TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4830 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 43485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 43485/2024 promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...]
residente AIRE A COLOGNO MONZESE 20090 COLOGNO MONZESE ITALIA
codice fiscale C.F._1
con l'avv. MURA GIANLUCA come da procura in atti
ricorrente
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...]
residente VIA IGLESIAS 20 20100 MILANO ITALIA
codice fiscale C.F._2
resistente contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: Divorzio giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente precisate all'udienza del 29/05/2025
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
in via principale e definitiva:
1)Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Giugliano in Campania, in data 11 giugno
2003, trascritto a Giugliano in Campania-Anno 2003, numero 44, Parte I, disponendo la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Giugliano in Campania, affinchè provveda alle annotazioni di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Giugliano in Campania (NA) in data 11/06/2003, in regime di separazione legale dei beni, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune medesimo (Anno 2003, Numero 44, Parte I).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato il [...]), maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 05/12/2024 e regolarmente notificato alla parte resistente, la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Ha chiesto, infine, di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio, l'importo mensile di Euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 29/05/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente non costituito né comparso, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “voglio solo la pronuncia di divorzio. Mio figlio è economicamente autosufficiente e rinuncio alla domanda di contributo al mantenimento”.
L'avv. Mura Gianluca ha insistito nella sola domanda di divorzio e ha chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione. All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Considerato in diritto
Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con verbale di separazione consensuale omologato in data 08/03/2007 dal Tribunale Ordinario di Milano.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 05/12/2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'ulteriore domanda
Nulla si dispone sull'ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente in punto di contributo al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_1 avendovi la stessa rinunciato all'udienza del giorno 29/05/2025.
Sulle spese processuali
In ragione della mancata costituzione della parte resistente che non ha avanzato domande né svolto difese le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte resistente, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
a Giugliano in Campania (NA) in data 11/06/2003, iscritto nei Registri dello
[...]
Stato Civile del Comune medesimo (anno 2003, numero 44, Parte I); 2) Manda il Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Giugliano in Campania (NA) per l'annotazione sui Registri dello Stato Civile e per quant'altro di sua competenza;
3) Spese di lite irripetibili
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 43485/2024 promossa da:
Parte_1
nata a [...] il [...]
residente AIRE A COLOGNO MONZESE 20090 COLOGNO MONZESE ITALIA
codice fiscale C.F._1
con l'avv. MURA GIANLUCA come da procura in atti
ricorrente
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...]
residente VIA IGLESIAS 20 20100 MILANO ITALIA
codice fiscale C.F._2
resistente contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. Oggetto: Divorzio giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente precisate all'udienza del 29/05/2025
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
in via principale e definitiva:
1)Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Giugliano in Campania, in data 11 giugno
2003, trascritto a Giugliano in Campania-Anno 2003, numero 44, Parte I, disponendo la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Giugliano in Campania, affinchè provveda alle annotazioni di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Giugliano in Campania (NA) in data 11/06/2003, in regime di separazione legale dei beni, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune medesimo (Anno 2003, Numero 44, Parte I).
Dal matrimonio è nato il figlio (nato il [...]), maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 05/12/2024 e regolarmente notificato alla parte resistente, la ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Ha chiesto, infine, di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio, l'importo mensile di Euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 29/05/2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente non costituito né comparso, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “voglio solo la pronuncia di divorzio. Mio figlio è economicamente autosufficiente e rinuncio alla domanda di contributo al mantenimento”.
L'avv. Mura Gianluca ha insistito nella sola domanda di divorzio e ha chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione. All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Considerato in diritto
Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con verbale di separazione consensuale omologato in data 08/03/2007 dal Tribunale Ordinario di Milano.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 05/12/2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, visto il lungo periodo separativo, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'ulteriore domanda
Nulla si dispone sull'ulteriore domanda avanzata dalla ricorrente in punto di contributo al mantenimento ordinario del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_1 avendovi la stessa rinunciato all'udienza del giorno 29/05/2025.
Sulle spese processuali
In ragione della mancata costituzione della parte resistente che non ha avanzato domande né svolto difese le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Nona Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte resistente, così statuisce:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
a Giugliano in Campania (NA) in data 11/06/2003, iscritto nei Registri dello
[...]
Stato Civile del Comune medesimo (anno 2003, numero 44, Parte I); 2) Manda il Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Giugliano in Campania (NA) per l'annotazione sui Registri dello Stato Civile e per quant'altro di sua competenza;
3) Spese di lite irripetibili
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato