Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
Improcedibile
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/07/2025, n. 6606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6606 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06606/2025REG.PROV.COLL.
N. 03704/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3704 del 2023, proposto da Federazione Italiana Canottaggio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;
contro
Comune di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo Terni, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Provincia di Terni, Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Terni, Agenzia Forestale Regionale Umbria, Regione Umbria, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Umbria, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 925/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terni, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Terni, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Cultura;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il Cons. Gianluca Rovelli e dato atto che gli avvocati Enrico e Filippo Lubrano e l’avvocato Paolo Gennari hanno depositato, per le rispettive parti in causa, istanze di passaggio in decisione senza discussione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in appello la Federazione Italiana Canottaggio ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria n. 925/2022, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento della Delibera della Giunta comunale 2 settembre 2019, n. 246, recante l’approvazione delle risultanze della Conferenza dei Servizi, indetta per realizzazione di un corridoio di flottaggio per i veicoli in servizio antincendio sul Lago di Piediluco.
2. Con memoria depositata il 12 maggio 2025 la Federazione Italiana Canottaggio ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
3. Nel caso di espressa dichiarazione dell'appellante di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Consiglio di Stato sez. V, 22 giugno 2021, n. 4789).
4. Pertanto deve prendersi atto della dichiarazione dell’appellante, cui consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti, vista l’assoluta particolarità della questione sottoposta al Collegio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO