Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 10/02/2026, n. 2189
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, avvenuta in data antecedente e tale da interrompere i termini di prescrizione. Ha inoltre affermato che la notifica a mezzo posta ordinaria da parte dell'ufficio finanziario è da considerarsi rituale anche senza relata di notifica o raccomandata informativa, in virtù della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza della pretesa tributaria

    La notifica dell'avviso di accertamento presupposto, avvenuta in data antecedente, ha interrotto i termini di prescrizione. L'atto presupposto è divenuto definitivo per mancata opposizione, legittimando l'iscrizione a ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 10/02/2026, n. 2189
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2189
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo