Sentenza 1 settembre 1999
Massime • 1
La controversia promossa da un dipendente delle ferrovie dello stato SpA per ottenere che, presso il Fondo pensionistico per il personale delle Ferrovie, la ricongiunzione della sua posizione assicurativa già esistente presso l'INPS sia estesa anche alla contribuzione versata per il riscatto degli studi universitari rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa alle pensioni statali, ivi compresa quella concernente il trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli art. 13 e 62 R.D. n. 1214 del 1934, è rimasta immutata anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 215 del 1985 istitutiva dall'Ente Ferrovie dello Stato e dopo la trasformazione dell'Ente in società per azioni, e che il suddetto fondo pensionistico continua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato, il quale, a norma dell'art. 210 d.P.R. n. 1092 del 1973, partecipa alla copertura del Fondo in misura pari alla differenza tra le spese e le entrate del Fondo medesimo, non rilevando in senso contrario la pendenza attuale del rapporto di lavoro e la conseguente mancanza di un provvedimento di liquidazione della pensione, giacché la suddetta giurisdizione non è limitata alle impugnative delle liquidazioni , ma sussiste in relazione a tutti i provvedimenti che siano comunque destinati ad avere esclusiva influenza sulla determinazione della prestazione pensionistica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/09/1999, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F. F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - rel. Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTO E SERVIZI P.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ID RI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 89/95 del Tribunale di VICENZA, depositata il 23/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20105/99 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
udito l'Avvocato Gianfranco RUGGIERI, per delega dell'Avvocato Giuseppe CONSOLO, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti e accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DO IO, dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato, si rivolse al pretore del lavoro di Vicenza perché nei confronti di detta società e del Fondo Pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato venisse accertato il suo diritto alla ricongiunzione, presso il Fondo, dei periodi di contribuzione obbligatoria di cui egli risultava titolare presso l'INPS, in relazione al riscatto del corso di studi universitari, con conseguente condanna dei convenuti ad operare la ricongiunzione ad ogni effetto di legge. Si costituiva - dopo la vocatio - la sola s.p.a., che eccepiva il difetto di giurisdizione dell'a.g.o., la carenza di un interesse attuale alla richiesta ricongiunzione e la non riscattabilità degli studi universitari.
L'adito pretore all'esito del giudizio accolse la domanda del ricorrente.
Interpose appello dinanzi al Tribunale di Vicenza la FF.SS. s.p.a., che ribadì le proprie eccezioni di prime cure. Costituitosi l'appellato, il Tribunale respinse il gravame e confermò la decisione pretorile considerando che:
la giurisdizione della Corte dei Conti, affermata dalla società appellante, riguardava solo la liquidazione e riliquidazione delle pensioni a carico dello Stato, mentre nella specie si verteva in tema di riconoscimento del diritto alla ricongiunzione ai fini futuri della pensione, all'interno di un rapporto lavorativo in atto;
l'interesse del dipendente ad agire in giudizio era pienamente attuale, essendo stato già emanato il provvedimento negativo a suo danno, autonomamente lesivo ancorché prodromico;
l'appellato aveva inteso ex art. 2 legge n. 29 del 1979 procedere alla ricongiunzione di tutti i periodi contributivi, per il solo fatto che essi - indipendentemente dalla loro natura o qualificazione - erano stati già ammessi nella precedente gestione. Avverso tale decisione la società propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione illustrati da memoria.
Non v'è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorsosi censurala sentenza per difetto di giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ.); la competenza giurisdizionale spetta alla Corte dei Conti: il t.u. di cui al R.d. n. 1214 del 1934 dispone all'art. 13 che la Corte giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato e all'art. 62 che contro i provvedimenti definitivi di liquidazione è ammesso il ricorso alla competente sezione della stessa Corte;
il d.P.R. n. 1092 del 1973 all'art. 255 riserva espressamente le controversie pensionistiche del personale ferroviario alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.
Tale disciplina non è stata abrogata dalla legge n. 210 del 1985, che ha mutato l'Azienda autonoma FF.SS. nell'Ente Ferrovie
dello Stato, poiché l'art. 21, comma quarto, dispone che "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto".
È errata e restrittiva l'interpretazione dei giudici di merito secondo cui la giurisdizione della Corte riguarderebbe solo la liquidazione delle pensioni: da un lato, l'art. 23 della stessa legge n. 210 limita la competenza del pretore alle sole controversie di lavoro;
dall'altro, sebbene l'art. 62 del R.d. 1214 del 1934 riferisca testualmente la facoltà di ricorso ai soli provvedimenti di liquidazione di pensione, la disposizione non vale ad esaurire l'ambito della giurisdizione contabile - come ha stabilito anche la S.C. -, com'è reso palese dalla restrizione espressamente sancita dall'ultimo comma, per il caso di questioni attinenti al riscatto di servizi (il ricorso essendo ammesso solo contro il decreto di liquidazione della pensione e la limitazione essendo superflua ove se ne dovesse desumere l'operatività in base al disposto del primo comma).
Nè a seguito della legge n. 210 è venuto meno l'impegno finanziario dello Stato per i trattamenti di quiescenza in esame, posto che lo Stato ex art. 210 d.P.R. n. 1092 del 1973 partecipa alla copertura del Fondo Pensioni con un contributo pari alla differenza fra spese ed entrate del medesimo Fondo (e nelle more della quantificazione del disavanzo il d.l. n. 547 del 1994 ha previsto anche una copertura provvisoria).
Con il secondo motivo si impugna la sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.): i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto inapplicabile la normativa del d.P.R. n. 1092 del 1973 sul presupposto che il riscatto era ormai già effettuato nella precedente gestione. Tale impostazione è contraria al disposto dell'art. 13 del detto d.P.R., che subordina la possibilità di riscatto del periodo legale degli anni di laurea al fatto che il titolo universitario sia stato essenziale per l'assunzione, il che non si è verificato per l'appellato.
Il primo motivo del ricorso è fondato.
Questa Suprema Corte ha già, più volte (S.U. 28 novembre 1996 n. 10618, 21 marzo 1997 n. 2519, 17 marzo 1998 nn. 2871 e 2872) affermato che rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti la controversia promossa da un dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato per ottenere che la ricongiunzione, presso il Fondo Pensioni dell'ente suddetto, della sua posizione assicurativa già esistente presso l'I.N.P.S., sia estesa anche alla contribuzione versata dal dipendente stesso per il riscatto degli studi universitari atteso che: a) la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa alle pensioni statali, ivi compresa quella concernente il trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 del Rd. 12 luglio 1934 n. 1214, è rimasta immutata anche dopo l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'Ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera C.I.P.E. del 12 agosto 1992 a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito nella legge 29 gennaio 1992 n. 35); b) il suddetto Fondo pensioni continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, partecipa alla copertura del Fondo con il contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso. Nè rileva, ai fini dell'attribuzione della giurisdizione alla magistratura contabile, la circostanza della pendenza attuale del rapporto di lavoro della parte interessata e della conseguente mancanza di un provvedimento di liquidazione della pensione, atteso che la suddetta giurisdizione sussiste anche relativamente a quei provvedimenti che, pur non rientrando nella suddetta categoria, siano destinati comunque ad avere esclusiva influenza in tema di determinazione del prestazione pensionistica.
Diversa e particolare è la fattispecie (S.U. 3 febbraio 1993 n. 1310 riguardante la impugnativa per illegittimità di atti dell'Amministrazione riguardanti il riscatto di periodi di studio universitario, anche tenuto conto dei limiti della giurisdizione della Corte dei Conti, negli accertamenti anche in via incidentale (S.U. 7 dicembre 1983 n. 7293, 7 luglio 1983 n. 4580). Per quanto attiene ai rapporti tra l'Ente Ferrovie dello Stato ed i suoi dipendenti, a seguito della legge 17 maggio 1985 n.210, va ricordato che vi è stata la disciplina del trattamento di fine servizio (art.13 del d.l. 1 aprile 1995 n.98, come modificato dalla legge di conversione 30 maggio 1995 n. 204), e della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 4 del d.l. 4 dicembre 1995 n.515, più volte reiterato, ed infine d.l. 1^ ottobre 1996 n. 510 convertito in legge 28 novembre 1996 n.608,
che, all'art.2 comma 11^, ha modificato il regime speciale posto dall'art. 127 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124); è giurisprudenza costante di questa Suprema Corte che, non essendo stata prevista una disciplina transitoria, permane la giurisdizione del giudice amministrativo ove il rapporto di lavoro, sorto con l'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sia cessato in tempo anteriore alla data di entrata in vigore della richiamata legge (14 giugno 1985), e che sussista invece la giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia si riferisca ad un rapporto di impiego non ancora concluso in quella data e, pertanto, trasferito con la mutata natura privatistica, al nuovo ente (S.U. 5 aprile 1996 n. 3174, 7 maggio 1993 n. 5257, 19 luglio 1990 n. 7382, 22 giugno 1990 n. 6318, 19 dicembre 1988 n. 6908, 23 aprile 1987 n. 3945). Con riguardo, poi, specificamente ai rapporti previdenziali, le questioni che si riferiscono a rapporti di dipendenti cessati dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n.210, anche se concernono un determinato beneficio contributivo (S.U. 20 gennaio 1993 n. 646, 27 gennaio 1993 n. 1011, 7 giugno 1994 n. 5519), ed in particolare se riguardano il riconoscimento di periodi di servizio pregresso ai fini del futuro trattamento di quiescenza (S.U. 25 ottobre 1993 n. 10601), non sono devolute alla giurisdizione della Corte dei Conti, pur comportando un più favorevole trattamento pensionistico, se, ed in quanto, impingano direttamente nel rapporto di lavoro ancora in corso, che è, come si è visto, di natura privatistica a seguito dell'istituzione dell'Ente predetto con la richiamata legge n.210, e, soprattutto, con la avvenuta trasformazione dell'Ente in società per azioni con la delibera C.I.P.E. 12 agosto 1992 in attuazione del d.l. 29 gennaio 1992 n.35;
così come avviene, ad esempio, nel caso di domanda di prepensionamento, cioè di cessazione anticipata del rapporto di impiego nella s.p.a. Ferrovie dello Stato (S.U. 21 aprile 1995 n. 4488). Va ricordato altresì l'ultimo comma dell'art.21 della richiamata legge n.210 del 1985 ("fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento pensionistico e previdenziale dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto alla entrata in vigore della presente legge"), e l'art.23 della stessa legge che prevede: le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'Ente.... sono di competenza del Pretore. Va osservato, a questo riguardo, che l'art.21 su richiamato è norma a contenuto sostanziale che non incide in alcun modo sul riparto di giurisdizione (S.U. 5 dicembre 1994 n. 10432). Non rileva, ai fini del decidere, l'art. 1, comma primo, del d.l. 6 maggio 1994 n.269, come convertito nella legge 4 luglio 1994 n.432 ("Nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione"), trattandosi di rapporti di lavoro proseguiti dopo detta trasformazione e dovendo aversi riguardo al momento nel quale l'invocato beneficio è destinato a produrre i suoi effetti.
Per quanto attiene alla affermata giurisdizione della Corte dei conti, questa, in materia di pensioni, discende dall'art. 62 del R.d. 12 luglio 1934 n.1214 (T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte
dei Conti): "contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti.
Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei Conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità".
Da notare che la espressione utilizzata dal legislatore "a carico" e la ulteriore specificazione "parziale", non consentono di dubitare del riferimento della norma ad un criterio economico di onere della spesa.
Orbene non sembra revocabile in dubbio che le pensioni dei ferrovieri siano tuttora a carico del Fondo pensioni e, pertanto, per le ragioni che si vedranno, in tal guisa siano a carico dello Stato;
basterebbe, a questo riguardo, ricordare come non solo di ciò non si sia dubitato sin dalla data di istituzione del fondo di dotazione per il servizio delle pensioni (art.3 della legge 9 luglio 1908 n.418:
tale legge, infatti, all'art.7 già prevedeva la giurisdizione della Corte dei Conti, e ciò era confermato dall'art.22 del R.d. 22 aprile 1909 n.229) ma che, anche successivamente alla approvazione dell'art. 21 della richiamata legge n.210 del 1985, ali oneri relativi al pagamento di queste pensioni sono rimasti a carico dello Stato. Già con l'art. 10 comma 14, della legge 28 febbraio 1986 n.41, poi con l'art.2, comma 7^ della legge 22 dicembre 1986 n.910, ancora con l'art.13, comma quarto della legge Il marzo 1988 n.67, ed inoltre con Part.3 comma 4, della legge 24 dicembre 1988 n.541, ed ancora con l'art.11, comma 4 della legge 29 dicembre 1990 n.405, ed infine con l'art. 4, comma 4^ della legge 31 dicembre 1991 n.415, lo Stato copriva con le proprie finanze le necessità del fondo pensioni dei ferrovieri.
Ma tale onere proseguiva, ed anzi si precisava negli anni successivi, sino a quanto stabilito dall'art.4, n.2, della finanziaria del 1997 ; dapprima con l'art. 5, comma 4^, del d.l. 23 settembre 1994 n.547, convertito con modificazioni, in legge 22 novembre 1994 n.644, si stabiliva che, fermo restando quanto disposto dall'art. 210 del T U. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092, il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie
dello Stato s.p.a, nelle more della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte a bilancio negli anni 1992, 1993, 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società; poi con l'art. 3 del d.l. 31 luglio 1995 n.318, successivamente con l'art. 3 del d.l. 26 settembre 1995 n.406, convertito con legge 29 novembre 1995 n.503, è stato stabilito che il pagamento delle pensioni, a carico del fondo di cui all'art. 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n.1092, continua ad essere effettuato dalle direzioni provinciali del Tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con la società Ferrovie dello Stato S. P. A. -.
Nè potrebbe ritenersi trattarsi esclusivamente di una indicazione meramente strumentale, posto che, già il richiamato art.209 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092, prevedeva che alle spese del fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso fondo e con un contributo dello Stato;
contributo che è pari alla differenza tra le stesse spese e le entrate del fondo (cioè pressocché integrale, tenuto conto della sua entità), come precisato dal successivo art.210, il quale stabilisce altresì che tale contributo è iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero del Tesoro, e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, in apposito capitolo della gestione del fondo pensioni.
D'altra parte non è revocabile in dubbio che, nella quasi totalità del loro ammontare, dette pensioni sono a carico dello Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 del R.D. 12 luglio 1934 n.1214 (T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei
Conti), sol che si consideri come, in attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, con le leggi finanziarie degli ultimi anni è stato stabilito il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni in questione, di importi variabili da 5.300 miliardi a 1.600 miliardi di lire (art.4, primo comma, della legge 28 dicembre 1996 n.663; art.4, quinto comma, della legge 28 dicembre 1995 n.550; art.6, quinto comma, della legge 23 dicembre 1994 n.725; art.4, terzo comma, della legge 24 dicembre 1993 n.538; art.3, comma 4, della legge 23 dicembre 1992 n.500).
Innegabilmente in tal guisa si è determinata, nella attesa della definitiva riforma del sistema previdenziale delle ferrovie, un particolare riparto della giurisdizione, posto che il rapporto di lavoro con tale s.p.a. rientra nella giurisdizione ordinaria, ma il trattamento pensionistico tuttora derivante dalla preesistente legislazione ed a carico dello Stato, si sottrae alla giurisdizione ordinaria e resta nell'ambito della giurisdizione contabile. Anomalia questa, peraltro, non nuova, ove si consideri che già in altre occasioni si è verificato che il rapporto di lavoro, per essere di natura privatistica, rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario, ferma restando la giurisdizione della Corte dei Conti in relazione alla domanda riguardante il trattamento pensionistico (S.U. 24 giugno 1985 n. 3798; cfr. anche S.U. 17 novembre 1982 n. 6147, 29 ottobre 1980 n. 5806, 18 ottobre 1976 n. 3543, 24 giugno 1976 n. 2352, 21 ottobre 1975 n. 3459, 28 maggio 1975 nn. 2158 e 2159, con riguardo ai dipendenti del Banco di Sicilia, prima della sentenza n. 1 del 1984 della Corte Costituzionale, riguardante i dipendenti del Banco di Napoli, che ha dichiarato la illegittimità dell'art.11, comma sesto, dell'allegato "T" della legge 8 agosto 1895 n.486). Neppure potrebbe negarsi la giurisdizione della Corte dei Conti a causa della perdurante pendenza del rapporto di lavoro, atteso che il lavoratore insorge contro un provvedimento adottato nei suoi confronti che esclude il computo della contribuzione versata per riscatto degli anni di studio per conseguire la laurea e che ha già prodotto il restringimento della base contributiva sulla quale, all'esito del rapporto, dovrà calcolarsi la pensione. La giurisdizione della Corte contabile, invero, non è limitata alle impugnative delle liquidazioni (cfr., come sì è visto,art.62, u.c., del R.d. n. 1214 del 1934). Pertanto occorre stabilire, ai fini del riparto di giurisdizione, se la domanda di ricongiunzione attiene esclusivamente al rapporto pensionistico, ovvero presenta aspetti ed effetti che riguardano altresì il rapporto di lavoro, poiché, in quest'ultimo caso, non essendo ammissibile una pronuncia soltanto incidentale con riguardo a quest'ultimo, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda stessa.
Si deve, infatti, tenere distinta dalla materia delle pensioni, quella nella quale, come nel caso dei c.d. benefici combattentistici o della indennità di buonuscita, sussiste una connessione del provvedimento invocato (ricongiunzione) sia con il rapporto di impiego, sia con la determinazione della pensione: non essendo concepibile una pronuncia meramente incidentale sul rapporto di impiego, in questi casi la controversia rientra nella giurisdizione del giudice del rapporto, e, pertanto, del giudice ordinario (S.U. 10 giugno 1983 n. 3982, 6 novembre 1991 n. 11864, 20 gennaio 1992 n. 664, 20 gennaio 1993 n. 646, 27 gennaio 1993 n. 1011, 16 luglio 1993 n. 7872, 2 ottobre 1993 n. 9827, 7 giugno 1994 n. 5519); ciò vale persino con riguardo all'accertamento del diritto, ai sensi dell'art.2 della legge 13 luglio 1984 n.302, al computo (sia pure ai fini del futuro trattamento di quiescenza), di periodi di servizio (attuale o pregresso) in località disagiate, non configurandosi questa come controversia in materia pensionistica, e ma attinente ad un rapporto di lavoro privatistico ancora in corso (S.U. 25 ottobre 1993 n. 10601). La affermazione della impugnata sentenza secondo la quale il diritto alla ricongiunzione ai fini futuri pensionistici del periodo legale degli studi universitari riguarda con tutta evidenza il rapporto di lavoro in atto, contrasta con i principi anzidetti, che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, sono applicabili al caso in esame nel quale il riscatto del periodo di studi universitari era già avvenuto per il tramite della gestione I.N.P.S. durante l'espletamento del precedente impiego privato, di guisa che la domanda di ricongiunzione è destinata a produrre i suoi effetti esclusivamente ai fini della determinazione del trattamento di pensione spettante.
L'accoglimento del primo motivo del ricorso, e la conseguente dichiarazione di giurisdizione della Corte dei Conti, rendono assorbito l'altro motivo di impugnazione.
Conseguono a quanto esposto, l'accoglimento del ricorso, la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti e la cassazione della impugnata sentenza e;
vi sono motivi per compensare le spese processuali dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte, decidendo a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti, e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 20 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999