TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13595/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13595/2024 tra con il patrocinio dell'avv. GALASSO Michele in forza di Parte_1
procura alle liti 17.7.2024 elettivamente domiciliata in Torino, via Monte di Pietà 1, presso lo studio del difensore.
ATTORE
e con il patrocinio dell'avv. AMEGLIO ANNALISA Controparte_1
in forza di procura alle liti 17.9.2024 elettivamente domiciliata in Torino, via Massena, 44, presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
Oggi 14.4.2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. Chiara Cataldi insost. per delega orale dell'avv. Parte_1
GALASSO MICHELE e il dott. , curatore, assistito Controparte_2 CP_3
dall'avv. AMEGLIO ANNALISA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Cataldi precisa le conclusioni come da atto introduttivo e richiama le difese come da note conclusive.
L'avv. Ameglio precisa le conclusioni come da atto introduttivo e richiama le note conclusive.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13595/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GALASSO Michele in forza di Parte_1
procura alle liti 17.7.2024 elettivamente domiciliata in Torino, via Monte di Pietà 1, presso lo studio del difensore.
ATTORE
e con il patrocinio dell'avv. AMEGLIO ANNALISA Controparte_1
in forza di procura alle liti 17.9.2024 elettivamente domiciliata in Torino, via Massena, 44, presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria richiesta, così provvedere:
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
-Accertato e dichiarato insussistente, prima ancora che inesigibile, il credito vantato da
(P.IVA , nei Parte_2 P.IVA_1
confronti della (C.F./P. IVA ), per tutti i fatti Parte_1 P.IVA_2
ed i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che la Parte_1
non è tenuta a versare gli importi di cui al decreto ingiuntivo n. 3432/2024 emesso dal
[...]
Tribunale di Torino in data 17/06/2024 ma la minor somma come individuata in premessa per i motivi già sviluppati.
pagina 2 di 5 Per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PAPA' CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Previo ogni opportuno accertamento e connessa declaratoria,
Nel merito:
- in via principale: rigettare le domande tutte formulate da parte opponente in quanto infondate per i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 3432/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 17 giugno 2024 in esito al procedimento monitorio RG 7923/24 e notificato a mezzo p.e.c. in pari data;
- condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria in favore della convenuta opposta, nella misura che verrà ritenuta di giustizia dal
Tribunale adito.
- in via subordinata: dichiarare comunque tenuta e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 40.141,94, IVA inclusa - o diverso importo determinando dal Tribunale adito - oltre interessi moratori al tasso previsto dal D.Lgs. 231/02 da ciascuna scadenza al saldo effettivo, per canoni di affitto d'azienda non corrisposti dal 1° luglio 2020 al 28 marzo 2023.
In ogni caso:
Con il favore delle spese e competenze di giudizio, anche della fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (in seguito “Liquidazione giudiziale”) ha azionato Controparte_1
in via monitoria nei confronti di (in seguito “ ) il credito Parte_1
di € 40.141,94 a titolo di corrispettivo per l'affitto del ramo di azienda costituito dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio al dettaglio di alimentari, bevande ed altri beni non alimentari, corrente in Torino, Corso Stati Uniti 11 per il periodo 11° luglio
2020/28 marzo 2023.
Il Tribunale di Torino, con decreto n. 3432/24 del 17.6.2024, ha ingiunto a di pagare in favore della Liquidazione giudiziale la somma di € 40.141,94 oltre a interessi e spese. ha proposto opposizione con atto di citazione notificato alla Liquidazione in data
26.7.2024 e ha iscritto la causa a ruolo in pari data, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della debenza della minor somma di 23.200,00 (oltre Iva).
A sostegno della domanda ha allegato che le parti nel febbraio 2022 avevano concordato pagina 3 di 5 verbalmente di ridurre il canone da € 1000,00 a € 300,00.
La Liquidazione giudiziale ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando (i) che a fronte della risoluzione consensuale del contratto di affitto di ramo d'azienda in data 28 marzo 2023, rep. 7788 e racc. 6550 (doc.
1.3 fascicolo monitorio), on riconsegnava l'azienda fino al 5 luglio 2024 e (ii) che nella comunicazione 27 febbraio 2024 veva confermato il canone di affitto pattuito in contratto di € 1.000,00, senza alcun accenno a presunti intervenuti accordi verbali di riduzione a € 300,00 mensili;
(ii) che un accordo verbale, privo di data certa, era inopponibile alla Liquidazione Giudiziale.
Disposto il mutamento del rito ed esperita senza esito la mediazione obbligatoria, la causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
La pretesa azionata in via monitoria dalla Liquidazione giudiziale trova la sua fonte nella scrittura privata di affitto di ramo d'azienda autenticata dal Notaio dott. in Persona_1
data 24 giugno 2020, rep. 27558 e racc. 14454, con la quale a affittato il ramo d'azienda di proprietà della costituito da attività di somministrazione di alimenti e Controparte_4
bevande e commercio al dettaglio di alimentari, bevande ed altri beni non alimentari, corrente in Torino, Corso Stati Uniti 11, al canone di € 1.000,00, oltre IVA, mensili (doc. 2 del fascicolo monitorio). sostiene che tra le parti nel febbraio 2022 era intercorso un accordo verbale per la riduzione del canone da € 1000,00 ad € 300,00.
L'onere di provare tale accordo non è stato assolto ex art. 2697 c.c. da che non ha prodotto alcun documento avente data certa ex art. 2704 c.c. opponibile alla liquidazione giudiziale.
Ne consegue che l'importo richiesto in via monitoria risulta dovuto e che, conseguentemente,
l'opposizione proposta da eve essere rigettata.
3. Le spese di causa seguono la soccombenza di devono essere liquidate secondo il D.M.
55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e così per € 3.809,00.
Sussistono, altresì, i presupposti per provvedere ex art. 96 terzo comma c.p.c. alla luce della manifesta infondatezza e inconsistenza giuridica dell'unico motivo di opposizione proposto, con liquidazione della somma che pare equo quantificare in € 2.778,84, pari al 50% delle pagina 4 di 5 spese di lite, oneri accessori compresi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino n. 3432/24 del 17.6.2024.
CONDANNA a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di
[...]
rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
a titolo di risarcimento ex art. 96 terzo comma c.p.c., la somma di €
[...]
2.778,84.
Torino, 14 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13595/2024 tra con il patrocinio dell'avv. GALASSO Michele in forza di Parte_1
procura alle liti 17.7.2024 elettivamente domiciliata in Torino, via Monte di Pietà 1, presso lo studio del difensore.
ATTORE
e con il patrocinio dell'avv. AMEGLIO ANNALISA Controparte_1
in forza di procura alle liti 17.9.2024 elettivamente domiciliata in Torino, via Massena, 44, presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
Oggi 14.4.2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. Chiara Cataldi insost. per delega orale dell'avv. Parte_1
GALASSO MICHELE e il dott. , curatore, assistito Controparte_2 CP_3
dall'avv. AMEGLIO ANNALISA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Cataldi precisa le conclusioni come da atto introduttivo e richiama le difese come da note conclusive.
L'avv. Ameglio precisa le conclusioni come da atto introduttivo e richiama le note conclusive.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13595/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GALASSO Michele in forza di Parte_1
procura alle liti 17.7.2024 elettivamente domiciliata in Torino, via Monte di Pietà 1, presso lo studio del difensore.
ATTORE
e con il patrocinio dell'avv. AMEGLIO ANNALISA Controparte_1
in forza di procura alle liti 17.9.2024 elettivamente domiciliata in Torino, via Massena, 44, presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria richiesta, così provvedere:
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
-Accertato e dichiarato insussistente, prima ancora che inesigibile, il credito vantato da
(P.IVA , nei Parte_2 P.IVA_1
confronti della (C.F./P. IVA ), per tutti i fatti Parte_1 P.IVA_2
ed i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che la Parte_1
non è tenuta a versare gli importi di cui al decreto ingiuntivo n. 3432/2024 emesso dal
[...]
Tribunale di Torino in data 17/06/2024 ma la minor somma come individuata in premessa per i motivi già sviluppati.
pagina 2 di 5 Per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PAPA' CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Previo ogni opportuno accertamento e connessa declaratoria,
Nel merito:
- in via principale: rigettare le domande tutte formulate da parte opponente in quanto infondate per i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo n. 3432/2024 emesso dal Tribunale di Torino in data 17 giugno 2024 in esito al procedimento monitorio RG 7923/24 e notificato a mezzo p.e.c. in pari data;
- condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria in favore della convenuta opposta, nella misura che verrà ritenuta di giustizia dal
Tribunale adito.
- in via subordinata: dichiarare comunque tenuta e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 40.141,94, IVA inclusa - o diverso importo determinando dal Tribunale adito - oltre interessi moratori al tasso previsto dal D.Lgs. 231/02 da ciascuna scadenza al saldo effettivo, per canoni di affitto d'azienda non corrisposti dal 1° luglio 2020 al 28 marzo 2023.
In ogni caso:
Con il favore delle spese e competenze di giudizio, anche della fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (in seguito “Liquidazione giudiziale”) ha azionato Controparte_1
in via monitoria nei confronti di (in seguito “ ) il credito Parte_1
di € 40.141,94 a titolo di corrispettivo per l'affitto del ramo di azienda costituito dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio al dettaglio di alimentari, bevande ed altri beni non alimentari, corrente in Torino, Corso Stati Uniti 11 per il periodo 11° luglio
2020/28 marzo 2023.
Il Tribunale di Torino, con decreto n. 3432/24 del 17.6.2024, ha ingiunto a di pagare in favore della Liquidazione giudiziale la somma di € 40.141,94 oltre a interessi e spese. ha proposto opposizione con atto di citazione notificato alla Liquidazione in data
26.7.2024 e ha iscritto la causa a ruolo in pari data, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della debenza della minor somma di 23.200,00 (oltre Iva).
A sostegno della domanda ha allegato che le parti nel febbraio 2022 avevano concordato pagina 3 di 5 verbalmente di ridurre il canone da € 1000,00 a € 300,00.
La Liquidazione giudiziale ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando (i) che a fronte della risoluzione consensuale del contratto di affitto di ramo d'azienda in data 28 marzo 2023, rep. 7788 e racc. 6550 (doc.
1.3 fascicolo monitorio), on riconsegnava l'azienda fino al 5 luglio 2024 e (ii) che nella comunicazione 27 febbraio 2024 veva confermato il canone di affitto pattuito in contratto di € 1.000,00, senza alcun accenno a presunti intervenuti accordi verbali di riduzione a € 300,00 mensili;
(ii) che un accordo verbale, privo di data certa, era inopponibile alla Liquidazione Giudiziale.
Disposto il mutamento del rito ed esperita senza esito la mediazione obbligatoria, la causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
La pretesa azionata in via monitoria dalla Liquidazione giudiziale trova la sua fonte nella scrittura privata di affitto di ramo d'azienda autenticata dal Notaio dott. in Persona_1
data 24 giugno 2020, rep. 27558 e racc. 14454, con la quale a affittato il ramo d'azienda di proprietà della costituito da attività di somministrazione di alimenti e Controparte_4
bevande e commercio al dettaglio di alimentari, bevande ed altri beni non alimentari, corrente in Torino, Corso Stati Uniti 11, al canone di € 1.000,00, oltre IVA, mensili (doc. 2 del fascicolo monitorio). sostiene che tra le parti nel febbraio 2022 era intercorso un accordo verbale per la riduzione del canone da € 1000,00 ad € 300,00.
L'onere di provare tale accordo non è stato assolto ex art. 2697 c.c. da che non ha prodotto alcun documento avente data certa ex art. 2704 c.c. opponibile alla liquidazione giudiziale.
Ne consegue che l'importo richiesto in via monitoria risulta dovuto e che, conseguentemente,
l'opposizione proposta da eve essere rigettata.
3. Le spese di causa seguono la soccombenza di devono essere liquidate secondo il D.M.
55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, con la massima riduzione alla luce della semplicità delle questioni trattate e dell'attività svolta e così per € 3.809,00.
Sussistono, altresì, i presupposti per provvedere ex art. 96 terzo comma c.p.c. alla luce della manifesta infondatezza e inconsistenza giuridica dell'unico motivo di opposizione proposto, con liquidazione della somma che pare equo quantificare in € 2.778,84, pari al 50% delle pagina 4 di 5 spese di lite, oneri accessori compresi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino n. 3432/24 del 17.6.2024.
CONDANNA a rimborsare a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di
[...]
rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
a titolo di risarcimento ex art. 96 terzo comma c.p.c., la somma di €
[...]
2.778,84.
Torino, 14 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5