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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
2932/ 2021 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 22993322 //22002211 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SERRANO' MARIA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DURISOTTI EMANUELA del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso come da note depositate per l'udienza di pc del
23.5.24 tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamate.
Il PM per l'accoglimento della domanda pagina 1 di 14 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva il marito avanti questo
Tribunale per chiederne la separazione giudiziale. Riferiva che il matrimonio con il resistente era stato celebrato con rito civile presso il a Milano il 4 Parte_2
Aprile (effettivamente è dicembre) 2012 e che, prima del matrimonio, era nata in [...], dove le parti avevano iniziato a convivere, la figlia in data 21 settembre del 2007, Per_1
ancora minore e come la famiglia si era trasferita in Italia da ormai otto anni . Assumeva che il rapporto coniugale era da tempo in crisi e che le gravi incomprensioni avevano oggi reso intollerante la convivenza. La ricorrente riportava la gelosia morbosa del marito nei suoi confronti , sottolineando come tale comportamento particolarmente controllante la faceva sentire oppressa, assumeva inoltre che il marito aveva l'abitudine di abusare di super alcolici e che, in tali occasioni di alterazione, diventava verbalmente aggressivo sia nei suoi confronti che nei confronti della figlia minore. Dichiarava di essere autista di mezzi pesanti per il trasporto merci , dipendente della ditta OG OR SR , con tratte tali per cui ella iniziava il lavoro dalle 5 del mattino fino alle 16.00 del pomeriggio e, a volte, alle h 20.00 di sera e che anche il marito svolgeva la medesima attività di trasporto mezzi pesanti per la stessa datrice di lavoro, svolgendo però trasferte che duravano per un'intera settimana dal lunedì al venerdì o dal martedì al sabato . Affermava che , proprio a causa di questi orari di lavoro particolari, la figlia era di fatto gestita da una Per_1
vicina di casa che al mattino si accertava che la stessa si alzasse in tempo per andare a scuola e che la riportava a casa al rientro dopo la fine della scuola. Aggiungeva altresì che la minore , affetta da ADHD, cioè da discalculia, era affiancata in aula da un'insegnante di sostegno ed aiutata, nello svolgimento dei compiti per tre o quattro pomeriggi a settimana, da terzo soggetto. Ella rilevava che, soprattutto nell'ultimo periodo i rapporti tra e il padre erano diventati molto conflittuali e che il padre si mostrava del tutto Per_1
incapace di gestire la stessa, che aveva nei confronti del detto genitore non solo irriverenti risposte, ma anche degli scatti di IRA. A prova della dedotta incapacità del padre rilevava pagina 2 di 14 come egli non solo aveva, per i suoi modi, allontanato la vicina di casa che la aiutava nella gestione quotidiana della figlia, ma durante il periodo nel quale era rimasto a casa non aveva fatto neppure frequentare la scuola alla minore, che infatti aveva sommato numerose assenze, oltre a litigare con la stessa per l'ordine in casa. Riferiva inoltre che vi era anche stato un episodio, il 25 marzo 2021, in cui il padre aveva spinto la figlia fino a farla cadere per terra e, per il disordine in casa, la aveva anche ingiuriata. Ricordava che la casa familiare di era in affitto con contratto intestato al marito, che la propria Pt_3
retribuzione mensile base era di € 1.750,00, cui doveva aggiungersi il lavoro straordinario che consentiva un aumento fino di 2000/2400,00 euro al mese, e che identico stipendio era percepito dal marito. Concludendo richiedeva la pronuncia della separazione, l'affido esclusivo a lei della figlia, l'assegnazione della casa, un assegno di 500,00 euro per il mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% per le spese straordinarie, rimettendosi per quanto concerneva le modalità di visita tra padre e figlia.
Si costituiva il resistente che contestava tutto quanto dedotto dalla ricorrente in particolare relativamente ai contestati suoi atteggiamenti aggressivi e violenti , di contro assumendo un atteggiamento benevolo e positivo soprattutto nei confronti della moglie che egli stesso aveva spronato a trovare lavoro, assumendo che la crisi familiare era da ricollegare alla relazione extraconiugale che la moglie aveva avuto con un collega camionista, coetaneo della stessa, molto più giovane di lui, che allontanato affettivamente la ricorrente dal marito. Riportava anche con tristezza il dato che i rapporti tra lui e la figlia erano in effetti particolarmente tesi, assumendo che la figlia, che già aveva dei problemi, non essendo più sorvegliata da nessuno dall'ottobre 2019, aveva vissuto in modo particolare il disagio della crisi tra i genitori in maniera pesante il tutto aggravato dal fatto che la madre fosse fuori casa sia di giorno che di notte . Assumeva che la madre aveva creato una sorta di esclusivo rapporto tra lei e la figlia, estromettendolo del tutto, imponendosi sulla figlia in maniera ossessiva, decidendo il modo di vivere o di pensare. Riferiva che l'intera situazione familiare era degenerata quando aveva iniziato a soffrire di una malattia pagina 3 di 14 degenerativa, che gli aveva imposto di diminuire gli orari di lavoro. Affermava che la moglie utilizzava in modo abusivo le querele contro di lui, asserendo anche situazioni non corrispondenti al vero. Da ultimo ricordava che il proprio stipendio si era ridotto a causa della malattia degenerativa ad € 1.200 mensili, tra l'altro gravato dal canone della casa coniugale di 700 €. Assumeva che la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale, allontanandosi con la figlia, da circa un mese, e che egli non sentiva e non vedeva la minore da allora , asserendo anche di essere che preoccupato per un possibile espatrio di moglie e figlia. In via preliminare, nonostante ancora la pandemia da CO e la fissazione via EA , instava per la celebrazione di udienza personale, asserendo una difficoltà nella comprensione della lingua, chiedeva la pronuncia di separazione con addebito alla moglie,
l'affido condiviso della figlia con il collocamento presso la madre, dichiarandosi disponibile all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e, dopo aver ipotizzato il suo diritto di visita, si dichiarava disponibile a versare € 200,00 mensili per il mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, richiedeva, da ultimo, a suo favore, un assegno di mantenimento di € 300,00.
Rinviata la prima udienza su richiesta del resistente il Presidente designato, dopo aver richiesto l'intervento dei SS, con ordinanza a scioglimento dell'ulteriore udienza del
14.7.22; così disponeva:” ..sentite le parti, ritenuto che un ulteriore rinvio per
l'intervenuta rinuncia del procuratore di parte resistente non sia giustificato in alcun modo alla luce del fatto che vi è prova che il resistente ha avuto notizia della rinuncia a partire dal mese di aprile 2022; letta le relazione dei SS incaricati da cui emerge la complessa situazione familiare accentuata dalle problematiche di cui la figlia è portatrice
e che la vedono al momento opporre un netto rifiuto o comunque palesare una particolare paura nei confronti del padre;
lette le altalenanti richieste correlate alla assegnazione della casa coniugale, in un primo momento ritenuta non utile dalla stessa ricorrente che aveva salutato il suo trasferimento a Bergamo come migliorativo per la scuola frequentato dalla figlia e che oggi, di contro, appare come non utile per l'assenza della
pagina 4 di 14 vicina cui in genere la madre affida il compito di svegliare o di aiutarla nella gestione della figlia stessa, anche in considerazione dei lunghi orari di lavoro della medesima;
che la prefissione di una residenza precisa è assolutamente necessaria per l'attuazione degli interventi di supporto necessari per , adotta i seguenti provvedimenti temporanei Per_1
ed urgenti: 1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affida la figlia minore a entrambi i genitori con collocamento presso la madre ove assumerà la residenza formale. 3) pone a carico del padre l'onere di versare alla madre un assegno di € 250,00 entro il giorno 10 di ogni mese;
4) obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico …5) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6) il padre potrà vedere la figlia in base alle modalità e alla calendarizzazione che il medesimo concorderà con gli operatori, che tenga conto della volontà della minore e alla presenza di un operatore;
- dispone che i SS competenti per il
Comune di pongano in essere tutti gli interventi di supporto, psicologico o più Pt_3
specialistico laddove reputato necessario, anche in accordo con la NPI che segue la minore, per la minore, eventualmente anche con interventi di assistenza domiciliare, nonché per la predisposizione di tutti i percorsi necessari al fine di ricostruire il rapporto padre/figlia, ivi compresa la calendarizzazione degli incontri e gli interventi ritenuti necessari per i genitori…”. Concessi i termini per le memorie di costituzione e quindi, successivamente , per le memorie ex art. 183, 6° comma, cpc, veniva dapprima rigettata la richiesta di CTU alla luce del fatto che era pendente in contemporanea il procedimento penale contro il resistente coinvolgenti la minore , tanto che già gli stessi SS avevano sospeso gli incontri tra padre e figlia;
ma, a seguito della relazione di aggiornamento dei
SS incaricati che confermavano le dinamiche disfunzionali tra le parti, successivamente il giudice disponeva CTU, nominando la dott.ssa , al deposito della cui Persona_2
relazione i procuratori chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il procuratore del resistente rinunziava al mandato e il procuratore della ricorrente richiedeva rinvio dell'udienza così fissata per poter richiedere alla AGE la pagina 5 di 14 documentazione reddituale del resistente che, presentatosi personalmente in udienza, aveva dichiarato di non volersi munire di ulteriore difensore, di aver perso il lavoro a causa della patologia alla gamba e di non riuscire a vedere la figlia. Dopo il deposito della documentazione così ottenuta venivano concessi i termini ex art. 190 cpc e la causa riferita al Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza presidenziale questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
Non risultando la registrazione in alcun registro italiano non dovrà provvedersi ad alcun incombente in tal senso da parte della Cancelleria.
- Sulla richiesta di affido della figlia minore
Le parti hanno una figlia minore , nata il [...] e dunque di anni 17 compiuti. Per_1
Proprio relativamente alla gestione della stessa, seguita dalla NPI, vi sono i maggiori problemi tra le parti: la minore risulta infatti avere disturbi di dislessia e di attenzione – diagnosi di ADHD con iperattività - per i quali la medesima usufruisce, all'interno della scuola, di un insegnante di sostegno e, durante il pomeriggio, anche dell'aiuto di un operatore. I rapporti tra padre e figlia tuttavia vuoi per il particolare lavoro di questi – che lo portavano a lungo fuori casa durante la settimana e le trasferte che a volte duravano appunto dal lunedì al venerdì, vuoi per il particolare temperamento di entrambi – facili a scatti di ira e, relativamente al genitore, una certa fatica a riconoscere le fragilità della figlia o i bisogni di lei, sfociavano spesso in liti, a volte anche caratterizzate da atteggiamenti piuttosto violenti per motivi futili quali la mancata pulizia della casa .La complessa situazione familiare, già evidenziata in seno alle relazioni dei SS di AL che per primi agiscono a seguito delle numerose assenza da scuola della minore, nelle quali vicende lavorative e personali delle parti si susseguono in rapida evoluzione (dai pagina 6 di 14 cambi di lavoro e di nazione – Spagna/Italia – alla carcerazione del resistente per traffico di droga fino ai vari lavori che entrambi svolgono, alla situazione personale delle parti la cui importante differenza d'età riesce certamente anche ad alimentare la gelosia del resistente nei confronti della ricorrente) .
Un quadro complessivo proviene così certamente dalla analitica relazione peritale che affidata alla dott.ssa non può che essere accolta da questo Collegio, Persona_2
dopo la stessa condivisione dei legali delle parti riportata all'ultima udienza personale .
Ebbene in detta relazione si legge quanto segue: “…non sono emersi indicatori di gravi disturbi psicopatologici nelle parti tali da inficiare, in misura significativa, le funzioni genitoriali. Ciò premesso, si ritiene che alcuni tratti di personalità – ansiosi nella signora
e impulsivi nel signor –contribuiscano ad alimentare il conflitto ed Pt_1 CP_1
abbiano un impatto sul funzionamento genitoriale. Nello specifico, la signora Pt_1
mostra una forte attivazione emotiva, di natura perlopiù ansiosa, in relazione alle sue passate vicende con il resistente, da lei percepito come maltrattante e spaventante nei suoi confronti prima e della figlia poi. E' possibile che le sue preoccupazioni nei confronti del marito, rappresentato come fonte di allarme e di pericolo da cui proteggere , Per_1
siano arrivate – sebbene non intenzionalmente – alla minore, che ha espressamente riconosciuto come lei e la madre tendano a influenzarsi a vicenda. In altre parole, nonostante la madre abbia sempre garantito l'accesso fisico della figlia al padre, collaborando anche con i Servizi, le sue difficoltà nel differenziare i suoi vissuti da quelli della figlia, a cui trasmette le proprie ansie, rappresentano un ostacolo per l'accesso emotivo di all'altro genitore. Il signor mostra, invece, una evidente fatica Per_1 CP_1
a controllare la sua impulsività, esattamente come la figlia, senza riflettere sulle conseguenze del proprio comportamento. Ne sono un esempio le volte in cui lo stesso, per dimostrare il suo forte desiderio di stare con , si è recato nei luoghi da lei Per_1
frequentati, senza alcun preavviso, spaventandola e rinforzando ai suoi occhi l'immagine di un padre imprevedibile e non rispettoso dei suoi bisogni. Gli attacchi che egli muove
pagina 7 di 14 alla ex-moglie, a cui attribuisce tutta la responsabilità del rifiuto di nei suoi Per_1
confronti, lo distolgono dal vero obiettivo di riavvicinarsi alla figlia… Entrambi nutrono un affetto autentico e molto caloroso nei confronti di , le cui problematiche Per_1
evolutive si sono intrecciate a doppio filo con le complesse e stressanti vicende della coppia, contribuendo verosimilmente ad innescare dinamiche interattive altamente. disfunzionali all'interno del nucleo familiare e a mantenere ancora oggi il conflitto elevatissimo. Il disturbo da deficit di attenzione con iperattività diagnosticato ad Per_1
(a cui si somma il disturbo specifico dell'apprendimento) è percepito ed affrontato in modo diverso dai due genitori. In particolare, la madre si è sempre sentita poco supportata dal compagno, incapace di riconoscere a suo parere le (oggettive) difficoltà della minore, attivandosi per fornire alla figlia tutti i supporti e gli aiuti necessari per affrontare i suoi disturbi. Il padre, d'altro canto, ritiene che il disturbo della figlia sia la diretta conseguenza del conflitto genitoriale, dichiarandosi oggi contrario all'assunzione della terapia farmacologica, terapia che, secondo la madre, era stata invece di molto aiuto alla ragazza. Il padre sembra infatti nutrire una serie di convinzioni in merito alla natura del disturbo di , così come al COVID e alle modalità per contrastarne la Per_1
diffusione (mascherine, vaccini), a cui aderisce rigidamente, rifiutando tutto ciò che non
è in linea con il proprio credo, con evidenti ricadute sul piano della condivisione delle scelte educative con l'altro genitore. appare, purtroppo, esposta da tempo al Per_1
conflitto tra i genitori, con chiare ripercussioni sulle sue problematiche psicologiche, che non possono che esacerbarsi.”.
Si aggiunga che per i procedimenti penali intentati contro il resistente il PM ha richiesto l'integrazione e, per l'opposizione svolta da parte della ricorrente, il Giudice penale ha fissato un incidente probatorio con l'ascolto tutelato della stessa Nulla pertanto Per_1
può trarsi da tale vicenda processuale in grado di contrastare le conclusioni di cui alla
CTU svolta in questa sede.
pagina 8 di 14 Ecco pertanto che la forma dell'affido che appare essere quello migliore e atto a superare sia l'estrema conflittualità dei genitori sia la riscontrata abitudine della minore a estremizzare comportamenti o rielaborare in modo non sempre realistico la realtà sia, infine, la incapacità di favorire la genitorialità dell'altro di ciascuna parte, non può che essere, fino al raggiungimento della maggiore età (di fatto 11 mesi) ai Servizi Sociali di
AL (competenti per il Comune di residenza , al fine di offrire ad Pt_3 Per_1
maggiori garanzie istituzionali circa la promozione del suo benessere psicofisico, mantenendo il collocamento prevalente presso la madre.
Non essendovi limitazione di responsabilità genitoriale non deve procedersi alla nomina di Curatore, disponendo di fatto che i SS affidatari provvedano , in particolare a : 1) Contr riattivare con urgenza l'intervento - iniziato dalla dottoressa presso il - per il CP_2
recupero della relazione padre-figlia, attraverso incontri facilitati a cadenza settimanale,
2) aiutino la coppia genitoriale a realizzare un progetto di genitorialità condivisa che riduca il più possibile la conflittualità tra loro ed agevoli la comunicazione,3) monitorino le condizioni psicofisiche della minore, ponendo in essere se necessario tutti gli interventi di psicoterapia individuale rivolto alla ragazza, eventualmente con la professionista di fiducia scelta dai genitori.
- Sulla misura dell'assegno di mantenimento e sul diritto di visita
Relativamente al diritto di visita tra padre e figlia, non potendo allo stato non considerare il rifiuto di e lo stato di ansia della stessa ogni volta che il padre si presenta a Per_1
sorpresa ove la stessa si trovi, si dispone che padre e figlia possano frequentarsi con un calendario di visite, gradualmente liberalizzate, individuate dai SS affidatari in base alle esigenze del nucleo familiare, dopo il termine del percorso che il padre ha iniziato presso il CBF.
Relativamente alla misura dell'assegno di mantenimento, la ricorrente ha chiesto l'importo di € 500,00 mensili a fronte della disponibilità del resistente che si legge nella pagina 9 di 14 memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1) cpc di versare l'importo di cui all'ordinanza presidenziale di € 250,00.
Va immediatamente sottolineato che il resistente, nonostante un'iniziale indicazione da parte del procuratore, non ha invece allegato nulla relativamente al suo reddito, che, invece è stato documentato attraverso l'allegazione di documenti richiesti all'Inps e all'AGE con delega al procuratore della ricorrente. Dalla documentazione così ottenuta si ha in particolare il reddito relativo all'anno 2023 , pari in totale ad € 26.700,64 (reddito da lavoro dipendente rispettivamente per il periodo 1.1.23/3.4.23 presso la Ma.St. srl di €
6.138.99 e per il periodo 4.4.23/30.11.23 presso la CA Logistica srl per € 20.561,65), oltre allo stipendio attuale per il lavoro presso la Brembana Trasporti srl iniziato dal mese di gennaio 2024 e pari ad € 465,00 per il mese di gennaio appunto, di € 2.288,00 per febbraio e di € 2.840,00 per marzo 2024 (€ 1879,27 la paga base che si legge nei cedolini stessi).
Considerando che la ricorrente, autista di mezzi pesanti con stipendio base di € 1700,00 fino ad € 2400,00 in caso di straordinario o turno particolare, è rimasta ad abitare nella casa familiare e ciò deve essere considerato alla stregua di un apporto economico a favore della figlia, appare equo riconoscere a carico del resistente l'obbligo di versare, entro il
10 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale.
- Sull'assegno di mantenimento richiesto dal resistente
In seno alla comparsa di costituzione e, successivamente, con una irrilevante dichiarazione scritta che la parte, priva di procuratore, ha rilasciato in Tribunale, il resistente ha richiesto un assegno di mantenimento.
Tale domanda tuttavia è rimasta del tutto priva di elementi indiziari tali da giustificarne la richiesta che, di contro, appare oggi del tutto infondata alla luce dell'attuale reddito da lavoro dipendente documentato dai cedolini di stipendio del medesimo resistente.
Tale domanda non può dunque avere alcun accoglimento.
- Sulle spese di lite e di CTU
pagina 10 di 14 Le spese relativamente all'espletata CTU si pongono a carico solidale delle parti e vengono liquidate come da decreto di pari data.
Le spese di lite, considerando la reciproca soccombenza rispetto alle domande svolte
(affido- visita -assegno di mantenimento) si compensano tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata ad [...] il Parte_1
06/04/1982 e nato a [...] – Spagna) Controparte_1
il 13/12/1958 (matrimonio presso il Consolato Generale di Spagna a Milano, in data 4.12.2012 n. 3621 e 1995)
- Affida la figlia minore delle parti ai Servizi Sociali di AL (competenti Per_1
per il Comune di residenza , e ciò fino al compimento della maggiore età Pt_3
della stessa, cui riconosce la esclusiva responsabilità delle scelte relative alla medesima.
- Dispone che i suddetti SS affidatari provvedano , in particolare a :
o 1) riattivare con urgenza l'intervento - iniziato dalla dottoressa resso CP_2
Contr il - per il recupero della relazione padre-figlia, attraverso incontri facilitati a cadenza settimanale,
o 2) aiutino la coppia genitoriale a realizzare un progetto di genitorialità condivisa che riduca il più possibile la conflittualità tra loro ed agevoli la comunicazione,
pagina 11 di 14 o 3) monitorino le condizioni psicofisiche della minore, ponendo in essere se necessario tutti gli interventi di psicoterapia individuale rivolto alla ragazza, eventualmente con la professionista di fiducia scelta dai genitori.
- dispone che padre e figlia possano frequentarsi con un calendario di visite, gradualmente liberalizzate, individuate dai SS affidatari in base alle esigenze del nucleo familiare, dopo il termine del percorso che il padre ha iniziato presso il CBF;
- La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente, unitamente agli arredi, suppellettili e corredi che la compongono;
- il padre dovrà versare alla madre, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia l'importo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat.
- Si pone a carico su ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative alla figlia in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari ivi compresi quelli per farmaci prescritti dal medico di base;
pagina 12 di 14 - - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- - spese extra - scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo - scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- - spese extra - scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby - sitter); c) viaggi e vacanze.
- Rigetta la richiesta di assegno di mantenimento del resistente
- Pone a carico solidale delle parti il pagamento dell'espletata CTU come da liquidazione posta con decreto di pari data.
- Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 26.9.2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 22993322 //22002211 RRGG,, pprroommoossssaa ddaa
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SERRANO' MARIA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DURISOTTI EMANUELA del foro di Bergamo;
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso come da note depositate per l'udienza di pc del
23.5.24 tenutasi con modalità cartolare, che qui si intendono richiamate.
Il PM per l'accoglimento della domanda pagina 1 di 14 FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato la ricorrente conveniva il marito avanti questo
Tribunale per chiederne la separazione giudiziale. Riferiva che il matrimonio con il resistente era stato celebrato con rito civile presso il a Milano il 4 Parte_2
Aprile (effettivamente è dicembre) 2012 e che, prima del matrimonio, era nata in [...], dove le parti avevano iniziato a convivere, la figlia in data 21 settembre del 2007, Per_1
ancora minore e come la famiglia si era trasferita in Italia da ormai otto anni . Assumeva che il rapporto coniugale era da tempo in crisi e che le gravi incomprensioni avevano oggi reso intollerante la convivenza. La ricorrente riportava la gelosia morbosa del marito nei suoi confronti , sottolineando come tale comportamento particolarmente controllante la faceva sentire oppressa, assumeva inoltre che il marito aveva l'abitudine di abusare di super alcolici e che, in tali occasioni di alterazione, diventava verbalmente aggressivo sia nei suoi confronti che nei confronti della figlia minore. Dichiarava di essere autista di mezzi pesanti per il trasporto merci , dipendente della ditta OG OR SR , con tratte tali per cui ella iniziava il lavoro dalle 5 del mattino fino alle 16.00 del pomeriggio e, a volte, alle h 20.00 di sera e che anche il marito svolgeva la medesima attività di trasporto mezzi pesanti per la stessa datrice di lavoro, svolgendo però trasferte che duravano per un'intera settimana dal lunedì al venerdì o dal martedì al sabato . Affermava che , proprio a causa di questi orari di lavoro particolari, la figlia era di fatto gestita da una Per_1
vicina di casa che al mattino si accertava che la stessa si alzasse in tempo per andare a scuola e che la riportava a casa al rientro dopo la fine della scuola. Aggiungeva altresì che la minore , affetta da ADHD, cioè da discalculia, era affiancata in aula da un'insegnante di sostegno ed aiutata, nello svolgimento dei compiti per tre o quattro pomeriggi a settimana, da terzo soggetto. Ella rilevava che, soprattutto nell'ultimo periodo i rapporti tra e il padre erano diventati molto conflittuali e che il padre si mostrava del tutto Per_1
incapace di gestire la stessa, che aveva nei confronti del detto genitore non solo irriverenti risposte, ma anche degli scatti di IRA. A prova della dedotta incapacità del padre rilevava pagina 2 di 14 come egli non solo aveva, per i suoi modi, allontanato la vicina di casa che la aiutava nella gestione quotidiana della figlia, ma durante il periodo nel quale era rimasto a casa non aveva fatto neppure frequentare la scuola alla minore, che infatti aveva sommato numerose assenze, oltre a litigare con la stessa per l'ordine in casa. Riferiva inoltre che vi era anche stato un episodio, il 25 marzo 2021, in cui il padre aveva spinto la figlia fino a farla cadere per terra e, per il disordine in casa, la aveva anche ingiuriata. Ricordava che la casa familiare di era in affitto con contratto intestato al marito, che la propria Pt_3
retribuzione mensile base era di € 1.750,00, cui doveva aggiungersi il lavoro straordinario che consentiva un aumento fino di 2000/2400,00 euro al mese, e che identico stipendio era percepito dal marito. Concludendo richiedeva la pronuncia della separazione, l'affido esclusivo a lei della figlia, l'assegnazione della casa, un assegno di 500,00 euro per il mantenimento ordinario della minore, oltre al 50% per le spese straordinarie, rimettendosi per quanto concerneva le modalità di visita tra padre e figlia.
Si costituiva il resistente che contestava tutto quanto dedotto dalla ricorrente in particolare relativamente ai contestati suoi atteggiamenti aggressivi e violenti , di contro assumendo un atteggiamento benevolo e positivo soprattutto nei confronti della moglie che egli stesso aveva spronato a trovare lavoro, assumendo che la crisi familiare era da ricollegare alla relazione extraconiugale che la moglie aveva avuto con un collega camionista, coetaneo della stessa, molto più giovane di lui, che allontanato affettivamente la ricorrente dal marito. Riportava anche con tristezza il dato che i rapporti tra lui e la figlia erano in effetti particolarmente tesi, assumendo che la figlia, che già aveva dei problemi, non essendo più sorvegliata da nessuno dall'ottobre 2019, aveva vissuto in modo particolare il disagio della crisi tra i genitori in maniera pesante il tutto aggravato dal fatto che la madre fosse fuori casa sia di giorno che di notte . Assumeva che la madre aveva creato una sorta di esclusivo rapporto tra lei e la figlia, estromettendolo del tutto, imponendosi sulla figlia in maniera ossessiva, decidendo il modo di vivere o di pensare. Riferiva che l'intera situazione familiare era degenerata quando aveva iniziato a soffrire di una malattia pagina 3 di 14 degenerativa, che gli aveva imposto di diminuire gli orari di lavoro. Affermava che la moglie utilizzava in modo abusivo le querele contro di lui, asserendo anche situazioni non corrispondenti al vero. Da ultimo ricordava che il proprio stipendio si era ridotto a causa della malattia degenerativa ad € 1.200 mensili, tra l'altro gravato dal canone della casa coniugale di 700 €. Assumeva che la moglie aveva abbandonato il tetto coniugale, allontanandosi con la figlia, da circa un mese, e che egli non sentiva e non vedeva la minore da allora , asserendo anche di essere che preoccupato per un possibile espatrio di moglie e figlia. In via preliminare, nonostante ancora la pandemia da CO e la fissazione via EA , instava per la celebrazione di udienza personale, asserendo una difficoltà nella comprensione della lingua, chiedeva la pronuncia di separazione con addebito alla moglie,
l'affido condiviso della figlia con il collocamento presso la madre, dichiarandosi disponibile all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e, dopo aver ipotizzato il suo diritto di visita, si dichiarava disponibile a versare € 200,00 mensili per il mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, richiedeva, da ultimo, a suo favore, un assegno di mantenimento di € 300,00.
Rinviata la prima udienza su richiesta del resistente il Presidente designato, dopo aver richiesto l'intervento dei SS, con ordinanza a scioglimento dell'ulteriore udienza del
14.7.22; così disponeva:” ..sentite le parti, ritenuto che un ulteriore rinvio per
l'intervenuta rinuncia del procuratore di parte resistente non sia giustificato in alcun modo alla luce del fatto che vi è prova che il resistente ha avuto notizia della rinuncia a partire dal mese di aprile 2022; letta le relazione dei SS incaricati da cui emerge la complessa situazione familiare accentuata dalle problematiche di cui la figlia è portatrice
e che la vedono al momento opporre un netto rifiuto o comunque palesare una particolare paura nei confronti del padre;
lette le altalenanti richieste correlate alla assegnazione della casa coniugale, in un primo momento ritenuta non utile dalla stessa ricorrente che aveva salutato il suo trasferimento a Bergamo come migliorativo per la scuola frequentato dalla figlia e che oggi, di contro, appare come non utile per l'assenza della
pagina 4 di 14 vicina cui in genere la madre affida il compito di svegliare o di aiutarla nella gestione della figlia stessa, anche in considerazione dei lunghi orari di lavoro della medesima;
che la prefissione di una residenza precisa è assolutamente necessaria per l'attuazione degli interventi di supporto necessari per , adotta i seguenti provvedimenti temporanei Per_1
ed urgenti: 1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affida la figlia minore a entrambi i genitori con collocamento presso la madre ove assumerà la residenza formale. 3) pone a carico del padre l'onere di versare alla madre un assegno di € 250,00 entro il giorno 10 di ogni mese;
4) obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico …5) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
6) il padre potrà vedere la figlia in base alle modalità e alla calendarizzazione che il medesimo concorderà con gli operatori, che tenga conto della volontà della minore e alla presenza di un operatore;
- dispone che i SS competenti per il
Comune di pongano in essere tutti gli interventi di supporto, psicologico o più Pt_3
specialistico laddove reputato necessario, anche in accordo con la NPI che segue la minore, per la minore, eventualmente anche con interventi di assistenza domiciliare, nonché per la predisposizione di tutti i percorsi necessari al fine di ricostruire il rapporto padre/figlia, ivi compresa la calendarizzazione degli incontri e gli interventi ritenuti necessari per i genitori…”. Concessi i termini per le memorie di costituzione e quindi, successivamente , per le memorie ex art. 183, 6° comma, cpc, veniva dapprima rigettata la richiesta di CTU alla luce del fatto che era pendente in contemporanea il procedimento penale contro il resistente coinvolgenti la minore , tanto che già gli stessi SS avevano sospeso gli incontri tra padre e figlia;
ma, a seguito della relazione di aggiornamento dei
SS incaricati che confermavano le dinamiche disfunzionali tra le parti, successivamente il giudice disponeva CTU, nominando la dott.ssa , al deposito della cui Persona_2
relazione i procuratori chiedevano fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il procuratore del resistente rinunziava al mandato e il procuratore della ricorrente richiedeva rinvio dell'udienza così fissata per poter richiedere alla AGE la pagina 5 di 14 documentazione reddituale del resistente che, presentatosi personalmente in udienza, aveva dichiarato di non volersi munire di ulteriore difensore, di aver perso il lavoro a causa della patologia alla gamba e di non riuscire a vedere la figlia. Dopo il deposito della documentazione così ottenuta venivano concessi i termini ex art. 190 cpc e la causa riferita al Collegio per la decisione.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza presidenziale questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
Non risultando la registrazione in alcun registro italiano non dovrà provvedersi ad alcun incombente in tal senso da parte della Cancelleria.
- Sulla richiesta di affido della figlia minore
Le parti hanno una figlia minore , nata il [...] e dunque di anni 17 compiuti. Per_1
Proprio relativamente alla gestione della stessa, seguita dalla NPI, vi sono i maggiori problemi tra le parti: la minore risulta infatti avere disturbi di dislessia e di attenzione – diagnosi di ADHD con iperattività - per i quali la medesima usufruisce, all'interno della scuola, di un insegnante di sostegno e, durante il pomeriggio, anche dell'aiuto di un operatore. I rapporti tra padre e figlia tuttavia vuoi per il particolare lavoro di questi – che lo portavano a lungo fuori casa durante la settimana e le trasferte che a volte duravano appunto dal lunedì al venerdì, vuoi per il particolare temperamento di entrambi – facili a scatti di ira e, relativamente al genitore, una certa fatica a riconoscere le fragilità della figlia o i bisogni di lei, sfociavano spesso in liti, a volte anche caratterizzate da atteggiamenti piuttosto violenti per motivi futili quali la mancata pulizia della casa .La complessa situazione familiare, già evidenziata in seno alle relazioni dei SS di AL che per primi agiscono a seguito delle numerose assenza da scuola della minore, nelle quali vicende lavorative e personali delle parti si susseguono in rapida evoluzione (dai pagina 6 di 14 cambi di lavoro e di nazione – Spagna/Italia – alla carcerazione del resistente per traffico di droga fino ai vari lavori che entrambi svolgono, alla situazione personale delle parti la cui importante differenza d'età riesce certamente anche ad alimentare la gelosia del resistente nei confronti della ricorrente) .
Un quadro complessivo proviene così certamente dalla analitica relazione peritale che affidata alla dott.ssa non può che essere accolta da questo Collegio, Persona_2
dopo la stessa condivisione dei legali delle parti riportata all'ultima udienza personale .
Ebbene in detta relazione si legge quanto segue: “…non sono emersi indicatori di gravi disturbi psicopatologici nelle parti tali da inficiare, in misura significativa, le funzioni genitoriali. Ciò premesso, si ritiene che alcuni tratti di personalità – ansiosi nella signora
e impulsivi nel signor –contribuiscano ad alimentare il conflitto ed Pt_1 CP_1
abbiano un impatto sul funzionamento genitoriale. Nello specifico, la signora Pt_1
mostra una forte attivazione emotiva, di natura perlopiù ansiosa, in relazione alle sue passate vicende con il resistente, da lei percepito come maltrattante e spaventante nei suoi confronti prima e della figlia poi. E' possibile che le sue preoccupazioni nei confronti del marito, rappresentato come fonte di allarme e di pericolo da cui proteggere , Per_1
siano arrivate – sebbene non intenzionalmente – alla minore, che ha espressamente riconosciuto come lei e la madre tendano a influenzarsi a vicenda. In altre parole, nonostante la madre abbia sempre garantito l'accesso fisico della figlia al padre, collaborando anche con i Servizi, le sue difficoltà nel differenziare i suoi vissuti da quelli della figlia, a cui trasmette le proprie ansie, rappresentano un ostacolo per l'accesso emotivo di all'altro genitore. Il signor mostra, invece, una evidente fatica Per_1 CP_1
a controllare la sua impulsività, esattamente come la figlia, senza riflettere sulle conseguenze del proprio comportamento. Ne sono un esempio le volte in cui lo stesso, per dimostrare il suo forte desiderio di stare con , si è recato nei luoghi da lei Per_1
frequentati, senza alcun preavviso, spaventandola e rinforzando ai suoi occhi l'immagine di un padre imprevedibile e non rispettoso dei suoi bisogni. Gli attacchi che egli muove
pagina 7 di 14 alla ex-moglie, a cui attribuisce tutta la responsabilità del rifiuto di nei suoi Per_1
confronti, lo distolgono dal vero obiettivo di riavvicinarsi alla figlia… Entrambi nutrono un affetto autentico e molto caloroso nei confronti di , le cui problematiche Per_1
evolutive si sono intrecciate a doppio filo con le complesse e stressanti vicende della coppia, contribuendo verosimilmente ad innescare dinamiche interattive altamente. disfunzionali all'interno del nucleo familiare e a mantenere ancora oggi il conflitto elevatissimo. Il disturbo da deficit di attenzione con iperattività diagnosticato ad Per_1
(a cui si somma il disturbo specifico dell'apprendimento) è percepito ed affrontato in modo diverso dai due genitori. In particolare, la madre si è sempre sentita poco supportata dal compagno, incapace di riconoscere a suo parere le (oggettive) difficoltà della minore, attivandosi per fornire alla figlia tutti i supporti e gli aiuti necessari per affrontare i suoi disturbi. Il padre, d'altro canto, ritiene che il disturbo della figlia sia la diretta conseguenza del conflitto genitoriale, dichiarandosi oggi contrario all'assunzione della terapia farmacologica, terapia che, secondo la madre, era stata invece di molto aiuto alla ragazza. Il padre sembra infatti nutrire una serie di convinzioni in merito alla natura del disturbo di , così come al COVID e alle modalità per contrastarne la Per_1
diffusione (mascherine, vaccini), a cui aderisce rigidamente, rifiutando tutto ciò che non
è in linea con il proprio credo, con evidenti ricadute sul piano della condivisione delle scelte educative con l'altro genitore. appare, purtroppo, esposta da tempo al Per_1
conflitto tra i genitori, con chiare ripercussioni sulle sue problematiche psicologiche, che non possono che esacerbarsi.”.
Si aggiunga che per i procedimenti penali intentati contro il resistente il PM ha richiesto l'integrazione e, per l'opposizione svolta da parte della ricorrente, il Giudice penale ha fissato un incidente probatorio con l'ascolto tutelato della stessa Nulla pertanto Per_1
può trarsi da tale vicenda processuale in grado di contrastare le conclusioni di cui alla
CTU svolta in questa sede.
pagina 8 di 14 Ecco pertanto che la forma dell'affido che appare essere quello migliore e atto a superare sia l'estrema conflittualità dei genitori sia la riscontrata abitudine della minore a estremizzare comportamenti o rielaborare in modo non sempre realistico la realtà sia, infine, la incapacità di favorire la genitorialità dell'altro di ciascuna parte, non può che essere, fino al raggiungimento della maggiore età (di fatto 11 mesi) ai Servizi Sociali di
AL (competenti per il Comune di residenza , al fine di offrire ad Pt_3 Per_1
maggiori garanzie istituzionali circa la promozione del suo benessere psicofisico, mantenendo il collocamento prevalente presso la madre.
Non essendovi limitazione di responsabilità genitoriale non deve procedersi alla nomina di Curatore, disponendo di fatto che i SS affidatari provvedano , in particolare a : 1) Contr riattivare con urgenza l'intervento - iniziato dalla dottoressa presso il - per il CP_2
recupero della relazione padre-figlia, attraverso incontri facilitati a cadenza settimanale,
2) aiutino la coppia genitoriale a realizzare un progetto di genitorialità condivisa che riduca il più possibile la conflittualità tra loro ed agevoli la comunicazione,3) monitorino le condizioni psicofisiche della minore, ponendo in essere se necessario tutti gli interventi di psicoterapia individuale rivolto alla ragazza, eventualmente con la professionista di fiducia scelta dai genitori.
- Sulla misura dell'assegno di mantenimento e sul diritto di visita
Relativamente al diritto di visita tra padre e figlia, non potendo allo stato non considerare il rifiuto di e lo stato di ansia della stessa ogni volta che il padre si presenta a Per_1
sorpresa ove la stessa si trovi, si dispone che padre e figlia possano frequentarsi con un calendario di visite, gradualmente liberalizzate, individuate dai SS affidatari in base alle esigenze del nucleo familiare, dopo il termine del percorso che il padre ha iniziato presso il CBF.
Relativamente alla misura dell'assegno di mantenimento, la ricorrente ha chiesto l'importo di € 500,00 mensili a fronte della disponibilità del resistente che si legge nella pagina 9 di 14 memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1) cpc di versare l'importo di cui all'ordinanza presidenziale di € 250,00.
Va immediatamente sottolineato che il resistente, nonostante un'iniziale indicazione da parte del procuratore, non ha invece allegato nulla relativamente al suo reddito, che, invece è stato documentato attraverso l'allegazione di documenti richiesti all'Inps e all'AGE con delega al procuratore della ricorrente. Dalla documentazione così ottenuta si ha in particolare il reddito relativo all'anno 2023 , pari in totale ad € 26.700,64 (reddito da lavoro dipendente rispettivamente per il periodo 1.1.23/3.4.23 presso la Ma.St. srl di €
6.138.99 e per il periodo 4.4.23/30.11.23 presso la CA Logistica srl per € 20.561,65), oltre allo stipendio attuale per il lavoro presso la Brembana Trasporti srl iniziato dal mese di gennaio 2024 e pari ad € 465,00 per il mese di gennaio appunto, di € 2.288,00 per febbraio e di € 2.840,00 per marzo 2024 (€ 1879,27 la paga base che si legge nei cedolini stessi).
Considerando che la ricorrente, autista di mezzi pesanti con stipendio base di € 1700,00 fino ad € 2400,00 in caso di straordinario o turno particolare, è rimasta ad abitare nella casa familiare e ciò deve essere considerato alla stregua di un apporto economico a favore della figlia, appare equo riconoscere a carico del resistente l'obbligo di versare, entro il
10 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale.
- Sull'assegno di mantenimento richiesto dal resistente
In seno alla comparsa di costituzione e, successivamente, con una irrilevante dichiarazione scritta che la parte, priva di procuratore, ha rilasciato in Tribunale, il resistente ha richiesto un assegno di mantenimento.
Tale domanda tuttavia è rimasta del tutto priva di elementi indiziari tali da giustificarne la richiesta che, di contro, appare oggi del tutto infondata alla luce dell'attuale reddito da lavoro dipendente documentato dai cedolini di stipendio del medesimo resistente.
Tale domanda non può dunque avere alcun accoglimento.
- Sulle spese di lite e di CTU
pagina 10 di 14 Le spese relativamente all'espletata CTU si pongono a carico solidale delle parti e vengono liquidate come da decreto di pari data.
Le spese di lite, considerando la reciproca soccombenza rispetto alle domande svolte
(affido- visita -assegno di mantenimento) si compensano tra le parti.
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata ad [...] il Parte_1
06/04/1982 e nato a [...] – Spagna) Controparte_1
il 13/12/1958 (matrimonio presso il Consolato Generale di Spagna a Milano, in data 4.12.2012 n. 3621 e 1995)
- Affida la figlia minore delle parti ai Servizi Sociali di AL (competenti Per_1
per il Comune di residenza , e ciò fino al compimento della maggiore età Pt_3
della stessa, cui riconosce la esclusiva responsabilità delle scelte relative alla medesima.
- Dispone che i suddetti SS affidatari provvedano , in particolare a :
o 1) riattivare con urgenza l'intervento - iniziato dalla dottoressa resso CP_2
Contr il - per il recupero della relazione padre-figlia, attraverso incontri facilitati a cadenza settimanale,
o 2) aiutino la coppia genitoriale a realizzare un progetto di genitorialità condivisa che riduca il più possibile la conflittualità tra loro ed agevoli la comunicazione,
pagina 11 di 14 o 3) monitorino le condizioni psicofisiche della minore, ponendo in essere se necessario tutti gli interventi di psicoterapia individuale rivolto alla ragazza, eventualmente con la professionista di fiducia scelta dai genitori.
- dispone che padre e figlia possano frequentarsi con un calendario di visite, gradualmente liberalizzate, individuate dai SS affidatari in base alle esigenze del nucleo familiare, dopo il termine del percorso che il padre ha iniziato presso il CBF;
- La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente, unitamente agli arredi, suppellettili e corredi che la compongono;
- il padre dovrà versare alla madre, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia l'importo di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat.
- Si pone a carico su ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative alla figlia in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari ivi compresi quelli per farmaci prescritti dal medico di base;
pagina 12 di 14 - - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- - spese extra - scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo - scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- - spese extra - scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby - sitter); c) viaggi e vacanze.
- Rigetta la richiesta di assegno di mantenimento del resistente
- Pone a carico solidale delle parti il pagamento dell'espletata CTU come da liquidazione posta con decreto di pari data.
- Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 26.9.2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
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