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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 3143/2022 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________
(Avv. CASCINA GIUSEPPE) Parte_1
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
CP_ ___________________________ (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVAN)
Il Cancelliere resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 09/09/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ in accoglimento del ricorso, annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-000089224 del
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 24/02/2022, prot. n. 5500.24/02/2022.0152963, notificata in data 09/03/2022 e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti in essa portati;
◊ compensa tra le parti le spese di lite;
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato in data 31/03/2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000089224 del 24/02/2022, per l'importo complessivo di euro 42.006,60, con la quale l chiedeva al ricorrente, CP_1
in qualità di amministratore unico della società Start Office S.r.l., il pagamento di tali somme a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. n.
463/1983, conv. con mod. dalla L. 638/1983 e s.m.i. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento ai periodi dicembre 2014 e gennaio-febbraio 2015, chiedendone in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento ovvero instando, in subordine, per la rideterminazione della sanzione.
A sostegno dell'opposizione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non ricoprendo la qualifica di amministratore unico della Start Office S.r.l. a far data dal
2012, l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione della sanzione e del presunto credito sotteso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l che CP_1
contestava le ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
In particolare, rappresentava l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all' ordinanza di ingiunzione impugnata, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in ragione della sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983 (pari a tre mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione), nonché in
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ragione della sospensione relativa al periodo emergenziale conseguente al Covid-
Sars 19, disposta dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6-
bis della legge 24 aprile 2020, n.27. Infine, rilevava di aver provveduto a rideterminare l'importo della sanzione irrogata in euro 10.000, ai sensi dell'articolo
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000.
Successivamente, in data 10/07/2023, l' depositava un ulteriore CP_1
provvedimento di rideterminazione della sanzione irrogata, nella misura pari ad €
euro 1.228,12, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (che statuisce: “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso). Precisava, altresì, in applicazione dell'articolo 9,
comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di € 614,06, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
La causa, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e la rideterminazione della sanzione operata dall sulla scorta dell'art. 23 del D.L. CP_1
n. 48/2023 - non accettata da parte ricorrente (cfr. verbale 10.01.2025), che comunque non provvedeva a pagare la sanzione nella misura ridotta e insisteva in ricorso - viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti nel corso del giudizio.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione, in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 31/03/2022, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione opposta, avvenuta in data 09/03/2022.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. n. 8/2016,
recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, L.
28 aprile 2014 n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo, figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2
comma 1-bis, D.L. 463/83, conv. con L. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3,
comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.
In particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo avere previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/69, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “L'omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del
D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che “All'art. 2,
comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 698, le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” sono
sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
***
Parte ricorrente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ed in particolare di non dovere rispondere dell'omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in riferimento ai periodi contestati (dicembre 2014 e gennaio-febbraio 2015), atteso che, con decorrenza 23/01/2012, non ha più rivestito la qualifica di amministratore unico della società.
Parte resistente, di contro, ritiene che il ricorrente sia tenuto al versamento della contribuzione omessa e al pagamento della relativa sanzione, dal momento che dalla visura camerale allegata in atti si evince che il ricorrente è amministratore unico della società Start Office S.r.l. dal 06/07/2009 fino alla revoca (non indicata nella
CP_ visura) (cfr. all. memoria di cost.).
L'eccezione sollevata dal ricorrente, nella fattispecie in esame, deve ritenersi fondata sulla scorta delle considerazioni che seguono.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Si evidenzia che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 24.11. 1981, è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione;
alla natura personale della responsabilità,
consegue la responsabilità personale della propria azione o omissione, cosciente e volontaria. Considerando al contempo che l'obbligazione solidale della persona giuridica (o dell'ente privo di personalità giuridica) è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
Sul punto, la Suprema Corte chiarisce che la responsabilità da illecito amministrativo
è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (cfr. Cass. n.
10668 del 1996) e della natura personale della responsabilità, (cfr. Cass. n.
11954/2003; n. 12321/2004; n. 15088/2006), ribadendo ciò che sopra è stato accennato, ossia che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria. L'impronta di tale norma, quindi, attiene al principio (di estrazione penalistica) della natura personale della responsabilità, secondo i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3),
dell'esclusione della responsabilità (art. 4).
Quindi, responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione. Rilevato che la condotta materiale che ha portato all'emissione dell'
ordinanza ingiunzione non è riferibile al periodo temporale in cui il ricorrente rivestiva la carica di amministratore unico della società, in base ai superiori principi,
la violazione accertata non può ascriversi alla sua personale responsabilità.
Invero, dalla documentazione versata in atti - peraltro non contestata nella sua efficacia probatoria da parte resistente - emerge che il ricorrente è stato amministratore unico della società Start Office S.r.l. dal 06/07/2009 fino al 23
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro gennaio 2012, giusta dimissioni ratificate in data 25/02/2012 con verbale di assemblea ordinaria soci, in seno alla quale i soci decidevano di nominare nuovo amministratore unico (cfr. prod. ricorrente). Persona_1
Emerge altresì che con lettera raccomandata a/r del 07/01/2013, la Start Office S.r.l.
sollecitava la CCIAA di Palermo a provvedere ad aggiornare la visura Camerale
rappresentando che, nonostante le predette dimissioni fossero state trasmesse telematicamente in data 27/03/2012 per essere annotate, non risultasse inserito il cambio di amministratore unico, con indicazione del nuovo soggetto – tale Per_1
– che rivestiva, in sostituzione dell'odierno ricorrente, tale qualifica. (cfr.
[...]
prod. ric.). Quindi, la Camera di Commercio competente, nonostante la comunicazione effettuata dalla Start Office S.r.l., non ha provveduto ad aggiornare il certificato camerale con l'indicazione del nuovo amministratore, nominato successivamente alle dimissioni del ricorrente.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal ricorrente risulta fondata, considerato, come detto, che le omissioni di cui alla ordinanza opposta riguardano il mese di dicembre 2014 e i mesi di gennaio e febbraio 2015.
***
Ad ogni modo, nel merito, appare opportuno esaminare la questione attinente all'eccepita prescrizione quinquennale della sanzione e del presunto credito sotteso.
Orbene, l'art. 28 l. n. 689/1981 testualmente recita: «Il diritto a riscuotere le somme
dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque
anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione
è regolata dalle norme del codice civile».
Ebbene, come previsto dall'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tale momento, nel caso di fatti già costituenti reato e successivamente depenalizzati,
deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa
(Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Pertanto, il dies a quo deve essere individuato alla data del 06/0/.2016, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione opera con riguardo, sia alla violazione che alla sanzione pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell'illecito e anche del diritto di riscuotere la somma in quanto anche se l'articolo 28
l. n. 689/1981 riferisce la prescrizione al “diritto a riscuotere le somme dovute”, tale formulazione deve essere interpretata alla luce del sistema complessivo che tale legge disegna anche con riferimento all'art 14, ultimo comma, della legge 689/1981,
secondo il quale la mancata o tardiva notifica della violazione determina l'estinzione dell' obbligazione di pagare la somma dovuta.
Ne consegue che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 si riferisce, non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria in forza dell'emanazione dell'ordinanza, ma anche allo stesso potere dell'amministrazione di applicare la sanzione prevista dalla legge per la violazione commessa.
Il vulnus della questione sta dunque nel verificare se l'avviso di accertamento indicato nel corpo dell'ordinanza ingiunzione opposta sia stato ritualmente notificato e, conseguentemente, se il termine prescrizionale sia stato o meno interrotto.
Nella odierna fattispecie, parte ricorrente ha dedotto di non avere ricevuto alcuna contestazione, né l'atto di accertamento sotteso all'atto opposto.
A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla medesima, nessuna prova
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro risulta fornita dall – sul quale gravava il relativo onere – in ordine alla CP_1
tempestività della notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto idoneo ad interrompere la stessa.
Invero, l , pur avendo sostenuto in comparsa di avere interrotto i termini CP_2
prescrizionali tramite la notifica dell'avviso di accertamento n.
5500.09/05/2017.0229958 del 19/05/2017, ha prodotto in giudizio un avviso di ricevimento, nel quale risultano illeggibili la data e il timbro apposto nella casella
“Ritiro in ufficio del plico non recapitato”, inoltre non risulta prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), necessaria per il perfezionamento dell'iter notificatorio.
Sul punto, è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Unite n.
10012/21), affermando che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero
processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982,
qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo
ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità
di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria
può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale
dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito
dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente
la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”).
Orbene, non è dubbio che la prova della effettiva conoscenza o conoscibilità dell'atto,
che ha indubbiamente natura esecutiva in relazione all'imposizione di pagamento di contribuzione obbligatoria, sia posta a carico dell'Ente che ha provveduto alla notifica, ove, come nella specie, il destinatario contesti di avere mai ricevuto l'atto o
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di averne avuto conoscenza.
Nella specie, l non ha dimostrato che sia stato portato a conoscenza del CP_1
destinatario, assente al momento dell'accesso dell'Ufficiale Postale, il deposito dell'avviso di accertamento de quo presso l'ufficio postale e le modalità per procedere al ritiro presso di esso, sicché l'atto in oggetto non può – in ogni caso -
ritenersi validamente notificato.
Per le ragioni su esposte, la notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione impugnata va ritenuta inesistente.
Pertanto, considerato che l'illecito amministrativo di cui si discute risulta depenalizzato a far data dal 06/02/2016, - data dalla quale decorre la prescrizione
(Cass. n. 19897/2018; Cass. n. 9643/2016) - in assenza di prova, che l non ha CP_1
fornito, della notifica dell'avviso di accertamento asseritamente avvenuta in data
19/05/2017 o di altro atto interruttivo idoneo, al momento della notifica dell'opposta ordinanza ingiunzione, avvenuta il 09/03/2022, il termine quinquennale ex art. 28 L. n. 681/1981 era già ampiamente decorso, pur tenendo conto delle sospensioni dei termini prescrizionali disposte durante la pandemia causata dal COVID-19.
Invero, ai fini del maturare dei termini di prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi previsto dalla legislazione emergenziale.
In particolare, ai sensi dell'art. 103, comma 6-bis, D.L. n. 18/2020, “Il termine di
prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai
provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, è sospeso
dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 98
giorni.
È poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 181 giorni. Invero, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021,
n. 21, “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi
dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021e riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis…”.
Orbene, nella fattispecie oggetto di causa, iniziando il termine prescrizionale a decorrere dal 06/02/2016, i crediti ingiunti, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, si sarebbero estinti il 06/02/2021; aggiungendo a tale data, la sospensione Covid di giorni 279 (98+181), il termine viene a perfezionarsi il
12/11/2021. Quindi il termine di prescrizione risulta spirato alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, avvenuta soltanto in data 09/03/2022.
In definitiva, va dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati nell'ordinanza ingiunzione opposta, disponendone l'annullamento.
Le spese di lite si compensano interamente tra le parti ritenuto che non può
CP_ imputarsi all il mancato aggiornamento nella visura camerale del nominativo del nuovo amministratore
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 2.10.2025
IL GIUDICE
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
- 12 -
AN DI
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 3143/2022 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________
(Avv. CASCINA GIUSEPPE) Parte_1
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
CP_ ___________________________ (Avv. RIZZO ADRIANA GIOVAN)
Il Cancelliere resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 09/09/2025, disposta ex art. 127-ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivazione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ in accoglimento del ricorso, annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-000089224 del
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 24/02/2022, prot. n. 5500.24/02/2022.0152963, notificata in data 09/03/2022 e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti in essa portati;
◊ compensa tra le parti le spese di lite;
RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato in data 31/03/2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000089224 del 24/02/2022, per l'importo complessivo di euro 42.006,60, con la quale l chiedeva al ricorrente, CP_1
in qualità di amministratore unico della società Start Office S.r.l., il pagamento di tali somme a titolo di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del D.L. n.
463/1983, conv. con mod. dalla L. 638/1983 e s.m.i. per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento ai periodi dicembre 2014 e gennaio-febbraio 2015, chiedendone in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva e nel merito l'annullamento ovvero instando, in subordine, per la rideterminazione della sanzione.
A sostegno dell'opposizione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non ricoprendo la qualifica di amministratore unico della Start Office S.r.l. a far data dal
2012, l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione della sanzione e del presunto credito sotteso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l che CP_1
contestava le ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto.
In particolare, rappresentava l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all' ordinanza di ingiunzione impugnata, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in ragione della sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983 (pari a tre mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione), nonché in
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ragione della sospensione relativa al periodo emergenziale conseguente al Covid-
Sars 19, disposta dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6-
bis della legge 24 aprile 2020, n.27. Infine, rilevava di aver provveduto a rideterminare l'importo della sanzione irrogata in euro 10.000, ai sensi dell'articolo
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000 ad un massimo di euro 50.000.
Successivamente, in data 10/07/2023, l' depositava un ulteriore CP_1
provvedimento di rideterminazione della sanzione irrogata, nella misura pari ad €
euro 1.228,12, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023 (che statuisce: “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso). Precisava, altresì, in applicazione dell'articolo 9,
comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di € 614,06, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
La causa, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto e la rideterminazione della sanzione operata dall sulla scorta dell'art. 23 del D.L. CP_1
n. 48/2023 - non accettata da parte ricorrente (cfr. verbale 10.01.2025), che comunque non provvedeva a pagare la sanzione nella misura ridotta e insisteva in ricorso - viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti nel corso del giudizio.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione, in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 31/03/2022, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza- ingiunzione opposta, avvenuta in data 09/03/2022.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. n. 8/2016,
recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, L.
28 aprile 2014 n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo, figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2
comma 1-bis, D.L. 463/83, conv. con L. 638/83, che è stato sostituito dall'art. 3,
comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.
In particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo avere previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/69, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “L'omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del
D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che “All'art. 2,
comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 1983, n. 698, le parole: “da euro 10.000 a euro 50.000” sono
sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
***
Parte ricorrente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ed in particolare di non dovere rispondere dell'omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali in riferimento ai periodi contestati (dicembre 2014 e gennaio-febbraio 2015), atteso che, con decorrenza 23/01/2012, non ha più rivestito la qualifica di amministratore unico della società.
Parte resistente, di contro, ritiene che il ricorrente sia tenuto al versamento della contribuzione omessa e al pagamento della relativa sanzione, dal momento che dalla visura camerale allegata in atti si evince che il ricorrente è amministratore unico della società Start Office S.r.l. dal 06/07/2009 fino alla revoca (non indicata nella
CP_ visura) (cfr. all. memoria di cost.).
L'eccezione sollevata dal ricorrente, nella fattispecie in esame, deve ritenersi fondata sulla scorta delle considerazioni che seguono.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Si evidenzia che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 24.11. 1981, è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione;
alla natura personale della responsabilità,
consegue la responsabilità personale della propria azione o omissione, cosciente e volontaria. Considerando al contempo che l'obbligazione solidale della persona giuridica (o dell'ente privo di personalità giuridica) è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
Sul punto, la Suprema Corte chiarisce che la responsabilità da illecito amministrativo
è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (cfr. Cass. n.
10668 del 1996) e della natura personale della responsabilità, (cfr. Cass. n.
11954/2003; n. 12321/2004; n. 15088/2006), ribadendo ciò che sopra è stato accennato, ossia che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria. L'impronta di tale norma, quindi, attiene al principio (di estrazione penalistica) della natura personale della responsabilità, secondo i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3),
dell'esclusione della responsabilità (art. 4).
Quindi, responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione. Rilevato che la condotta materiale che ha portato all'emissione dell'
ordinanza ingiunzione non è riferibile al periodo temporale in cui il ricorrente rivestiva la carica di amministratore unico della società, in base ai superiori principi,
la violazione accertata non può ascriversi alla sua personale responsabilità.
Invero, dalla documentazione versata in atti - peraltro non contestata nella sua efficacia probatoria da parte resistente - emerge che il ricorrente è stato amministratore unico della società Start Office S.r.l. dal 06/07/2009 fino al 23
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro gennaio 2012, giusta dimissioni ratificate in data 25/02/2012 con verbale di assemblea ordinaria soci, in seno alla quale i soci decidevano di nominare nuovo amministratore unico (cfr. prod. ricorrente). Persona_1
Emerge altresì che con lettera raccomandata a/r del 07/01/2013, la Start Office S.r.l.
sollecitava la CCIAA di Palermo a provvedere ad aggiornare la visura Camerale
rappresentando che, nonostante le predette dimissioni fossero state trasmesse telematicamente in data 27/03/2012 per essere annotate, non risultasse inserito il cambio di amministratore unico, con indicazione del nuovo soggetto – tale Per_1
– che rivestiva, in sostituzione dell'odierno ricorrente, tale qualifica. (cfr.
[...]
prod. ric.). Quindi, la Camera di Commercio competente, nonostante la comunicazione effettuata dalla Start Office S.r.l., non ha provveduto ad aggiornare il certificato camerale con l'indicazione del nuovo amministratore, nominato successivamente alle dimissioni del ricorrente.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal ricorrente risulta fondata, considerato, come detto, che le omissioni di cui alla ordinanza opposta riguardano il mese di dicembre 2014 e i mesi di gennaio e febbraio 2015.
***
Ad ogni modo, nel merito, appare opportuno esaminare la questione attinente all'eccepita prescrizione quinquennale della sanzione e del presunto credito sotteso.
Orbene, l'art. 28 l. n. 689/1981 testualmente recita: «Il diritto a riscuotere le somme
dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque
anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione
è regolata dalle norme del codice civile».
Ebbene, come previsto dall'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tale momento, nel caso di fatti già costituenti reato e successivamente depenalizzati,
deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa
(Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Pertanto, il dies a quo deve essere individuato alla data del 06/0/.2016, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la prescrizione opera con riguardo, sia alla violazione che alla sanzione pecuniaria, funzionando come causa estintiva dell'illecito e anche del diritto di riscuotere la somma in quanto anche se l'articolo 28
l. n. 689/1981 riferisce la prescrizione al “diritto a riscuotere le somme dovute”, tale formulazione deve essere interpretata alla luce del sistema complessivo che tale legge disegna anche con riferimento all'art 14, ultimo comma, della legge 689/1981,
secondo il quale la mancata o tardiva notifica della violazione determina l'estinzione dell' obbligazione di pagare la somma dovuta.
Ne consegue che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 si riferisce, non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria in forza dell'emanazione dell'ordinanza, ma anche allo stesso potere dell'amministrazione di applicare la sanzione prevista dalla legge per la violazione commessa.
Il vulnus della questione sta dunque nel verificare se l'avviso di accertamento indicato nel corpo dell'ordinanza ingiunzione opposta sia stato ritualmente notificato e, conseguentemente, se il termine prescrizionale sia stato o meno interrotto.
Nella odierna fattispecie, parte ricorrente ha dedotto di non avere ricevuto alcuna contestazione, né l'atto di accertamento sotteso all'atto opposto.
A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla medesima, nessuna prova
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro risulta fornita dall – sul quale gravava il relativo onere – in ordine alla CP_1
tempestività della notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto idoneo ad interrompere la stessa.
Invero, l , pur avendo sostenuto in comparsa di avere interrotto i termini CP_2
prescrizionali tramite la notifica dell'avviso di accertamento n.
5500.09/05/2017.0229958 del 19/05/2017, ha prodotto in giudizio un avviso di ricevimento, nel quale risultano illeggibili la data e il timbro apposto nella casella
“Ritiro in ufficio del plico non recapitato”, inoltre non risulta prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), necessaria per il perfezionamento dell'iter notificatorio.
Sul punto, è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Unite n.
10012/21), affermando che “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero
processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982,
qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo
ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità
di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria
può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale
dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito
dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente
la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”).
Orbene, non è dubbio che la prova della effettiva conoscenza o conoscibilità dell'atto,
che ha indubbiamente natura esecutiva in relazione all'imposizione di pagamento di contribuzione obbligatoria, sia posta a carico dell'Ente che ha provveduto alla notifica, ove, come nella specie, il destinatario contesti di avere mai ricevuto l'atto o
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro di averne avuto conoscenza.
Nella specie, l non ha dimostrato che sia stato portato a conoscenza del CP_1
destinatario, assente al momento dell'accesso dell'Ufficiale Postale, il deposito dell'avviso di accertamento de quo presso l'ufficio postale e le modalità per procedere al ritiro presso di esso, sicché l'atto in oggetto non può – in ogni caso -
ritenersi validamente notificato.
Per le ragioni su esposte, la notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione impugnata va ritenuta inesistente.
Pertanto, considerato che l'illecito amministrativo di cui si discute risulta depenalizzato a far data dal 06/02/2016, - data dalla quale decorre la prescrizione
(Cass. n. 19897/2018; Cass. n. 9643/2016) - in assenza di prova, che l non ha CP_1
fornito, della notifica dell'avviso di accertamento asseritamente avvenuta in data
19/05/2017 o di altro atto interruttivo idoneo, al momento della notifica dell'opposta ordinanza ingiunzione, avvenuta il 09/03/2022, il termine quinquennale ex art. 28 L. n. 681/1981 era già ampiamente decorso, pur tenendo conto delle sospensioni dei termini prescrizionali disposte durante la pandemia causata dal COVID-19.
Invero, ai fini del maturare dei termini di prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi previsto dalla legislazione emergenziale.
In particolare, ai sensi dell'art. 103, comma 6-bis, D.L. n. 18/2020, “Il termine di
prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai
provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, è sospeso
dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 98
giorni.
È poi intervenuta una ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021, cioè per 181 giorni. Invero, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021,
n. 21, “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale
obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della L. 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi
dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021e riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis…”.
Orbene, nella fattispecie oggetto di causa, iniziando il termine prescrizionale a decorrere dal 06/02/2016, i crediti ingiunti, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, si sarebbero estinti il 06/02/2021; aggiungendo a tale data, la sospensione Covid di giorni 279 (98+181), il termine viene a perfezionarsi il
12/11/2021. Quindi il termine di prescrizione risulta spirato alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta, avvenuta soltanto in data 09/03/2022.
In definitiva, va dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati nell'ordinanza ingiunzione opposta, disponendone l'annullamento.
Le spese di lite si compensano interamente tra le parti ritenuto che non può
CP_ imputarsi all il mancato aggiornamento nella visura camerale del nominativo del nuovo amministratore
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 2.10.2025
IL GIUDICE
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
- 12 -
AN DI
Tribunale di Palermo sez. Lavoro