Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/09/1999, n. 617
CASS
Sentenza 1 settembre 1999

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La controversia promossa da un dipendente delle ferrovie dello stato SpA per ottenere che, presso il Fondo pensionistico per il personale delle Ferrovie, la ricongiunzione della sua posizione assicurativa già esistente presso l'INPS sia estesa anche alla contribuzione versata per il riscatto degli studi universitari rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa alle pensioni statali, ivi compresa quella concernente il trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli art. 13 e 62 R.D. n. 1214 del 1934, è rimasta immutata anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 215 del 1985 istitutiva dall'Ente Ferrovie dello Stato e dopo la trasformazione dell'Ente in società per azioni, e che il suddetto fondo pensionistico continua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato, il quale, a norma dell'art. 210 d.P.R. n. 1092 del 1973, partecipa alla copertura del Fondo in misura pari alla differenza tra le spese e le entrate del Fondo medesimo, non rilevando in senso contrario la pendenza attuale del rapporto di lavoro e la conseguente mancanza di un provvedimento di liquidazione della pensione, giacché la suddetta giurisdizione non è limitata alle impugnative delle liquidazioni , ma sussiste in relazione a tutti i provvedimenti che siano comunque destinati ad avere esclusiva influenza sulla determinazione della prestazione pensionistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/09/1999, n. 617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 617
    Data del deposito : 1 settembre 1999

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