Art. 2.
Il servizio prestato presso gli uffici doganali di confine e aeroportuali che danno titolo alla corresponsione della indennita' di cui all' articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 , e' computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.
Il servizio prestato presso gli uffici doganali di confine e aeroportuali che danno titolo alla corresponsione della indennita' di cui all' articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 , e' computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.