Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
___________/___
______
REPUBBLICA ITALIANA
Registro Sentenze Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Cron.
______________
Addì
Onorario, dott.ssa Carmela Fachile, nella causa iscritta al n 8270/2024 R.G.L. promossa ___________ _____ ___
D A
[...]Parte_1 C.F._1 (C.F.: ) nata a Palermo il [...] in [...]
in F.A. forma genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] il ______________ esecutiva Persona_1 all'Avv. ___ 4.9.2006, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sirchia, per
C.F._2 _____________ _________ mandato in atti
_____________
Ricorrente _________
per
C O N T R O _____________
______
, cod. fisc. in persona del legale
Parte_2 P.IVA_1 _____________ _________ rappresentante pro tempore, con sede in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentata e difesa
_____________ dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti _________
Resistente Il Cancelliere
All'esito dell'udienza del 5.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
Dichiara non dovuta da parte ricorrente la somma percepita a titolo di indennità di frequenza per il mese di gennaio 2022;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.5.2024, la ricorrente n.q. conveniva in giudizio l' per sentire Pt_2
dichiarare l'irripetibilità della somma di €. 906,06, richiesta dall'Istituto a titolo di indebita percezione dell'indennità di frequenza da parte del figlio minore , per il periodo dal Persona_1
01/01/2022 al 31/03/2022, a seguito della revoca della prestazione per insussistenza del requisito sanitario.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità del provvedimento di indebito per carenza di dolo,
requisito necessario, ai sensi dell'art. 52, comma II°, L. 9 marzo 1989 n. 888, ai fini del recupero da parte dell' delle somme indebitamente erogate. Pt_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo l'infondatezza del Pt_2
ricorso, chiedendone il rigetto per mancanza di prova di tutti i requisiti per la fruizione della prestazione.
Richiamava a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato, la relazione del funzionario responsabile dell'istruttoria procedimentale: “ era titolare di indennità di frequenza n. Persona_1
07865325 con decorrenza 12/2018. Lo stesso, infatti, con verbale sanitario (che si allega), in data 04/07/2019,
veniva riconosciuto dalla Commissione medica competente “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90)” con diritto all'indennità di
frequenza. Tale status è stato riconfermato in sede di visita di revisione svoltasi in data 26/11/2020 di cui si
allega relativo verbale. In data 10/01/2022, in sede di ulteriore revisione, è stato riconosciuto Persona_1
dalla Commissione medica, con decorrenza 29/12/2021 “NON INVALIDO civile (patologia non invalidante
o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art.2 L.
118/71)” con conseguente perdita del diritto all'indennità di frequenza. Il verbale di cui sopra è stato
comunicato alla sig.ra , in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
sul figlio minore, mediante raccomandata A/R con ricevuta di ritorno datata 03/02/2022. Per tale ragione,
con ricostituzione d'ufficio datata 07/04/2022 (che si allega) è stata revocata la prestazione e, poiché a partire
dal mese di gennaio 2022 l'indennità di frequenza non era più spettante ed è stata corrisposta al minore indebitamente, è sorto l'indebito n. 16836762, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022, di importo pari
ad euro 906,06”
La causa, all'esito dell'udienza del 5.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è
stata decisa.
La domanda merita parziale accoglimento.
Va innanzitutto osservato che l'asserito indebito afferisce a prestazione (indennità di frequenza n.
07865325) erogata agli invalidi civili, pertanto esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale e non pensionistico. Ne consegue che è inapplicabile al caso de quo .la disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e dall' art.13
Legge 412/91, per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato.
Infatti, il richiamato art. 52 fa riferimento alle «pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni
obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori,
delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché
la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153», senza possibilità di applicazione analogica né estensiva ad altre ipotesi (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Cass. civ. Sez. lavoro
Sent. dell'1/10/2015, n. 19638; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. Del 1 6-04-2019, n. 10642).
Ciò posto, giova rilevare che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato,
un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema,
che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.( in tal senso
Cass. 2020 n. 13223).
Ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cassazione civile, sent.
Sez. Lavoro n. 29419 anno 2018).
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento,
In particolare, nelle fattispecie, come quella che ci occupa, di ripetizione di indebito assistenziale in conseguenza del venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, la Suprema Corte
ha chiarito (cfr. Cass. civ., Sez. VI Lavoro, Ord. del 19/12/2019, n. 34013) che anche se l' non Pt_2
provvede alla revoca della prestazione nell'esatta osservanza del termine temporale indicato, ha comunque diritto di ripetere le somme erogate indebitamente dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, a partire dal quale l'assistibile è consapevole dell'insussistenza del suo diritto alla prestazione.
Sul punto si è recentemente pronunciata anche la locale Corte d'Appello con la sentenza n. 568/2024
(pubbl. il 23/07/2024) nella quale così si esprime: «[..] La carenza del requisito sanitario rende indebita
la prestazione fin dalla data della revisione che sia sfavorevole al pensionato (art. 37 c. 8 L. 448/1998). Il
diritto alle prestazioni assistenziali, infatti, nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa
previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione,
ricognizione e adempimento;
parallelamente il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga
accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
pertanto le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita
di verifica) sanitari non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ. purché il pensionato sia
consapevole della cessazione del fatto costitutivo del suo diritto, valendo, in caso contrario, i principi di
settore che impongono la tutela dell'affidamento legittimo sulla debenza della prestazione ricevuta. A tale
riguardo, tuttavia, non rileva l'eventuale mancato rispetto dell'iter procedimentale per la revoca della
prestazione, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio.
Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito
nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento
amministrativo, il cui esito sia noto al pensionato, del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione
di quelle prestazioni. Orbene, nella specie, come correttamente evidenziato dal Tribunale, l non ha Pt_2
seguito l'iter procedimentale indicato dall'art. 37 c. 8 L. 448/1998, il quale prevede l'adozione di un
provvedimento di immediata sospensione dell'erogazione del beneficio, prima dell'emanazione del definitivo
provvedimento di revoca. Tuttavia, tale irregolarità procedimentale non è idonea ad escludere la
consapevolezza del pensionato della natura indebita delle prestazioni perché egli era a conoscenza dell'esito
delle visite di revisione cui era stato sottoposto [..] e pertanto sotto nessun profilo poteva intendere come
adempimento i pagamenti che l continuava ad eseguire in suo favore. Infatti, [..]L' ha prodotto Pt_2 Pt_2
l'avviso di ricevimento della raccomandata [..], ricevuta dall'appellante [..] Vi è poi, con effetto troncante,
che [..] ha espressamente affermato la conoscenza degli esiti delle revisioni che lo hanno riguardato [..]
Pertanto non sussiste, nella specie, nessun affidamento legittimo sulla debenza delle prestazioni che ne
giustifichi la ritenzione da parte dell'appellante. [..]».
Ora nel caso di specie, dalla documentazione atti, emerge che a seguito della visita di ulteriore revisione, è stato riconosciuto dalla Commissione medica, con decorrenza dal Persona_1
29/12/2021. “NON INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità
lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art.2 L. 118/71)” con conseguente perdita del diritto all'indennità di frequenza, seppur l' ha continuato a corrispondere la Pt_2
prestazione .
Infatti, a seguito all'accertamento della venir meno del requisito sanitario necessario per il godimento dell'indennità di frequenza, il diritto del ricorrente dal momento della comunicazione dell'esito di detto accertamento avvenuto a mezzo raccomandata a.r. , deve considerarsi inesistente così come le somme percepite a titolo di indennità di frequenza devono ritenersi indebitamente percepite, attesa la piena conoscenza della mancanza del diritto da parte della ricorrente che costituisce circostanza idonea ad escludere un legittimo affidamento del percettore.
Tuttavia, alla luce dei richiamati principi, poiché la notifica del verbale di revisione si è perfezionata in data 3.2.2022, risultano ripetibili dall' solamente le somme erogate successivamente a detta Pt_2 comunicazione e cioè quelle dei mesi di febbraio e di marzo 2022 e non anche quella relativa al mese di gennaio 2022.
Pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto solo parzialmente, risultando dovute dalla ricorrente solamente le somme percepite per i mesi di febbraio e di marzo 2022.
Stante la reciproca soccombenza si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 18.1.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile