TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47536 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
UP! CF/PI , con l'avv. MADDALENA BOFFOLI, domicilio eletto presso il Pt_1 P.IVA_1 suo studio in Milano, corso Europa n. 12;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. DENNI CADELANO, domicilio eletto presso il CP_1 P.IVA_2
suo studio in Milano, via Luigi Galvani n. 21;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Concise ragioni della decisione Part Con atto di citazione ha instaurato il presente giudizio per opporsi al decreto ingiuntivo n. Pt_1
16730/2022 emanato dal Tribunale di Milano con cui veniva condannato a pagare la somma di euro
39.040,00 in favore di la quale ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento CP_1
del prezzo richiesto con la fattura 53/2022.
Part A sostegno della propria posizione ha dedotto che in data 22 novembre 2021 le parti stipularono un contratto (prodotto sub doc. 2 e 5) in virtù del quale avrebbe dovuto realizzare CP_1
i seguenti video: “Walk in, Video emozionale, Video ispirazionale, Video achievement 2021
(timeline), Contributi video pareti laterali/tulle, Logo animation” verso la corresponsione del prezzo per un “budget complessivo chiuso di 30 k più iva”. Considerato che la convention aziendale in presenza prevista per il mese di gennaio dell'anno 2022 venne rinviata a causa dell'emergenza pandemica da Covid 19, i video ricevuti in “draft” da non vennero utilizzati in occasione CP_1 dell'evento sostitutivo di dimensioni ridotte tenutosi in streaming. Ciononostante, le parti tennero
1 comunque in vita i rapporti in modo da poter organizzare in futuro la convention in presenza, la quale ebbe luogo il 4 e 5 maggio 2022. Part In data 31 maggio 2022 ricevette da un consuntivo (prodotto sub doc. 7) contenente nel CP_1
dettaglio il prezzo dovuto per ciascuna prestazione eseguita nella realizzazione dei video. In
Part proposito, ha contestato la natura extra di alcune prestazioni, ritenendo che molte di esse dovessero rientrare nell'ambito di quelle per cui era stato pattuito il compenso di 30.000,00 euro già Part a novembre 2021; ha riconosciuto di non aver pagato parte del corrispettivo pattuito (pari a
11.000,00 euro) e che uniche opere non rientranti nell'oggetto dell'accordo di novembre 2021 avrebbero potuto essere considerate le seguenti: “20 keywords;
Video caforio;
Video paziente;
Assistenza prove”. Part Ad ogni modo, ha affermato che la pretesa creditoria di meriterebbe una decurtazione CP_1 dell'importo eventualmente dovuto, tenuto conto dei difetti manifestatisi in occasione della conversione dei file ricevuti dalla controparte.
Sulla base di quanto esposto, opponendosi preliminarmente alla concessione della provvisoria
Part esecuzione, a chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo per infondatezza della domanda e, in subordine, la riduzione del quantum dovuto in caso di condanna.
Con comparsa di risposta si è costituito contestando le deduzioni avversarie. CP_1
ha evidenziato che il preventivo n. 76/2021 del 24 novembre 2021 (sub doc. 2 fascicolo CP_1
convenuto opposto) prevedesse la realizzazione di soli quattro video e non di tutte le opere poi effettivamente realizzate in vista della convention di maggio 2022. In proposito, ha asserito CP_1
Part che avesse prestato il proprio consenso alla realizzazione di tali nuove opere, nella consapevolezza che avrebbero dovuto essere pagate in più rispetto a quanto pattuito a novembre
2021.
Secondo tale consapevolezza si desumerebbe dal testo dell'e-mail del 24 marzo 2022 (sub CP_1
Part doc. 4 fascicolo opposto) con la quale –nell'ambito delle trattative intercorse– chiese a i CP_1 confermare l'elenco di opere ivi indicate “escluse le voci walkin, logo animation, opening e ispirazionale già quotate”, in modo da poter poi inviare un preventivo aggiornato. Preventivo che, come affermato da , non fu poi mai trasmesso. Successivamente alla convention tenutasi il 3 e CP_1
Part il 4 maggio per cui produsse i video, quest'ultimo inviò una richiesta di pagamento a il CP_1
31 maggio, esponendo a consuntivo (prodotto sub doc. 10) le prestazioni eseguite nel dettaglio, distinguendo quelle per cui il prezzo era già stato versato in base all'accordo di novembre (pari a
19.000,00 euro), quelle per cui era ancora dovuto in base al medesimo accordo (11.000,00 euro) e quelle per cui era ancora da pagare in base ai nuovi accordi (22.650,00 euro).
2 Stante il mancato pagamento della somma richiesta, ha agito in via monitoria, ottenendo CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo sopra riportato. Part Nel presente giudizio di opposizione instaurato da ha dunque chiesto la conferma del CP_1
Part decreto ingiuntivo e la condanna di al pagamento della somma di euro 39.040,00 a titolo di corrispettivo per le opere eseguite e non ancora pagate.
Il giudice, in prima udienza, non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive memorie.
In fase istruttoria, il giudice non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti dalle parti e ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio, nominando c.t.u. l'Ing. il quale ha provveduto al Controparte_2
deposito della relazione peritale.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni all'udienza del 18 settembre 2024 e depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è parzialmente fondata.
- La stipulazione del contratto.
Tutto ciò premesso, è documentato che le parti, nel novembre 2021, abbiano stipulato un contratto mediante scambio di proposta, controproposta e accettazione.
In base ai doc. 2 e 5 prodotti dall'opponente emerge che il preventivo di cui al doc. 5 costituisce solo una parte dell'accordo raggiunto, ossia il contenuto della proposta inviata da a CP_1 Pt_2
Quest'ultimo, però, in data 18 novembre 2021, anziché accettare in modo conforme, ha risposto a mezzo e-mail (sub doc. 2) controproponendo di concludere un accordo che avesse ad oggetto la realizzazione di “Walk in, Video emozionale, Video ispirazionale, Video achievement 2021
(timeline), Contributi video pareti laterali/tulle, Logo animation” verso la corresponsione del prezzo per un “budget complessivo chiuso di 30 k più iva”. A tale controproposta è seguita l'accettazione conforme di nei seguenti termini: “perfetto IZ, chiudiamo così”. CP_1
Com'è noto, in base all'art. 1326 e ss. c.c. l'accordo –che è elemento essenziale del contratto– si conclude mediante lo scambio di proposta e accettazione conformi. L'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta (art. 1326, comma 5 c.c.).
Se questo è l'oggetto dell'accordo originario, in base a quanto dedotto dalle parti è pacifico che tra gennaio e maggio 2022 siano intercorsi dei rapporti all'esito dei quali sono state definite sia mere modalità esecutive della prestazione originaria, sia individuate le nuove opere. Ciò lo si desume, inoltre, sia dalla copiosa produzione di corrispondenza a mezzo email (sub doc. 7 e 9 fascicolo
Part convenuto opposto), sia dal fatto che la stessa ha riconosciuto come nuove alcune opere sopra indicate (pag. 13 citazione e doc. 4 sub fascicolo opponente).
3 Ciò posto, la controversia pende su quali siano le opere eseguite da ritenere incluse nell'accordo originario e quali invece da ritenere extra rispetto allo stesso, con la conseguenza per cui rispettivamenente per le prime è dovuta solo la residua parte non ancora versata del prezzo pattuito;
per le seconde, invece, è dovuto un corrispettivo ulteriore.
- Le opere non contestate.
Prima di soffermarsi su quali siano state effettivamente le opere extra, è opportuno muovere da quelle su cui invece non vi è contestazione.
Anzitutto, è presente agli atti il contratto di cui si è detto sopra (sub doc. 2 e 5 fascicolo attore opponente); è pacifica la realizzazione del video “walk – in + logo animation” in occasione della convention tenutasi a maggio, con la conseguenza che risulta dovuta la somma per questo pattuita a novembre 2021 pari a 11.000,00 euro, parte della più alta somma ingiunta.
In secondo luogo, in base a quanto riconosciuto dallo stesso attore possono essere considerate extra rispetto al contratto di novembre le opere seguenti: “20 keywords;
Video caforio;
Video paziente;
Assistenza prove.”
Per tali quattro prestazioni, ha indicato a consuntivo il prezzo complessivo di euro 3.650,00 CP_1
(rispettivamente: 1.500,00 + 1.500,00 + 150,00 + 500,00 euro).
Conformemente a quanto affermato dal CTU, le somme esposte si ritengono congrue rispetto all'attività svolta;
del resto, l'assenza di un tariffario ufficiale anche per la natura creativa dell'attività, la circostanza che le parti collaborassero da tempo e fossero use a trattenere rapporti contrattuali informali o solo in parte formalizzati, la difficoltà di comparare le prestazioni oggetto del contratto di novembre -per mancanza di specificità- con contratti stipulati da aziende operanti nel medesimo settore, rendono inevitabile una liquidazione in parte equitativa del giusto prezzo.
In applicazione dell'art. 1657 c.c., che affida al giudice il compito di determinare il prezzo dell'appalto in mancanza di apposita clausola ovvero di tariffe e usi esistenti, la valutazione di tale corrispettivo deve ritenersi congrua.
Con riguardo alla residua parte della somma ingiunta, pari ad euro 24.390,00 (39.040,00 –
11.000,00 – 3.650,00) occorre distinguere ancora ciò che è dovuto da ciò che non lo è, tenuto conto del fatto che tali somme risultano contestate. Se per l'opponente tutte le voci indicate nel consuntivo sarebbero una duplicazione delle voci per cui è già stato pattuito il corrispettivo a novembre, per l'opposto invece trattasi di attività extra da remunerare a parte.
Al fine di individuare quali opere rientrino nell'ambito del contratto originario di novembre, piuttosto generico nell'indicare le prestazioni dovute a fronte della specificità delle voci presenti poi nel consuntivo, si farà applicazione dei criteri di interpretazione del contratto previsti dagli artt.
1362 e ss. c.c., muovendo anzitutto dal tenore letterale delle clausole.
4 Le somme contestate non dovute.
Con riguardo alla somma di euro 2.500,00 richiesta per la realizzazione delle intersigle animate, la pretesa è infondata.
Le intersigle animate, invero, sono ritenute ricomprese nella logo animation da parte dell'opponente; sul punto l'opposto nulla contesta in modo specifico, se non il fatto che sono stati prodotti 13 file (pagina 9 comparsa). Al riguardo, il convenuto opposto non ha fornito elementi a supporto della propria pretesa creditoria e la contestazione svolta rispetto all'obiezione dell'opponente non può dirsi pertinente, non essendo in discussione la realizzazione effettiva della prestazione, bensì il fatto che le intersigle animate rientrassero o meno nell'oggetto del contratto di novembre e, in ispecie, nella voce “logo animation”.
Con riguardo alla somma di euro 2.000,00 richiesta per la realizzazione del “walk in da 1 solo unico
a 4 loop” la pretesa è infondata per le seguenti ragioni.
Alla luce degli atti di causa emerge che le parti, già nel contratto di novembre, pattuirono la realizzazione del video “walk in”. In proposito, se l'opposto afferma che inizialmente fu pattuito il corrispettivo per la realizzazione di un unico video, mentre poi si arrivò a concordarne la produzione di quattro, l'opponente eccepisce che il video da proiettare per il “walk in” sia stato sempre solo uno, poi suddiviso in quattro parti.
Sul punto, però, è dirimente la comunicazione (prodotta sub doc. 4 dal convenuto opposto) del 24 Part marzo 2022 con cui chiese una sorta di “autorizzazione” ad per eseguire l'elenco di CP_1
opere video e grafiche ivi indicate, impegnandosi ad inviare in seguito un preventivo aggiornato per ciascuna di esse, “escluse le voci walkin, logo animation, opening e ispirazionale già quotate”.
Proprio perché “già quotato” per stessa ammissione dell'opposto è da ritenere che per la realizzazione dei video Walkin, logo animation, opening e ispirazionale non sia stato pattuito alcun prezzo ulteriore e che le relazioni intercorse tra le parti siano state finalizzate solo a collaborare sulle modalità esecutive dell'opera.
Con riguardo alla somma di 2.000,00 € richiesta per il a sui prodotti nuovi”, Parte_3 Pt_4
la pretesa è infondata.
In particolare, è connaturata al contratto di appalto –quale è quello in esame– la caratteristica dell'organizzazione in capo all'appaltatore dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte. La circostanza per cui la stessa LU –appaltatrice– ritiene di indicare nel contratto delle voci specifiche di prezzo per le singole prestazioni non tiene conto del fatto che il prezzo richiesto per ciascuna produzione video grafica include inevitabilmente una componente remunerativa che spetta all'appaltatore per l'organizzazione dei mezzi.
- Le somme contestate dovute.
5 A conclusioni opposte deve giungersi per le somme di euro 3.500,00, 3.000,00, 4.500,00, 1.500,00 rispettivamente richieste per la realizzazione di “4 video FONDI (1 generico + 3 tematici); 3 Per_1
Fondali animati - colorati – loop; progettazione e realizzazione grafica 11 fondi statici; 35
Sottopancia animati + nomi”.
In particolare, nessuna di queste voci rientra nell'ambito di quanto pattuito a novembre.
Con riguardo alla voce “4 video (1 generico + 3 tematici)” la pretesa creditoria è Parte_5
fondata.
In base al doc. 8 prodotto dal convenuto opposto si evince che i “fondi sono una produzione Per_1
distinta rispetto a quella inizialmente pattuita.
A ciò non ostano le contestazioni dell'opponente per le quali tali produzioni rientrerebbero nel contratto originario alla voce “contributi video pareti laterali” nonché per il fatto che abbia CP_1 svolto “solo” l'ottimizzazione delle immagini. Bisogna infatti considerare che, secondo quanto risulta dalle comunicazioni intercorse tra le parti (email del 28 aprile 2022, prodotte dal convenuto opposto sub doc. 7,), a è stato richiesto di riprodurre sulle pareti laterali “lo stesso video come CP_1
Part da accordi presi con ” (rappresentante di . Ne discende che sui led laterali Per_2
avrebbero dovuto essere riprodotti i video pattuiti originariamente ovvero anche quelli successivi, garantendo alla platea una visione più allargata dell'evento. In altri termini, la clausola contrattuale
“contributi video pareti laterali” non può essere interpretata nel senso di includere qualsiasi altro Part video non espressamente indicato nel contratto, proprio perché la stessa ha affermato che sui led laterali andassero riprodotti i medesimi video del led principale.
Poiché però i video “fondi non rientrano nell'elenco dell'accordo originario di novembre, è Per_1
ragionevole presumere che essi siano stati previsti in virtù di un accordo successivo e che, al pari degli altri video, avrebbero dovuto essere riprodotti sia sul led centrale che sulle pareti laterali.
Quindi, per ritenere fondata la pretesa creditoria è dirimente considerare che i video fondi Per_1 non sono compresi nell'elenco originario, costituendo una videoproduzione autonoma e distinta, così come risulta anche dal doc. 8 prodotto dal convenuto opposto, il quale illustra che cosa si intenda per “fondi . Per_1
Inoltre, la contestazione mossa dall'opponente secondo la quale si sarebbe limitata a svolgere CP_1
“solo” un'ottimizzazione dell'immagine costituisce l'implicita conferma che abbia svolto CP_1
comunque una prestazione che merita di essere remunerata.
Per quanto riguarda la voce “3 Fondali animati - colorati – loop”, l'opposto ha dato prova, in base all'email del 24 marzo 2022, che le parti si stessero accordando per la realizzazione dei fondali animati.
6 La formulazione della proposta di formulata nei seguenti termini: “BACKGROUND CP_1
Part ANIMATI: da produrre. Verranno prodotti 3 fondi animati in dima” e la risposta di per cui
“dobbiamo trovare un'animazione già composta o da comporre e poi vestirla con footage diverso”, disvela l'intenzione dell'opponente di confermare la produzione in esame nella consapevolezza che ciò non fosse già incluso. Non emerge agli atti alcuna ragione che giustifichi altrimenti un'espressione in tali termini.
Per quanto riguarda la voce “Progettazione e realizzazione grafica 11 fondi statici”, tale realizzazione non è riconducibile alla clausola “contributi video pareti laterali”, se non altro per la considerazione che non si tratta di video, bensì di “fondi statici”. In base alla lettera del contratto originario i contributi per le pareti laterali avrebbero dovuto essere dei “video”. In più, non risulta in base al contratto originario che dovesse essere prevista la realizzazione di alcun fondo statico né che tale fondo sia strumentale alla riproduzione dei video per cui era stato pattuito il compenso di
30.000,00 euro..
Infine, anche la prestazione di cui alla voce “35 Sottopancia animati + nomi” è da ritenere extra rispetto a quanto pattuito a novembre per le seguenti ragioni.
In base al doc. 7 prodotto dal convenuto opposto, risulta la copiosa corrispondenza in base alla quale le parti hanno pattuito una nuova produzione tecnica che avrebbe dovuto essere realizzata secondo una particolare modalità. Si è discusso, per esempio, se il sottopancia dovesse includere il solo nome ovvero anche il job title, optando per quest'ultima soluzione (email del 28 aprile 2022).
Tutto ciò costituisce la prova della circostanza che le parti abbiano trovato un accordo per la realizzazione di questa produzione grafica solo successivamente a novembre 2021, tenendo conto anche del fatto che, così come evidenziato per altre voci, la realizzazione dei sottopancia non costituisce una produzione video rientrante nell'oggetto del contratto di novembre.
Va condivida, anche per queste voci, la valutazione di congruità del prezzo espressa nella relazione di CTU.
- Sulla domanda subordinata di riduzione dell'importo dovuto.
Considerando che l'opponente sarà tenuto a pagare gran parte della somma ingiunta, è necessario soffermarsi sulla domanda subordinata di riduzione dell'importo dovuto in considerazione dei difetti presenti nei file forniti dall'opposto.
La domanda è infondata.
A fronte dell'allegazione, affatto generica, dei vizi in questione non risulta prodotto in giudizio alcun documento da cui si evinca la presenza degli stessi, adempimento rilevante in caso di contestazione dell'appaltatore, secondo il quale la difficoltà di conversione fu dovuta a imperizia dello stesso committente (pag. 10 comparsa di risposta). La deduzione di prova orale della
7 circostanza (cap. 31 dell'opponente, in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.) è evidentemente inammissibile in quanto genericamente formulata.
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione dev'essere parzialmente accolta perché è accertato che l'opposto abbia diritto a una somma minore pari a euro 27.150,00, oltre interessi, rispetto a quella ingiunta di euro 39.040,00. Il decreto ingiuntivo va quindi revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione dell'opponente, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in capo al procuratore dell'opposto, dichiaratosi antistatario, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e
147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Secondo il medesimo criterio le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dell'opponente.
Nulla può essere liquidato in favore del convenuto opposto per spese di consulente tecnico di parte in assenza della prova del relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione Part notificata il 22 novembre 2022, da nei confronti di avverso il decreto Pt_1 CP_1
ingiuntivo n. 16730/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 14 ottobre 2022, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attore opponente al pagamento in favore del convenuto opposto della somma di euro 27.150,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza della fattura azionata sino al pagamento;
4) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in capo al procuratore Avv. Denni Cadelano, spese che si liquidano in € 7.210,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU.
Così deciso in Milano il 28 gennaio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Giangavino Contu, magistrato ordinario in tirocinio.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
UP! CF/PI , con l'avv. MADDALENA BOFFOLI, domicilio eletto presso il Pt_1 P.IVA_1 suo studio in Milano, corso Europa n. 12;
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. DENNI CADELANO, domicilio eletto presso il CP_1 P.IVA_2
suo studio in Milano, via Luigi Galvani n. 21;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
Concise ragioni della decisione Part Con atto di citazione ha instaurato il presente giudizio per opporsi al decreto ingiuntivo n. Pt_1
16730/2022 emanato dal Tribunale di Milano con cui veniva condannato a pagare la somma di euro
39.040,00 in favore di la quale ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento CP_1
del prezzo richiesto con la fattura 53/2022.
Part A sostegno della propria posizione ha dedotto che in data 22 novembre 2021 le parti stipularono un contratto (prodotto sub doc. 2 e 5) in virtù del quale avrebbe dovuto realizzare CP_1
i seguenti video: “Walk in, Video emozionale, Video ispirazionale, Video achievement 2021
(timeline), Contributi video pareti laterali/tulle, Logo animation” verso la corresponsione del prezzo per un “budget complessivo chiuso di 30 k più iva”. Considerato che la convention aziendale in presenza prevista per il mese di gennaio dell'anno 2022 venne rinviata a causa dell'emergenza pandemica da Covid 19, i video ricevuti in “draft” da non vennero utilizzati in occasione CP_1 dell'evento sostitutivo di dimensioni ridotte tenutosi in streaming. Ciononostante, le parti tennero
1 comunque in vita i rapporti in modo da poter organizzare in futuro la convention in presenza, la quale ebbe luogo il 4 e 5 maggio 2022. Part In data 31 maggio 2022 ricevette da un consuntivo (prodotto sub doc. 7) contenente nel CP_1
dettaglio il prezzo dovuto per ciascuna prestazione eseguita nella realizzazione dei video. In
Part proposito, ha contestato la natura extra di alcune prestazioni, ritenendo che molte di esse dovessero rientrare nell'ambito di quelle per cui era stato pattuito il compenso di 30.000,00 euro già Part a novembre 2021; ha riconosciuto di non aver pagato parte del corrispettivo pattuito (pari a
11.000,00 euro) e che uniche opere non rientranti nell'oggetto dell'accordo di novembre 2021 avrebbero potuto essere considerate le seguenti: “20 keywords;
Video caforio;
Video paziente;
Assistenza prove”. Part Ad ogni modo, ha affermato che la pretesa creditoria di meriterebbe una decurtazione CP_1 dell'importo eventualmente dovuto, tenuto conto dei difetti manifestatisi in occasione della conversione dei file ricevuti dalla controparte.
Sulla base di quanto esposto, opponendosi preliminarmente alla concessione della provvisoria
Part esecuzione, a chiesto, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo per infondatezza della domanda e, in subordine, la riduzione del quantum dovuto in caso di condanna.
Con comparsa di risposta si è costituito contestando le deduzioni avversarie. CP_1
ha evidenziato che il preventivo n. 76/2021 del 24 novembre 2021 (sub doc. 2 fascicolo CP_1
convenuto opposto) prevedesse la realizzazione di soli quattro video e non di tutte le opere poi effettivamente realizzate in vista della convention di maggio 2022. In proposito, ha asserito CP_1
Part che avesse prestato il proprio consenso alla realizzazione di tali nuove opere, nella consapevolezza che avrebbero dovuto essere pagate in più rispetto a quanto pattuito a novembre
2021.
Secondo tale consapevolezza si desumerebbe dal testo dell'e-mail del 24 marzo 2022 (sub CP_1
Part doc. 4 fascicolo opposto) con la quale –nell'ambito delle trattative intercorse– chiese a i CP_1 confermare l'elenco di opere ivi indicate “escluse le voci walkin, logo animation, opening e ispirazionale già quotate”, in modo da poter poi inviare un preventivo aggiornato. Preventivo che, come affermato da , non fu poi mai trasmesso. Successivamente alla convention tenutasi il 3 e CP_1
Part il 4 maggio per cui produsse i video, quest'ultimo inviò una richiesta di pagamento a il CP_1
31 maggio, esponendo a consuntivo (prodotto sub doc. 10) le prestazioni eseguite nel dettaglio, distinguendo quelle per cui il prezzo era già stato versato in base all'accordo di novembre (pari a
19.000,00 euro), quelle per cui era ancora dovuto in base al medesimo accordo (11.000,00 euro) e quelle per cui era ancora da pagare in base ai nuovi accordi (22.650,00 euro).
2 Stante il mancato pagamento della somma richiesta, ha agito in via monitoria, ottenendo CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo sopra riportato. Part Nel presente giudizio di opposizione instaurato da ha dunque chiesto la conferma del CP_1
Part decreto ingiuntivo e la condanna di al pagamento della somma di euro 39.040,00 a titolo di corrispettivo per le opere eseguite e non ancora pagate.
Il giudice, in prima udienza, non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive memorie.
In fase istruttoria, il giudice non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti dalle parti e ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio, nominando c.t.u. l'Ing. il quale ha provveduto al Controparte_2
deposito della relazione peritale.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni all'udienza del 18 settembre 2024 e depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
L'opposizione è parzialmente fondata.
- La stipulazione del contratto.
Tutto ciò premesso, è documentato che le parti, nel novembre 2021, abbiano stipulato un contratto mediante scambio di proposta, controproposta e accettazione.
In base ai doc. 2 e 5 prodotti dall'opponente emerge che il preventivo di cui al doc. 5 costituisce solo una parte dell'accordo raggiunto, ossia il contenuto della proposta inviata da a CP_1 Pt_2
Quest'ultimo, però, in data 18 novembre 2021, anziché accettare in modo conforme, ha risposto a mezzo e-mail (sub doc. 2) controproponendo di concludere un accordo che avesse ad oggetto la realizzazione di “Walk in, Video emozionale, Video ispirazionale, Video achievement 2021
(timeline), Contributi video pareti laterali/tulle, Logo animation” verso la corresponsione del prezzo per un “budget complessivo chiuso di 30 k più iva”. A tale controproposta è seguita l'accettazione conforme di nei seguenti termini: “perfetto IZ, chiudiamo così”. CP_1
Com'è noto, in base all'art. 1326 e ss. c.c. l'accordo –che è elemento essenziale del contratto– si conclude mediante lo scambio di proposta e accettazione conformi. L'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta (art. 1326, comma 5 c.c.).
Se questo è l'oggetto dell'accordo originario, in base a quanto dedotto dalle parti è pacifico che tra gennaio e maggio 2022 siano intercorsi dei rapporti all'esito dei quali sono state definite sia mere modalità esecutive della prestazione originaria, sia individuate le nuove opere. Ciò lo si desume, inoltre, sia dalla copiosa produzione di corrispondenza a mezzo email (sub doc. 7 e 9 fascicolo
Part convenuto opposto), sia dal fatto che la stessa ha riconosciuto come nuove alcune opere sopra indicate (pag. 13 citazione e doc. 4 sub fascicolo opponente).
3 Ciò posto, la controversia pende su quali siano le opere eseguite da ritenere incluse nell'accordo originario e quali invece da ritenere extra rispetto allo stesso, con la conseguenza per cui rispettivamenente per le prime è dovuta solo la residua parte non ancora versata del prezzo pattuito;
per le seconde, invece, è dovuto un corrispettivo ulteriore.
- Le opere non contestate.
Prima di soffermarsi su quali siano state effettivamente le opere extra, è opportuno muovere da quelle su cui invece non vi è contestazione.
Anzitutto, è presente agli atti il contratto di cui si è detto sopra (sub doc. 2 e 5 fascicolo attore opponente); è pacifica la realizzazione del video “walk – in + logo animation” in occasione della convention tenutasi a maggio, con la conseguenza che risulta dovuta la somma per questo pattuita a novembre 2021 pari a 11.000,00 euro, parte della più alta somma ingiunta.
In secondo luogo, in base a quanto riconosciuto dallo stesso attore possono essere considerate extra rispetto al contratto di novembre le opere seguenti: “20 keywords;
Video caforio;
Video paziente;
Assistenza prove.”
Per tali quattro prestazioni, ha indicato a consuntivo il prezzo complessivo di euro 3.650,00 CP_1
(rispettivamente: 1.500,00 + 1.500,00 + 150,00 + 500,00 euro).
Conformemente a quanto affermato dal CTU, le somme esposte si ritengono congrue rispetto all'attività svolta;
del resto, l'assenza di un tariffario ufficiale anche per la natura creativa dell'attività, la circostanza che le parti collaborassero da tempo e fossero use a trattenere rapporti contrattuali informali o solo in parte formalizzati, la difficoltà di comparare le prestazioni oggetto del contratto di novembre -per mancanza di specificità- con contratti stipulati da aziende operanti nel medesimo settore, rendono inevitabile una liquidazione in parte equitativa del giusto prezzo.
In applicazione dell'art. 1657 c.c., che affida al giudice il compito di determinare il prezzo dell'appalto in mancanza di apposita clausola ovvero di tariffe e usi esistenti, la valutazione di tale corrispettivo deve ritenersi congrua.
Con riguardo alla residua parte della somma ingiunta, pari ad euro 24.390,00 (39.040,00 –
11.000,00 – 3.650,00) occorre distinguere ancora ciò che è dovuto da ciò che non lo è, tenuto conto del fatto che tali somme risultano contestate. Se per l'opponente tutte le voci indicate nel consuntivo sarebbero una duplicazione delle voci per cui è già stato pattuito il corrispettivo a novembre, per l'opposto invece trattasi di attività extra da remunerare a parte.
Al fine di individuare quali opere rientrino nell'ambito del contratto originario di novembre, piuttosto generico nell'indicare le prestazioni dovute a fronte della specificità delle voci presenti poi nel consuntivo, si farà applicazione dei criteri di interpretazione del contratto previsti dagli artt.
1362 e ss. c.c., muovendo anzitutto dal tenore letterale delle clausole.
4 Le somme contestate non dovute.
Con riguardo alla somma di euro 2.500,00 richiesta per la realizzazione delle intersigle animate, la pretesa è infondata.
Le intersigle animate, invero, sono ritenute ricomprese nella logo animation da parte dell'opponente; sul punto l'opposto nulla contesta in modo specifico, se non il fatto che sono stati prodotti 13 file (pagina 9 comparsa). Al riguardo, il convenuto opposto non ha fornito elementi a supporto della propria pretesa creditoria e la contestazione svolta rispetto all'obiezione dell'opponente non può dirsi pertinente, non essendo in discussione la realizzazione effettiva della prestazione, bensì il fatto che le intersigle animate rientrassero o meno nell'oggetto del contratto di novembre e, in ispecie, nella voce “logo animation”.
Con riguardo alla somma di euro 2.000,00 richiesta per la realizzazione del “walk in da 1 solo unico
a 4 loop” la pretesa è infondata per le seguenti ragioni.
Alla luce degli atti di causa emerge che le parti, già nel contratto di novembre, pattuirono la realizzazione del video “walk in”. In proposito, se l'opposto afferma che inizialmente fu pattuito il corrispettivo per la realizzazione di un unico video, mentre poi si arrivò a concordarne la produzione di quattro, l'opponente eccepisce che il video da proiettare per il “walk in” sia stato sempre solo uno, poi suddiviso in quattro parti.
Sul punto, però, è dirimente la comunicazione (prodotta sub doc. 4 dal convenuto opposto) del 24 Part marzo 2022 con cui chiese una sorta di “autorizzazione” ad per eseguire l'elenco di CP_1
opere video e grafiche ivi indicate, impegnandosi ad inviare in seguito un preventivo aggiornato per ciascuna di esse, “escluse le voci walkin, logo animation, opening e ispirazionale già quotate”.
Proprio perché “già quotato” per stessa ammissione dell'opposto è da ritenere che per la realizzazione dei video Walkin, logo animation, opening e ispirazionale non sia stato pattuito alcun prezzo ulteriore e che le relazioni intercorse tra le parti siano state finalizzate solo a collaborare sulle modalità esecutive dell'opera.
Con riguardo alla somma di 2.000,00 € richiesta per il a sui prodotti nuovi”, Parte_3 Pt_4
la pretesa è infondata.
In particolare, è connaturata al contratto di appalto –quale è quello in esame– la caratteristica dell'organizzazione in capo all'appaltatore dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte. La circostanza per cui la stessa LU –appaltatrice– ritiene di indicare nel contratto delle voci specifiche di prezzo per le singole prestazioni non tiene conto del fatto che il prezzo richiesto per ciascuna produzione video grafica include inevitabilmente una componente remunerativa che spetta all'appaltatore per l'organizzazione dei mezzi.
- Le somme contestate dovute.
5 A conclusioni opposte deve giungersi per le somme di euro 3.500,00, 3.000,00, 4.500,00, 1.500,00 rispettivamente richieste per la realizzazione di “4 video FONDI (1 generico + 3 tematici); 3 Per_1
Fondali animati - colorati – loop; progettazione e realizzazione grafica 11 fondi statici; 35
Sottopancia animati + nomi”.
In particolare, nessuna di queste voci rientra nell'ambito di quanto pattuito a novembre.
Con riguardo alla voce “4 video (1 generico + 3 tematici)” la pretesa creditoria è Parte_5
fondata.
In base al doc. 8 prodotto dal convenuto opposto si evince che i “fondi sono una produzione Per_1
distinta rispetto a quella inizialmente pattuita.
A ciò non ostano le contestazioni dell'opponente per le quali tali produzioni rientrerebbero nel contratto originario alla voce “contributi video pareti laterali” nonché per il fatto che abbia CP_1 svolto “solo” l'ottimizzazione delle immagini. Bisogna infatti considerare che, secondo quanto risulta dalle comunicazioni intercorse tra le parti (email del 28 aprile 2022, prodotte dal convenuto opposto sub doc. 7,), a è stato richiesto di riprodurre sulle pareti laterali “lo stesso video come CP_1
Part da accordi presi con ” (rappresentante di . Ne discende che sui led laterali Per_2
avrebbero dovuto essere riprodotti i video pattuiti originariamente ovvero anche quelli successivi, garantendo alla platea una visione più allargata dell'evento. In altri termini, la clausola contrattuale
“contributi video pareti laterali” non può essere interpretata nel senso di includere qualsiasi altro Part video non espressamente indicato nel contratto, proprio perché la stessa ha affermato che sui led laterali andassero riprodotti i medesimi video del led principale.
Poiché però i video “fondi non rientrano nell'elenco dell'accordo originario di novembre, è Per_1
ragionevole presumere che essi siano stati previsti in virtù di un accordo successivo e che, al pari degli altri video, avrebbero dovuto essere riprodotti sia sul led centrale che sulle pareti laterali.
Quindi, per ritenere fondata la pretesa creditoria è dirimente considerare che i video fondi Per_1 non sono compresi nell'elenco originario, costituendo una videoproduzione autonoma e distinta, così come risulta anche dal doc. 8 prodotto dal convenuto opposto, il quale illustra che cosa si intenda per “fondi . Per_1
Inoltre, la contestazione mossa dall'opponente secondo la quale si sarebbe limitata a svolgere CP_1
“solo” un'ottimizzazione dell'immagine costituisce l'implicita conferma che abbia svolto CP_1
comunque una prestazione che merita di essere remunerata.
Per quanto riguarda la voce “3 Fondali animati - colorati – loop”, l'opposto ha dato prova, in base all'email del 24 marzo 2022, che le parti si stessero accordando per la realizzazione dei fondali animati.
6 La formulazione della proposta di formulata nei seguenti termini: “BACKGROUND CP_1
Part ANIMATI: da produrre. Verranno prodotti 3 fondi animati in dima” e la risposta di per cui
“dobbiamo trovare un'animazione già composta o da comporre e poi vestirla con footage diverso”, disvela l'intenzione dell'opponente di confermare la produzione in esame nella consapevolezza che ciò non fosse già incluso. Non emerge agli atti alcuna ragione che giustifichi altrimenti un'espressione in tali termini.
Per quanto riguarda la voce “Progettazione e realizzazione grafica 11 fondi statici”, tale realizzazione non è riconducibile alla clausola “contributi video pareti laterali”, se non altro per la considerazione che non si tratta di video, bensì di “fondi statici”. In base alla lettera del contratto originario i contributi per le pareti laterali avrebbero dovuto essere dei “video”. In più, non risulta in base al contratto originario che dovesse essere prevista la realizzazione di alcun fondo statico né che tale fondo sia strumentale alla riproduzione dei video per cui era stato pattuito il compenso di
30.000,00 euro..
Infine, anche la prestazione di cui alla voce “35 Sottopancia animati + nomi” è da ritenere extra rispetto a quanto pattuito a novembre per le seguenti ragioni.
In base al doc. 7 prodotto dal convenuto opposto, risulta la copiosa corrispondenza in base alla quale le parti hanno pattuito una nuova produzione tecnica che avrebbe dovuto essere realizzata secondo una particolare modalità. Si è discusso, per esempio, se il sottopancia dovesse includere il solo nome ovvero anche il job title, optando per quest'ultima soluzione (email del 28 aprile 2022).
Tutto ciò costituisce la prova della circostanza che le parti abbiano trovato un accordo per la realizzazione di questa produzione grafica solo successivamente a novembre 2021, tenendo conto anche del fatto che, così come evidenziato per altre voci, la realizzazione dei sottopancia non costituisce una produzione video rientrante nell'oggetto del contratto di novembre.
Va condivida, anche per queste voci, la valutazione di congruità del prezzo espressa nella relazione di CTU.
- Sulla domanda subordinata di riduzione dell'importo dovuto.
Considerando che l'opponente sarà tenuto a pagare gran parte della somma ingiunta, è necessario soffermarsi sulla domanda subordinata di riduzione dell'importo dovuto in considerazione dei difetti presenti nei file forniti dall'opposto.
La domanda è infondata.
A fronte dell'allegazione, affatto generica, dei vizi in questione non risulta prodotto in giudizio alcun documento da cui si evinca la presenza degli stessi, adempimento rilevante in caso di contestazione dell'appaltatore, secondo il quale la difficoltà di conversione fu dovuta a imperizia dello stesso committente (pag. 10 comparsa di risposta). La deduzione di prova orale della
7 circostanza (cap. 31 dell'opponente, in memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.) è evidentemente inammissibile in quanto genericamente formulata.
Ritenuto in conclusione che
L'opposizione dev'essere parzialmente accolta perché è accertato che l'opposto abbia diritto a una somma minore pari a euro 27.150,00, oltre interessi, rispetto a quella ingiunta di euro 39.040,00. Il decreto ingiuntivo va quindi revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione dell'opponente, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in capo al procuratore dell'opposto, dichiaratosi antistatario, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e
147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Secondo il medesimo criterio le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dell'opponente.
Nulla può essere liquidato in favore del convenuto opposto per spese di consulente tecnico di parte in assenza della prova del relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione Part notificata il 22 novembre 2022, da nei confronti di avverso il decreto Pt_1 CP_1
ingiuntivo n. 16730/2022 emesso dal Tribunale di Milano il 14 ottobre 2022, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attore opponente al pagamento in favore del convenuto opposto della somma di euro 27.150,00, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza della fattura azionata sino al pagamento;
4) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in capo al procuratore Avv. Denni Cadelano, spese che si liquidano in € 7.210,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5) pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU.
Così deciso in Milano il 28 gennaio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Giangavino Contu, magistrato ordinario in tirocinio.
8