Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni, all'udienza del 08/04/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2653/2020 R.G., promossa da: nato il [...] a [...], Cod. Fisc. Parte 1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso C.F. 1
lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CP_1 CF P.IVA 1 elettivamente domiciliato in AVVOCATURA
DISTRETTUALE INPS VIA T. CAPRA IS. 301 BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente -
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., il sig. Parte 1 ha adito il
Tribunale del Lavoro di Patti, deducendo di aver svolto, nell'anno 2018, attività lavorativa in qualità di bracciante agricolo subordinato per un totale di 102 giornate, nel periodo compreso tra i mesi di agosto e dicembre, alle dipendenze della ditta Mari e Monti Srls. Ha richiesto, per l'effetto, la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativi all'anno 2018, da cui era stato cancellato a seguito del provvedimento dell' CP_1 pubblicato nel primo elenco trimestrale di variazione in data 15 luglio 2019.
7/1970, convertito in legge n. 83/1970. Secondo l'Istituto, il ricorso giudiziario, depositato in data 25 agosto 2020, è stato proposto ben oltre il termine perentorio di 120 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento di cancellazione sul sito ufficiale dell' CP 1, ed è pertanto inammissibile. Ha inoltre contestato, in via subordinata, la fondatezza della domanda nel merito.
La questione della decadenza, in quanto logicamente preliminare e dirimente, assume carattere assorbente rispetto al merito, che pertanto non necessita di essere affrontato in questa sede.
È necessario ricordare che l'art. 38, comma 7, della legge n. 111 del 15 luglio
2011, ha innovato la disciplina in materia di comunicazione dei provvedimenti di variazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, prevedendo la pubblicazione telematica degli stessi elenchi sul sito dell'CP_1 per un periodo continuativo di quindici giorni. Tale meccanismo è stato oggetto di scrutinio di legittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale, che con sentenza n.
45 del 2021 ne ha confermato la compatibilità con i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'amministrazione.
Conseguentemente, la pubblicazione degli elenchi sul portale istituzionale dell' CP 1 rappresenta una forma legittima e valida di notifica ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 22, D.L. n. 7/1970. Tale
termine, fissato in 120 giorni, ha natura sostanziale e decorre dalla data di cessazione della pubblicazione.
Nel caso in esame, l'elenco di variazione è stato pubblicato dal 1° al 15 luglio
2019. Pertanto, la decorrenza del termine utile per l'instaurazione del giudizio doveva calcolarsi a partire dal giorno successivo alla chiusura della pubblicazione, vale a dire dal 16 luglio 2019. Da ciò consegue che il termine di 120 giorni è spirato il 13 novembre 2019.
Il ricorso è stato tuttavia proposto solo il 25 agosto 2020, dunque ben oltre la scadenza del termine decadenziale. Neppure la presentazione di un ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione CISOA, successiva e comunque tardiva, può valere a interrompere o sospendere i termini decadenziali, come espressamente chiarito dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione
(Cass., sez. lav., n. 5942/2001; Cass., n. 8650/2008; Cass., n. 25892/2009), la quale qualifica il termine come sostanziale, quindi insuscettibile di sospensione o interruzione.
In tale contesto, deve ritenersi definitivamente precluso al ricorrente l'accesso alla tutela giurisdizionale invocata per effetto dell'avvenuta maturazione della decadenza legale.
Va inoltre evidenziato che la presente vicenda si inserisce in un contesto normativo e giurisprudenziale particolarmente articolato e in continua evoluzione, soprattutto in relazione al regime probatorio in tema di iscrizione e cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, nonché alle modalità di comunicazione e pubblicazione degli atti da parte dell'CP 1. Tale complessità può aver effettivamente generato confusione ed erronee valutazioni nella parte ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, e avuto riguardo alla natura sostanziale della decadenza, alla legittimità del mezzo di pubblicità utilizzato dall' CP_1, nonché alla irrimediabilità del decorso del termine legale, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Considerata, tuttavia, la particolare complessità della questione trattata, nonché
l'incertezza interpretativa dovuta alla continua evoluzione della normativa in materia e della relativa giurisprudenza, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Detta decisione risponde a un criterio di equità e tiene conto del possibile errore in cui è incorsa la parte ricorrente, in buona fede, anche sulla base di indirizzi giurisprudenziali talora difformi (cfr.
Corte d'Appello di Messina, sent. n. 425/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
• Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' CP_1 per intervenuta decadenza;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo