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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3655/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei giudici:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est.
Dott. Luca Venditto Giudice
Dott.ssa Concetta Serino Giudice
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3655/2022 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LUCCHETTI MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIALE XVIII
DICEMBRE, 76 04100 LATINA presso il difensore avv. LUCCHETTI
MARCELLO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. TORELLI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL MERCATO 11 04100 LATINA presso il difensore avv. TORELLI
PIERLUIGI
(C.F. ) CP_1 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
NOTARANTONIO MICHELE e dell'avv. POLI SIMONA ( ), elettivamente domiciliato in VIA P.L. NERVI 144 C.F._5
LATINA presso il difensore avv. NOTARANTONIO MICHELE pagina 1 di 4 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._6
TORELLI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL
MERCATO 11 04100 LATINA presso il difensore avv. TORELLI
PIERLUIGI
CONVENUTI
Oggetto: azione di riduzione e di scioglimento della comunione ereditaria
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 28 gennaio 2025
IN FATTO
Con atto di citazione , premesso che in data 07 luglio 2021 era Parte_1 deceduta la madre , lasciando quali eredi, oltre a se stesso, i Persona_1 fratelli , , ed Parte_2 CP_1 CP_2 Parte_3 lamentava la lesione della quota di legittima per effetto di donazioni effettuate in vita dalla de cuius sicchè conveniva i fratelli per la declaratoria d'apertura della successione di , per la ricostruzione dell'asse Persona_1 ereditario mediante la collazione dei beni immobili e mobili che appartenevano alla defunta al tempo della morte e per lo scioglimento della comunione ereditaria mediante divisione, tenuto conto della lesione subita dall'attore nei propri diritti di legittimario.
Costituendosi e aderivano alla domanda Parte_2 CP_2 scioglimento della comunione ereditaria.
Costituendosi pur concludendo analogamente ai fratelli sulla Parte_3 divisione dell'asse ereditario, chiedeva, altresì, nei confronti di e Pt_2
l'emissione dell'ordine di conferire in collazione i beni ricevuti CP_2 in donazione dalla comune madre.
A fronte, quindi, della mancata costituzione di e sulla scorta del CP_1 rilievo di cui alle ordinanze istruttorie del 14 luglio 2023 e del 21 settembre 2023, la causa, previa concessione del termine di cui all'art. 101 cpc, era, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 28 gennaio 2025, definitivamente decisa in data 21 marzo 2025.
IN DIRITTO
La causa perviene alla decisione sulla questione della procedibilità della domanda a fronte dell'esito negativo delle notifiche tentate nei confronti di pagina 2 di 4 CP_1
Orbene, in merito alle notifiche degli atti giudiziari da effettuare all'estero, risulta applicabile, conformemente a quanto, invero, sostenuto da tutte le parti del giudizio, il Regolamento UE 1784/2020, abrogativo del
Regolamento UE 1393/2007.
A termini, quindi, degli artt. 18 e 20 del citato regolamento comunitario, è consentita la notifica di atti giudiziari alle persone presenti in altro Stato membro direttamente tramite posta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, sempre che tale tipo di notifica diretta sia ammessa dalla legge dello Stato membro nel quale è richiesta la notifica stessa.
Del resto, la stessa parte attrice alla pag. 2 della comparsa conclusionale invoca l'applicabilità dell'art. 20 del Regolamento UE 1784/2020, ove consente la notificazione diretta, tralasciando, però, di considerare che essa, a termini dello stesso articolo richiamato, è espressamente consentita solo ove sia ammessa dallo Stato membro nel quale debba essere eseguita.
Nella specie, la Spagna, ove risulta risiedere , non consente, CP_1 invece, la notificazione diretta di atti giudiziari provenienti da uno Stato estero.
Orbene a fronte della prima notifica effettuata senza esito nei riguardi di
, è stato concesso un ulteriore termine per il suo rinnovo senza CP_1 che, peraltro, in tale occasione siano state rispettate le modalità applicabili al caso di specie a tenore della normativa comunitaria sopra richiamata.
Infatti, stante la prima notifica effettuata in Sermoneta Via Rione Vecchio 3 presso che ha dato esito negativo, avendo l'ufficiale giudiziario Parte_3 accertato che il destinatario non fosse più reperibile presso tale luogo, la notifica, a seguito della concessione dell'ulteriore termine, è stata rinnovata presso l'indirizzo risultante presso l'AIRE in Madrid Calle Martinez Izquierdo 19/1D, inviandone copia a mezzo del servizio postale, con esito parimenti infruttuoso.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito come “una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito pagina 3 di 4 negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile” (Cass. ord. 9541/2023). Peraltro, l'effettuazione del rinnovo della notifica a mezzo del servizio postale, e quindi direttamente nei confronti del destinatario pur non ammettendo la legislazione spagnola tale forma di notificazione di atti provenienti dall'estero, non può non essere considerato imputabile alla parte richiedente la notifica stessa sicchè opera, in tutta la sua efficacia preclusiva di un ulteriore tentativo, la perentorietà del termine concesso per il primo rinnovo.
È, altresì, orientamento pacifico e condiviso quello secondo cui Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo (Cass. 23511/2023 tra le altre) sicchè ogni eventuale pronunzia giudiziale che fosse emessa in assenza del litisconsorte necessario sarebbe inevitabilmente viziata
Attesa, quindi, l'insanabilità del vizio nell'istaurazione del contraddittorio e risultando parte necessaria del processo, ne consegue CP_1
l'improcedibilità delle domande attoree. In ragione, peraltro, del rilievo d'ufficio della circostanza ostativa, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
dichiara l'improcedibilità delle domande attoree;
compensa le spese di causa tra tutte le parti.
Latina 21 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei giudici:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est.
Dott. Luca Venditto Giudice
Dott.ssa Concetta Serino Giudice
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3655/2022 promossa
d a
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LUCCHETTI MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIALE XVIII
DICEMBRE, 76 04100 LATINA presso il difensore avv. LUCCHETTI
MARCELLO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. TORELLI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL MERCATO 11 04100 LATINA presso il difensore avv. TORELLI
PIERLUIGI
(C.F. ) CP_1 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._4
NOTARANTONIO MICHELE e dell'avv. POLI SIMONA ( ), elettivamente domiciliato in VIA P.L. NERVI 144 C.F._5
LATINA presso il difensore avv. NOTARANTONIO MICHELE pagina 1 di 4 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._6
TORELLI PIERLUIGI, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL
MERCATO 11 04100 LATINA presso il difensore avv. TORELLI
PIERLUIGI
CONVENUTI
Oggetto: azione di riduzione e di scioglimento della comunione ereditaria
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 28 gennaio 2025
IN FATTO
Con atto di citazione , premesso che in data 07 luglio 2021 era Parte_1 deceduta la madre , lasciando quali eredi, oltre a se stesso, i Persona_1 fratelli , , ed Parte_2 CP_1 CP_2 Parte_3 lamentava la lesione della quota di legittima per effetto di donazioni effettuate in vita dalla de cuius sicchè conveniva i fratelli per la declaratoria d'apertura della successione di , per la ricostruzione dell'asse Persona_1 ereditario mediante la collazione dei beni immobili e mobili che appartenevano alla defunta al tempo della morte e per lo scioglimento della comunione ereditaria mediante divisione, tenuto conto della lesione subita dall'attore nei propri diritti di legittimario.
Costituendosi e aderivano alla domanda Parte_2 CP_2 scioglimento della comunione ereditaria.
Costituendosi pur concludendo analogamente ai fratelli sulla Parte_3 divisione dell'asse ereditario, chiedeva, altresì, nei confronti di e Pt_2
l'emissione dell'ordine di conferire in collazione i beni ricevuti CP_2 in donazione dalla comune madre.
A fronte, quindi, della mancata costituzione di e sulla scorta del CP_1 rilievo di cui alle ordinanze istruttorie del 14 luglio 2023 e del 21 settembre 2023, la causa, previa concessione del termine di cui all'art. 101 cpc, era, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 28 gennaio 2025, definitivamente decisa in data 21 marzo 2025.
IN DIRITTO
La causa perviene alla decisione sulla questione della procedibilità della domanda a fronte dell'esito negativo delle notifiche tentate nei confronti di pagina 2 di 4 CP_1
Orbene, in merito alle notifiche degli atti giudiziari da effettuare all'estero, risulta applicabile, conformemente a quanto, invero, sostenuto da tutte le parti del giudizio, il Regolamento UE 1784/2020, abrogativo del
Regolamento UE 1393/2007.
A termini, quindi, degli artt. 18 e 20 del citato regolamento comunitario, è consentita la notifica di atti giudiziari alle persone presenti in altro Stato membro direttamente tramite posta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, sempre che tale tipo di notifica diretta sia ammessa dalla legge dello Stato membro nel quale è richiesta la notifica stessa.
Del resto, la stessa parte attrice alla pag. 2 della comparsa conclusionale invoca l'applicabilità dell'art. 20 del Regolamento UE 1784/2020, ove consente la notificazione diretta, tralasciando, però, di considerare che essa, a termini dello stesso articolo richiamato, è espressamente consentita solo ove sia ammessa dallo Stato membro nel quale debba essere eseguita.
Nella specie, la Spagna, ove risulta risiedere , non consente, CP_1 invece, la notificazione diretta di atti giudiziari provenienti da uno Stato estero.
Orbene a fronte della prima notifica effettuata senza esito nei riguardi di
, è stato concesso un ulteriore termine per il suo rinnovo senza CP_1 che, peraltro, in tale occasione siano state rispettate le modalità applicabili al caso di specie a tenore della normativa comunitaria sopra richiamata.
Infatti, stante la prima notifica effettuata in Sermoneta Via Rione Vecchio 3 presso che ha dato esito negativo, avendo l'ufficiale giudiziario Parte_3 accertato che il destinatario non fosse più reperibile presso tale luogo, la notifica, a seguito della concessione dell'ulteriore termine, è stata rinnovata presso l'indirizzo risultante presso l'AIRE in Madrid Calle Martinez Izquierdo 19/1D, inviandone copia a mezzo del servizio postale, con esito parimenti infruttuoso.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito come “una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito pagina 3 di 4 negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile” (Cass. ord. 9541/2023). Peraltro, l'effettuazione del rinnovo della notifica a mezzo del servizio postale, e quindi direttamente nei confronti del destinatario pur non ammettendo la legislazione spagnola tale forma di notificazione di atti provenienti dall'estero, non può non essere considerato imputabile alla parte richiedente la notifica stessa sicchè opera, in tutta la sua efficacia preclusiva di un ulteriore tentativo, la perentorietà del termine concesso per il primo rinnovo.
È, altresì, orientamento pacifico e condiviso quello secondo cui Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo (Cass. 23511/2023 tra le altre) sicchè ogni eventuale pronunzia giudiziale che fosse emessa in assenza del litisconsorte necessario sarebbe inevitabilmente viziata
Attesa, quindi, l'insanabilità del vizio nell'istaurazione del contraddittorio e risultando parte necessaria del processo, ne consegue CP_1
l'improcedibilità delle domande attoree. In ragione, peraltro, del rilievo d'ufficio della circostanza ostativa, si giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste collegiale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide;
dichiara l'improcedibilità delle domande attoree;
compensa le spese di causa tra tutte le parti.
Latina 21 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4