Articolo 5 del Decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547
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Versione
24 settembre 1994
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30 novembre 1995
Art. 5. Norme procedurali 1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.
2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 . In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.
3. Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei trasporti e della navigazione trasmette al Parlamento il contratto di programma e la revisione del contratto di servizio pubblico ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238 .
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , il Tesoro e' altresi' autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della societa' stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla societa'. ((3)) 5. Le disponibilita' dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 26 settembre 1995, n. 406 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 503 , ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La disposizione di cui all' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 , si applica anche per l'anno 1995".
Entrata in vigore il 30 novembre 1995
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