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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/12/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5948/2023 R.G.
REPYBAL VBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa IT RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. R.G. 5948/2023 promossa da
,(P. IVA P.IVA_1 in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore Dott. con sede in Sant'Agnello (Na) alla Piazza Matteotti n. 25; Parte_2 rappresentato e difeso, in virtù di Determina n. 279/2023, dall'Avv. Paolo Bonito (C.F.
Codice Fiscale_1 1) presso il cui studio, in Montecorvino Rovella (SA) alla Piazza
Pasquale Budetta, n. 57/A, è elettivamente domiciliato, in forza di procura alle liti allegato all'atto di appello;
RICORRENTE APPELLANTE
contro
Controparte_1 successore ex lege n. 225/2016 a titolo universale della Controparte_2 in persona con sede legale in Roma (00142 RM), Via G. Grezar n. 14, (C.F P.IVA_2 in virtù di Atto del suo Procuratore - Sig. Persona 1 (C.F. C.F. 2 و
notarile Rep. 181515 del 25/07/2024 Racc. n. 12772; rappresentata e difesa dall'avv. Edmondo Caprio (C.F. Codice Fiscale_3 ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 126, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE APPELLATA
nonché contro
C.F._4 ) residente in [...]
Lucia n. 11;
rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Pane (C.F. C.F._5 ) e dall'avv. Veronica (), presso il cui studio, in Sorrento alla via degli Castellano (C.F. C.F._6
Aranci n. 145, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 374/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Sorrento, in data 15/06/2023, pubblicata in data 19/06/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER Parte_1 :
"1) Riformare la sentenza n. 374/23 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento, depositata in data 19/6/2023, nel punto in cui stabilisce che non vi sia alcuna prova valida dell'avvenuta notificazione del verbale di accertamento;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio";
PER Controparte_1
"si conclude affinché l'On.le Giudicante, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia così provvedere:
- annullare e/o riformare la sentenza impugnata, atteso l'ingiusto accoglimento della domanda, con ingiusta condanna di al pagamento delle Controparte_1 spese di giudizio, nella evidente carenza di legittimazione passiva di CP_4 in relazione al merito della pretesa impositiva.
- rigettare ogni domanda proposta nei confronti della Controparte_1
- Con vittoria di spese e competenze di lite";
PER _3 :
"CONCLUDE chiedendo che l'adito Tribunale di Torre Annunziata, voglia: in via preliminare, dichiarare la nullità della notifica eseguita dal Parte_1
emettendo ogni ulteriore provvedimento di legge;
in ogni caso, nel merito, rigettare il proposto appello perché inammissibile ed infondato.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali anche per il presente grado".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 7 D. Lgs 150/2011 depositato in data 11/11/2022, CP_3 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, l' Controparte_1 impugnando la cartella esattoriale n.
[...] e il Parte_1
07120220064791222/000, dell'importo di € 101,88 emessa per il mancato pagamento della sanzione amministrativa al codice della strada elevata nell'anno 2018 dalla Polizia
Municipale del Parte_1
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'inesistenza del titolo posto a fondamento del presunto credito, non essendo mai stata notificata alcuna contravvenzione da parte del e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria. Chiedeva, Parte_1 و
quindi, di: accertare l'omessa notifica del verbale di contravvenzione presupposto alla cartella esattoriale impugnata;
dichiarare estinta la pretesa sanzionatoria formulata dall'ente impositore;
dichiarare, altresì nulla, illegittima, ed inefficace la cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio da attribuirsi al difensore, dichiaratosi antistatario.
Parte_11.1 Si costituiva in giudizio il impugnando e contestando fatti, deduzioni e richieste dell'atto introduttivo, rilevando, in particolare, che il verbale n. 40704 era stato regolarmente notificato a mani proprie del ricorrente, in data 23/07/2018.
Chiedeva quindi, nel merito, di accertare l'improponibilità, l'improcedibilità,
l'inammissibilità e, per quanto di ragione, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, di confermare la legittimità della pretesa creditoria dell'Ente convenuto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese ed onorario del giudizio.
1.2 L' Controparte_1 rimaneva invece contumace.
2. Con sentenza n. 374/2023 del 15/06/2023, pubblicata in data 19/06/2023, il Giudice di pace di Sorrento, accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la notifica del verbale di sanzione amministrativa, sotteso alla cartella esattoriale opposta, così statuendo: "il [...]
Parte_1 non ha fornito alcuna valida prova circa la notifica delle sanzioni richiamate nella cartella esattoriale oggi impugnata, infatti lo stesso deposita fotocopia di una relata di notifica dalla quale non si evince a quale atto faccia riferimento essendo oltretutto composta da n. 2 fogli non recanti timbro di congiungimento". Annullava, quindi, la cartella esattoriale n. 07120220064791222/000 e condannava in solido le resistenti al pagamento delle spese di lite. Parte 1
3. Avverso la suddetta sentenza n. 374/2023, presentava appello il con ricorso depositato in data 15/12/2023, affidando l'impugnazione ad un unico motivo con il quale lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto non provata l'avvenuta corretta notifica del verbale di sanzione amministrativa sotteso alla cartella esattoriale opposta, così disattendendo le prove documentali fornite in atti dal Pt_1 Ad avviso dell'appellate, infatti, la relata di notifica del verbale di accertamento era munita del relativo timbro ed era avvenuta regolarmente in data 23/07/2018, come comprovato dall'avviso di ricevimento prodotto in atti. Il Pt_1 appellante chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata, con particolare riguardo alla parte in cui riteneva non validamente avvenuta la notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella esattoriale opposta dal _3 , con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
4. In data 09.09.2024, si costituiva in giudizio l' Controparte_1 la quale aderiva alle eccezioni sollevate dall'appellante, stante la palese erroneità delle statuizioni di cui alla impugnata sentenza, ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo esclusivamente l'ente impositore tenuto a rispondere dell'an della pretesa impositiva, essendo l'unico titolare sostanziale del relativo credito.
Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata, atteso l'ingiusto accoglimento della domanda, con ingiusta condanna di al pagamento delle Controparte_1 spese di giudizio, nella evidente carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
[...] in relazione al merito della pretesa impositiva, con vittoria di spese e competenze di lite.
5. In data 16.09.2024, si costituiva in giudizio _3 il quale:
(i) in via preliminare, eccepiva la nullità della notifica dell'appello, in quanto avvenuta in data 03.09.2024, ovvero oltre il termine assegnato dal giudice con il decreto del 3.1.2024;
(ii) nel merito, l'infondatezza del proposto appello.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, dichiararsi la nullità della notifica eseguita dal emettendo ogni ulteriore provvedimento di legge;
in ogni caso, Parte_1 "
nel merito, rigettare il proposto appello perché inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese e dei compensi professionali anche per il presente grado.
6. La causa, istruita documentalmente, dop alcuni rinvii dovuti al congedo per maternità del giudice scrivente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20/11/2025 ex art. 281 sexies, co. III, c.p.c., ratione temporis applicabile.
*****
L'appello proposto dal Parte_1 contro la sentenza n. 374/2023 del Giudice di Pace di Sorrento è fondato per le ragioni che seguono.
7. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Controparte_1
Con sentenza n. 36656 del 25.11.2021, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha trattato la questione relativa alla individuazione dei legittimati passivi nei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali, precisando come, in tali giudizi, l'interessato possa agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione
(come già statuito in Cass. Ord. n. 10528/2017). Se pertanto l'opposizione sia proposta contro entrambi gli enti come avvenuto nel caso in esame - gli stessi sono da intendersi titolari d'una legittimazione processuale concorrente, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Ord. n. 8186/2017).
Nel caso in esame, inoltre, l'appellato _3 in primo grado ha eccepito l'omessa notifica del verbale di accertamento delle violazioni stradali, sotteso alla cartella opposta, che determina un'ipotesi di litisconsorzio necessario secondo la giurisprudenza maggioritaria (cfr. Cass. Civ. 11661 del 30/04/2024: "Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale").
L'eccezione è pertanto infondata.
7.1 Sempre in via preliminare, si ritiene superata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo dell'appello da parte del eccepita Parte_1 dall'appellato CP_3 nella propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto, all'udienza del 17/09/2024, le resistenti costituite ( CP_4 e _3 ) non si sono opposte alla richiesta formulata dall'appellante di rinotifica del ricorso introduttivo, al fine di sanare il mancato rispetto del termine di notifica indicato nel decreto del 03/01/2025. Tale termine, inoltre, stante il richiamo effettuato dall'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 all'art. 415 c.p.c., ha natura pacificamente ordinatoria (cfr. Cass. Civ. n. 16349/2016) e poteva in ogni caso dirsi sanato dall'avvenuta costituzione delle appellate resistenti.
8. Passando al merito del giudizio, si osserva quanto segue.
L'appello si fonda sulla lamentata erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto invalida la notifica del verbale di accertamento n. 40704, sotteso alla cartella di pagamento n. 071 2022 0064791222/000, opposta in primo grado dal _3 .
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che tale notifica fosse irregolare sull'assunto per il quale
“non ha fornito alcuna valida prova circa la notifica delle il Parte_1
sanzioni richiamate nella cartella esattoriale oggi impugnata;
infatti, lo stesso deposita fotocopia di una relata di notifica dalla quale non si evince a quale atto faccia riferimento essendo oltretutto composta da n. 2 fogli non recanti timbro di congiungimento”.
8.1 Dagli atti prodotti in primo grado dal Parte_1 nel proprio fascicolo di
,parte, riprodotti in secondo grado, emerge tuttavia che il a riprova Parte_1 dell'avvenuta notifica del verbale in esame, ha depositato, in fotocopia, la parte anteriore dell'avviso di ricevimento della notifica del verbale che riporta chiaramente, in alto a sinistra, il numero del verbale oggetto della notifica (cfr. dove si legge: “n° del cronologico
2553/2018 e 40704/2018") e la parte posteriore di tale avviso, che reca la firma del CP_3 la data di ricezione (23/11/2018), la firma dell'appellato, il destinatario,
,
timbro di avvenuta consegna nonché la sottoscrizione, con relativa data, dell'addetto al recapito.
"A fronte di tale documento, l'odierno appellato, non ha contestato la _3
riferibilità del suddetto avviso di ricevimento al verbale di accertamento n. 40704, sotteso alla cartella di pagamento opposta, né ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità agli originali delle fotocopie prodotte dal Pt_1 con specifica indicazione delle ragioni dell'asserita difformità (come avrebbe dovuto al fine di rendere efficace l'eccezione; cfr, sul punto, Cass. Civ. n. 28096 del 30.12.2009; Cass. Civ. n. 27633 del
30.10.2018; Cass. Civ. n. 21003 dell'8.9.2017: "la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e
-
circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale").
Per quanto si legge dal verbale dell'udienza tenutasi in data 22/02/2023 innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, infatti, il difensore del _3 , alla prima udienza utile dopo la produzione documentale del Pt 1 ha unicamente disconosciuto "la sottoscrizione apposta sulla relata della cartolina postale depositata in atti, non riferibile né attribuibile all'attore, come peraltro si evince dalla semplice comparazione della firma apposita in calce alla procura versata in atti. Ciò posto, in ragione dell'espresso disconoscimento della sottoscrizione operata dall'attore, lo scrivente chiede che il giudice non voglia tener conto dell'indicato documento ai fini del decidere, secondo il disposto di cui agli artt. 214 e 215
c.p.c. Riserva in ogni caso e se prodotto in atti l'originale del documento, di procedere con querela di falso".
Il _3 , dunque, sia in primo grado che in grado di appello si è limitato a contestare e disconoscere la sottoscrizione attribuitagli e apposta sulla cartolina esibita da parte appellante nel corso del giudizio di primo grado.
Come noto, tuttavia, l'avviso di ricevimento del verbale di contravvenzione prodotto in atti
è assistito dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c per cui, in difetto di querela di falso, il mero disconoscimento della firma sullo stesso apposta, non è sufficiente a privare di efficacia probatoria il documento. Il disconoscimento effettuato in primo grado dall'odierno appellato, in definitiva, deve ritenersi privo di efficacia in quanto non avente ad oggetto una scrittura privata, bensì un atto pubblico, quale l'avviso di ricevimento di una notifica effettuata a mezzo posta (per cui, ex art. 2700 c.c., lo stesso fa piena prova fino a querela di falso, non rientrando nell'ambito di operatività dell'art. 215 c.p.c. erroneamente richiamato dal _3 in primo grado;
cfr., sul punto, tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n.
30318/2019; Cass. Sez. II, Sentenza n. 8032 del 27/04/2004; Cass. Civ. n. 3014/1975).
Ne consegue che il disconoscimento operato dal _3 , in quanto non operato nelle forme di Legge (ovvero mediante querela di falso rispetto alla veridicità della firma oppure mediante disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche all'originale con specifica indicazione delle ragioni della difformità), è da ritenersi tam quam non esset ed i rilievi svolti dal Giudice di prime cure, circa la non riferibilità dell'avviso di ricevimento al verbale di accertamento n. 40704, appaiono infondati, essendo, da un lato, il numero del verbale presente sul retro della copia dell'avviso prodotto in atti (come già sopra indicato) e risultando, dall'altro lato, tale profilo (ovvero quello della riferibilità dell'A/ al verbale) non contestato dall'opponente _3 , che si è limitato, sul punto, a disconoscere
-seppur non nelle forme previste dalla Legge - la firma apposta sull'A/.
Né a diversa conclusione può giungersi alla luce della frase, pure messa a verbale dell'udienza del 22/02/2023 innanzi al Giudice di Pace da parte dell'opponente, secondo la quale lo stesso si riservava “in ogni caso e se prodotto in atti l'originale del documento, di procedere con querela di falso". La circostanza, infatti, che il documento fosse stato prodotto solo in fotocopia, non avendo il _3 disconosciuto la conformità di tale copia all'originale, non lo esimeva dall'onere di presentare querela di falso al fine di contestare la veridicità della firma apposta sull'A/ (potendo, peraltro, l'originale essere acquisito nel corso dell'istruzione del subprocedimento di querela;
cfr., sul punto, Cass. Civ. n.
32219/2018: “la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta, salvi il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere e la possibilità di acquisire l'originale, ove ritenuto necessario, in relazione alla natura del falso dedotto").
8.2 Se dunque la notifica del verbale di accertamento può dirsi regolarmente avvenuta in data 23/11/2018, a fronte di una contravvenzione elevata in data 8/05/2018 (da quanto emerge dalla copia del verbale prodotta in atti) e di una cartella esattoriale pacificamente notificata in data 15/10/2022 per il recupero del credito derivante dal mancato pagamento della sanzione amministrativa, tale credito non può considerarsi prescritto (non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 Legge 689/1981) e la suddetta cartella esattoriale non può dirsi affetta da alcun vizio formale.
L'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la domanda avanzata in primo grado dal Pt_3 va rigettata.
9. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
9.1 Nel caso che ci occupa, in applicazione del principio della soccombenza (di cui all'art. 91 c.p.c.) ed in riforma della sentenza impugnata, si ritiene che vada _3 condannato a rimborsare al sia le spese del giudizio di primo Parte_1
grado, che si liquidano sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ratione temporis vigenti - per le cause appartenenti alla cognizione del Giudice di Pace di valore fino a Euro 1.100,01, facendo applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni in fatti ed in diritto), per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria che le spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ratione temporis vigenti, per le cause appartenenti alla cognizione del Tribunale di valore fino a
Euro 1.100,01, facendo applicazione dei parametri minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale del gravame. Queste ultime vanno riconosciute anche nei confronti dell' CP_4 essendosi costituita in secondo grado sostenendole ragioni del Pt_1 appellante vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa IT RU, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello proposto dal Parte_1 e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 374/2023 emessa il 15.06.2023 e depositata in data 19.06.2023, rigetta la domanda avanzata in primo grado da _3 e condanna le spese del primo grado di quest'ultimo a pagare, in favore del Parte_1
,
giudizio, che liquida in € 102,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%,
IVA e CPA come per Legge;
a pagare, in favore del Parte_1 e di [...] 3. condanna _3
,le spese del presente grado d'appello, che liquida in: Controparte_1
- € 91,50 per esborsi (di cui € 27,00 per marca da bollo ed € 64,50 per CU), € 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge, in favore del Pt_1 di Parte_1 ;
- € 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per
Legge, in favore di Controparte_1
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo "consolle del magistrato" in data 01/12/2025.
Il Giudice
IT RU
REPYBAL VBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa IT RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. R.G. 5948/2023 promossa da
,(P. IVA P.IVA_1 in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore Dott. con sede in Sant'Agnello (Na) alla Piazza Matteotti n. 25; Parte_2 rappresentato e difeso, in virtù di Determina n. 279/2023, dall'Avv. Paolo Bonito (C.F.
Codice Fiscale_1 1) presso il cui studio, in Montecorvino Rovella (SA) alla Piazza
Pasquale Budetta, n. 57/A, è elettivamente domiciliato, in forza di procura alle liti allegato all'atto di appello;
RICORRENTE APPELLANTE
contro
Controparte_1 successore ex lege n. 225/2016 a titolo universale della Controparte_2 in persona con sede legale in Roma (00142 RM), Via G. Grezar n. 14, (C.F P.IVA_2 in virtù di Atto del suo Procuratore - Sig. Persona 1 (C.F. C.F. 2 و
notarile Rep. 181515 del 25/07/2024 Racc. n. 12772; rappresentata e difesa dall'avv. Edmondo Caprio (C.F. Codice Fiscale_3 ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 126, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE APPELLATA
nonché contro
C.F._4 ) residente in [...]
Lucia n. 11;
rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Pane (C.F. C.F._5 ) e dall'avv. Veronica (), presso il cui studio, in Sorrento alla via degli Castellano (C.F. C.F._6
Aranci n. 145, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 374/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Sorrento, in data 15/06/2023, pubblicata in data 19/06/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER Parte_1 :
"1) Riformare la sentenza n. 374/23 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento, depositata in data 19/6/2023, nel punto in cui stabilisce che non vi sia alcuna prova valida dell'avvenuta notificazione del verbale di accertamento;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio";
PER Controparte_1
"si conclude affinché l'On.le Giudicante, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia così provvedere:
- annullare e/o riformare la sentenza impugnata, atteso l'ingiusto accoglimento della domanda, con ingiusta condanna di al pagamento delle Controparte_1 spese di giudizio, nella evidente carenza di legittimazione passiva di CP_4 in relazione al merito della pretesa impositiva.
- rigettare ogni domanda proposta nei confronti della Controparte_1
- Con vittoria di spese e competenze di lite";
PER _3 :
"CONCLUDE chiedendo che l'adito Tribunale di Torre Annunziata, voglia: in via preliminare, dichiarare la nullità della notifica eseguita dal Parte_1
emettendo ogni ulteriore provvedimento di legge;
in ogni caso, nel merito, rigettare il proposto appello perché inammissibile ed infondato.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali anche per il presente grado".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 7 D. Lgs 150/2011 depositato in data 11/11/2022, CP_3 conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, l' Controparte_1 impugnando la cartella esattoriale n.
[...] e il Parte_1
07120220064791222/000, dell'importo di € 101,88 emessa per il mancato pagamento della sanzione amministrativa al codice della strada elevata nell'anno 2018 dalla Polizia
Municipale del Parte_1
A sostegno dell'opposizione, eccepiva l'inesistenza del titolo posto a fondamento del presunto credito, non essendo mai stata notificata alcuna contravvenzione da parte del e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria. Chiedeva, Parte_1 و
quindi, di: accertare l'omessa notifica del verbale di contravvenzione presupposto alla cartella esattoriale impugnata;
dichiarare estinta la pretesa sanzionatoria formulata dall'ente impositore;
dichiarare, altresì nulla, illegittima, ed inefficace la cartella di pagamento impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio da attribuirsi al difensore, dichiaratosi antistatario.
Parte_11.1 Si costituiva in giudizio il impugnando e contestando fatti, deduzioni e richieste dell'atto introduttivo, rilevando, in particolare, che il verbale n. 40704 era stato regolarmente notificato a mani proprie del ricorrente, in data 23/07/2018.
Chiedeva quindi, nel merito, di accertare l'improponibilità, l'improcedibilità,
l'inammissibilità e, per quanto di ragione, l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda proposta dall'attore e, per l'effetto, di confermare la legittimità della pretesa creditoria dell'Ente convenuto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese ed onorario del giudizio.
1.2 L' Controparte_1 rimaneva invece contumace.
2. Con sentenza n. 374/2023 del 15/06/2023, pubblicata in data 19/06/2023, il Giudice di pace di Sorrento, accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la notifica del verbale di sanzione amministrativa, sotteso alla cartella esattoriale opposta, così statuendo: "il [...]
Parte_1 non ha fornito alcuna valida prova circa la notifica delle sanzioni richiamate nella cartella esattoriale oggi impugnata, infatti lo stesso deposita fotocopia di una relata di notifica dalla quale non si evince a quale atto faccia riferimento essendo oltretutto composta da n. 2 fogli non recanti timbro di congiungimento". Annullava, quindi, la cartella esattoriale n. 07120220064791222/000 e condannava in solido le resistenti al pagamento delle spese di lite. Parte 1
3. Avverso la suddetta sentenza n. 374/2023, presentava appello il con ricorso depositato in data 15/12/2023, affidando l'impugnazione ad un unico motivo con il quale lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto non provata l'avvenuta corretta notifica del verbale di sanzione amministrativa sotteso alla cartella esattoriale opposta, così disattendendo le prove documentali fornite in atti dal Pt_1 Ad avviso dell'appellate, infatti, la relata di notifica del verbale di accertamento era munita del relativo timbro ed era avvenuta regolarmente in data 23/07/2018, come comprovato dall'avviso di ricevimento prodotto in atti. Il Pt_1 appellante chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata, con particolare riguardo alla parte in cui riteneva non validamente avvenuta la notificazione del verbale di accertamento sotteso alla cartella esattoriale opposta dal _3 , con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
4. In data 09.09.2024, si costituiva in giudizio l' Controparte_1 la quale aderiva alle eccezioni sollevate dall'appellante, stante la palese erroneità delle statuizioni di cui alla impugnata sentenza, ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo esclusivamente l'ente impositore tenuto a rispondere dell'an della pretesa impositiva, essendo l'unico titolare sostanziale del relativo credito.
Chiedeva, quindi, riformarsi la sentenza impugnata, atteso l'ingiusto accoglimento della domanda, con ingiusta condanna di al pagamento delle Controparte_1 spese di giudizio, nella evidente carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
[...] in relazione al merito della pretesa impositiva, con vittoria di spese e competenze di lite.
5. In data 16.09.2024, si costituiva in giudizio _3 il quale:
(i) in via preliminare, eccepiva la nullità della notifica dell'appello, in quanto avvenuta in data 03.09.2024, ovvero oltre il termine assegnato dal giudice con il decreto del 3.1.2024;
(ii) nel merito, l'infondatezza del proposto appello.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, dichiararsi la nullità della notifica eseguita dal emettendo ogni ulteriore provvedimento di legge;
in ogni caso, Parte_1 "
nel merito, rigettare il proposto appello perché inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese e dei compensi professionali anche per il presente grado.
6. La causa, istruita documentalmente, dop alcuni rinvii dovuti al congedo per maternità del giudice scrivente, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20/11/2025 ex art. 281 sexies, co. III, c.p.c., ratione temporis applicabile.
*****
L'appello proposto dal Parte_1 contro la sentenza n. 374/2023 del Giudice di Pace di Sorrento è fondato per le ragioni che seguono.
7. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta Controparte_1
Con sentenza n. 36656 del 25.11.2021, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha trattato la questione relativa alla individuazione dei legittimati passivi nei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali, precisando come, in tali giudizi, l'interessato possa agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione
(come già statuito in Cass. Ord. n. 10528/2017). Se pertanto l'opposizione sia proposta contro entrambi gli enti come avvenuto nel caso in esame - gli stessi sono da intendersi titolari d'una legittimazione processuale concorrente, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Ord. n. 8186/2017).
Nel caso in esame, inoltre, l'appellato _3 in primo grado ha eccepito l'omessa notifica del verbale di accertamento delle violazioni stradali, sotteso alla cartella opposta, che determina un'ipotesi di litisconsorzio necessario secondo la giurisprudenza maggioritaria (cfr. Cass. Civ. 11661 del 30/04/2024: "Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale").
L'eccezione è pertanto infondata.
7.1 Sempre in via preliminare, si ritiene superata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo dell'appello da parte del eccepita Parte_1 dall'appellato CP_3 nella propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto, all'udienza del 17/09/2024, le resistenti costituite ( CP_4 e _3 ) non si sono opposte alla richiesta formulata dall'appellante di rinotifica del ricorso introduttivo, al fine di sanare il mancato rispetto del termine di notifica indicato nel decreto del 03/01/2025. Tale termine, inoltre, stante il richiamo effettuato dall'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 all'art. 415 c.p.c., ha natura pacificamente ordinatoria (cfr. Cass. Civ. n. 16349/2016) e poteva in ogni caso dirsi sanato dall'avvenuta costituzione delle appellate resistenti.
8. Passando al merito del giudizio, si osserva quanto segue.
L'appello si fonda sulla lamentata erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto invalida la notifica del verbale di accertamento n. 40704, sotteso alla cartella di pagamento n. 071 2022 0064791222/000, opposta in primo grado dal _3 .
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che tale notifica fosse irregolare sull'assunto per il quale
“non ha fornito alcuna valida prova circa la notifica delle il Parte_1
sanzioni richiamate nella cartella esattoriale oggi impugnata;
infatti, lo stesso deposita fotocopia di una relata di notifica dalla quale non si evince a quale atto faccia riferimento essendo oltretutto composta da n. 2 fogli non recanti timbro di congiungimento”.
8.1 Dagli atti prodotti in primo grado dal Parte_1 nel proprio fascicolo di
,parte, riprodotti in secondo grado, emerge tuttavia che il a riprova Parte_1 dell'avvenuta notifica del verbale in esame, ha depositato, in fotocopia, la parte anteriore dell'avviso di ricevimento della notifica del verbale che riporta chiaramente, in alto a sinistra, il numero del verbale oggetto della notifica (cfr. dove si legge: “n° del cronologico
2553/2018 e 40704/2018") e la parte posteriore di tale avviso, che reca la firma del CP_3 la data di ricezione (23/11/2018), la firma dell'appellato, il destinatario,
,
timbro di avvenuta consegna nonché la sottoscrizione, con relativa data, dell'addetto al recapito.
"A fronte di tale documento, l'odierno appellato, non ha contestato la _3
riferibilità del suddetto avviso di ricevimento al verbale di accertamento n. 40704, sotteso alla cartella di pagamento opposta, né ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità agli originali delle fotocopie prodotte dal Pt_1 con specifica indicazione delle ragioni dell'asserita difformità (come avrebbe dovuto al fine di rendere efficace l'eccezione; cfr, sul punto, Cass. Civ. n. 28096 del 30.12.2009; Cass. Civ. n. 27633 del
30.10.2018; Cass. Civ. n. 21003 dell'8.9.2017: "la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e
-
circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale").
Per quanto si legge dal verbale dell'udienza tenutasi in data 22/02/2023 innanzi al Giudice di Pace di Sorrento, infatti, il difensore del _3 , alla prima udienza utile dopo la produzione documentale del Pt 1 ha unicamente disconosciuto "la sottoscrizione apposta sulla relata della cartolina postale depositata in atti, non riferibile né attribuibile all'attore, come peraltro si evince dalla semplice comparazione della firma apposita in calce alla procura versata in atti. Ciò posto, in ragione dell'espresso disconoscimento della sottoscrizione operata dall'attore, lo scrivente chiede che il giudice non voglia tener conto dell'indicato documento ai fini del decidere, secondo il disposto di cui agli artt. 214 e 215
c.p.c. Riserva in ogni caso e se prodotto in atti l'originale del documento, di procedere con querela di falso".
Il _3 , dunque, sia in primo grado che in grado di appello si è limitato a contestare e disconoscere la sottoscrizione attribuitagli e apposta sulla cartolina esibita da parte appellante nel corso del giudizio di primo grado.
Come noto, tuttavia, l'avviso di ricevimento del verbale di contravvenzione prodotto in atti
è assistito dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c per cui, in difetto di querela di falso, il mero disconoscimento della firma sullo stesso apposta, non è sufficiente a privare di efficacia probatoria il documento. Il disconoscimento effettuato in primo grado dall'odierno appellato, in definitiva, deve ritenersi privo di efficacia in quanto non avente ad oggetto una scrittura privata, bensì un atto pubblico, quale l'avviso di ricevimento di una notifica effettuata a mezzo posta (per cui, ex art. 2700 c.c., lo stesso fa piena prova fino a querela di falso, non rientrando nell'ambito di operatività dell'art. 215 c.p.c. erroneamente richiamato dal _3 in primo grado;
cfr., sul punto, tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n.
30318/2019; Cass. Sez. II, Sentenza n. 8032 del 27/04/2004; Cass. Civ. n. 3014/1975).
Ne consegue che il disconoscimento operato dal _3 , in quanto non operato nelle forme di Legge (ovvero mediante querela di falso rispetto alla veridicità della firma oppure mediante disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche all'originale con specifica indicazione delle ragioni della difformità), è da ritenersi tam quam non esset ed i rilievi svolti dal Giudice di prime cure, circa la non riferibilità dell'avviso di ricevimento al verbale di accertamento n. 40704, appaiono infondati, essendo, da un lato, il numero del verbale presente sul retro della copia dell'avviso prodotto in atti (come già sopra indicato) e risultando, dall'altro lato, tale profilo (ovvero quello della riferibilità dell'A/ al verbale) non contestato dall'opponente _3 , che si è limitato, sul punto, a disconoscere
-seppur non nelle forme previste dalla Legge - la firma apposta sull'A/.
Né a diversa conclusione può giungersi alla luce della frase, pure messa a verbale dell'udienza del 22/02/2023 innanzi al Giudice di Pace da parte dell'opponente, secondo la quale lo stesso si riservava “in ogni caso e se prodotto in atti l'originale del documento, di procedere con querela di falso". La circostanza, infatti, che il documento fosse stato prodotto solo in fotocopia, non avendo il _3 disconosciuto la conformità di tale copia all'originale, non lo esimeva dall'onere di presentare querela di falso al fine di contestare la veridicità della firma apposta sull'A/ (potendo, peraltro, l'originale essere acquisito nel corso dell'istruzione del subprocedimento di querela;
cfr., sul punto, Cass. Civ. n.
32219/2018: “la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta, salvi il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere e la possibilità di acquisire l'originale, ove ritenuto necessario, in relazione alla natura del falso dedotto").
8.2 Se dunque la notifica del verbale di accertamento può dirsi regolarmente avvenuta in data 23/11/2018, a fronte di una contravvenzione elevata in data 8/05/2018 (da quanto emerge dalla copia del verbale prodotta in atti) e di una cartella esattoriale pacificamente notificata in data 15/10/2022 per il recupero del credito derivante dal mancato pagamento della sanzione amministrativa, tale credito non può considerarsi prescritto (non essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 Legge 689/1981) e la suddetta cartella esattoriale non può dirsi affetta da alcun vizio formale.
L'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la domanda avanzata in primo grado dal Pt_3 va rigettata.
9. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
9.1 Nel caso che ci occupa, in applicazione del principio della soccombenza (di cui all'art. 91 c.p.c.) ed in riforma della sentenza impugnata, si ritiene che vada _3 condannato a rimborsare al sia le spese del giudizio di primo Parte_1
grado, che si liquidano sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ratione temporis vigenti - per le cause appartenenti alla cognizione del Giudice di Pace di valore fino a Euro 1.100,01, facendo applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni in fatti ed in diritto), per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria che le spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano sulla scorta delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ratione temporis vigenti, per le cause appartenenti alla cognizione del Tribunale di valore fino a
Euro 1.100,01, facendo applicazione dei parametri minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante il carattere documentale del gravame. Queste ultime vanno riconosciute anche nei confronti dell' CP_4 essendosi costituita in secondo grado sostenendole ragioni del Pt_1 appellante vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa IT RU, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello proposto dal Parte_1 e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 374/2023 emessa il 15.06.2023 e depositata in data 19.06.2023, rigetta la domanda avanzata in primo grado da _3 e condanna le spese del primo grado di quest'ultimo a pagare, in favore del Parte_1
,
giudizio, che liquida in € 102,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%,
IVA e CPA come per Legge;
a pagare, in favore del Parte_1 e di [...] 3. condanna _3
,le spese del presente grado d'appello, che liquida in: Controparte_1
- € 91,50 per esborsi (di cui € 27,00 per marca da bollo ed € 64,50 per CU), € 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per Legge, in favore del Pt_1 di Parte_1 ;
- € 232,00 per compensi, oltre rimborso forfettario in misura del 15%, IVA e CPA come per
Legge, in favore di Controparte_1
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo "consolle del magistrato" in data 01/12/2025.
Il Giudice
IT RU