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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 09/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 108/2025 R.G. avente ad oggetto: ricorso cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio;
promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura agli atti, dall'Avv. Giovanni Catanzaro del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore:
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura agli atti, dall'Avv. Federico Mauro del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore: Email_2
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di ZI
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni per la parte ricorrente:
1. IN VIA PRINCIPALE: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
1 Conclusione per la parte resistente:
All'Ecc.mo Tribunale di Udine affinchè premessi gli incombenti di legge previa comparizione delle parti nonché verificata la congiunta volontà dei coniugi, Voglia accertare l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia e per l'effetto Voglia:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi nel matrimonio contratto dalle parti e trascritto come in atti, ordinando all'Ufficio di Stato Civile competente la relativa trascrizione.
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati.
3) Disporre che i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, provvedano ciascuno al proprio personale mantenimento.
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 19/02/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 14/02/2025, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 11/09/2018 a SK (CY), Controparte_1 trascritto nel Comune di ZI (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2018, parte II, serie C, atto n. 131) nel corso del quale non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale, anche parziale sullo status.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti processuali, assegnando i termini per la notifica del ricorso e la costituzione del convenuto.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione personale sullo status, chiedendo altresì di autorizzare i coniugi a vivere separati e di disporre che ciascun coniuge, in quanto economicamente autosufficiente, provveda al proprio personale mantenimento.
Ciò posto, all'udienza del 29/05/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, domandando la rimessione della causa al Collegio per la decisione in punto di separazione, la compensazione delle spese di lite, con contestuale rinuncia dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. Le parti infine hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
II) Preliminarmente si ritiene sussistere la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi;
2 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, a fronte della manifesta volontà delle parti di non riconciliarsi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, giusta separata ordinanza, per la pronuncia divorzile.
Stante l'atteggiamento processuale delle parti processuali, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI, in composizione collegiale, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZI (Reg.
Atti di Matrimonio, anno 2018, parte II, serie C, atto n. 131) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di divorzio.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in ZI, nella Camera di Consiglio del 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott. Stefano Bergonzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 108/2025 R.G. avente ad oggetto: ricorso cumulativo per la separazione personale dei coniugi e divorzio;
promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura agli atti, dall'Avv. Giovanni Catanzaro del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore:
Email_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura agli atti, dall'Avv. Federico Mauro del Foro di Udine ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore: Email_2
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di ZI
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni per la parte ricorrente:
1. IN VIA PRINCIPALE: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
1 Conclusione per la parte resistente:
All'Ecc.mo Tribunale di Udine affinchè premessi gli incombenti di legge previa comparizione delle parti nonché verificata la congiunta volontà dei coniugi, Voglia accertare l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia e per l'effetto Voglia:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi nel matrimonio contratto dalle parti e trascritto come in atti, ordinando all'Ufficio di Stato Civile competente la relativa trascrizione.
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati.
3) Disporre che i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, provvedano ciascuno al proprio personale mantenimento.
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 19/02/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 14/02/2025, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 11/09/2018 a SK (CY), Controparte_1 trascritto nel Comune di ZI (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2018, parte II, serie C, atto n. 131) nel corso del quale non sono nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale, anche parziale sullo status.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del Giudice relatore, ha provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti processuali, assegnando i termini per la notifica del ricorso e la costituzione del convenuto.
Si è costituita in giudizio la sig.ra , aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione personale sullo status, chiedendo altresì di autorizzare i coniugi a vivere separati e di disporre che ciascun coniuge, in quanto economicamente autosufficiente, provveda al proprio personale mantenimento.
Ciò posto, all'udienza del 29/05/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, domandando la rimessione della causa al Collegio per la decisione in punto di separazione, la compensazione delle spese di lite, con contestuale rinuncia dei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c. Le parti infine hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
II) Preliminarmente si ritiene sussistere la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi;
2 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, a fronte della manifesta volontà delle parti di non riconciliarsi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, giusta separata ordinanza, per la pronuncia divorzile.
Stante l'atteggiamento processuale delle parti processuali, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI, in composizione collegiale, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZI (Reg.
Atti di Matrimonio, anno 2018, parte II, serie C, atto n. 131) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di divorzio.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in ZI, nella Camera di Consiglio del 05/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Stefano Bergonzi dott. Riccardo Merluzzi
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