Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 509/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 29/01/2025, da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07/03/1977, con il proc. dom. avv. GHEZZI SABRINA, giusta procura in atti, e
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con il proc. dom. avv. VIGO MARINA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/05/2018 a Calolziocorte (LC), dalla cui unione è nato il figlio (n. a Persona_1
Bergamo il 30/08/2019). Le parti, inoltre, si separavano consensualmente come risulta dal
1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 13/05/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 17/03/2025 e il 31/03/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b)
Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n.
55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte in dispositivo.
L'ascolto diretto deve ritenersi contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4
c.p.c., stante la tenera età del bambino.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Calolziocorte (LC) il 19/05/2018 (trascritto nei registri Parte_2 dello stato civile del medesimo Comune, anno 2018, atto n. 3, parte II, serie A), alle condizioni di seguito riportate:
1) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
il figlio minore avrà la propria residenza abituale ed anagrafica presso la madre in Brignano G.A. – via A. Gramsci
2 n.
8. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisione su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avranno con sé il minore. Con riguardo alla iscrizione della minore alla scuola primaria dell'anno 2025-2026, i genitori hanno di comune accordo individuato la Scuola Primaria Statale di Brignano Gera d'Adda;
2) disciplinare la frequentazione genitori-figlio come di seguito, con il criterio dell'alternanza così esemplificata: dal venerdì dalle ore 16,00 al lunedì mattina con il padre (con accompagnamento diretto del figlio all'asilo/scuola o al Centro Estivo durante il periodo scolastico e durante la frequenza del Centro Estivo oppure presso l'abitazione dell'altro genitore, in assenza di frequenza scolastica o CRE;
e in questa ultima ipotesi, con rientro del figlio la domenica sera presso l'abitazione della madre alle ore 21.30); il lunedì, il martedì e il mercoledì (sino alle ore 16,00) con la madre;
dal mercoledì dalle ore 16,00 sino al venerdì alle ore 16,00 col padre;
e dalle 16 del venerdì fino al lunedì mattina con la madre (con accompagnamento diretto del figlio all'asilo/scuola o al Centro Estivo durante il periodo scolastico e durante la frequenza del Centro Estivo;
oppure presso l'abitazione dell'altro Pers genitore in assenza di frequenza scolastica o in questa ultima ipotesi con rientro del figlio la domenica sera presso l'abitazione del padre alle ore 21.30); In ogni caso ciascun genitore terrà con sé il figlio 4 giorni la prima settimana e 3 giorni quella successiva. I genitori si faranno carico di accompagnare il minore presso l'abitazione di ciascun genitore, delegando, se necessario, familiari e/o persone di fiducia. Al minore saranno garantiti contatti telefonici
(videochiamata) almeno una volta la mattina e una volta la sera, durante i suoi tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore, in orari che arrechino il minor disturbo alle attività quotidiane. Ed oltre, quando vi sia richiesta ulteriore da parte del minore. I genitori concordano fin da ora che nel caso la distribuzione di tempi sopra riportata diventasse onerosa per il minore, in relazione alla frequenza di scuola elementare o di scuola media inferiore/superiore, le modalità organizzative verranno riviste di comune accordo, cercando soluzioni più idonee alle esigenze del figlio. In previsione della frequenza della scuola primaria a partire dal settembre 2025, i genitori concordano di prevedere che nel periodo di frequenza scolastica il minore venga riaccompagnato a casa dell'altro genitore la domenica sera alle ore
21, con tutto il corredo scolastico. Ciascun genitore trascorrerà inoltre con il figlio: - due
3 settimane durante le vacanze scolastiche estive, anche non consecutive, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (almeno entro il 30 maggio di ogni anno); - una settimana consecutiva durante il periodo natalizio;
i genitori si accorderanno per stabilire i tempi di permanenza del figlio minore (con preavviso di almeno 15 giorni); - tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali - Le principali festività dell'anno saranno trascorse dal figlio minore singolarmente con ciascun genitore ad anni alterni, salvo diverso accordo fra i genitori: Natale con un genitore, S. Stefano con l'altro; 31dicembre/01 gennaio con un genitore, FA con l'altro.
Pasqua col genitore che non ha avuto con sé il minore a Natale;
Sant'Angelo con l'altro genitore;
sempre ad anni alterni. Per i rimanenti periodi varrà il criterio dell'alternanza sopra descritto. I genitori potranno prevedere nell'interesse del figlio una ulteriore settimana di vacanza infra annuale, da concordare tra loro con preavviso di almeno 15 giorni prima (ex settimana bianca, settimana al mare con nonni o zii, o presso i nonni materni al lago, …). Detta settimana non dovrà essere cumulata ad altre già previste per ciascun genitore, dovendosi garantire un intervallo di almeno 15 giorni. Detta settimana potrà essere trascorsa dal minore o con un genitore o coi nonni od altri familiari, con reciproco assenso dei genitori ed a spese esclusive del genitore che ne farà uso e nel rispetto della frequenza scolastica del minore. Resta inteso che durante i periodi di vacanza e nelle giornate di festività sopra indicate, resta sospeso il regime di visita ordinario che sarà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità.
Dovranno essere rese note tra i genitori le località di soggiorno, con esatta indicazione dell'indirizzo di alloggio. Nonché essere garantiti contatti quotidiani col minore
(videochiamate) almeno due volte al giorno, mattina e sera, concordando orari che non interferiscano con le attività quotidiane. Sempre e comunque se vi sia richiesta ulteriore da parte del minore I genitori concordano che per impegni di lavoro della madre e/o del padre e/o necessità di salute del minore, quest'ultimo potrà essere accudito o dai parenti materni e paterni o da terze persone di fiducia individuate da ciascun genitore, che consentiranno alla madre e al padre di sopperire all'assenza degli stessi. Salvo che l'uno o l'altro genitore si renda disponibile ad accudire personalmente il figlio, previa tempestiva comunicazione all'altro. I coniugi concordano che eventuali impedimenti del padre, della madre o del figlio al diritto/dovere di visita del padre, dovranno essere comunicati direttamente all'altro genitore con un preavviso tempestivo.
3) Dare atto che i coniugi (adottato il regime di affidamento condiviso, in presenza di pressochè pari periodi di permanenza del figlio presso l'uno e l'altro genitore, di pari potenzialità di
4 reddito) concordano di provvedere direttamente, nei periodi di rispettiva permanenza del minore, al suo mantenimento ordinario e per detta ragione non viene previsto l'assegno periodico relativo al mantenimento della prole.
4) Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
obbligare ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese
5 scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli
6 eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5) Dare atto che l'assegno Unico e Universale sarà percepito dai coniugi in ragione del 50% ciascuno. Per il recupero fiscale “oneri deducibili” la detrazione spetterà solo se la spesa sarà sostenuta da entrambi i genitori ed in ragione del 50% ciascuno.
6) Dare atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, avendo già definito ogni questione patrimoniale.
7) Dare atto che i ricorrenti si rilasciano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e per quello del figlio minore.
8) Dare atto che i ricorrenti dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza di divorzio.
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calolziocorte (LC), perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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