Art. 4. 1. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, con effetto dal 1 gennaio 1997 l'aliquota dei contributi pensionistici a carico della Ferrovie dello Stato Spa e dei lavoratori al fondo pensioni di cui agli articoli 209 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' allineata a quella stabilita per il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS ed il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni e' stabilito in lire 5.300 miliardi per l'anno 1997, comprensivo dell'importo di lire 1.243 miliardi a conguaglio degli oneri per il 1995.
Nell'ipotesi di scorporo o cessione di ramo di azienda, o comunque di passaggio di dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa ad altre societa' del gruppo Ferrovie dello Stato Spa, ai dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa che siano iscritti al fondo pensioni di cui agli articoli 209 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , ai fini del trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , nonche' le norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104 .
2. A decorrere dall'anno 1997 e' soppresso il concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore della Ferrovie dello Stato Spa di cui all' articolo 4, comma 5, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 , e successive modificazioni.
Nell'ipotesi di scorporo o cessione di ramo di azienda, o comunque di passaggio di dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa ad altre societa' del gruppo Ferrovie dello Stato Spa, ai dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa che siano iscritti al fondo pensioni di cui agli articoli 209 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , ai fini del trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , nonche' le norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104 .
2. A decorrere dall'anno 1997 e' soppresso il concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore della Ferrovie dello Stato Spa di cui all' articolo 4, comma 5, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 , e successive modificazioni.