Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1988, n. 541
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Versione
1 gennaio 1989
Art. 3. 1. Per l'anno 1989, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.828.7 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall'articolo 27-quarter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalle legge 26 febbraio 1982, n. 51 .
2. L'importo di lire 4.828,7 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
3. Per l'anno 1989, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b) , c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210 , e' cosi' determinato:
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1988, lire 2.360 miliardi;
b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente e' autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1989 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimento, di cui al decreto ministeriale n. 48T- bis del 5 marzo 1987, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210 . Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280 , e successive modificazioni;
c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 877,8 miliardi.
4. Per l'anno 1989, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.289 miliardi quelle a copertura del disavanzi del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 .
5. Ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 , concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67 , a lire 5.246 miliardi, viene elevato a lire 6.351 miliardi.
6. Gli importi gia' stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39 , vengono cosi' stabiliti:
a) da lire 592 miliardi a lire 902 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
b) dal lire 218 miliardi a lire 368 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi ammninistrativo-contabili, nonche' il potenziamento dei servizi di bancoposta;
c) da lire 931 miliardi a lire 1.356 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonche' per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;
d) da lire 430 miliardi a lire 460 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi citta', come previsto nei piani regolatori postali;
e) da lire 1.519 miliardi a lire 1.459 miliardi per la costruzione di uffici in sede diversa da quella di capoluogo di provincia;
f) da lire 186 miliardi a lire 311 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonche' delle relative infrastrutture;
g) da lire 75 miliardi a lire 100 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attivita' scientifica;
h) da lire 150 miliardi a lire 250 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro. Gli importi degli altri settori d'intervento restano confermati.
7. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 1.105 miliardidi cui al comma 6, da iscrivere in bilancio in ragione di lire 505 miliardi nell'anno 1990 e di lire 600 miliardi nell'anno 1991, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 .
Nota all'art. 3, comma 1:
Il testo dell' art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), come modificato dall' art. 27-quater del decreto-legge n. 786/1981 , e' il seguente: "Art. 9 - E' istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.
Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate. Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale della situazione economica del Paese. A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articolo 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma. Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria). Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma. Il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quello a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni. Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6. Sara' sentito, altresi', il parere della commissione consultiva interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297 . Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all' art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ".
Note all'art. 3, comma 2:
- Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente: "Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a)il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi; b)il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d)il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto di rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno. Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La percentuale di gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, e' determinata con la legge del bilancio. Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti: a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigolre dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente. La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge. Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione. Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione. Art. 9 (Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare e' determinato per ogni quinquennio della legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio. Tale fondo e' assegnato alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno". - Il testo dell' art. 9 della legge n. 151/1981 e' riportato nella nota all'art. 3, comma 1.
Note all'art. 3, comma 3:
- Il testo delle lettere b) , c) e d) del quarto comma dell'art. 17 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato", e' il seguente: "All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonche' gli apporti statali relativi alle seguenti voci:
(Omissis).
b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonche' i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26; c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonche' per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti;
d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformita' della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttivita' aziendale". - Il n. 3) dell'art. 3 della predetta legge n. 210/1985 dispone che spetti al Ministro dei trasporti di approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente. - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 280/1969 (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), e' il seguente: "Art. 3 - Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali sono autorizzati,m anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette. Art. 4. - In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette".
Nota all'art. 3, comma 4:
L'ultimo comma dell' art. 21 della legge n. 210/1985 (per il titolo si veda nelle note all'art. 3, comma 3), prevede che: "Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari".
Note all'art. 3, comma 5:
- Il testo dell'art. 1 e dell'ultimo comma dell' art. 4 della legge n. 39/1982 (Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi), e' il seguente: "Art. 1 (Interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). - Fermo restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15 , e della legge 7 giugno 1975, n. 227 , l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente nonche' della valutazione, ripartita per annualita', delle maggiori occorrenze eventualmente necessarie per il completamento delle opere e delle forniture previste. Gli stanziamenti per tali maggiori occorrenze verranno disposti annualmente con la legge finanziaria di cui all'ultimo comma del precedente art. 3". - Con la legge n. 730/1983 e' stata approvata la legge finanziaria 1984. L'art. 34, quinto comma, di detta legge eleva lo stanziamento a lire 4.579 miliardi. - Con la legge n. 910/1986 e' stata approvata la legge finanziaria 1987. L'art. 2, comma 8, della predetta legge eleva lo stanziamento a lire 5.189 miliardi. - Con la legge n. 67/1988 e' stata approvata la legge finanziaria 1988. L'art. 13, comma 7, della predetta legge eleva lo stanziamento a lire 5.246 miliardi.
Nota all'art. 3, comma 6:
I settori di intervento di cui all' art. 2 della legge n. 39/1982 , ai quali e' destinato l'importo di cui all'art. 1 della legge stessa (si veda nelle note all'art. 3, comma 5), sono: a) il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi; b) il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonche' per il potenziamento dei servizi di bancoposta; c) il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati; d) il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;
e) il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonche' per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;
f) la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi citta', come previsto nei piani regolatori postali; g) la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica; h) la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall' art. 14 della legge 12 marzo 1968,n. 325 ; i) l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonche' delle relative infrastrutture; l) il potenziamento e lo sviluppo dell'attivita' scientifica; m) il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
Gli importi originari indicati nell'art. 2 sono stati elevati in precedenza prima dall' art. 34 della legge n. 730/1983 , poi dall' art. 10, comma 4, della legge n. 41/1986 , quindi dall' art. 2, comma 9, della legge n. 910/1986 e infine dall' art. 13, comma 8, della legge n. 67/1988 .
Nota all'art. 3, comma 7:
Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 39/1982 (per il titolo si veda nelle note all'art. 3, comma 5) e' il seguente: "Art. 5 (Finanziamenti). - Ai fini del finanziamento della spesa per le opere e le forniture di cui al precedente art. 2, si provvedera' con anticipazione della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , fino all'ammontare di lire 2.750 miliardi da somministrarsi secondo gli importi stabiliti dal precedente art. 3. In alternativa anche parziale alle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui a medio e lungo termine, in lire o in valuta, con istituti di credito. I predetti mutui potranno essere contratti anche con istituti di credito esteri. I mutui previsti dal precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. Con lo stesso decreto, nel caso di mutui in valuta, e' concessa la garanzia per i rischi di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o della erogazione dei mutui. Qualora alla chiusura dell'esercizio finanziario non siano state perfezionate le operazioni di credito di cui al precedente comma, l'importo corrispondente alla parte rimasta da finanziare viene iscritto in bilancio fra i residui attivi. La stessa facolta' deve intendersi riconosciuta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla locuzione "e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni" di cui all' art. 3 della legge 7 giugno 1975, n. 227 .
L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti e' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, delle anticipazioni e dei mutui iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e degli enti mutuanti. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di avvalersi delle disposizioni del presente articolo per la realizzazione dei programmi previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227 , relativamente alla parte dei programmi stessi non ancora finanziata. Art. 6 (Ammortamenti). - Le quote di capitale delle rate di ammortamento delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i corrispondenti importi sono iscritti negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La quota relativa alle operazioni di indebitamento effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 10,500 milioni, sara' iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1989
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