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26 marzo 2019
26 marzo 2019
Art. 1. 1. E' istituita, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione , una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto», di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilita' istituzionali in merito alla gestione della comunita' medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 82 della Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente:
«Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita' giudiziaria.».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 82 della Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente:
«Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita' giudiziaria.».
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- 1. La sentenza n. 44 del 2021 della Corte costituzionale sui vitalizi dei Consiglieri regionali siciliani: una decisione in prudente attesa di nuove questioni di…Luciano Ciafardini · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
La sentenza n. 44 del 2021 della Corte costituzionale sui vitalizi dei Consiglieri regionali siciliani: una decisione in prudente attesa di nuove questioni di Luciano Ciafardini* Sommario: 1. L'oggetto del giudizio – 2. Le misure previste dalla legge di bilancio per il 2019 – 3. La natura dei vitalizi nella giurisprudenza costituzionale – 4. La disciplina parlamentare – 5. La disciplina regionale – 6. In particolare, l'attuazione dell'intesa nella Regione Siciliana – 7. La sentenza n. 44 del 2021 della Corte costituzionale – 8. Uno sguardo al futuro prossimo. 1. L'oggetto del giudizio Con la sentenza n. 44 del 2021[1], la Corte costituzionale ha deciso, nel senso dell'accoglimento, …
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Giurisprudenza • 29
- 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 23/04/2021, n. 134Provvedimento: […] La Regione infatti, quale ente preposto a garantire “ l'adeguato sviluppo sociale, economico e culturale del proprio territorio ” e a favorire “ attraverso l'associazione tra i Comuni la partecipazione delle IT locali alle politiche di sviluppo e il decentramento, la razionalizzazione e la semplificazione dell'azione amministrativa ” (art. 1, comma 3 della legge regionale 21 del 2019), appare portatrice di un interesse alla conclusione dell' iter di formazione delle costituende IT secondo le scansioni temporali previste e, quindi, alla conservazione della volontà espressa dai Comuni, contrario a quello del Comune di IA.Leggi di più...
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