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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 45086/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 22/12/2023, rimessa al Collegio alla udienza del 12/3/2025 , discussa nella
Camera di Consiglio del 26/03/2025 promossa
DA
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. BATTISTON SAMANTHA con studio in VIALE DELLO
STADIO, 68 20123 MAGENTA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti
;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , ) nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. ZANZOTTERA MONICA ANNA con studio in Via Dante, 44 20010
SANTO STEFANO TICINO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 8 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
12/1/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Ricorrente
Come da memoria ex art 473 bis n 17 n1 cpc
Resistente
Come da memoria depositata il 12.9.2024 ad eccezione delle richieste istruttorie
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a Corbetta (Mi) in Parte_1 Controparte_2 data 28.4.2007; dall'unione sono nati i figli ( Magenta il 09/06/2011) e ( Magenta il Per_1 Per_2
28/05/2017).
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale del 21/04/2021 omologato in data 04/06/2021 dal
Tribunale di Milano (R.G. 43167/2020) alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei figli , con collocamento presso la madre;
diritto di visita come segue : durante la settimana 2 pomeriggi (dalle 16 alle
20.30) ovvero 3 pomeriggi (dalle ore 16.00 alle ore 20.30) nella settimana in cui egli non avrà i figli per il
weekend ; a fine settimana alternati: da sabato mattina (ore 9.00) alla domenica sera (ore 21.00) ovvero al
lunedì mattina al fine di consentire al medesimo di accompagnarli presso la frequentata scuola materna/scuola; durante le vacanze estive: per un periodo di almeno 15 giorni (anche non consecutivi) da
concordare previamente con la moglie entro il giorno 15 aprile di ogni anno;
durante le vacanze natalizie,
in alternanza con la madre, nei giorni di Natale o Santo Stefano, 31 dicembre – 01 gennaio ed
pagina 2 di 8 Epifania,nelle vacanze di Pasqua (Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro) sempre seguendo il
criterio dell'alternanza così come nei vari ponti dell'anno (ad esempio 25aprile aprile con un genitore e 1
maggio con l'altro).; contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di euro 600 al mese( euro
300 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra-assegno.
La casa famigliare era assegnata al che corrispondeva alla moglie, come si legge nel verbale, “pro Pt_1 bono pacis, la somma di € 12.000,00 quale sorta di rimborso per i mobili che resteranno nella casa coniugale e che all'epoca del matrimonio erano stati donati dai genitori delle parti ovvero acquistati dalle stesse” .
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 il chiedeva la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio con conferma dell'affidamento condiviso dei figli, frequentazioni con i figli come segue
“weekend alternati, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, quando il padre li accompagnerà a scuola. In aggiunta, nelle settimane di non spettanza del weekend, tre giorni infrasettimanali con
pernottamento, dall'uscita da scuola fino al mattino seguente;
mentre, nelle settimane di spettanza del weekend due giorni infrasettimanali con pernottamento, dall'uscita da scuola fino al mattino seguente”
Deduceva che i figli, dopo la seprazione, avevano manifestato la volontà di volere trascorrere più tempo con lui;
chiedeva di corrispondere alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 200 con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano
Con comparsa depositata il 3.4.2023 si costituiva la resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili e a quella dell'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente degli stessi presso sé stessa, opponendosi all'ampliamento chiesto dal ricorrente, con inclusione dei pernottamenti, in quanto contrari all'interesse dei minori, e comportanti disagio per la gestione della vita familiare da parte sua.
In relazione alla richiesta di riduzione del contributo al mantenimento dei figli osservava che la somma di euro 600 era stata concordata tenendo conto che all'epoca il non percepiva alcuno stipendio;
Pt_1 mentre alla data di deposito del ricorso il ricorrente aveva reperito un lavoro stabile con stipendio di euro
1500 al mese , dovendo essa, ancora, sostenere le spese del mutuo per l'acquisto della casa..
Le parti all'udienza del 28.11.2024 davano atto dell'accordo relativo al collocamento dei minori come di seguito : minori stanno con il padre a we alternati dal venerdì sera al lunedì' mattina;
nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna stanno con il padre il martedì con pernottamento ed il giovedì con pernottamento , ed in quelle che terminano con il we di spettanza del padre stanno con quest'ultimo dal martedì' sera al giovedì mattina.
pagina 3 di 8 Il ricorrente chiedeva che dato atto del collocamento paritario dei minori nulla fosse disposto a suo carico per il mantenimento dei figli.
IL GD con ordinanza del 22.12.2024 disponeva l'affido in via condivisa dei minori, collocamento presso la madre , frequentazioni come concordato dalle parti;
ponendo a carico del la somma mensile di euro Pt_1
200 oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di
Appello di Milano, rinviando la causa per l'ascolto del minore all'udienza del 19.2.2025, Persona_3 provvedimento poi revocato a seguito dell'istanza congiunta delle parti che davano atto dell'irrilevanza dell'ascolto alla luce dell'accordo raggiunto sulle modalità di collocamento dei minori.
Successivamente la causa, rinviata all'udienza del 12.3.2025 per discussione e decisione ex art 473 bis n
22 era decisa nella Camera di Consiglio del 26.3.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente con verbale del 21.4.2021 omologato dal Tribunale con decreto del 4.6.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 21.12.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale e tempi di permanenza dei minori con i genitori
Deve confermarsi l'affido condiviso dei minori, e disporsi che il padre veda e frequenti i figli secondo i seguenti tempi, concordati tra i genitori: a we alternati dal venerdì sera al lunedì' mattina;
nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna il martedì con pernottamento ed il giovedì con pernottamento , ed in quelle che terminano con il we di spettanza paterna dal martedì' sera al giovedì mattina. I minori ad anni alterni, trascorreranno il giorno della Vigilia con il padre e il giorno di Natale con la madre. Successivamente, ad anni alterni, il periodo dal 26 al 31 dicembre
pagina 4 di 8 con un genitore e quello dal 01 al 06 gennaio con l'altro genitore. Le vacanze pasquali seguiranno anch'esse il principio dell'alternanza, ovvero i bambini trascorreranno la Pasqua con la mamma e la
Pasquetta con il padre e viceversa l'anno successivo. Durante le vacanze estive, il ricorrente trascorrerà con i figli tre settimane, anche non consecutive, tra giugno e settembre, che dovranno essere concordati con la madre entro la data del 30 aprile di ogni anno. Ciascun genitore, durante le vacanze con i figli, dovrà comunicare all'altro il luogo di soggiorno e dovrà consentire la comunicazione telefonica. In caso di disaccordo sulla scelta del periodo, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari deciderà il padre. Nel periodo di sospensione scolastica, i genitori potranno accordarsi per far si che i minori possano trascorrere dei periodi di vacanza anche con i nonni.
Ritiene il Collegio che detti tempi e modalità di frequentazione garantiscano appieno il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (Cass., n. 28723/20; n.
9764/19; n. 18817/15; n. 11412/14).
I minori risultano collocati presso l'abitazione della madre ai fini della residenza anagrafica a Santo
Stefano Ticino via XXV Aprile n 25
Le condizioni economiche
Le parti non sono riuscite a trovare un accordo sul contributo economico a carico del padre per il mantenimento dei figli, chiedendo quest'ultimo all'udienza del 28.11.2024 il mantenimento diretto degli stessi, atteso il collocamento paritario, ed insistendo la resistente per il contributo concordato in sede di separazione consensuale .
Osserva il Collegio che i figli sono collocati in modo paritario da entrambi i genitori ma che tuttavia parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da memoria ex art 473 bis n 17 n.1 cpc, memoria con cui il ricorrente si dichiara disponibile a corrispondere alla resistente la somma mensile di euro 200 per il contributo dei minori.
Pertanto tenuto conto di ciò deve porsi a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per la somma mensile di euro 200 a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione dicembre 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di appello di
Milano
pagina 5 di 8 Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e l'esito complessivo del giudizio la resistente dovrà corrispondere le spese di lite al ricorrente per la quota di ¼, compensandosi tra le parti per la residua quota
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
e che hanno contratto matrimonio civile in
[...] Controparte_1
CORBETTA -MI- il 28/04/2007, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
CORBETTA -MI- nell'anno 2007 al n.7 reg. parte II serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di CORBETTA -MI- per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida ad entrambi i genitori figli minori, con prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la madre in Santo Stefano Ticino (Mi), via XXV Aprile n. 25, anche ai fini della residenza anagrafica
4. ,Dispone che il padre veda e tenga con sè con sé i figli secondo le seguenti modalità :a we alternati dal venerdì sera al lunedì' mattina;
nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna il martedì con pernottamento ed il giovedì con pernottamento , ed in quelle che terminano con il we di spettanza paterna dal martedì' sera al giovedì mattina. I minori ad anni alterni, trascorreranno il giorno della Vigilia con il padre e il giorno di Natale con la madre. Successivamente, ad anni alterni, il periodo dal 26 al 31 dicembre con un genitore e quello dal 01 al 06 gennaio con l'altro genitore. Le vacanze pasquali seguiranno anch'esse il principio dell'alternanza, ovvero i bambini trascorreranno la Pasqua con la mamma e la
Pasquetta con il padre e viceversa l'anno successivo. Durante le vacanze estive, il ricorrente trascorrerà con i figli tre setttimane, anche non consecutive, tra giugno e settembre, che dovranno essere concordati con la madre entro la data del 30 aprile di ogni anno. Ciascun
pagina 6 di 8 genitore, durante le vacanze con i figli, dovrà comunicare all'altro il luogo di soggiorno e dovrà consentire la comunicazione telefonica. In caso di disaccordo sulla scelta del periodo, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari deciderà il padre. Nel periodo di sospensione scolastica, i genitori potranno accordarsi per far si che i minori possano trascorrere dei periodi di vacanza anche con i nonni.
5. Dispone che il ricorrente versi alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figlii, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a dicembre 2024, oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate,
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi pagina 7 di 8 di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Assegno unico al 50% tra le parti;
7. Condanna la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente nella misura di 1/4 che si liquidano, per tale frazione, in euro 1.525,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
8. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite nella restante frazione di 3/4,
9. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Il Giudice Relatore Estensore
Dott. Susanna Terni
Milano 26/03/2025
Il Presidente dott. Laura Maria Cosmai
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 22/12/2023, rimessa al Collegio alla udienza del 12/3/2025 , discussa nella
Camera di Consiglio del 26/03/2025 promossa
DA
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. BATTISTON SAMANTHA con studio in VIALE DELLO
STADIO, 68 20123 MAGENTA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti
;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , ) nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. ZANZOTTERA MONICA ANNA con studio in Via Dante, 44 20010
SANTO STEFANO TICINO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 8 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
12/1/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Ricorrente
Come da memoria ex art 473 bis n 17 n1 cpc
Resistente
Come da memoria depositata il 12.9.2024 ad eccezione delle richieste istruttorie
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario a Corbetta (Mi) in Parte_1 Controparte_2 data 28.4.2007; dall'unione sono nati i figli ( Magenta il 09/06/2011) e ( Magenta il Per_1 Per_2
28/05/2017).
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale del 21/04/2021 omologato in data 04/06/2021 dal
Tribunale di Milano (R.G. 43167/2020) alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei figli , con collocamento presso la madre;
diritto di visita come segue : durante la settimana 2 pomeriggi (dalle 16 alle
20.30) ovvero 3 pomeriggi (dalle ore 16.00 alle ore 20.30) nella settimana in cui egli non avrà i figli per il
weekend ; a fine settimana alternati: da sabato mattina (ore 9.00) alla domenica sera (ore 21.00) ovvero al
lunedì mattina al fine di consentire al medesimo di accompagnarli presso la frequentata scuola materna/scuola; durante le vacanze estive: per un periodo di almeno 15 giorni (anche non consecutivi) da
concordare previamente con la moglie entro il giorno 15 aprile di ogni anno;
durante le vacanze natalizie,
in alternanza con la madre, nei giorni di Natale o Santo Stefano, 31 dicembre – 01 gennaio ed
pagina 2 di 8 Epifania,nelle vacanze di Pasqua (Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro) sempre seguendo il
criterio dell'alternanza così come nei vari ponti dell'anno (ad esempio 25aprile aprile con un genitore e 1
maggio con l'altro).; contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di euro 600 al mese( euro
300 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra-assegno.
La casa famigliare era assegnata al che corrispondeva alla moglie, come si legge nel verbale, “pro Pt_1 bono pacis, la somma di € 12.000,00 quale sorta di rimborso per i mobili che resteranno nella casa coniugale e che all'epoca del matrimonio erano stati donati dai genitori delle parti ovvero acquistati dalle stesse” .
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 il chiedeva la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio con conferma dell'affidamento condiviso dei figli, frequentazioni con i figli come segue
“weekend alternati, dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, quando il padre li accompagnerà a scuola. In aggiunta, nelle settimane di non spettanza del weekend, tre giorni infrasettimanali con
pernottamento, dall'uscita da scuola fino al mattino seguente;
mentre, nelle settimane di spettanza del weekend due giorni infrasettimanali con pernottamento, dall'uscita da scuola fino al mattino seguente”
Deduceva che i figli, dopo la seprazione, avevano manifestato la volontà di volere trascorrere più tempo con lui;
chiedeva di corrispondere alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 200 con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano
Con comparsa depositata il 3.4.2023 si costituiva la resistente, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili e a quella dell'affido condiviso dei figli, con collocamento prevalente degli stessi presso sé stessa, opponendosi all'ampliamento chiesto dal ricorrente, con inclusione dei pernottamenti, in quanto contrari all'interesse dei minori, e comportanti disagio per la gestione della vita familiare da parte sua.
In relazione alla richiesta di riduzione del contributo al mantenimento dei figli osservava che la somma di euro 600 era stata concordata tenendo conto che all'epoca il non percepiva alcuno stipendio;
Pt_1 mentre alla data di deposito del ricorso il ricorrente aveva reperito un lavoro stabile con stipendio di euro
1500 al mese , dovendo essa, ancora, sostenere le spese del mutuo per l'acquisto della casa..
Le parti all'udienza del 28.11.2024 davano atto dell'accordo relativo al collocamento dei minori come di seguito : minori stanno con il padre a we alternati dal venerdì sera al lunedì' mattina;
nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna stanno con il padre il martedì con pernottamento ed il giovedì con pernottamento , ed in quelle che terminano con il we di spettanza del padre stanno con quest'ultimo dal martedì' sera al giovedì mattina.
pagina 3 di 8 Il ricorrente chiedeva che dato atto del collocamento paritario dei minori nulla fosse disposto a suo carico per il mantenimento dei figli.
IL GD con ordinanza del 22.12.2024 disponeva l'affido in via condivisa dei minori, collocamento presso la madre , frequentazioni come concordato dalle parti;
ponendo a carico del la somma mensile di euro Pt_1
200 oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di
Appello di Milano, rinviando la causa per l'ascolto del minore all'udienza del 19.2.2025, Persona_3 provvedimento poi revocato a seguito dell'istanza congiunta delle parti che davano atto dell'irrilevanza dell'ascolto alla luce dell'accordo raggiunto sulle modalità di collocamento dei minori.
Successivamente la causa, rinviata all'udienza del 12.3.2025 per discussione e decisione ex art 473 bis n
22 era decisa nella Camera di Consiglio del 26.3.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente con verbale del 21.4.2021 omologato dal Tribunale con decreto del 4.6.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 21.12.2023), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale e tempi di permanenza dei minori con i genitori
Deve confermarsi l'affido condiviso dei minori, e disporsi che il padre veda e frequenti i figli secondo i seguenti tempi, concordati tra i genitori: a we alternati dal venerdì sera al lunedì' mattina;
nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna il martedì con pernottamento ed il giovedì con pernottamento , ed in quelle che terminano con il we di spettanza paterna dal martedì' sera al giovedì mattina. I minori ad anni alterni, trascorreranno il giorno della Vigilia con il padre e il giorno di Natale con la madre. Successivamente, ad anni alterni, il periodo dal 26 al 31 dicembre
pagina 4 di 8 con un genitore e quello dal 01 al 06 gennaio con l'altro genitore. Le vacanze pasquali seguiranno anch'esse il principio dell'alternanza, ovvero i bambini trascorreranno la Pasqua con la mamma e la
Pasquetta con il padre e viceversa l'anno successivo. Durante le vacanze estive, il ricorrente trascorrerà con i figli tre settimane, anche non consecutive, tra giugno e settembre, che dovranno essere concordati con la madre entro la data del 30 aprile di ogni anno. Ciascun genitore, durante le vacanze con i figli, dovrà comunicare all'altro il luogo di soggiorno e dovrà consentire la comunicazione telefonica. In caso di disaccordo sulla scelta del periodo, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari deciderà il padre. Nel periodo di sospensione scolastica, i genitori potranno accordarsi per far si che i minori possano trascorrere dei periodi di vacanza anche con i nonni.
Ritiene il Collegio che detti tempi e modalità di frequentazione garantiscano appieno il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (Cass., n. 28723/20; n.
9764/19; n. 18817/15; n. 11412/14).
I minori risultano collocati presso l'abitazione della madre ai fini della residenza anagrafica a Santo
Stefano Ticino via XXV Aprile n 25
Le condizioni economiche
Le parti non sono riuscite a trovare un accordo sul contributo economico a carico del padre per il mantenimento dei figli, chiedendo quest'ultimo all'udienza del 28.11.2024 il mantenimento diretto degli stessi, atteso il collocamento paritario, ed insistendo la resistente per il contributo concordato in sede di separazione consensuale .
Osserva il Collegio che i figli sono collocati in modo paritario da entrambi i genitori ma che tuttavia parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da memoria ex art 473 bis n 17 n.1 cpc, memoria con cui il ricorrente si dichiara disponibile a corrispondere alla resistente la somma mensile di euro 200 per il contributo dei minori.
Pertanto tenuto conto di ciò deve porsi a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli per la somma mensile di euro 200 a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione dicembre 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di appello di
Milano
pagina 5 di 8 Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio e l'esito complessivo del giudizio la resistente dovrà corrispondere le spese di lite al ricorrente per la quota di ¼, compensandosi tra le parti per la residua quota
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
e che hanno contratto matrimonio civile in
[...] Controparte_1
CORBETTA -MI- il 28/04/2007, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
CORBETTA -MI- nell'anno 2007 al n.7 reg. parte II serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di CORBETTA -MI- per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge,
3. Affida ad entrambi i genitori figli minori, con prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la madre in Santo Stefano Ticino (Mi), via XXV Aprile n. 25, anche ai fini della residenza anagrafica
4. ,Dispone che il padre veda e tenga con sè con sé i figli secondo le seguenti modalità :a we alternati dal venerdì sera al lunedì' mattina;
nelle settimane che terminano con il we di spettanza materna il martedì con pernottamento ed il giovedì con pernottamento , ed in quelle che terminano con il we di spettanza paterna dal martedì' sera al giovedì mattina. I minori ad anni alterni, trascorreranno il giorno della Vigilia con il padre e il giorno di Natale con la madre. Successivamente, ad anni alterni, il periodo dal 26 al 31 dicembre con un genitore e quello dal 01 al 06 gennaio con l'altro genitore. Le vacanze pasquali seguiranno anch'esse il principio dell'alternanza, ovvero i bambini trascorreranno la Pasqua con la mamma e la
Pasquetta con il padre e viceversa l'anno successivo. Durante le vacanze estive, il ricorrente trascorrerà con i figli tre setttimane, anche non consecutive, tra giugno e settembre, che dovranno essere concordati con la madre entro la data del 30 aprile di ogni anno. Ciascun
pagina 6 di 8 genitore, durante le vacanze con i figli, dovrà comunicare all'altro il luogo di soggiorno e dovrà consentire la comunicazione telefonica. In caso di disaccordo sulla scelta del periodo, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari deciderà il padre. Nel periodo di sospensione scolastica, i genitori potranno accordarsi per far si che i minori possano trascorrere dei periodi di vacanza anche con i nonni.
5. Dispone che il ricorrente versi alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figlii, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a dicembre 2024, oltre al 50% delle spese extra come di seguito indicate,
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi pagina 7 di 8 di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. Assegno unico al 50% tra le parti;
7. Condanna la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente nella misura di 1/4 che si liquidano, per tale frazione, in euro 1.525,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
8. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite nella restante frazione di 3/4,
9. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Il Giudice Relatore Estensore
Dott. Susanna Terni
Milano 26/03/2025
Il Presidente dott. Laura Maria Cosmai
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