, poi, l'epatopatia cronica e l'ipertensione arteriosa la ricorrente concorda con i codici della T.M. attribuiti dal CTU con relative percentuali di invalidità, mentre lamenta la mancata valutazione della spondiloartrosi (malattia degenerativa della cartilagine dei dischi intervertebrali) cui attribuisce un codice 7008 con percentuale invalidante del 12%, codice che, invece, afferisce a diversa e ben più invalidante patologia (spondilolistesi) che riguarda lo scivolamento di una vertebra su quella adiacente.
D'altra parte, nella relazione peritale, alla voce “Apparato osteoartromuscolare”, le masse muscolari vengono descritte
“normotonotrofiche e non si osservano limitazioni funzionali degli distretti scheletrici esaminati;
passaggi posturali fluidi, deambulazione coordinata e corretta”, per cui appaiono congrue le conclusioni del CTU.
Pertanto, le deduzioni attoree non raggiungono gli esiti sperati, essendo condivisibile il metodo d'indagine del CTU e corrette le sue conclusioni, di talché non sussistono le condizioni per il rinnovo della consulenza e/o per un suo supplemento.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ex art.152 disp.att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per
ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la ricorrente invalida nella misura dell'81% con diritto all'assegno di invalidità civile a far data da gennaio 2024 (con revisione a gennaio 2025) e portatore di handicap ex comma 1 art 3 L. 104/92;
- nulla per le spese;
- pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell' come da separato CP_1
8 decreto.
Napoli, così deciso in data 14/05/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
9
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza di discussione del 14/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 23832/2024 R.G., cui è riunito l'ATP N. 1610/2024 R.G., promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
come da mandato in atti, dall'avv. Stabilito Nisticò Massimiliano (C. F.
) il quale dichiara di agire d'intesa con l'avv. Barbara C.F._2
Schiattarella (C.F. ) e presso lo stesso elettivamente C.F._3
dom.ta al Centro Direzionale Isola G1, che sin d'ora ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136 c.p.c. si dichiara disponibile a ricevere eventuali comunicazioni al numero di telefono 081/5634126 e via e-mail all'indirizzo di posta certificata Email_1
Ricorrente
contro in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mauro CP_1
Elberti (C.F. ), giusta procura generale alle liti in atti C.F._4
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare la ricorrente invalida con riconoscimento al diritto alla pensione di inabilità e allo status di handicap con connotazione di gravità a decorrere dal 20.02.2023 (data della domanda amministrativa). Vinte le spese. 1 Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, la ricorrente ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG.N. 1610/2024 adiva il Tribunale di
Napoli per il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il diritto alla pensione di inabilità e in subordine all'assegno di invalidità, nonché per l'accertamento dello status di handicap con connotazione di gravità; che il
GL assegnava al CTU dott.ssa l'incarico di espletare la Persona_1
Consulenza Tecnica D'Ufficio richiesta;
che all'esito dell'espletata consulenza, nel termine fissato dal Giudice, parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU che aveva riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 81% e portatrice di handicap ex comma 1 art 3 L. 104/92 con decorrenza gennaio
2024 e revisione a gennaio 2025.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e lo status di handicap con connotazione di gravità a decorrere dal 20.02.2023 (data della domanda amministrativa).
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto CP_1
infondato.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
*****
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione
2 all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM
5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di
3 opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Nel caso di specie, la difesa della parte ricorrente, senza produrre ulteriore certificazione medica, si è limitata a riportare, nell'atto di opposizione, le patologie da cui è affetta la e a dedurre l'errata valutazione, compiuta Pt_1
dal ctu, di dette patologie e dell'incidenza delle stesse sul piano sociale, relazionale ed affettivo, senza contestare, in maniera specifica e dettagliata, la valutazione espressa dal CTU nella relazione peritale.
Appare evidente, dalla disamina del ricorso che le censure, peraltro generiche, mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, esprimendo bensì semplici difformità di valutazione circa l'incidenza e l'entità del dato patologico.
Di recente, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n.
1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico- legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276)”.
4 Nel caso in esame l'ausiliare nominato, dott.ssa all'esito Persona_1
dell'esame clinico, valutata la certificazione medica prodotta, ha accertato che la ricorrente è invalida nella misura del 81%, ed è affetta dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici, non determinano le condizioni per il riconoscimento dei benefici richiesti in questa sede (pensione di inabilità e handicap grave).
In particolare, l'ausiliare a seguito dell'esame clinico, nella sua relazione ha affermato: “CONSIDERAZIONI MEDICO – LEGALI: Sulla base dell'esame obiettivo e della documentazione medica si può affermare che la
SI.ra , di anni 55, è attualmente affetta da depressione Parte_1
maggiore ricorrente in soggetto con psicosi cronica epatopatia cronica HBV correlata BPCO stadio B Gold ipertensione arteriosa pregresso intervento di asportazione di polipo del colon. La paziente si presenta in apparenti discrete condizioni generali. Sulla scorta delle tabelle approvate con DM
5/2/92 la valutazione del grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa derivante dalle affezioni accertate, singolarmente considerate, è il seguente: - depressione maggiore ricorrente in soggetto con psicosi cronica: l' aspetto generale è poco curato, accede disponibile alla valutazione clinica, è lucida, orientata nei parametri temporo –spaziali; l' eloquio è fluido adeguato al livello socio – culturale e per contenuti informativi;
le funzioni cognitive sono conservate. La mimica e la gestualità sono congrue al tono timico che risulta essere deflesso con riduzione dell'iniziativa. Sono assenti, alla valutazione effettuata cosi come in documentazione, idee e/o propositi autolesivi, assenti fenomeni dispercettivi in atto. Si rilevano note ansiose. La paziente riferisce assunzione di terapia farmacologica da moti anni (antidepressivi non meglio specificati). Dalla documentazione in atti esordio di una sintomatologia ansioso - depressiva durante la 2^ gravidanza (circa nel 2004) associata ad una sintomatologia di tipo dispercettivo. Il primo accesso documentato, presso l' Unità di Salute
Mentale del distretto di appartenenza, è del gennaio 2008 effettuato per il ripresentarsi della fenomenologia depressiva;
dall' epoca rari accessi in quanto la perizianda è stata seguita privatamente dal Dott. Persona_2
5 presso Villa Camaldoli. Dalla documentazione risulta, inoltre, che la paziente è scarsamente compliante alla terapia a base di antipsicotici ed antidepressivi e, pertanto, è in precario equilibrio clinico. Assenti da tempo
i fenomeni dispercettivi. Il disturbo psichico è valutato con applicazione del codice 2209 (disturbo depressivo ricorrente o maggiore) ed attribuzione della percentuale massima ivi tabellata 50%. - epatopatia cronica correlata
a virus di tipo B: caratterizzata da steatosi epatica moderata in assenza di alterazioni degli enzimi epatici ed assenza di sintomatologia clinica, l' epatopatia è ascrivibile tra le forme persistenti e, pertanto, valutata per criterio analogico con applicazione del codice 6421 (epatite cronica attiva) ed attribuzione della percentuale del 35% - broncopneumpoatia cronica ostruttiva in stadio B Gold in soggetto forte fumatore: la BPCO è stata valutata come di grado moderato su base clinico / strumentale;
all' esame clinico non si osservano disturbi funzionali (dispnea, tosse, espettorazione); la patologia non ha un codice specifico e, pertanto, la valutazione è stata effettuata per criterio analogico con applicazione del codice 6013 ed attribuzione della percentuale massima ivi tabellata 20%. - ipertensione arteriosa: caratterizzata da valori pressori in buon controllo farmacologico, assenza di dispnea e palpitazioni, risulta in buon equilibrio farmacologico ed emodinamico. La patologia è valutata con applicazione del codice 6441 ed attribuzione della percentuale minima ivi tabellata21%. La ricorrente è stata sottoposta, nel gennaio 2016, ad intervento di asportazione di polipo – adenoma tubulo villoso con displasia di lieve grado - del colon. L' adenoma tubulare del colon è classificabile tra i tumori benigni;
la ricorrente non lamenta disturbi gastro intestinali e non documenta recidiva di malattia. Ciò giustifica, una valutazione al di sotto della soglia di invalidità (<10%).
CONCLUSIONI: In risposta ai quesiti posti dall'Ecc.mo Magistrato si può affermare che la SI. ra di anni 55, è affetta da depressione Parte_1
maggiore ricorrente in soggetto con psicosi cronica epatopatia cronica HBV correlata BPCO stadio B Gold ipertensione arteriosa pregresso intervento di asportazione di polipo del colon. Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, possiamo concludere che la ricorrente - non
6 presenta una totale riduzione della capacità lavorativa - presenta una riduzione della capacità lavorativa, valutata mediante calcolo riduzionistico, pari all' 81% - presenta minorazioni tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e pertanto, può essere riconosciuta portatore di handicap comma 1 art 3 L. 104/92).
Non tutte le infermità e/o minorazioni possono essere fatte risalire alla domanda di pensione;
nel corso del procedimento giudiziario è stata documentata l'insorgenza di una ulteriore infermità (BPCO – ipertensione arteriosa) incidenti sul complesso invalidante. La decorrenza della prestazione è, pertanto, fissata alla data della attuale osservazione clinica
(aprile 2024) e retrodatata ad epoca ragionevolmente antecedente (3 mesi).
Contrariamente alle proprie abitudini il CTU consiglia una rivalutazione ad
1 anno per verificare gli effetti di una terapia psicofarmacologica adeguata, eventualmente instaurata”.
Il consulente tecnico ha, in definitiva, concluso nel senso che le patologie riscontrate, tutte ampiamente e dettagliatamente valutate, sia a seguito dell'esame obiettivo che della disamina della documentazione prodotta agli atti, sono tali da escludere che la ricorrente possa essere ritenuta bisognevole della prestazione richiesta, in quanto il quadro morboso emerso non consente di ritenerla invalida nella misura del 100% e quindi con diritto alla pensione di inabilità.
Più in particolare, le argomentazioni poste a sostegno della proposta opposizione si appalesano infondate in quanto il cod. DM 1204 (71-80%) che la difesa della ricorrente ritiene più appropriato afferisce alla psicosi ossessiva, patologia diversa e ben più grave di quella documentata e riscontrata alla (disturbo depressivo ricorrente o maggiore) per cui Pt_1
appare congrua l'attribuzione del codice 2209 con relativa percentuale invalidante (50%). D'altronde il CTU ha acclarato che “sono assenti, alla valutazione effettuata cosi come in documentazione, idee e/o propositi autolesivi, assenti fenomeni dispercettivi in atto” che avrebbero potuto determinare una diversa valutazione della patologia psichica.
7 Per quanto riguarda, poi, l'epatopatia cronica e l'ipertensione arteriosa la ricorrente concorda con i codici della T.M. attribuiti dal CTU con relative percentuali di invalidità, mentre lamenta la mancata valutazione della spondiloartrosi (malattia degenerativa della cartilagine dei dischi intervertebrali) cui attribuisce un codice 7008 con percentuale invalidante del 12%, codice che, invece, afferisce a diversa e ben più invalidante patologia (spondilolistesi) che riguarda lo scivolamento di una vertebra su quella adiacente.
D'altra parte, nella relazione peritale, alla voce “Apparato osteoartromuscolare”, le masse muscolari vengono descritte
“normotonotrofiche e non si osservano limitazioni funzionali degli distretti scheletrici esaminati;
passaggi posturali fluidi, deambulazione coordinata e corretta”, per cui appaiono congrue le conclusioni del CTU.
Pertanto, le deduzioni attoree non raggiungono gli esiti sperati, essendo condivisibile il metodo d'indagine del CTU e corrette le sue conclusioni, di talché non sussistono le condizioni per il rinnovo della consulenza e/o per un suo supplemento.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ex art.152 disp.att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per
ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la ricorrente invalida nella misura dell'81% con diritto all'assegno di invalidità civile a far data da gennaio 2024 (con revisione a gennaio 2025) e portatore di handicap ex comma 1 art 3 L. 104/92;
- nulla per le spese;
- pone le spese di ctu della fase di atp a carico dell' come da separato CP_1
8 decreto.
Napoli, così deciso in data 14/05/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
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