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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2759/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rinaldi (foro di Biella), avv. Nicola
Zampieri (foro di Vicenza), avv. Fabio Ganci e avv. Walter Miceli (entrambi del foro di Palermo),
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore con la dr. il dr. , la dr. CP_2 Controparte_3 [...] la dr. la dr. e la dr. ex art. CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
417-bis c.p.c.
RESISTENTE
Oggetto: carta docente. In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori del ricorrente concludevano come da nota scritta tempestivamente depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. a adito l'intestato Tribunale Parte_1 rappresentando di essere, al momento dell'instaurazione della causa, docente a tempo indeterminato alle dipendenze del - Controparte_1 in servizio presso l'I.I.S. Olivetti di RF Boario RM (BS) - e di avere stipulato, in precedenza, contratti a tempo determinato con parte convenuta, negli anni scolastici 2020/2021 [dal 19 settembre 2020 al 31 agosto 2021 presso l'I.I.S.
“Andrea Fantoni” di Clusone (BG) per diciotto ore settimanali], 2021/2022 [dal 4 settembre 2021 al 31 agosto 2022 presso l'I.I.S. “Ivan Piana” di Lovere (BG) per diciotto ore settimanali] e 2022/2023 [dall'11 ottobre 2022 al 31 agosto 2023 presso l'I.I.S. “Olivetti” di RF Boario RM (BS) per diciotto ore settimanali].
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 (infra “carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative della normativa di rango primario - D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 - il beneficio in contesa era riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale;
in periodo di formazione e prova;
inidonei per motivi di salute ex art. 514 d.lgs. 297/94; in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati.
Ha sostenuto l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione delle clausole
4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva
Europea n. 1999/70, le quali impongono il divieto di discriminazione del
2 personale c.d. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza ragioni oggettive.
Ha dedotto, altresì, la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché degli artt. 14,
20 e 21 della C.D.F.U.E.
Ha evidenziato in particolare (per quanto di interesse in questa sede) come il diritto - dovere di formazione - strettamente collegato alla carta docente - sia previsto ed imposto dall'art. 282 d. lgs. 297/94 e dagli artt. 29, 63 e 64 C.C.N.L.
29 novembre 2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Ha citato, a sostegno della propria tesi, tra gli altri, i recenti interventi della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 ottobre 2023, n. 29961) del Consiglio di
Stato (sent. 1842/2022) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18 maggio 2022, causa C-450/21) sul tema.
Ha rammentato come l'obbligo di applicazione conforme del diritto dell'Unione
Europea imponga la disapplicazione delle norme interne incompatibili con disposizioni europee dotate di efficacia diretta.
Ha aggiunto che l'intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. 69/2023, pur avendo esteso per l'anno 2023 il beneficio richiesto ai destinatari di supplenze su posto vacante e disponibile, non aveva risolto il problema in quanto la disposizione non aveva comunque compreso i servizi diversi da quelli sino al 31 agosto.
Ha concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della carta docente e all'accreditamento CP_1 di euro 500,00 per gli anni scolastici citati per un totale di euro 1.500,00; ovvero, in via subordinata, la condanna di parte convenuta al pagamento del medesimo importo, a titolo risarcitorio.
In ogni caso, con condanna dell'Amministrazione al versamento degli interessi legali e con la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, con maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 per la predisposizione del ricorso con tecniche informatiche atte alla facilitazione della consultazione, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
3 Con memoria di costituzione ritualmente depositata, il Controparte_1
ha preliminarmente avanzato istanza di riunione al presente
[...] procedimento di altri giudizi (non meglio precisati) diretti al riconoscimento della carta docente chiamati avanti ad altri Giudici del Tribunale di Brescia - Sezione
Lavoro, per ragioni di connessione oggettiva e di economia processuale.
In punto di merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato.
Ha, inoltre, confermato lo svolgimento dei servizi esposti da controparte e ha fatto richiamo alle argomentazioni contenute nella relazione ministeriale prot.
27679 del 20 luglio 2022, riportandosi alle stesse.
Ha ripercorso gli interventi normativi susseguitisi in materia, evidenziando che la disciplina introdotta con d.l. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 103 del 10 agosto 2023, ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per l'anno
2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su “posto vacante e disponibile”, rammentando - anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 1, comma 121, l.
107/2015 dalla legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024 - la preclusione del beneficio in parola per i titolari di contratti aventi termine diverso dal 31 agosto.
Ha richiamato i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, evidenziando altresì come un condiviso orientamento di merito sostenga che la fruizione del beneficio in parola non possa concretizzarsi nell'accredito di una somma liquida, ma esclusivamente della carta docente recante l'importo dovuto onde conservare il necessario vincolo di destinazione imposto dal legislatore (cfr. Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, sent.
25 gennaio 2023, n. 38).
Ha aggiunto che è onere del ricorrente provare le spese sostenute per acquisti inerenti alla formazione professionale ex art. 1, comma 121, l. 107/2015; in difetto, la somma erogata a posteriori costituirebbe un esborso non dovuto in quanto snaturato dalla sua ratio ispiratrice.
Ha precisato la natura non retributiva e le finalità formative della carta docente, sottolineando, altresì, che la formazione è disciplinata dalla clausola n. 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato “nella
4 misura del possibile”; di talché, l'esclusione legislativa dei docenti precari non sarebbe ascrivibile ad alcuna ingiustificata disparità di trattamento.
Ha rimarcato, in caso di eventuale riconoscimento del beneficio, la preclusione di alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 e l'impossibilità del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 36 l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 16, comma 6 l. 30 dicembre 1991, n. 412.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c., infine, parte ricorrente ha depositato note finali, in cui ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo, cui si è riportata.
Il non ha depositato alcuna nota conclusiva. Controparte_1
Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Pacifici i servizi svolti da parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
1. Preliminarmente, va rilevata la genericità della richiesta di riunione del presente procedimento con non meglio precisate altre cause pendenti innanzi al
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, sia per ragioni di connessione oggettiva, sia di economia processuale: infatti, non erano nemmeno individuate in modo puntuale.
Pertanto, la mera e ipotetica comunanza di oggetto tra due o più controversie, in difetto di altri elementi di collegamento, non basta a giustificare la riunione, che anzi comporterebbe un inutile ritardo nella definizione, donde il rigetto della relativa domanda.
2. Nel merito, la carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale fino a euro 500,00 all'anno, al netto della modifica normativa intervenuta con la legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024, sia riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione
5 (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, ecc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte, “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 ottobre 2023, n.
29961).
Tanto premesso in ordine alle finalità del beneficio richiesto, deve osservarsi come l'art. 282 d. lgs. 297/94 preveda che l'aggiornamento - inteso come
“adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica” - sia un diritto - dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato.
Analogamente gli artt. 63 e 64 C.C.N.L. del 29 novembre 2007 prevedono, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisca “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; e che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta […] la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno
6 alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto della normativa nazionale con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro;
infatti,
“l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. […] Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa C.G.U.E., in effetti - le cui interpretazioni delle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 15 ottobre
2020, n.22401) - con ordinanza del 18 maggio 2022 richiamata in ricorso ha affermato che la clausola 4, più volte citata, osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di Controparte_1 euro 500 all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al Giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la carta docente si trovi in una “situazione comparabile”
a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso del medesimo periodo
(punto 42).
3. Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, l. 107/2015, si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà a una disposizione europea self executing - come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale - è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che parte ricorrente abbia subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa della propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi sul punto dalla Suprema Corte - il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia - con la sentenza n.
29961 più volte richiamata.
7 Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati, ecc.) perché così la “connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi […] il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. […]
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni … che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica”;
c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4, l. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
8 e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione - ai fini dell'attività formativa alla quale è connessa la carta docenti
- deve avere una taratura annuale.
In altri termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema
Corte “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte - non pronunciatasi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta - laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale della didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle 18 ore standard.
D'altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque “si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua' […] che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza si tari sull'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini del riconoscimento del beneficio della carta docente.
4. Applicando i principi enunciati al caso di specie, si osserva che parte ricorrente ha dimostrato di aver effettivamente svolto, con riferimento agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l.
124/99.
9 La circostanza non è oggetto di contestazione, in quanto riconosciuta dall'Amministrazione resistente.
Va valorizzato il dato temporale complessivo delle supplenze svolte in ciascun anno scolastico: stante la durata cospicua della prestazione lavorativa in ognuno e l'esercizio continuativo si può ritenere che, sostanzialmente, si tratti di supplenze annuali.
Questo rilievo assume un importante significato ai fini della decisione, in quanto il parametro della durata annuale è il termine di riferimento imprescindibile in base all'esegesi del testo normativo.
Perciò, deve essere riconosciuta la violazione del diritto europeo da parte del
, consistente nell'omessa disapplicazione Controparte_1 della normativa nazionale e nella mancata corresponsione della carta docente.
5. In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la
Corte, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento sui generis in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, D.P.C.M. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione della carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge
e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse delle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale dell'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”.
10 Né rilevano in senso ostativo i termini e le modalità procedurali imposte dai
D.P.C.M. citati (registrazione sulla piattaforma web, sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito”. CP_1
Analogamente irrilevante è il tema della decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto del creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato: come la natura “continua del diritto- dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo […] ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento della fine della supplenza.
In altri termini “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti
11 in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria;
ma tale situazione non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale parte ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato dall'Amministrazione (cfr. doc. 1 allegato al ricorso) e, pertanto, correttamente ha esercitato l'azione di adempimento in principalità, che deve essere accolta.
Dunque, il deve essere condannato al Controparte_1 riconoscimento dell'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico, nella medesima forma e con gli stessi vincoli di destinazione previsti dalla legge per il personale a tempo indeterminato, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l'art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n.
724, che richiama l'art. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991, a mente del quale
l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito>.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Si considerano le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria;
la fase decisionale va esclusa, in quanto le parti si sono limitate a richiamare gli argomenti esaminati e le conclusioni rassegnate negli atti introduttivi, sicché non ha implicato alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Si applicano i valori minimi, sia per la semplicità della causa, proposta successivamente alla citata pronuncia della Suprema Corte ex art. 363-bis c.p.c., sia per la serialità del contenzioso.
Perciò, vanno riconosciuti euro 444,00 per la fase di studio ed euro 213,00 per quella introduttiva, con maggiorazione dei compensi di lite del 30% (pari a euro
197,10) ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 per la predisposizione dei collegamenti ipertestuali nell'atto introduttivo, oltre a spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
12 Con distrazione a favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'istanza di riunione;
2) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
3) per l'effetto, condanna il a Controparte_1 consentire, per i periodi di cui al punto 2, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 D.P.C.M. 28 novembre 2016 a favore di parte ricorrente di importo pari a euro 500,00 per ogni annualità, per un totale di euro
1.500,00, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n.
724 dal dì del dovuto al saldo;
4) condanna il a rimborsare a Controparte_1 parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in €
854,10, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 4 aprile 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Rinaldi (foro di Biella), avv. Nicola
Zampieri (foro di Vicenza), avv. Fabio Ganci e avv. Walter Miceli (entrambi del foro di Palermo),
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore con la dr. il dr. , la dr. CP_2 Controparte_3 [...] la dr. la dr. e la dr. ex art. CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
417-bis c.p.c.
RESISTENTE
Oggetto: carta docente. In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori del ricorrente concludevano come da nota scritta tempestivamente depositata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. a adito l'intestato Tribunale Parte_1 rappresentando di essere, al momento dell'instaurazione della causa, docente a tempo indeterminato alle dipendenze del - Controparte_1 in servizio presso l'I.I.S. Olivetti di RF Boario RM (BS) - e di avere stipulato, in precedenza, contratti a tempo determinato con parte convenuta, negli anni scolastici 2020/2021 [dal 19 settembre 2020 al 31 agosto 2021 presso l'I.I.S.
“Andrea Fantoni” di Clusone (BG) per diciotto ore settimanali], 2021/2022 [dal 4 settembre 2021 al 31 agosto 2022 presso l'I.I.S. “Ivan Piana” di Lovere (BG) per diciotto ore settimanali] e 2022/2023 [dall'11 ottobre 2022 al 31 agosto 2023 presso l'I.I.S. “Olivetti” di RF Boario RM (BS) per diciotto ore settimanali].
Ha lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 (infra “carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Ha precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative della normativa di rango primario - D.P.C.M. 23 settembre 2015 e D.P.C.M. 28 novembre 2016 - il beneficio in contesa era riconosciuto anche agli insegnanti di ruolo: assunti a tempo parziale;
in periodo di formazione e prova;
inidonei per motivi di salute ex art. 514 d.lgs. 297/94; in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati.
Ha sostenuto l'illegittimità della condotta avversaria, per violazione delle clausole
4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva
Europea n. 1999/70, le quali impongono il divieto di discriminazione del
2 personale c.d. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza ragioni oggettive.
Ha dedotto, altresì, la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché degli artt. 14,
20 e 21 della C.D.F.U.E.
Ha evidenziato in particolare (per quanto di interesse in questa sede) come il diritto - dovere di formazione - strettamente collegato alla carta docente - sia previsto ed imposto dall'art. 282 d. lgs. 297/94 e dagli artt. 29, 63 e 64 C.C.N.L.
29 novembre 2007 senza distinzione tra personale a tempo determinato e indeterminato.
Ha citato, a sostegno della propria tesi, tra gli altri, i recenti interventi della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 ottobre 2023, n. 29961) del Consiglio di
Stato (sent. 1842/2022) e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ord. 18 maggio 2022, causa C-450/21) sul tema.
Ha rammentato come l'obbligo di applicazione conforme del diritto dell'Unione
Europea imponga la disapplicazione delle norme interne incompatibili con disposizioni europee dotate di efficacia diretta.
Ha aggiunto che l'intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. 69/2023, pur avendo esteso per l'anno 2023 il beneficio richiesto ai destinatari di supplenze su posto vacante e disponibile, non aveva risolto il problema in quanto la disposizione non aveva comunque compreso i servizi diversi da quelli sino al 31 agosto.
Ha concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della carta docente e all'accreditamento CP_1 di euro 500,00 per gli anni scolastici citati per un totale di euro 1.500,00; ovvero, in via subordinata, la condanna di parte convenuta al pagamento del medesimo importo, a titolo risarcitorio.
In ogni caso, con condanna dell'Amministrazione al versamento degli interessi legali e con la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, con maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 per la predisposizione del ricorso con tecniche informatiche atte alla facilitazione della consultazione, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
3 Con memoria di costituzione ritualmente depositata, il Controparte_1
ha preliminarmente avanzato istanza di riunione al presente
[...] procedimento di altri giudizi (non meglio precisati) diretti al riconoscimento della carta docente chiamati avanti ad altri Giudici del Tribunale di Brescia - Sezione
Lavoro, per ragioni di connessione oggettiva e di economia processuale.
In punto di merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato.
Ha, inoltre, confermato lo svolgimento dei servizi esposti da controparte e ha fatto richiamo alle argomentazioni contenute nella relazione ministeriale prot.
27679 del 20 luglio 2022, riportandosi alle stesse.
Ha ripercorso gli interventi normativi susseguitisi in materia, evidenziando che la disciplina introdotta con d.l. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 103 del 10 agosto 2023, ha previsto il riconoscimento del beneficio invocato per l'anno
2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su “posto vacante e disponibile”, rammentando - anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 1, comma 121, l.
107/2015 dalla legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024 - la preclusione del beneficio in parola per i titolari di contratti aventi termine diverso dal 31 agosto.
Ha richiamato i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
29961 del 27 ottobre 2023, evidenziando altresì come un condiviso orientamento di merito sostenga che la fruizione del beneficio in parola non possa concretizzarsi nell'accredito di una somma liquida, ma esclusivamente della carta docente recante l'importo dovuto onde conservare il necessario vincolo di destinazione imposto dal legislatore (cfr. Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, sent.
25 gennaio 2023, n. 38).
Ha aggiunto che è onere del ricorrente provare le spese sostenute per acquisti inerenti alla formazione professionale ex art. 1, comma 121, l. 107/2015; in difetto, la somma erogata a posteriori costituirebbe un esborso non dovuto in quanto snaturato dalla sua ratio ispiratrice.
Ha precisato la natura non retributiva e le finalità formative della carta docente, sottolineando, altresì, che la formazione è disciplinata dalla clausola n. 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato “nella
4 misura del possibile”; di talché, l'esclusione legislativa dei docenti precari non sarebbe ascrivibile ad alcuna ingiustificata disparità di trattamento.
Ha rimarcato, in caso di eventuale riconoscimento del beneficio, la preclusione di alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 e l'impossibilità del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 36 l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 16, comma 6 l. 30 dicembre 1991, n. 412.
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c., infine, parte ricorrente ha depositato note finali, in cui ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo, cui si è riportata.
Il non ha depositato alcuna nota conclusiva. Controparte_1
Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Pacifici i servizi svolti da parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
1. Preliminarmente, va rilevata la genericità della richiesta di riunione del presente procedimento con non meglio precisate altre cause pendenti innanzi al
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, sia per ragioni di connessione oggettiva, sia di economia processuale: infatti, non erano nemmeno individuate in modo puntuale.
Pertanto, la mera e ipotetica comunanza di oggetto tra due o più controversie, in difetto di altri elementi di collegamento, non basta a giustificare la riunione, che anzi comporterebbe un inutile ritardo nella definizione, donde il rigetto della relativa domanda.
2. Nel merito, la carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale fino a euro 500,00 all'anno, al netto della modifica normativa intervenuta con la legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024, sia riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione
5 (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, ecc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema Corte, “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 ottobre 2023, n.
29961).
Tanto premesso in ordine alle finalità del beneficio richiesto, deve osservarsi come l'art. 282 d. lgs. 297/94 preveda che l'aggiornamento - inteso come
“adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica” - sia un diritto - dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato.
Analogamente gli artt. 63 e 64 C.C.N.L. del 29 novembre 2007 prevedono, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisca “una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; e che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta […] la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno
6 alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto della normativa nazionale con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro;
infatti,
“l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. […] Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa C.G.U.E., in effetti - le cui interpretazioni delle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 15 ottobre
2020, n.22401) - con ordinanza del 18 maggio 2022 richiamata in ricorso ha affermato che la clausola 4, più volte citata, osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di Controparte_1 euro 500 all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al Giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la carta docente si trovi in una “situazione comparabile”
a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso del medesimo periodo
(punto 42).
3. Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, l. 107/2015, si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà a una disposizione europea self executing - come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale - è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che parte ricorrente abbia subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa della propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi sul punto dalla Suprema Corte - il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia - con la sentenza n.
29961 più volte richiamata.
7 Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati, ecc.) perché così la “connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi […] il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. […]
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei 180 giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni … che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica”;
c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4, l. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
8 e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Risulta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione - ai fini dell'attività formativa alla quale è connessa la carta docenti
- deve avere una taratura annuale.
In altri termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema
Corte “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla Corte - non pronunciatasi specificamente sul punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta - laddove focalizzano l'attenzione sulla taratura annuale della didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle 18 ore standard.
D'altro canto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque “si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua' […] che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza si tari sull'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe risultare irrilevante il minor impegno orario, ai fini del riconoscimento del beneficio della carta docente.
4. Applicando i principi enunciati al caso di specie, si osserva che parte ricorrente ha dimostrato di aver effettivamente svolto, con riferimento agli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l.
124/99.
9 La circostanza non è oggetto di contestazione, in quanto riconosciuta dall'Amministrazione resistente.
Va valorizzato il dato temporale complessivo delle supplenze svolte in ciascun anno scolastico: stante la durata cospicua della prestazione lavorativa in ognuno e l'esercizio continuativo si può ritenere che, sostanzialmente, si tratti di supplenze annuali.
Questo rilievo assume un importante significato ai fini della decisione, in quanto il parametro della durata annuale è il termine di riferimento imprescindibile in base all'esegesi del testo normativo.
Perciò, deve essere riconosciuta la violazione del diritto europeo da parte del
, consistente nell'omessa disapplicazione Controparte_1 della normativa nazionale e nella mancata corresponsione della carta docente.
5. In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la
Corte, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento sui generis in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, D.P.C.M. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la Corte di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione della carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge
e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse delle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale dell'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”.
10 Né rilevano in senso ostativo i termini e le modalità procedurali imposte dai
D.P.C.M. citati (registrazione sulla piattaforma web, sulla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito”. CP_1
Analogamente irrilevante è il tema della decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto del creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa Corte ha sottolineato: come la natura “continua del diritto- dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo […] ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento della fine della supplenza.
In altri termini “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti
11 in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria;
ma tale situazione non ricorre nell'ipotesi in esame, nella quale parte ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato dall'Amministrazione (cfr. doc. 1 allegato al ricorso) e, pertanto, correttamente ha esercitato l'azione di adempimento in principalità, che deve essere accolta.
Dunque, il deve essere condannato al Controparte_1 riconoscimento dell'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico, nella medesima forma e con gli stessi vincoli di destinazione previsti dalla legge per il personale a tempo indeterminato, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l'art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n.
724, che richiama l'art. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991, a mente del quale
l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito>.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Si considerano le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria;
la fase decisionale va esclusa, in quanto le parti si sono limitate a richiamare gli argomenti esaminati e le conclusioni rassegnate negli atti introduttivi, sicché non ha implicato alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Si applicano i valori minimi, sia per la semplicità della causa, proposta successivamente alla citata pronuncia della Suprema Corte ex art. 363-bis c.p.c., sia per la serialità del contenzioso.
Perciò, vanno riconosciuti euro 444,00 per la fase di studio ed euro 213,00 per quella introduttiva, con maggiorazione dei compensi di lite del 30% (pari a euro
197,10) ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 per la predisposizione dei collegamenti ipertestuali nell'atto introduttivo, oltre a spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
12 Con distrazione a favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'istanza di riunione;
2) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
3) per l'effetto, condanna il a Controparte_1 consentire, per i periodi di cui al punto 2, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 D.P.C.M. 28 novembre 2016 a favore di parte ricorrente di importo pari a euro 500,00 per ogni annualità, per un totale di euro
1.500,00, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n.
724 dal dì del dovuto al saldo;
4) condanna il a rimborsare a Controparte_1 parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in €
854,10, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 4 aprile 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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