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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 746/2023 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 5 novembre 2025, promossa in questo grado
DA
nato ad [...] il [...] ( c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gerlando Alonge ed elettivamente domiciliato nel suo studio professionale sito in Agrigento, Via
R. Siciliana n. 113, giusta procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, TA di Porto di Porto Empedocle- Guardia Costiera di
Porto Empedocle, in persona del legale rappresentante pro tempore
APPELLATO-CONTUMACE 2
CONCLUSIONI PER L' APPELLANTE: come in atti;
3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 15.3.2023, il Tribunale di Agrigento rigettava il ricorso proposto da Pt_1
avverso le Ordinanze di ingiunzione di n. 108 – 109 – 111 – 112 – 114 – 115 – 116 – 117 –
[...]
120 – 123- 124- 127- 128- 129-130- 131- 132-133-134-135- 136- 137- 138-140-141-142- 143-144-
145- 146- 147- 148- 149- 150- 151- 152- 156- 157- 158 emesse in data 20/04/2020 dal Capo
Compartimento Marittimo di porto di Porto Empedocle;
2) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Esponeva il primo giudice che: le sanzioni amministrative, oggetto di opposizione alle ingiunzioni, erano state irrogate (per un totale di 107.445,00 euro) a fronte di 39 verbali di accertamento (dal n. 09/2019 al n. 61/2019), tutti datati
18.2.2019, con cui i militari della Guardia di Finanza aveva riscontrato l'esercizio abusivo di attività commerciali punito dall'art. 55 del Codice della nautica da diporto (d.lgs. n. 171/2005). Nello specifico, dal 26.5.2016 al 25.9.2018, il ricorrente avrebbe svolto attività commerciale di noleggio dell'imbarcazione “Rowena TP816/D” senza il rispetto delle formalità di annotazione e registrazione previste dall'art. 2, comma 1, lett. a) e comma 2 del d.lgs. n. 171/2005; era infondato il motivo di opposizione con il quale l'opponente aveva sostenuto l'illegittimità delle sanzioni irrogate per mancato rispetto dei termini di decadenza per la notificazione - in quanto a suo dire le attività di accertamento compiute dalla TA sarebbero state effettuate il 16.9.2018 (data del controllo sulla nave da diporto “Rowena”), mentre i verbali erano stati notificati il 19.2.2019
(quindi oltre i 90 giorni previsti dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981)- stante che la TA aveva dimostrato che l'accertamento in questione era stato attuato mediante plurime attività che avevano inizio dal controllo del 16.9.2018 ma che si erano protratte successivamente mediante l'acquisizione di una corposa quantità di documentazione (tra cui, in particolare, numerosi questionari sottoposti ai fruitori dei servizi offerti dalla e le ricevute di pagamento) e, Parte_2
pertanto, l'acquisizione dell'ultimo questionario avvenuta il 31.1.2019 aveva determinato la decorrenza del termine, rispettato mediante la notificazione di tutti i verbali il 19.2.2019; era infondato il motivo di opposizione con il quale il ricorrente sosteneva che il predetto termine decadenziale di 90 giorni doveva applicarsi anche alla notificazione delle ordinanze di ingiunzione ( nel caso di specie, quindi, le ordinanze avrebbero dovuto essere notificate entro 90 giorni dall'audizione dell'interessato, avvenuta il 18.4.2019, mentre erano state notificate solo il 29.4.2020) stante che l'art. 18, l. n. 689/1981 non prevedeva alcun termine decadenziale entro cui l'autorità 4
competente doveva notificare le ordinanze di ingiunzione a seguito della notificazione dei verbali di accertamento, applicandosi semmai il generale termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della stessa legge (decorrente dal giorno della violazione – nel caso di specie la prima violazione oggetto delle ordinanze risaliva al 26.5.2016 – cfr. all. 49, sub 17 di parte resistente), né era possibile applicare in questo caso il termine generale di conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2, comma 3, l. n. 241/1990, stante l'autonomia del sistema sanzionatorio delineato dalla l. n.
689/1981, che già prevedeva una precisa scansione in fasi;
nel caso di specie, i verbali di accertamento erano stati notificati nel rispetto del termine decadenziale e, all'interessato era stato garantito il diritto di difesa (mediante l'audizione) e le ordinanze di ingiunzione erano state notificate entro il generale termine di prescrizione quinquennale: era infondata la censura con la quale l'opponente aveva affermato che l'attività oggetto di accertamento sarebbe attribuibile alla associazione non riconosciuta ” e quindi a tutti i Parte_3
suoi associati, nel presupposto che non si poteva applicare alcun automatismo nell'attribuzione della responsabilità patrimoniale al suo legale rappresentante (ossia l'opponente stesso), a norma dell'art. 38 c.c.; dalla documentazione prodotta dalla TA e, in particolare, dalle ricevute di pagamento firmate da dalle fatture dove era indicata la sede della coincidente con la Parte_1 Parte_2
residenza del suo Presidente (via degli Spagnoli 7, Agrigento), dagli scambi di email (cfr. all. 49 di parte resistente), dal contratto di comodato gratuito dell'imbarcazione (firmato per la Parte_2
dallo stesso , emergeva nel complesso che l'opponente aveva avuto un ruolo centrale Parte_1
nella gestione dell' ed era coinvolto in prima persona in tutte le attività oggetto di Parte_4
contestazione; dalla documentazione prodotta dalla TA, si evinceva che l'opponente aveva promosso, attraverso vari canali online, i servizi della , senza specificare che essi erano rivolti ai Parte_2
soci, nelle numerose ricevute di pagamento non era specificata alcuna voce riconducibile al versamento di quote associative e dai questionari distribuiti dalla Guardia di Finanza era emerso che i fruitori non compilavano moduli associativi né erano consapevoli di aderire a un'associazione sportiva dilettantistica ed, inoltre, la aveva promosso escursioni marittime organizzate Parte_2
con partenze della “Rowena” a orari prestabiliti e servizi di vario tipo offerti a bordo (ad esempio consumazione di cibi e bevande) a un pubblico indeterminato verso il corrispettivo di un prezzo non irrisorio (mediamente veniva applicata una tariffa media di 55 euro a persona – cfr. all. 49 di parte 5
resistente); tali elementi erano sintomatici di un'attività commerciale svolta mediante il noleggio agli escursionisti della “Rowena”, anche alla luce dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in merito alla gestione delle unità da diporto (cfr. Circolare 43/E del 29.9.2011); la concessione dell'imbarcazione a titolo gratuito, o a prezzo inferiore al valore normale, rivolta esclusivamente ai soci per uso personale, avrebbe escluso la natura di attività commerciale di noleggio, circostanza che però non era accaduta nel caso di specie;
la quantità e la frequenza dei tour organizzati dall'estate 2016 al termine dell'accertamento, nonché le modalità di pubblicizzazione delle escursioni tramite le piattaforme online, escludevano che si fosse trattato di attività di noleggio sporadica ed il fatto che l'imbarcazione fosse destinata
(eventualmente) anche ad altri scopi - come sostenuto dal ricorrente- non escludeva il carattere commerciale delle attività specificamente contestate dalla PA, con conseguente applicazione del regime di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 171/2005.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello affermando che erroneamente il Parte_1
primo giudice non aveva ritenuto sussistente la violazione dell'art.14 della legge 689, poiché il termine di 90 giorni entro la quale si sarebbe dovuta effettuare la contestazione dell'illecito era stato osservato. In primo luogo dalla Guardia di Finanza Sez. Marittima che avrebbe dovuto notificare gli atti entro 15.12.2018, ma anche dalla TA di Porto di Porto Empedocle che dopo l'audizione personale e l'acquisizione di scritti difensivi avvenuta il 18.04.2019 aveva 90 giorni di tempo per confermare o archiviare. Invece la TA di Porto aveva notificato le sanzioni dopo oltre un anno e precisamente dopo 377 giorni dal sua audizione, precisamente in data 29.04.2020,in palese violazione delle norme generali che regolavano il procedimento amministrativo ed in particolare in spregio alle norme di cui all'art.14 della legge 689.
La TA e la Guardia di Finanza avevano ripetutamente violato i termini decadenziali ed il
Giudice di prime cure aveva ritenuto legittimo detto operato richiamando il termine prescrizionale generico di cinque anni che – come ritenuto dal Consiglio di Stato in due decisioni - non poteva essere applicato con l'evidente conseguenza che gli atti impugnati erano prescritti e/o decaduti perché emessi e notificati fuori termine perché andava applicato il termine di giorni 90 ( primo motivo ).
Esponeva che caso di specie era stato ritenuto negli atti impugnati che fosse responsabile solidale della Parte_2
Rilevava che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 comma 2 c.c., per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della 6
rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi, con la conseguenza che, chi invoca in giudizio tale responsabilità, era gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.
La circostanza che abbia portato avanti gli obiettivi della associazione non poteva automaticamente determinare la applicazione del vincolo solidale ancora e di più nel caso di sanzioni amministrative.
Né rilevava che aveva sottoscritto il contratto di comodato poiché detto adempimento era necessariamente dovuto .
In ogni caso nel caso di specie non poteva sussistere la responsabilità solidale poiché si verteva in tema di sanzioni e non di obbligazioni assunte in nome e per conto della associazione.
Inoltre non poteva invertirsi l'onere della prova e doveva quindi essere la TA a provare il suo ruolo di amministratore al fine di coinvolgerlo nella responsabilità ( secondo motivo).
Contr La sentenza impugnata era erronea poiché l' in realtà non aveva mai operato in regime commerciale ma solo ed esclusivamente al fine di promuovere e valorizzare il territorio.
Contr La aveva rispettato i dettami previsti dall'art.148 del TUIR ed in particolare non si erano mai verificate distribuzioni di utili e/o fondi e in buona parola nessuna attività commerciale era esistita né tantomeno era stata provata.
Quanto versato dagli escursionisti era utilizzato per il raggiungimento dei fini associativi ( terzo motivo ).
Erroneamente il primo giudice non aveva applicato gli articoli 8 e 8 bis della legge 681/1989.
Le ordinanze impugnate erano tutte relative alla medesima violazione di legge, secondo la prospettazione della TA di Porto, reiterate nel tempo.
L'associazione avrebbe commesso più violazioni di legge con la medesima condotta o con condotta singola ma comunque rientrante nello stesso schema operativo.
Nel caso di specie doveva applicarsi la regola sancita dall'art. 8 della norma richiamata che prevedeva la applicazione della sanzione più alta aumentata del triplo ( quarto motivo ).
Insisteva nella prova per testi dedotta nel giudizio di primo grado.
All'odierna udienza del 5 novembre 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura. 7
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –
TA di Porto Empedocle Guardia Costiera di Porto Empedocle, il quale, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
In ordine al primo motivo di appello si osserva che il primo giudice ha rilevato che il controllo dell'imbarcazione per cui è causa ha avuto inizio il 16.9.2018 ma si è protratto successivamente mediante l'acquisizione di una corposa quantità di documentazione (tra cui, in particolare, numerosi questionari sottoposti ai fruitori dei servizi offerti dalla e le ricevute di pagamento Pt_2 Parte_2
dei servizi) e, pertanto, l'acquisizione dell'ultimo questionario avvenuta il 31.1.2019 ha determinato la decorrenza del termine di giorni 90 cui all'art. 14 della legge 689, che deve ritenersi rispettato in quanto i verbali di accertamento sono stati notificati il 19.2.2019.
Le suesposte considerazioni vanno condivise. Ed , invero, è pacifico che i questionari compilati da parte dei soggetti che hanno noleggiato l' imbarcazione "ROWENA", sono stati acquisiti dagli operatori della Guardia di Finanza in un arco temporale compreso tra il 22/11/2018 ed il 31/01/2019.
Alla data del 31 gennaio 2019 deve quindi ritenersi concluso legittimamente l'accertamento.
In proposito non appare superfluo rilevare che è principio giurisprudenziale pacifico che in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali - a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento - l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la cui durata va valutata in relazione al caso concreto e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre invece il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981
(Cass. n. 22171 del 24/11/2004 ).
Pertanto, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine ( di gg. 90 ) previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice 8
del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata
(Cass. n. 27702 del 29/10/2019)
Nella specie, in considerazione della natura delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza - che la hanno impegnato in numerosi e anche complessi accertamenti ( identificazione ed acquisizione dei questionari di coloro che hanno ricevuto in nolo l'imbarcazione, acquisizione di numerosissime ricevute di pagamento ) , appare evidente che la durata di quasi cinque mesi tra la data la data del il
16.9.2018 in cui sono iniziati i controlli sull'imbarcazione e quella del 31 gennaio 2019 in cui si sono conclusi, appare del tutto giustificata, con conseguente rituale notifica dei verbali di accertamento e contestazione il 19 febbraio 2019 , a distanza di meno di un mese dal termine degli accertamenti.
In relazione alla ritualità della notifica delle ingiunzioni, si osserva che la circostanza che la
TA di Porto abbia notificato le ordinanze ingiunzioni il 29.04.2020, a distanza di oltre un anno dalla acquisizione dei suoi scritti difensivi avvenuta il 18.04.2019 è del tutto irrilevante.
Ed , invero, è pacifico che in materia di violazioni amministrative è applicabile il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni, che deve pure ritenersi interrotto da ogni atto idonea a mettere in mora l'autore della violazione (Cass.
n. 17526 del 28/07/2009 ;da ultimo: Cass. n. 787 del 12/01/2022 ).
Irrilevante è quindi la circostanza che l'audizione personale e l'acquisizione di scritti difensivi del sia avvenuta il 18.04.2019, non prevedendo la normativa attuale alcun termine di decadenza Pt_2
in ordine all'emissione e notifica della ingiunzione decorrente dalla data in cui è avvenuta l'audizione personale del presunto trasgressore.
Va quindi rigettato il primo motivo di appello.
Il secondo motivo di appello con il quale il sostiene che non rileva la carica di presidente Pt_1
dallo stesso rivestita all'interno dell'associazione culturale turistica sportiva dilettantistica Pt_2
per potere affermare la sua responsabilità in ordine all'illecito perpetrato a mezzo
[...]
dell'imbarcazione detenuta in comodato dell'associazione è pure infondato.
Ed, invero, la responsabilità del in ordine all'illecito perpetrato non è stata affermata in Pt_1
considerazione della sua qualità di presidente dell'associazione, ma in considerazione della circostanza che è autore della violazione contestata come è provato dal fatto – rilevato dagli atti del 9
giudizio – che è il firmatario delle ricevute di pagamento rilasciate dai fruitori dell'imbarcazione ed
è stato il destinatario delle somme incassate.
Contr Con il terzo motivo di appello si sostiene che la sentenza impugnata è erronea poiché l' non ha mai operato in regime commerciale ma solo ed esclusivamente al fine di promuovere e valorizzare il territorio.
Il in sostanza contesta la natura commerciale dell'attività espletata sulla base del rilievo che Pt_2
la barca sarebbe stata utilizzata da soci e che quanto versato dagli escursionisti era utilizzato per il raggiungimento dei fini associativi ed al fine di dimostrare tali circostanze aveva proposto delle prove orali che il Giudice di primo giudice non aveva ammesso e che reiterava.
Tali rilievi sono contraddetti dalle dichiarazioni acquisite dalla Guardia di Finanza richiamate in atti che dimostrano che la barca è stata data in noleggio a soggetti non soci che versavano degli importi non irrisori per l'imbarcazione concessa a nolo.
Non può trovare accoglimento la richiesta di prova testimoniale proposta dal già nel giudizio Pt_2
di primo grado- diretta a provare la natura non commerciale dell'attività espletata e che il non Pt_2
ha mai ricevuto del denaro - in quanto in contrasto con le acquisizioni documentali che provano il contrario.
Deve quindi trovare applicazione la presunzione di natura commerciale dell'attività di noleggio espletata dal prevista dall'art. 2 lettera a) del Decreto legislativo 18/07/2005, n. 171 per Pt_2
contrastare la quale egli avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 49 bis del Decreto legislativo 18/07/2005, n. 171 che non sono stati nemmeno menzionati nei motivi di appello in esame.
Per le suesposte considerazioni il terzo motivo di appello va rigettato.
Va pure rigettato il quarto motivo di appello con il quale si afferma che erroneamente il primo giudice non ha applicato gli articoli 8 e 8 bis della legge 681/1989 in quanto le ordinanze impugnate erano tutte relative alla medesima violazione di legge, secondo la prospettazione della TA di Porto, reiterate nel tempo.
Invero è pacifico che, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto 10
della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo (da ultimo: Cass. n. 20129 del 22/06/2022).
Nella specie il criterio del cumulo giuridico non può trovare applicazione trattandosi di violazioni consumate nell'arco di un distinto ambito temporale, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio in assenza della costituzione del Ministero appellato rimasto vincitore.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Ministero delle Infrastrutture Parte_1
e dei Trasporti, TA di Porto-Guardia Costiera di Porto Empedocle, avverso la sentenza resa il 15.3.2023 dal Tribunale di Agrigento.
Nulla in ordine alle spese di questo grado del giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 746/2023 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 5 novembre 2025, promossa in questo grado
DA
nato ad [...] il [...] ( c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Gerlando Alonge ed elettivamente domiciliato nel suo studio professionale sito in Agrigento, Via
R. Siciliana n. 113, giusta procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, TA di Porto di Porto Empedocle- Guardia Costiera di
Porto Empedocle, in persona del legale rappresentante pro tempore
APPELLATO-CONTUMACE 2
CONCLUSIONI PER L' APPELLANTE: come in atti;
3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 15.3.2023, il Tribunale di Agrigento rigettava il ricorso proposto da Pt_1
avverso le Ordinanze di ingiunzione di n. 108 – 109 – 111 – 112 – 114 – 115 – 116 – 117 –
[...]
120 – 123- 124- 127- 128- 129-130- 131- 132-133-134-135- 136- 137- 138-140-141-142- 143-144-
145- 146- 147- 148- 149- 150- 151- 152- 156- 157- 158 emesse in data 20/04/2020 dal Capo
Compartimento Marittimo di porto di Porto Empedocle;
2) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Esponeva il primo giudice che: le sanzioni amministrative, oggetto di opposizione alle ingiunzioni, erano state irrogate (per un totale di 107.445,00 euro) a fronte di 39 verbali di accertamento (dal n. 09/2019 al n. 61/2019), tutti datati
18.2.2019, con cui i militari della Guardia di Finanza aveva riscontrato l'esercizio abusivo di attività commerciali punito dall'art. 55 del Codice della nautica da diporto (d.lgs. n. 171/2005). Nello specifico, dal 26.5.2016 al 25.9.2018, il ricorrente avrebbe svolto attività commerciale di noleggio dell'imbarcazione “Rowena TP816/D” senza il rispetto delle formalità di annotazione e registrazione previste dall'art. 2, comma 1, lett. a) e comma 2 del d.lgs. n. 171/2005; era infondato il motivo di opposizione con il quale l'opponente aveva sostenuto l'illegittimità delle sanzioni irrogate per mancato rispetto dei termini di decadenza per la notificazione - in quanto a suo dire le attività di accertamento compiute dalla TA sarebbero state effettuate il 16.9.2018 (data del controllo sulla nave da diporto “Rowena”), mentre i verbali erano stati notificati il 19.2.2019
(quindi oltre i 90 giorni previsti dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981)- stante che la TA aveva dimostrato che l'accertamento in questione era stato attuato mediante plurime attività che avevano inizio dal controllo del 16.9.2018 ma che si erano protratte successivamente mediante l'acquisizione di una corposa quantità di documentazione (tra cui, in particolare, numerosi questionari sottoposti ai fruitori dei servizi offerti dalla e le ricevute di pagamento) e, Parte_2
pertanto, l'acquisizione dell'ultimo questionario avvenuta il 31.1.2019 aveva determinato la decorrenza del termine, rispettato mediante la notificazione di tutti i verbali il 19.2.2019; era infondato il motivo di opposizione con il quale il ricorrente sosteneva che il predetto termine decadenziale di 90 giorni doveva applicarsi anche alla notificazione delle ordinanze di ingiunzione ( nel caso di specie, quindi, le ordinanze avrebbero dovuto essere notificate entro 90 giorni dall'audizione dell'interessato, avvenuta il 18.4.2019, mentre erano state notificate solo il 29.4.2020) stante che l'art. 18, l. n. 689/1981 non prevedeva alcun termine decadenziale entro cui l'autorità 4
competente doveva notificare le ordinanze di ingiunzione a seguito della notificazione dei verbali di accertamento, applicandosi semmai il generale termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della stessa legge (decorrente dal giorno della violazione – nel caso di specie la prima violazione oggetto delle ordinanze risaliva al 26.5.2016 – cfr. all. 49, sub 17 di parte resistente), né era possibile applicare in questo caso il termine generale di conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2, comma 3, l. n. 241/1990, stante l'autonomia del sistema sanzionatorio delineato dalla l. n.
689/1981, che già prevedeva una precisa scansione in fasi;
nel caso di specie, i verbali di accertamento erano stati notificati nel rispetto del termine decadenziale e, all'interessato era stato garantito il diritto di difesa (mediante l'audizione) e le ordinanze di ingiunzione erano state notificate entro il generale termine di prescrizione quinquennale: era infondata la censura con la quale l'opponente aveva affermato che l'attività oggetto di accertamento sarebbe attribuibile alla associazione non riconosciuta ” e quindi a tutti i Parte_3
suoi associati, nel presupposto che non si poteva applicare alcun automatismo nell'attribuzione della responsabilità patrimoniale al suo legale rappresentante (ossia l'opponente stesso), a norma dell'art. 38 c.c.; dalla documentazione prodotta dalla TA e, in particolare, dalle ricevute di pagamento firmate da dalle fatture dove era indicata la sede della coincidente con la Parte_1 Parte_2
residenza del suo Presidente (via degli Spagnoli 7, Agrigento), dagli scambi di email (cfr. all. 49 di parte resistente), dal contratto di comodato gratuito dell'imbarcazione (firmato per la Parte_2
dallo stesso , emergeva nel complesso che l'opponente aveva avuto un ruolo centrale Parte_1
nella gestione dell' ed era coinvolto in prima persona in tutte le attività oggetto di Parte_4
contestazione; dalla documentazione prodotta dalla TA, si evinceva che l'opponente aveva promosso, attraverso vari canali online, i servizi della , senza specificare che essi erano rivolti ai Parte_2
soci, nelle numerose ricevute di pagamento non era specificata alcuna voce riconducibile al versamento di quote associative e dai questionari distribuiti dalla Guardia di Finanza era emerso che i fruitori non compilavano moduli associativi né erano consapevoli di aderire a un'associazione sportiva dilettantistica ed, inoltre, la aveva promosso escursioni marittime organizzate Parte_2
con partenze della “Rowena” a orari prestabiliti e servizi di vario tipo offerti a bordo (ad esempio consumazione di cibi e bevande) a un pubblico indeterminato verso il corrispettivo di un prezzo non irrisorio (mediamente veniva applicata una tariffa media di 55 euro a persona – cfr. all. 49 di parte 5
resistente); tali elementi erano sintomatici di un'attività commerciale svolta mediante il noleggio agli escursionisti della “Rowena”, anche alla luce dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in merito alla gestione delle unità da diporto (cfr. Circolare 43/E del 29.9.2011); la concessione dell'imbarcazione a titolo gratuito, o a prezzo inferiore al valore normale, rivolta esclusivamente ai soci per uso personale, avrebbe escluso la natura di attività commerciale di noleggio, circostanza che però non era accaduta nel caso di specie;
la quantità e la frequenza dei tour organizzati dall'estate 2016 al termine dell'accertamento, nonché le modalità di pubblicizzazione delle escursioni tramite le piattaforme online, escludevano che si fosse trattato di attività di noleggio sporadica ed il fatto che l'imbarcazione fosse destinata
(eventualmente) anche ad altri scopi - come sostenuto dal ricorrente- non escludeva il carattere commerciale delle attività specificamente contestate dalla PA, con conseguente applicazione del regime di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 171/2005.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello affermando che erroneamente il Parte_1
primo giudice non aveva ritenuto sussistente la violazione dell'art.14 della legge 689, poiché il termine di 90 giorni entro la quale si sarebbe dovuta effettuare la contestazione dell'illecito era stato osservato. In primo luogo dalla Guardia di Finanza Sez. Marittima che avrebbe dovuto notificare gli atti entro 15.12.2018, ma anche dalla TA di Porto di Porto Empedocle che dopo l'audizione personale e l'acquisizione di scritti difensivi avvenuta il 18.04.2019 aveva 90 giorni di tempo per confermare o archiviare. Invece la TA di Porto aveva notificato le sanzioni dopo oltre un anno e precisamente dopo 377 giorni dal sua audizione, precisamente in data 29.04.2020,in palese violazione delle norme generali che regolavano il procedimento amministrativo ed in particolare in spregio alle norme di cui all'art.14 della legge 689.
La TA e la Guardia di Finanza avevano ripetutamente violato i termini decadenziali ed il
Giudice di prime cure aveva ritenuto legittimo detto operato richiamando il termine prescrizionale generico di cinque anni che – come ritenuto dal Consiglio di Stato in due decisioni - non poteva essere applicato con l'evidente conseguenza che gli atti impugnati erano prescritti e/o decaduti perché emessi e notificati fuori termine perché andava applicato il termine di giorni 90 ( primo motivo ).
Esponeva che caso di specie era stato ritenuto negli atti impugnati che fosse responsabile solidale della Parte_2
Rilevava che la responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 comma 2 c.c., per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della 6
rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi, con la conseguenza che, chi invoca in giudizio tale responsabilità, era gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.
La circostanza che abbia portato avanti gli obiettivi della associazione non poteva automaticamente determinare la applicazione del vincolo solidale ancora e di più nel caso di sanzioni amministrative.
Né rilevava che aveva sottoscritto il contratto di comodato poiché detto adempimento era necessariamente dovuto .
In ogni caso nel caso di specie non poteva sussistere la responsabilità solidale poiché si verteva in tema di sanzioni e non di obbligazioni assunte in nome e per conto della associazione.
Inoltre non poteva invertirsi l'onere della prova e doveva quindi essere la TA a provare il suo ruolo di amministratore al fine di coinvolgerlo nella responsabilità ( secondo motivo).
Contr La sentenza impugnata era erronea poiché l' in realtà non aveva mai operato in regime commerciale ma solo ed esclusivamente al fine di promuovere e valorizzare il territorio.
Contr La aveva rispettato i dettami previsti dall'art.148 del TUIR ed in particolare non si erano mai verificate distribuzioni di utili e/o fondi e in buona parola nessuna attività commerciale era esistita né tantomeno era stata provata.
Quanto versato dagli escursionisti era utilizzato per il raggiungimento dei fini associativi ( terzo motivo ).
Erroneamente il primo giudice non aveva applicato gli articoli 8 e 8 bis della legge 681/1989.
Le ordinanze impugnate erano tutte relative alla medesima violazione di legge, secondo la prospettazione della TA di Porto, reiterate nel tempo.
L'associazione avrebbe commesso più violazioni di legge con la medesima condotta o con condotta singola ma comunque rientrante nello stesso schema operativo.
Nel caso di specie doveva applicarsi la regola sancita dall'art. 8 della norma richiamata che prevedeva la applicazione della sanzione più alta aumentata del triplo ( quarto motivo ).
Insisteva nella prova per testi dedotta nel giudizio di primo grado.
All'odierna udienza del 5 novembre 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura. 7
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –
TA di Porto Empedocle Guardia Costiera di Porto Empedocle, il quale, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
In ordine al primo motivo di appello si osserva che il primo giudice ha rilevato che il controllo dell'imbarcazione per cui è causa ha avuto inizio il 16.9.2018 ma si è protratto successivamente mediante l'acquisizione di una corposa quantità di documentazione (tra cui, in particolare, numerosi questionari sottoposti ai fruitori dei servizi offerti dalla e le ricevute di pagamento Pt_2 Parte_2
dei servizi) e, pertanto, l'acquisizione dell'ultimo questionario avvenuta il 31.1.2019 ha determinato la decorrenza del termine di giorni 90 cui all'art. 14 della legge 689, che deve ritenersi rispettato in quanto i verbali di accertamento sono stati notificati il 19.2.2019.
Le suesposte considerazioni vanno condivise. Ed , invero, è pacifico che i questionari compilati da parte dei soggetti che hanno noleggiato l' imbarcazione "ROWENA", sono stati acquisiti dagli operatori della Guardia di Finanza in un arco temporale compreso tra il 22/11/2018 ed il 31/01/2019.
Alla data del 31 gennaio 2019 deve quindi ritenersi concluso legittimamente l'accertamento.
In proposito non appare superfluo rilevare che è principio giurisprudenziale pacifico che in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali - a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento - l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la cui durata va valutata in relazione al caso concreto e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre invece il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981
(Cass. n. 22171 del 24/11/2004 ).
Pertanto, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine ( di gg. 90 ) previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice 8
del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata
(Cass. n. 27702 del 29/10/2019)
Nella specie, in considerazione della natura delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza - che la hanno impegnato in numerosi e anche complessi accertamenti ( identificazione ed acquisizione dei questionari di coloro che hanno ricevuto in nolo l'imbarcazione, acquisizione di numerosissime ricevute di pagamento ) , appare evidente che la durata di quasi cinque mesi tra la data la data del il
16.9.2018 in cui sono iniziati i controlli sull'imbarcazione e quella del 31 gennaio 2019 in cui si sono conclusi, appare del tutto giustificata, con conseguente rituale notifica dei verbali di accertamento e contestazione il 19 febbraio 2019 , a distanza di meno di un mese dal termine degli accertamenti.
In relazione alla ritualità della notifica delle ingiunzioni, si osserva che la circostanza che la
TA di Porto abbia notificato le ordinanze ingiunzioni il 29.04.2020, a distanza di oltre un anno dalla acquisizione dei suoi scritti difensivi avvenuta il 18.04.2019 è del tutto irrilevante.
Ed , invero, è pacifico che in materia di violazioni amministrative è applicabile il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni, che deve pure ritenersi interrotto da ogni atto idonea a mettere in mora l'autore della violazione (Cass.
n. 17526 del 28/07/2009 ;da ultimo: Cass. n. 787 del 12/01/2022 ).
Irrilevante è quindi la circostanza che l'audizione personale e l'acquisizione di scritti difensivi del sia avvenuta il 18.04.2019, non prevedendo la normativa attuale alcun termine di decadenza Pt_2
in ordine all'emissione e notifica della ingiunzione decorrente dalla data in cui è avvenuta l'audizione personale del presunto trasgressore.
Va quindi rigettato il primo motivo di appello.
Il secondo motivo di appello con il quale il sostiene che non rileva la carica di presidente Pt_1
dallo stesso rivestita all'interno dell'associazione culturale turistica sportiva dilettantistica Pt_2
per potere affermare la sua responsabilità in ordine all'illecito perpetrato a mezzo
[...]
dell'imbarcazione detenuta in comodato dell'associazione è pure infondato.
Ed, invero, la responsabilità del in ordine all'illecito perpetrato non è stata affermata in Pt_1
considerazione della sua qualità di presidente dell'associazione, ma in considerazione della circostanza che è autore della violazione contestata come è provato dal fatto – rilevato dagli atti del 9
giudizio – che è il firmatario delle ricevute di pagamento rilasciate dai fruitori dell'imbarcazione ed
è stato il destinatario delle somme incassate.
Contr Con il terzo motivo di appello si sostiene che la sentenza impugnata è erronea poiché l' non ha mai operato in regime commerciale ma solo ed esclusivamente al fine di promuovere e valorizzare il territorio.
Il in sostanza contesta la natura commerciale dell'attività espletata sulla base del rilievo che Pt_2
la barca sarebbe stata utilizzata da soci e che quanto versato dagli escursionisti era utilizzato per il raggiungimento dei fini associativi ed al fine di dimostrare tali circostanze aveva proposto delle prove orali che il Giudice di primo giudice non aveva ammesso e che reiterava.
Tali rilievi sono contraddetti dalle dichiarazioni acquisite dalla Guardia di Finanza richiamate in atti che dimostrano che la barca è stata data in noleggio a soggetti non soci che versavano degli importi non irrisori per l'imbarcazione concessa a nolo.
Non può trovare accoglimento la richiesta di prova testimoniale proposta dal già nel giudizio Pt_2
di primo grado- diretta a provare la natura non commerciale dell'attività espletata e che il non Pt_2
ha mai ricevuto del denaro - in quanto in contrasto con le acquisizioni documentali che provano il contrario.
Deve quindi trovare applicazione la presunzione di natura commerciale dell'attività di noleggio espletata dal prevista dall'art. 2 lettera a) del Decreto legislativo 18/07/2005, n. 171 per Pt_2
contrastare la quale egli avrebbe dovuto allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 49 bis del Decreto legislativo 18/07/2005, n. 171 che non sono stati nemmeno menzionati nei motivi di appello in esame.
Per le suesposte considerazioni il terzo motivo di appello va rigettato.
Va pure rigettato il quarto motivo di appello con il quale si afferma che erroneamente il primo giudice non ha applicato gli articoli 8 e 8 bis della legge 681/1989 in quanto le ordinanze impugnate erano tutte relative alla medesima violazione di legge, secondo la prospettazione della TA di Porto, reiterate nel tempo.
Invero è pacifico che, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto 10
della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo (da ultimo: Cass. n. 20129 del 22/06/2022).
Nella specie il criterio del cumulo giuridico non può trovare applicazione trattandosi di violazioni consumate nell'arco di un distinto ambito temporale, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio in assenza della costituzione del Ministero appellato rimasto vincitore.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Ministero delle Infrastrutture Parte_1
e dei Trasporti, TA di Porto-Guardia Costiera di Porto Empedocle, avverso la sentenza resa il 15.3.2023 dal Tribunale di Agrigento.
Nulla in ordine alle spese di questo grado del giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE