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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12142 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 7258/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Notaro ha pronunciato ex art.281 sexies co.3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 7258/2024 r.g.a.c. e pendente
TRA
CF: , con sede in Casandrino (NA) alla Via Venezia 2, in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sig. – procuratore nominato con atto del 13/06/2018, elett.te domiciliata in Napoli al Persona_1
Centro Direzionale Is G7, presso lo studio dell'Avv. Luciano Del Giudice (cod. fisc. pec C.F._1
che la rappresenta e difende. Si dichiara, ai sensi dell'ult. comma art. 176 c.p.c., di Email_1
voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 08119138200 e/o indirizzo di posta elettronica certificata PEC: Email_2
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Controparte_1 [...]
( , con sede operativa in Napoli (80123) alla Via Posillipo n. 203, CP_2 CodiceFiscale_2
CF/09608521218, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Diocleziano n. 146, presso lo studio dell'Avvocato Stabilito LE TO ( ) che la rappresenta e difende. Si dichiara, CodiceFiscale_3
pagina 1 di 6 altresì, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui alla presente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Email_3
OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni: Come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La adiva codesto Tribunale per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti della CP_3 [...]
per crediti derivanti da prestazione professionale. Il Tribunale di Napoli, Sezione Civile XII, in Parte_1
persona del Giudice dott.ssa Alessia Notaro, in accoglimento della domanda creditizia, emetteva il Decreto
ingiuntivo n. 714/2024 del 06/02/2024 (R.G. n. 1567/2024), con cui intimava al debitore il pagamento della somma di € 27.841,46, oltre Cassa previdenziale (4%) ed IVA (22%), maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla determinazione del credito e degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo oltre € 1.370,00 per compenso professionale, €
286,00 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15 %, come per legge.
Parte Con atto di citazione (di seguito solo faceva opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
eccependo, in primo luogo, l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione, obbligatoria nella materia in oggetto;
nel merito l'opponente contestava l'errato calcolo dei compensi ammontanti a
€33.385,31 e non alla maggior somma di € 41.484,14 come allegato dall'ingiungente, ritenendo pertanto, in virtù
Parte dell'acconto già corrisposto, spettanti solo €19.912,63. Nello specifico la affermava che tale somma andava corrisposta in crediti d'imposta non in denaro contante, come da pattuizione contrattuale, dovendosi altrimenti far carico dell'applicazione di ulteriori commissioni applicate dagli istituti di credito. Tanto esposto concludeva chiedendo, in via preliminare, non concedersi la provvisoria esecuzione e dichiararsi improcedibile la domanda;
nel merito, accogliere l'opposizione e revocare il d.i. n. 714/2024; in via gradata, stabilire l'effettivo importo delle lavorazioni svolte, dichiarando non dovute le ulteriori e diverse somme addebitate a qualsiasi titolo all'opponente, con modalità di pagamento in conformità di quanto previsto contrattualmente – crediti di imposta pagina 2 di 6 - nonché al netto delle commissioni bancarie dell'attuale aliquota del 30% per le operazioni di sconto;
il tutto con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva che, ricostruiti i rapporti tra le parti dell'odierno giudizio e la committente Controparte_4 [...]
si difendeva sostenendo la congruità della quantificazione dei compensi effettuata Controparte_5
Parte basando la propria argomentazione anche sugli importi fatturati dalla alla committente Controparte_5
ritenuti illegittimamente trattenuti una volta incassati. Sulle modalità di pagamento l'opposta chiariva che le modalità di pagamento (10% con denaro e 90% con credito d'imposta) specificate nell'appalto fossero
Parte applicabili ai soli rapporti tra la committente e la non essendovi alcuna pattuizione con la su CP_3
tale aspetto. L'opposta concludeva nei seguenti termini “Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: Rigettare integralmente la opposizione spiegata;
con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
Con memorie ex art.171 ter I e II termine c.p.c. l'opposta reiterava le proprie conclusioni e articolava mezzi istruttori. Con le memorie III termine c.p.c. giustificava il maggior importo del quadro economico adducendo modifiche (approvate dalla committenza) che avevano portato ad elevare il costo del quadro economico definitivo.
Con memorie ex art.171 ter II termine c.p.c. l'opponente evidenziava l'incongruenza tra il quadro economico allegato in sede monitoria e quello allegato (non sottoscritto dalle parti) nel giudizio di opposizione;
inoltre,
allegava di aver più volte sollecitato la sottoscrizione del contratto di cessione del credito di imposta ma la non aveva mai inteso sottoscrivere il predetto contratto, preferendo agire giudizialmente per CP_4
ottenere il pagamento “in contanti” evitando così gli oneri derivanti dall'operazione di sconto del credito.
All'udienza del 31.10.2024 il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 714/2024; disponeva l'introduzione del procedimento di mediazione nel termine di 15 gg dalla comunicazione del provvedimento e rinviava al 6.3.2025.
Con note di trattazione scritta le parti davano atto dell'esito negativo della mediazione.
All'udienza del 6.03.2025 il Giudice, rigettati i mezzi istruttori, rinviava all'udienza del 27.11.2025 ex art. 281
sexies c.p.c..
pagina 3 di 6 Nelle more avveniva la rinuncia al mandato dell'Avv. Angelillo e subentrava, per la parte opposta, l'Avv.
TO LE.
All'udienza del 27.11.2025 l'opponente insisteva nelle sue difese e, dato atto dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo ingiunto, chiedeva condannarsi la alla restituzione degli importi determinati in Controparte_4
eccesso rispetto al quadro economico non sottoscritto e depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, con successiva emissione di relativa nota di credito;
nonché condannare la al Controparte_4
pagamento delle spese legali del giudizio in favore del procuratore antistatario, ovvero, in subordine,
compensare le stesse sussistendone validi motivi. L'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la liquidazione delle spese di giudizio in suo favore.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'odierna controversia trae origine dall'incarico professionale affidato alla consistente sia in attività CP_3
legate alla progettazione e direzione dei lavori, sia all'analisi e assistenza fiscale. Tale incarico si contestualizza in un più ampio appalto affidato dalla committente all'appaltatore Controparte_5 [...]
il quale, per le attività professionali suddette, si è avvalso della conferendo Parte_1 CP_3
apposito incarico.
L'oggetto dell'appalto è relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate del fabbricato sito in
Interno Porto Molo 29-30- Molo Carmine;
l'intento delle parti è quello di fruire del cd. Bonus facciate, a norma della Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) e successive proroghe e modificazioni, nella forma della cessione del credito attraverso lo sconto in fattura.
Dalla lettura del contratto d'appalto (all.010), all'art.5, si evince che la suddetta modalità di pagamento riguarda certamente i rapporti tra committente e appaltatore ma la medesima previsione non è reiterata anche nei confronti del professionista. Del resto con riguardo a quest'ultimo viene solo definito il corrispettivo parametrato ai valori tabellari di cui al D.M. 17.06.2016, ma nulla è statuito con riguardo alle modalità di pagamento che fanno sempre riferimento al rapporto tra committente e appaltatore. Inoltre, è previsto che sia l'appaltatore a farsi carico delle spese per gli incarichi tecnici.
Ugualmente nell'atto di conferimento dell'incarico (all. 011) l'art. 3 rubricato “compensi” riporta: “Sulla scorta di quanto sopra riportato, tutte le attività che interessano le parti opache delle facciate nonché le spese tecniche pagina 4 di 6 ed amministrative necessarie per l'espletamento dei lavori saranno pagate attraverso la formula della cessione del credito per un aliquota pari al 90% all'impresa (APPALTATORE) dei lavori indicata alla CP_4
dalla Committente, la quale sosterrà i costi per le attività tecniche come riportato nel contratto stipulato tra la
Committente e l'Appaltatore allegato”.
Appare evidente, alla sola lettura degli atti citati, come del resto già affermato in sede di concessione della provvisoria esecuzione, che il meccanismo di pagamento mediante lo sconto in fattura sia applicabile al solo appaltatore. A ciò aggiungasi che, con riguardo all'acconto già pacificamente corrisposto alla , non vi CP_3
è alcun elemento che consenta di accertare che esso sia stato corrisposto in modo diverso dalle ordinarie modalità di pagamento e nello specifico mediante cessione del credito d'imposta.
Pertanto, in merito alle modalità di pagamento, ogni contestazione sollevata dall'odierno opponente deve essere disattesa perché priva di fondamento e sostrato probatorio.
Sul quantum del pagamento, vi sono in atti due diversi quadri economici riferibili, l'uno al quantum pattuito in origine dalle parti e, l'altro, agli importi risultanti dall'esecuzione dei lavori. Al fine di individuare quale sia applicabile occorre far riferimento al materiale probatorio complessivamente considerato: in primo luogo, il contratto di appalto prevede che il pagamento del corrispettivo per l'attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione vada corrisposto in maniera proporzionale agli stati di avanzamento dei lavori SAL;
tali SAL (all.016), recanti la specifica delle attività professionali svolte e delle quali si richiede il pagamento (che corrispondono all'esatto importo oggetto di ingiunzione), contengono anche le singole voci relative all'importo per lavorazioni aggiuntive approvate o comunicate alla committenza.
Parte Sulla base dei SAL la procedeva a fatturare alla committente gli importi Controparte_5
dovuti, questi venivano corrisposti come concordato per il 10% in denaro e per il 90% mediante il sistema dello sconto in fattura. Orbene, nei SAL, nelle fatture (all.008) e nelle ricevute di pagamento (all.009) è agevole individuare gli importi relativi all'attività professionale della che, essendo stati oggetto di CP_3
fatturazione da parte dell'appaltatrice, risultano da questa tacitamente riconosciuti.
Non sussiste alcuna contestazione specifica sulle voci riportate nei SAL, l'opponente si limita a contestare genericamente il quadro economico risultante e sulla sua omessa sottoscrizione. Tali eccezioni, generiche e prive pagina 5 di 6 di adeguato supporto probatorio non consentono di superare il quadro delineatosi mediante la lettura degli atti di
Parte causa e non giustificano che la trattenga importi di spettanza della . CP_3
Per tali motivazioni le somme ingiunte, già al netto degli acconti corrisposti, sono dovute e, dunque, non ripetibili.
L'opposizione merita rigetto e le spese di lite vanno liquidate secondo il principio della soccombenza, ex D.M.
55/2014 e ss modificazioni tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli XII sez. civile, in persona del GU Dott.ssa Alessia Notaro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.714/2024, ogni contraria istanza disattesa, statuisce:
1) rigetta l'opposizione per le ragioni in motivazione;
2) dichiara il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessi Notaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Notaro ha pronunciato ex art.281 sexies co.3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 7258/2024 r.g.a.c. e pendente
TRA
CF: , con sede in Casandrino (NA) alla Via Venezia 2, in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sig. – procuratore nominato con atto del 13/06/2018, elett.te domiciliata in Napoli al Persona_1
Centro Direzionale Is G7, presso lo studio dell'Avv. Luciano Del Giudice (cod. fisc. pec C.F._1
che la rappresenta e difende. Si dichiara, ai sensi dell'ult. comma art. 176 c.p.c., di Email_1
voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 08119138200 e/o indirizzo di posta elettronica certificata PEC: Email_2
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Dott. Controparte_1 [...]
( , con sede operativa in Napoli (80123) alla Via Posillipo n. 203, CP_2 CodiceFiscale_2
CF/09608521218, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Diocleziano n. 146, presso lo studio dell'Avvocato Stabilito LE TO ( ) che la rappresenta e difende. Si dichiara, CodiceFiscale_3
pagina 1 di 6 altresì, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui alla presente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Email_3
OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni: Come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La adiva codesto Tribunale per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti della CP_3 [...]
per crediti derivanti da prestazione professionale. Il Tribunale di Napoli, Sezione Civile XII, in Parte_1
persona del Giudice dott.ssa Alessia Notaro, in accoglimento della domanda creditizia, emetteva il Decreto
ingiuntivo n. 714/2024 del 06/02/2024 (R.G. n. 1567/2024), con cui intimava al debitore il pagamento della somma di € 27.841,46, oltre Cassa previdenziale (4%) ed IVA (22%), maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla determinazione del credito e degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo oltre € 1.370,00 per compenso professionale, €
286,00 per esborsi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali al 15 %, come per legge.
Parte Con atto di citazione (di seguito solo faceva opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
eccependo, in primo luogo, l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione, obbligatoria nella materia in oggetto;
nel merito l'opponente contestava l'errato calcolo dei compensi ammontanti a
€33.385,31 e non alla maggior somma di € 41.484,14 come allegato dall'ingiungente, ritenendo pertanto, in virtù
Parte dell'acconto già corrisposto, spettanti solo €19.912,63. Nello specifico la affermava che tale somma andava corrisposta in crediti d'imposta non in denaro contante, come da pattuizione contrattuale, dovendosi altrimenti far carico dell'applicazione di ulteriori commissioni applicate dagli istituti di credito. Tanto esposto concludeva chiedendo, in via preliminare, non concedersi la provvisoria esecuzione e dichiararsi improcedibile la domanda;
nel merito, accogliere l'opposizione e revocare il d.i. n. 714/2024; in via gradata, stabilire l'effettivo importo delle lavorazioni svolte, dichiarando non dovute le ulteriori e diverse somme addebitate a qualsiasi titolo all'opponente, con modalità di pagamento in conformità di quanto previsto contrattualmente – crediti di imposta pagina 2 di 6 - nonché al netto delle commissioni bancarie dell'attuale aliquota del 30% per le operazioni di sconto;
il tutto con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva che, ricostruiti i rapporti tra le parti dell'odierno giudizio e la committente Controparte_4 [...]
si difendeva sostenendo la congruità della quantificazione dei compensi effettuata Controparte_5
Parte basando la propria argomentazione anche sugli importi fatturati dalla alla committente Controparte_5
ritenuti illegittimamente trattenuti una volta incassati. Sulle modalità di pagamento l'opposta chiariva che le modalità di pagamento (10% con denaro e 90% con credito d'imposta) specificate nell'appalto fossero
Parte applicabili ai soli rapporti tra la committente e la non essendovi alcuna pattuizione con la su CP_3
tale aspetto. L'opposta concludeva nei seguenti termini “Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: Rigettare integralmente la opposizione spiegata;
con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
Con memorie ex art.171 ter I e II termine c.p.c. l'opposta reiterava le proprie conclusioni e articolava mezzi istruttori. Con le memorie III termine c.p.c. giustificava il maggior importo del quadro economico adducendo modifiche (approvate dalla committenza) che avevano portato ad elevare il costo del quadro economico definitivo.
Con memorie ex art.171 ter II termine c.p.c. l'opponente evidenziava l'incongruenza tra il quadro economico allegato in sede monitoria e quello allegato (non sottoscritto dalle parti) nel giudizio di opposizione;
inoltre,
allegava di aver più volte sollecitato la sottoscrizione del contratto di cessione del credito di imposta ma la non aveva mai inteso sottoscrivere il predetto contratto, preferendo agire giudizialmente per CP_4
ottenere il pagamento “in contanti” evitando così gli oneri derivanti dall'operazione di sconto del credito.
All'udienza del 31.10.2024 il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 714/2024; disponeva l'introduzione del procedimento di mediazione nel termine di 15 gg dalla comunicazione del provvedimento e rinviava al 6.3.2025.
Con note di trattazione scritta le parti davano atto dell'esito negativo della mediazione.
All'udienza del 6.03.2025 il Giudice, rigettati i mezzi istruttori, rinviava all'udienza del 27.11.2025 ex art. 281
sexies c.p.c..
pagina 3 di 6 Nelle more avveniva la rinuncia al mandato dell'Avv. Angelillo e subentrava, per la parte opposta, l'Avv.
TO LE.
All'udienza del 27.11.2025 l'opponente insisteva nelle sue difese e, dato atto dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo ingiunto, chiedeva condannarsi la alla restituzione degli importi determinati in Controparte_4
eccesso rispetto al quadro economico non sottoscritto e depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, con successiva emissione di relativa nota di credito;
nonché condannare la al Controparte_4
pagamento delle spese legali del giudizio in favore del procuratore antistatario, ovvero, in subordine,
compensare le stesse sussistendone validi motivi. L'opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione e la liquidazione delle spese di giudizio in suo favore.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
L'odierna controversia trae origine dall'incarico professionale affidato alla consistente sia in attività CP_3
legate alla progettazione e direzione dei lavori, sia all'analisi e assistenza fiscale. Tale incarico si contestualizza in un più ampio appalto affidato dalla committente all'appaltatore Controparte_5 [...]
il quale, per le attività professionali suddette, si è avvalso della conferendo Parte_1 CP_3
apposito incarico.
L'oggetto dell'appalto è relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate del fabbricato sito in
Interno Porto Molo 29-30- Molo Carmine;
l'intento delle parti è quello di fruire del cd. Bonus facciate, a norma della Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) e successive proroghe e modificazioni, nella forma della cessione del credito attraverso lo sconto in fattura.
Dalla lettura del contratto d'appalto (all.010), all'art.5, si evince che la suddetta modalità di pagamento riguarda certamente i rapporti tra committente e appaltatore ma la medesima previsione non è reiterata anche nei confronti del professionista. Del resto con riguardo a quest'ultimo viene solo definito il corrispettivo parametrato ai valori tabellari di cui al D.M. 17.06.2016, ma nulla è statuito con riguardo alle modalità di pagamento che fanno sempre riferimento al rapporto tra committente e appaltatore. Inoltre, è previsto che sia l'appaltatore a farsi carico delle spese per gli incarichi tecnici.
Ugualmente nell'atto di conferimento dell'incarico (all. 011) l'art. 3 rubricato “compensi” riporta: “Sulla scorta di quanto sopra riportato, tutte le attività che interessano le parti opache delle facciate nonché le spese tecniche pagina 4 di 6 ed amministrative necessarie per l'espletamento dei lavori saranno pagate attraverso la formula della cessione del credito per un aliquota pari al 90% all'impresa (APPALTATORE) dei lavori indicata alla CP_4
dalla Committente, la quale sosterrà i costi per le attività tecniche come riportato nel contratto stipulato tra la
Committente e l'Appaltatore allegato”.
Appare evidente, alla sola lettura degli atti citati, come del resto già affermato in sede di concessione della provvisoria esecuzione, che il meccanismo di pagamento mediante lo sconto in fattura sia applicabile al solo appaltatore. A ciò aggiungasi che, con riguardo all'acconto già pacificamente corrisposto alla , non vi CP_3
è alcun elemento che consenta di accertare che esso sia stato corrisposto in modo diverso dalle ordinarie modalità di pagamento e nello specifico mediante cessione del credito d'imposta.
Pertanto, in merito alle modalità di pagamento, ogni contestazione sollevata dall'odierno opponente deve essere disattesa perché priva di fondamento e sostrato probatorio.
Sul quantum del pagamento, vi sono in atti due diversi quadri economici riferibili, l'uno al quantum pattuito in origine dalle parti e, l'altro, agli importi risultanti dall'esecuzione dei lavori. Al fine di individuare quale sia applicabile occorre far riferimento al materiale probatorio complessivamente considerato: in primo luogo, il contratto di appalto prevede che il pagamento del corrispettivo per l'attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione vada corrisposto in maniera proporzionale agli stati di avanzamento dei lavori SAL;
tali SAL (all.016), recanti la specifica delle attività professionali svolte e delle quali si richiede il pagamento (che corrispondono all'esatto importo oggetto di ingiunzione), contengono anche le singole voci relative all'importo per lavorazioni aggiuntive approvate o comunicate alla committenza.
Parte Sulla base dei SAL la procedeva a fatturare alla committente gli importi Controparte_5
dovuti, questi venivano corrisposti come concordato per il 10% in denaro e per il 90% mediante il sistema dello sconto in fattura. Orbene, nei SAL, nelle fatture (all.008) e nelle ricevute di pagamento (all.009) è agevole individuare gli importi relativi all'attività professionale della che, essendo stati oggetto di CP_3
fatturazione da parte dell'appaltatrice, risultano da questa tacitamente riconosciuti.
Non sussiste alcuna contestazione specifica sulle voci riportate nei SAL, l'opponente si limita a contestare genericamente il quadro economico risultante e sulla sua omessa sottoscrizione. Tali eccezioni, generiche e prive pagina 5 di 6 di adeguato supporto probatorio non consentono di superare il quadro delineatosi mediante la lettura degli atti di
Parte causa e non giustificano che la trattenga importi di spettanza della . CP_3
Per tali motivazioni le somme ingiunte, già al netto degli acconti corrisposti, sono dovute e, dunque, non ripetibili.
L'opposizione merita rigetto e le spese di lite vanno liquidate secondo il principio della soccombenza, ex D.M.
55/2014 e ss modificazioni tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli XII sez. civile, in persona del GU Dott.ssa Alessia Notaro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.714/2024, ogni contraria istanza disattesa, statuisce:
1) rigetta l'opposizione per le ragioni in motivazione;
2) dichiara il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessi Notaro
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