Articolo 2 della Legge 18 gennaio 1937, n. 75
Articolo 1
Versione
2 marzo 1937
Art. 2.

Le variazioni di circoscrizione disposte con l'articolo precedente non daranno luogo a ripartizione di attivita' e passivita' patrimoniali fra i Comuni interessati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.


Entrata in vigore il 2 marzo 1937